Sentenza 14 marzo 2008
Massime • 1
In tema di violazioni amministrative previste dagli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (indebita percezione di aiuti comunitari al settore agricolo), la notificazione del relativo processo verbale deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di 180 giorni stabilito dall'art. 4 della predetta legge, che è norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie in esame, e non nel termine di 90 giorni stabilito dalla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/03/2008, n. 7042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7042 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
VE AC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 31/02 del Giudice di pace di VIZZINI, depositata il 20/11/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/07 dal Consigliere Dott. SCHERILLO Giovanna;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CH Giacomo, con ricorso al Giudice di pace di Vizzini, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2002/65 emessa nei suoi confronti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ispettorato Centrale di Catania) in data 15.7.02, con la quale gli era stata irrogata la sanzione di Euro 5.452,99, per violazione della L. n. 898 del 1986, art. 3, (indebita percezione di aiuti comunitari in relazione a terreni risultati non coltivati per le campagne 91/92, 93/ 93, 93/ 94, 94/ 95 e 95/96). A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità dell'ordinanza per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, (mancata contestazione della violazione entro il termine di 90 giorni), nonché la prescrizione della pretesa sanzionatoria della PA ex art. 28 cit. legge e, nel merito, la sua infondatezza.
L'Amministrazione, costituitasi, resisteva all'opposizione. Il Giudice di pace, rilevato che la contestazione era stata notificata oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, e ritenuto, perciò, fondato il primo motivo di opposizione, con sentenza n. 48/02, annullava l'ordinanza ingiunzione.
Contro la sentenza il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo di censura.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di censura il ricorrente Ministero denuncia violazione di legge lamentando che il Giudice di pace ha ritenuto applicabile al caso di specie il termine di decadenza di 90 giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, per la notificazione della contestazione, anziché quello di 180 giorni previsto dalla L. n. 898 del 1986, art. 4, costituente norma speciale perché dettata per la materia in questione e, quindi, prevalente rispetto alla disposizione di carattere generale recata dalla L. n. 689 del 1981, art. 14. La censura è fondata.
La L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 4, comma 1, lett. a), (che ha convertito in legge il D.L. 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva nonché sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) dispone che "se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga alla L. 24 novembre 981, n. 689, art. 14, agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni".
Stante la specialità della norma, espressamente dettata per la materia in esame, il termine da applicarsi nel caso di specie era, pertanto, quello di 180 giorni, stabiliti dalla norma speciale "in deroga" a quello di 90 giorni previsto in via generale dalla L. n.689 del 1981, art. 14. Di conseguenza, essendo stato l'illecito accertato con verbale 11.8.1997, la notifica della contestazione, avvenuta in data 29.1.1998, quando non era ancora scaduto il termine di 180 giorni, è stata erroneamente ritenuta tardiva dal Giudice di pace. In accoglimento del ricorso, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa al Giudice di pace, che si indica in quello di Catania, per l'esame degli altri motivi di opposizione che non furono esaminati dal Giudice a quo perché ritenuti assorbiti. Il Giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Catania. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2008