Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5793/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5793 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa da , Parte_1
nata a [...], l'[...], elettivamente domiciliata in Salerno alla via Torricella, n. 13 presso lo studio dell'Avv. Loredana De Simone, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata in data 12.10.2022.
PARTE ATTRICE
Con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011
Conclusioni:
PER PARTE ATTRICE: riportandosi a tutti i propri scritti difensivi ed alle richieste ivi riportate, nonché alla documentazione depositata, ne ha chiesto l'integrale accoglimento con ogni conseguenza di legge, assegnando la causa in decisione con la concessione dei termini dimezzati ex art. 190 c.p.c.
PER IL PUBBLICO MINISTERO: in data 6.11.2023, accogliere le conclusioni di parte attrice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato in data 13.11.2022 e regolarmente notificato al P.M. in sede,
ha adito l'intestato Tribunale, allegando di aver manifestato, fin dalla prima Parte_1
adolescenza, disforia di genere di tipo gino-androide in quanto, nata di sesso biologico femminile, ha sempre provato un persistente disagio e malessere legato al non sentirsi bene nel corpo femminile;
ella si è sempre identificata, piuttosto, nei pensieri e negli atteggiamenti più naturali, che caratterizzano il genere sessuale maschile, adeguando il suo aspetto fisico ed estetico a quello dell'altro sesso, indossando abiti
l'attrice ha precisato di essere nubile e di non avere figli, di aver seguito un percorso di assessment psicodiagnostico presso il D.A.I. MATERNO INFANTILE dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II di Napoli, nel corso del quale è stata certificata la sua condizione di “Disforia di Genere in soggetto femmina adulto, in fase di post transizione ed in assenza di un Disordine della Differenziazione
Sessuale” e, al fine di migliorare le sue condizioni psicologiche e sociali, nonché la qualità della vita stessa, è stata suggerita la modifica dei dati anagrafici, fornendo, peraltro, parere favorevole alla sottoposizione agli interventi chirurgici di carattere estetico.
In ragione di quanto precede, parte attrice ha chiesto all'adita Giustizia di “Autorizzare ogni necessario trattamento ed intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di
alla sua identità maschile;
Accertare e dichiarare che , Parte_1 Parte_1
a seguito di percorso psicologico - farmacologico e di adattamento, sia estetico che comportamentale, - documentato agli atti da centro specializzato - è persona di sesso maschile, dunque un uomo e, per effetto, disporre la rettificazione del sesso affinché risulti “maschile”; Ordinare, pertanto, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorrento (NA) ove risiede, e/o agli Uffici competenti, di rettificare il certificato di nascita di parte attrice, attraverso la rettifica e quindi, ove scritto sesso “femminile” adeguare/correggere/sostituire con sesso “maschile”, nonché provvedere alle relative annotazioni;
Accertare e dichiarare, per le suddette ragioni, che parte attrice utilizza il nominativo “ ” e per l'effetto, ritenuto opportuno, ragionevole e CP_1
legittimo l'utilizzo di tale nome, autorizzare il cambio del nome da a ”; Ordinare, Parte_1 CP_1
pertanto, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorrento (NA), ove risiede, di rettificare l'atto di nascita di parte attrice, e quindi ove indicato il nome di adeguare/correggere/sostituire in “ ”, Parte_1 CP_1
nonché provvedere alle relative annotazioni;
Disporre, altresì, ai competenti Uffici del Comune di Sorrento
e/o della Provincia di Napoli, Motorizzazione Civile, Prefettura, Questura, Università di Napoli “L'Orientale”,
l'annotazione della rettifica del sesso maschile e del nominativo “ ”, onde consentire l'adeguamento/ CP_1
correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento e/o delle licenze e/o delle abilitazioni e/o quant'altro necessario, ivi compresi i documenti per l'espatrio ed il codice fiscale/tessera sanitaria” (cfr. atto di citazione cit.).
All'udienza dell'08.03.2023 l'attrice, interrogata liberamente dal Giudice istruttore, ha dichiarato di voler assumere il nome di ed il sesso maschile, nonché di voler essere autorizzata ad eseguire CP_1
l'intervento chirurgico volto al mutamento di sesso;
ha raccontato che, verso i 14 anni, aveva cominciato a provare “fastidio” nel sentirsi appellare con il suo nome e nell'indossare abiti femminili, iniziando a sostituirli con quelli maschili. Per cui ne aveva parlato con i genitori e, con l'ausilio degli stessi, aveva intrapreso un percorso psicologico presso il Policlinico di Napoli, iniziando ad assumere testosterone e dal novembre del 2021 ha, altresì, iniziato la terapia ormonale. Ha, inoltre, precisato che da quando aveva 14 anni aveva iniziato a farsi chiamare dapprima dai suoi genitori e dal 2015 anche dagli amici. Ha CP_1 aggiunto che i genitori sono separati e che lei vive con la madre, la quale si è sin da subito mostrata comprensiva rispetto alle sue esigenze;
mentre il padre, con il quale ha, parimenti, un ottimo rapporto, ha impiegato più tempo ad accettare la condizione della figlia (cfr. verbale di udienza dell'08.03.2023).
All'esito della predetta udienza, il Giudice istruttore ha disposto consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare le condizioni psico-sessuali dell'attrice e di verificare l'eventuale sussistenza di cause ostative sul piano dell'equilibrio psicofisico all'intervento chirurgico sollecitato.
Espletato l'elaborato peritale ad opera dell'ausiliare nominato, all'esito del deposito, ex art. 127 ter
c.p.c., ad opera della parte costituita, delle note in sostituzione dell'udienza del 18.10.2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza depositata in data 19.6.2024, la causa veniva dal Giudice istruttore rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. perché rendesse il suo parere e previa concessione alla parte costituita dei termini ex art. 190 c.p.c. (a decorrere dal 30.6.2024) per il deposito degli scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande proposte da parte attrice sono fondate e possono, pertanto, essere accolte.
1.a. Quanto alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione ad ogni trattamento ed intervento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali di alla sua Parte_1 identità maschile, valga osservare che la documentazione medica versata in atti, datata 05.07.2022, rilasciata dall' in Controparte_2
persona della psicologa dott.ssa , comprova la diagnosi in relazione alla persona Persona_1
dell'attrice, all'esito di un ciclo di colloqui effettuati con la predetta, di disforia di genere, attestando la mancata emersione di elementi psicopatologici del pensiero ovvero comportamentali (cfr. produzione per parte attrice).
All'udienza dell'08.03.2023, , liberamente interrogata dal Giudice Parte_1 istruttore, ha confermato le circostanze dedotte nell'atto di citazione e supra rammentate, ribadendo le ragioni del proprio disagio e la propria ferma volontà di completare il percorso di mutamento di sesso, già intrapreso.
Ancora, il contenuto della perizia elaborata dalla CTU, psicologa dott.ssa , Persona_2
depositata in data 13.09.2023 - le cui risultanze, esitate dallo scrupoloso lavoro dell'ausiliare, svolto secondo un rigoroso e accurato iter logico-scientifico, sono condivise dal Tribunale -, ha confermato la suddetta diagnosi di disforia di genere, evidenziando che le condizioni psico-sessuali dell'interessata sono scevre da qualunque disturbo e ha concluso per la insussistenza di cause ostative e la idoneità della all'intervento chirurgico sollecitato. Pt_1
Di talché, dalla relazione medica in atti, dal libero colloquio con l'attrice e dall'elaborato peritale depositato si evince che: - sussiste nell'attrice una marcata e persistente identificazione con il sesso maschile (emergente dall'insistenza di appartenere al detto sesso;
dall'abituale abbigliamento con abiti maschili fin dall'età dell'adolescenza; dall'uso di un nome maschile per identificarsi;
dal disagio rispetto ai propri caratteri sessuali secondari di genere femminile);
- che nel tempo vi è stato profondo malessere rispetto ai propri caratteri sessuali secondari di genere femminile e il forte desiderio di sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali secondari dal genere femminile a quello maschile, primo fra tutti quello di mastectomia, volto alla rimozione del seno. Tali circostanze hanno concorso a rafforzare la volontà della parte attrice di sottoporsi a percorsi psicologici e terapeutici prodromici all'intervento suddetto, grazie ai quali la ha Pt_1 raggiunto uno stato di equilibrio e serenità, a cui ha contribuito anche la presenza di un nucleo familiare accogliente;
- che non sussistono patologie sulla capacità critica in relazione alla scelta del mutamento di sesso, che, dunque, va considerata consapevole, matura e non viziata;
- che l'attrice gode di una rete familiare accogliente, che ha condiviso e continua a condividere le scelte di vita della stessa.
Il contenuto della documentazione medica e della perizia espletata, in particolare, non evidenzia la sussistenza di elementi ostativi all'intervento; anzi, il CTU ritiene che “la risoluzione della discordanza attualmente esistente tra i propri dati anagrafici e la propria identità di genere potrebbe offrirgli la possibilità di ridurre il disagio derivante dal dover giustificare il proprio percorso ogniqualvolta gli venga chiesto di esibire i documenti” (cfr. elaborato peritale, pag. 22). Pertanto, i trattamenti medico-chirurgici richiesti possono ritenersi, nel caso di specie, senza alcun dubbio conformi all'attuale personalità della richiedente e idonei ad assicurarle il pieno sviluppo della personalità. Alle valutazioni e conclusioni dei sanitari e del CTU che hanno rispettivamente redatto la documentazione medica e la perizia in atti
(correttamente formulate e logicamente congrue con le premesse di fatto acquisite) il Collegio ritiene di dover integralmente aderire, anche in considerazione del percorso psicoterapeutico intrapreso e seguito dalla . Pt_1
In ragione di quanto precede, i trattamenti medico-chirurgici finalizzati all'adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari, da femminili a maschili, possono essere autorizzati.
1.b. L'ulteriore domanda di autorizzazione al cambiamento di sesso anagrafico da femminile a maschile si palesa parimenti fondata e, pertanto, merita l'accoglimento.
Occorre richiamare le coordinate ermeneutiche sul punto rese dalla Suprema Corte, secondo cui:
“alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. l della L. n.164 del 1982, nonché dei successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”
(Cass. civ., 20.07.2015, n. 15138). Sicché, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari non è più necessario per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile.
Nel caso che occupa, dalla disamina della documentazione medica prodotta, delle dichiarazioni rese dalla parte attrice nel corso del libero interrogatorio summenzionato e del contenuto della consulenza tecnica espletata emerge la prova della serietà e univocità del percorso scelto dalla e della Pt_1 conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso - anche prima dell'esecuzione dell'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali secondari, peraltro richiesto - il crisma della irreversibilità, nei termini intesi dalla Corte di Cassazione.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta la parte attrice, la decisione stessa di sottoporsi a intervento chirurgico di riattribuzione di sesso denotano la già consolidata convinzione di di appartenenza al genere oggetto della richiesta Parte_1 giudiziale di rettificazione.
La prospettazione di parte attrice evidenzia, infatti, la volontà e la necessità di rendere pieno e definitivo il percorso di cambiamento di genere;
il processo di adeguamento appare ormai irreversibilmente intrapreso e la decisione di sottoporsi al più presto all'intervento chirurgico è ferma, sicché appare sin d'ora autorizzabile una rettifica dei dati anagrafici, che consentirebbe alla parte attrice di mitigare, almeno, le sofferenze legate all'attesa dell'intervento. Del resto, le sembianze maschili, riscontrate dal Giudice istruttore alla udienza dell'08.03.2023 (cfr. relativo verbale), danno conto dello stato avanzato del percorso di adeguamento di genere e della seria volontà di portare a compimento siffatto percorso da parte della
, che ha espresso piena consapevolezza della irreversibilità e definitività della scelta. Pt_1
2. Alla luce di quanto osservato, vanno accolte le domande volte, rispettivamente, ad ottenere l'autorizzazione agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali - che appaiono al
Collegio utili e necessari allo scopo di assicurare a una condizione di genere Parte_1
coerente con la sua intima e sostanziale identità, garantendo così alla parte attrice una vita più serena e favorendo il suo inserimento sociale in sintonia con la sua naturale tendenza -, nonché l'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici, domanda rispetto alla quale sussistono sin d'ora i presupposti che consentono di accertare la condizione di irreversibilità della modificazione del genere.
3. Trattandosi di procedimento nel quale la parte attrice è ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, le spese di CTU, già liquidate dal giudice istruttore con decreto del 17.09.2023, per come modificato in data 26.09.2023, andranno a carico dello Stato. Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili per assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, visti gli artt. 31 d.lgs. n. 150/11 e 1 e ss. l. n. 164/1982, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla parte attrice:
A. OR , nata a [...], l' 11.12.2003 e residente Parte_1
in Sorrento (NA), al Vico I B. Rota, n. 7, ovvero, in caso di avvenuta rettificazione anagrafica,
[...]
, nato a [...], l' 11.12.2003 e residente in [...], al Vico I B. CP_3
Rota, n. 7, a sottoporsi ad interventi medico-chirurgici presso qualsiasi struttura sanitaria, per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili;
B. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piano di Sorrento (NA), ove l'atto di nascita è stato successivamente registrato (atto n. 61, P. 2, Serie B, Anno 2004) di effettuare la rettificazione della attribuzione di sesso di , nata a [...], Parte_1
l'11.12.2003, da femminile a maschile, nonché del nome proprio da “ ” a “ ; Parte_1 CP_1
C. ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Sorrento (NA), ove risiede, relativamente alla nascita e alla residenza, di procedere alle necessarie correzioni, iscrizioni e/o annotazioni su tutti gli atti dello Stato civile di , nata a [...], l' Parte_1
11.12.2003 e residente a [...], al Vico I B. Rota, n. 7 (codice fiscale , C.F._1 con riferimento al nome da “ ” a “ e, con riferimento al sesso, da “femminile” a Parte_1 CP_1
“maschile”, nonché ad ogni altro adempimento susseguente ai sensi della Legge n. 164/1982 nonché del vigente ordinamento dello stato civile;
D. MANDA il Cancelliere di comunicare copia della presente sentenza, passata in giudicato, ai competenti Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Piano di Sorrento e di Sorrento perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
E. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata il 23/10/2024 in camera di consiglio.
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano