Articolo 1 della Legge 4 ottobre 1986, n. 669
Articolo 2
Versione
16 gennaio 1987
Art. 1. 1. L' articolo 3 della legge 26 novembre 1973, n. 883 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - Per fibre tessili, ai sensi della presente legge, si intendono:
un elemento caratterizzato da flessibilita', finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 millimetri, comprese le lamelle tagliate da lamelle piu' larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato A, numeri 17-39, e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente e' quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media".
Entrata in vigore il 16 gennaio 1987