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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/08/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente rel. e est.
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 769/2024 R.G., promossa da:
(P. Iva in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ugo Marciello e Mario Lepidi, in forza di procure in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
Contro
Controparte_2
(P.Iva ), in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Acronzio, in forza di procura allegata all'atto di citazione in rinnovazione di primo grado;
APPELLATA
per la riforma della sentenza n. 755/2024 resa dal Tribunale di Teramo e pubblicata in data 4 luglio 2024, notificata in data 8 luglio 2024. All'udienza tenutasi in data 8 luglio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio delle note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato le rispettive note nel rispetto del termine assegnato, 8 luglio 2025, rassegnando le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 755/2024, resa a verbale all'udienza del 4 luglio 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata in pari data, il Tribunale di Teramo decideva sulla domanda proposta dalla nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
accogliendo l'azione proposta e dichiarando la risoluzione del contratto di appalto
[...] stipulato tra le parti in causa con condanna dell'allora convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 41.310,00 a saldo della penale convenuta, considerate le somme già versate, oltre interessi legali dalla data della domanda, nonché della somma di € 702.691,94, oltre interessi commerciali dalla data della risoluzione del contratto fino all'effettivo pagamento, a titolo di costo per l'approntamento e la produzione delle strutture prefabbricate, oneri di magazzino e stoccaggio dal 30 marzo
2013 al 31 luglio 2015, oltre gli ulteriori oneri maturandi, con condanna altresì della convenuta al ritiro dallo stabilimento della attrice dei manufatti da questa realizzati entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza.
1.1) La nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado Controparte_2 assumeva:
• di aver sottoscritto con la in data 24.10.2012 un contratto per Controparte_1 la fornitura e posa in opera di una struttura prefabbrica per un prezzo complessivo di € 680.000,00, oltre Iva, con acconto pari al 10% del prezzo totale versato all'atto della firma dell'ordine, mentre la residua parte da versarsi secondo le modalità previste dall'art. 14 del medesimo contratto;
pag. 2/16 - con il medesimo contratto, le parti avevano pattuito la data di consegna come previsto nella Programmazione dell'Intervento per il giorno 30.03.2013 e che i pagamenti sarebbero decorsi da tale data, in caso di ritardi dovuti alla Committenza;
- la Committente avrebbe dovuto comunicare alla entro il 31.01.2013 il Controparte_2
“pronto cantiere” e quest'ultima avrebbe dovuto iniziare la produzione del manufatto dopo aver ricevuto da parte della l'autorizzazione a costruire, Controparte_1 avvenuta in data 12/13 febbraio 2013 con l'accettazione da parte della Committente della progettazione esecutiva e con la predetta autorizzazione (doc 2 allegato alla citazione);
- in data 5 marzo 2013 la terminava la produzione delle strutture che, Controparte_2 però, rimanevano nel proprio stabilimento dal momento che la Committente non aveva predisposto il “pronto cantiere”;
- in considerazione dell'inadempimento della che non aveva Controparte_1 provveduto al saldo del pagamento, l'attrice diffidava la Committente con atto del 7 novembre 2014 con contestuale avvertimento che si sarebbe verificata la risoluzione di diritto del contratto di appalto nel caso di inottemperanza alle richieste formulate.
1.2) Si costituiva in giudizio la contestando le domande formulate Controparte_1 dall'allora attrice rappresentando che la aveva dato esecuzione al Controparte_2 contratto di propria iniziativa in assenza del verificarsi delle condizioni previste dal contratto, come il preventivo rilascio del permesso di costruire;
eccepiva inoltre l'assenza di prova circa l'an e il quantum dovuto.
1.3) Nel corso del giudizio veniva espletata attività istruttoria attraverso l'assunzione delle prove testimoniali e ctu.
2) La sentenza di primo grado: nel merito il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda attorea sulla base delle seguenti argomentazioni.
2.1) Prima di esaminare il merito della causa, il Tribunale vagliava la richiesta formulata dalla allora convenuta di modifica dell'ordinanza dell'8.11.2022 con la quale era stata dichiarata decaduta dall'assunzione della prova testimoniale del teste Tes_1
con la contestuale richiesta di prosecuzione del giudizio al fine
[...] dell'espletamento della prova orale e dell'interrogatorio formale del sig. Pt_1
[...]
pag. 3/16 Il Giudice di prime cure rigettava la formulata istanza di rimessione in istruttoria rilevando la legittimità della dichiarazione di decadenza dalla prova testimoniale del teste essendo l'intimazione a testimoniare stata inviata all'indirizzo Testimone_1 ordinario del teste a mezzo e mail e non a quello pec in violazione dell'art. 250 c.p.c., ritenendo non provata la ricezione della suddetta intimazione.
2.2) Il Tribunale rigettava altresì la richiesta di interrogatorio formale dal momento che l'interrogando non aveva fornito idonea attestazione medica relativa alla patologia di cui era affetto al fine di giustificare la mancata comparizione all'udienza, rappresentando ulteriormente che i certificati medici prodotti in giudizio nelle precedenti udienze si riferivano a patologie non idonee a giustificare l'impossibilità alla deambulazione.
2.3) Il Giudice di prime cure respingeva altresì la richiesta di riconvocazione del ctu a chiarimenti in quanto l'ausiliario del giudice nell'elaborato definitivo aveva preso in dovuta considerazione le osservazioni svolte dal perito di parte convenuta, controdeducendo adeguatamente ad esse ed operando la rettifica del prezzo del manufatto.
2.4) Nel merito, il Tribunale vagliava la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., accogliendola, ritenendo l'inadempimento imputato alla di Controparte_1 non scarsa importanza essendosi resa inadempiente alle obbligazioni poste a suo carico ovvero quella di mettere l'allora attrice nella possibilità giuridica e concreta di poter dare esecuzione al lavoro commissionatole e a quella di pagamento del corrispettivo pattuito.
2.5) Veniva ritenuta priva di rilevanza la circostanza rappresentata dalla allora convenuta relativa alla conclusione dell'iter amministrativo del rilascio del permesso a costruire in variante avvenuto solo in data 29 gennaio 2014 dal Comune di Foggia, in quanto si richiamava, indipendentemente dal compimento di tale iter amministrativo,
l'obbligo in capo alla committente di assicurare all'appaltatore, sin dall'insorgenza del rapporto contrattuale e per tutta la durata dello stesso, la possibilità giuridica e concreta di effettuare la prestazione commissionata;
peraltro il primo giudice evidenziava l'ulteriore circostanza che anche successivamente al rilascio del permesso in variante la committente non aveva adempiuto all'obbligo di mettere a disposizione il cantiere al pag. 4/16 fine di poter far eseguire la prestazione commissionata, non attivandosi in tal senso nemmeno dopo aver ricevuto l'atto di diffida stragiudiziale notificatagli in data 7 novembre 2014.
2.6) Il Tribunale riteneva altresì infondato l'assunto della sulla Controparte_1 inesistenza del proprio inadempimento, sostenendo la stessa parte che il diritto al corrispettivo poteva sorgere solo nel momento in cui l'attività era conclusa (consegna, posa in opera, collaudo e accettazione); al riguardo il Tribunale di primo grado osservava come l'allora attrice aveva chiesto non l'adempimento del contratto – pagamento del corrispettivo- ma aveva agito per la risoluzione del contratto stesso e per il risarcimento del danno subito.
Pertanto risultava fondata la domanda di risoluzione di diritto del contratto a seguito della diffida ad adempiere e della gravità dell'inadempimento della Controparte_1 convenuta.
2.7) Dalla riconosciuta fondatezza della domanda di risoluzione il Giudice di prime cure faceva scaturire l'obbligo per l'allora convenuta di corresponsione della penale contrattualmente stabilita nella misura del 25% del prezzo pattuito, oltre i costi relativi alla produzione e all'approntamento dei materiali.
Riteneva il Tribunale di condividere quanto emerso sul punto in sede di ctu:
- l'effettiva produzione dei manufatti, corrispondenti con quelli indicati sugli elaborati originali, con stoccaggio presso l'area di proprietà dell'allora attrice;
- la corrispondenza dei manufatti con gli elaborati progettuali e l'assenza di difformità;
- stato della struttura in buono stato di conservazione.
Il Tribunale riteneva di condividere anche quanto rilevato dal Ctu in relazione alla determinazione del quantum, risultando il costo della produzione determinato nella misura di € 677.620,00 – somma così quantificata a seguito delle osservazioni del ctp della convenuta- con una riduzione del 15%, per un totale di € 702.691,94 comprensiva di Iva, oltre all'applicazione degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
In conseguenza della risoluzione del contratto vi era anche l'obbligo in capo alla di ritirare i manufatti, ma non anche quello di procedere al montaggio Controparte_1 con l'ulteriore onere per il trasporto a carico di questa.
pag. 5/16 Il Tribunale riconosceva in favore dell'allora attrice anche la somma di € 206.674,10 pari al 25% del costo di vendita, a titolo di penale, dalla quale somma dovevano essere detratti gli acconti versati, con conseguente diritto della di ottenere il Controparte_2 pagamento della somma di € 41.310,00 sempre a titolo di penale, con applicazione degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.
2.8) Da ultimo, il Giudice di prime cure rigettava l'eccezione di nullità della clausola di cui all'art. 4 delle cond. gen. di contratto sollevata dalla allora convenuta in quanto formulata in maniera generica.
Infine riteneva che alcuna somma potesse essere riconosciuta all'attrice per gli oneri di stoccaggio e magazzinaggio in quanto tali voci dovevano essere ricomprese nella penale contrattualmente prevista, come rilevato dal Ctu.
Le spese di lite venivano regolate secondo soccombenza.
3) Appello: avverso la predetta sentenza propone appello l' sulla Controparte_1 base di tre motivi di seguito indicati, con riproposizione delle richieste istruttorie, per le quali era stata dichiarata decaduta, e con richiesta di riconvocazione del Ctu.
3.1) Mancato accertamento del verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di appalto e programmazione intervento. Mancato accertamento del grave inadempimento
Controparte_2
Con il primo motivo di gravame parte appellante rappresenta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere l'odierna appellata adempiente alle obbligazioni previste nel contratto di appalto, non avendo il Giudice considerato che le obbligazioni dell'appaltatrice erano sottoposte a condizioni sospensive, rilevando in particolare l'erronea l'affermazione da parte del Tribunale nel ritenere che l'iter per il rilascio del permesso a costruire in variante, conclusosi in data 29 gennaio 2014, non avesse alcuna incidenza sull'efficacia del contratto di appalto.
Parte appellante contesta anche l'ulteriore circostanza affermata dal Giudice di prime cure circa il riconosciuto inadempimento in capo a essa anche successivamente alla notifica dell'atto di diffida da parte della odierna appellata non avendo comunicato il pronto cantiere e il permesso a costruire.
La assume infatti che l'appellata avrebbe violato la previsione Controparte_1 contenuta alla pag. 13 del contratto di appalto con la quale si era assunta il rischio di pag. 6/16 impresa relativo alla produzione dell'opera completa del prefabbricato, non autorizzata e senza il rilascio del permesso a costruire.
Prosegue poi nel contestare la giurisprudenza richiamata in sentenza, in relazione al fatto che la conclusione dell'iter amministrativo per il rilascio del permesso di costruire in variante non incida sulla conclusione e sulla esecuzione del contratto, ritenendola non afferente al caso di specie in quanto la concessione in variante, la cui istanza era stata depositata al il 19 dicembre 2012, era relativa al progetto e alle Controparte_3 opere che l'appellata avrebbe dovuto realizzare tanto è che il permesso a costruire in variante riguardava un fabbricato sostanzialmente diverso da quello previsto nel precedente permesso a costruire approvato con pdc n. 142 del 2011, circostanza verificabile dalla relazione tecnica.
A parere dell'appellante la avrebbe dovuto attendere il rilascio della Controparte_2 concessione edilizia, la produzione di questa, attendere la realizzazione delle opere necessarie per l'approntamento del pronto cantiere e successivamente, a seguito di sopralluogo, iniziare la produzione delle opere commissionatele, rilevando quindi la necessità del rilascio del permesso in variante, in quanto afferente a una modifica sostanziale al progetto iniziale.
A tale ultimo riguardo, parte appellante torna a contestare la decisione del Giudice di prime cure, secondo il quale la conclusione dell'iter amministrativo per il rilascio del permesso di costruire non è elemento tale da incidere sulla conclusione e esecuzione del contratto di appalto, in ragione del fatto che la circostanza appena richiamata è relativa alle ipotesi in cui è sufficiente la presentazione della Scia di variante per le modifiche marginali al progetto e non anche alle varianti che vanno a modificare l'opera in maniera rilevante sotto il profilo dei volumi e della superficie.
L'appellante ricordava quanto contrattualmente stabilito alla pag. 13 che prevede i tempi e modalità di programmazione delle opere da realizzare ove il pronto cantiere costituisce il momento dal quale l'appaltatrice può iniziare la produzione degli elementi prefabbricati, rilevando altresì che la stessa appellata richiedeva una serie di attività che la committente doveva porre in essere successivamente al pronto cantiere, compresa la documentazione che le doveva essere fornita, con la precisazione che solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione alla costruire questa poteva iniziare la produzione. pag. 7/16 Peraltro la nel produrre i manufatti, in assenza del permesso a costruire Controparte_2 in variante e della comunicazione del pronto cantiere, avrebbe violato ulteriormente il contratto dal momento che solo con l'approntamento del pronto cantiere a seguito di sopralluogo si sarebbero potute verificare le dimensioni e posizioni delle parti del prefabbricato da realizzare.
L'appellante evidenza che alcun inadempimento poteva essere a lei imputato non avendo tenuto conto il Giudice che l'opera era stata realizzata in assenza della copia del permesso di costruire e del successivo pronto cantiere e che il contratto di appalto poteva essere proseguito solo dopo il verificarsi delle predette condizioni e solo in quel momento la committente avrebbe potuto assumersi il rischio di impresa con la prosecuzione dell'opera i cui manufatti erano stati precedentemente realizzati o avvalersi della risoluzione del conseguente pagamento delle penali.
3.2) Errata quantificazione ed individuazione penale applicabile.
Con tale motivo di appello l'appellante contesta la parte della sentenza relativa alla quantificazione delle penali essendo incorso il Giudice in errori nella determinazione degli importi per i quali era stata condannata in particolare:
• sulla condanna a titolo di costo per l'approntamento e la produzione.
A tale riguardo parte appellante rappresenta che il Giudice di prime cure nel riconoscere l'ammontare di tale voce di € 702.691,94, derivante dalla sommatoria della sorte capitale pari ad € 575.977,00 con l'Iva al 22% pari ad € 126.714,94, abbia erroneamente applicato gli interessi commerciali dal 22 novembre 2014 sull'intero importo, comportando una lievitazione della somma di condanna contenente anche quanto non versato dalla appellata e con applicazione degli interessi commerciali su una somma di titolarità dello Stato.
• Sulla imputazione dei pagamenti effettuati.
L'appellante lamenta la circostanza che il Giudice di prime cure avrebbe modificato
l'imputazione fatta dal debitore relativa ai costi di produzione imputandola ora alla penale rideterminata sul costo di vendita assumendo che la possibilità di modificare i criteri di imputazione sorge solo nel momento in cui il debitore non abbia originariamente determinato il criterio di imputazione.
pag. 8/16 Parte appellante evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, il quale avrebbe dovuto riconoscere, una volta accertata la risoluzione del contratto, il diritto della appellata al solo pagamento della penale di cui alla lettera h) e quantificata, detratti gli acconti, in € 42.160,00.
• Erronea decorrenza degli interessi legali.
Il Tribunale avrebbe errato nel far decorrere gli interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione, dichiarato nullo, anziché dall'atto di citazione in riassunzione.
Parte appellante ritiene, in definitiva, la non debenza delle somme di cui alle condanne non avendo la dato alcuna autorizzazione alla costruzione dei Controparte_1 manufatti divenendo il contratto efficace solo al momento della rilasciata autorizzazione da parte dell'appellante.
3.3) Eccezione di nullità clausola art. 4 condizioni generali del contratto.
Parte appellante lamenta che l'eccezione di nullità dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto sia stata ritenuta dal Giudice di prime cure generiche a fronte della specificità della formulazione della stessa effettuata sin dal primo atto difensivo in primo grado, come riportato e ritrascritto nell'atto di appello con il quale era stato contestato sia nell'an sia nel quantum la penale.
A parere dell'appellante, in relazione all'an le condizioni generali di contratto prevedevano in via alternativa e non cumulativa l'applicazione delle penali di cui alle lettere 3F, H, I che necessitano comunque di specifico onere probatorio invocando il potere officioso del Giudice di ridurre a equità l'ammontare della clausola penale ex art. 1384 c.c., rilevando altresì che il Tribunale aveva operato un cumulo delle penali e una maggiorazione delle stesse, non contrattualmente prevista.
3.4) Sulle istanze istruttorie.
Parte appellante contesta la parte della sentenza con la quale il tribunale aveva revocato l'ascolto del teste e rigettato la richiesta di integrazione della espletata Testimone_2
Ctu.
Quanto al teste , l'appellante rappresenta che il teste aveva avuto Testimone_2 conoscenza dell'udienza giustificando il proprio impedimento, udienza rinviata per la verifica dell'intimazione testi e eventuale escussione alla quale si presentava ma non pag. 9/16 veniva ascoltato pertanto insiste per l'escussione del teste sulle circostanze riportate in citazione.
Quanto alla Ctu, parte appellante invoca la riconvocazione del consulente in quanto, a suo parere, non avrebbe dato idonea spiegazione ai chiarimenti richiesti dal proprio consulente tecnico.
3.5) Si è costituita nel presente giudizio di gravame la Controparte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità di parte del primo
[...] motivo di appello in relazione alle argomentazioni svolte circa il rilascio della concessione edilizia del 29 gennaio 2014 e la relativa produzione documentale in quanto svolte per la prima volta in appello, contestando poi nel merito il proposto gravame e opponendosi alle richieste istruttorie formulate dall'appellante, riproponendo le domande svolte in primo grado e ritenute assorbite dal Tribunale, chiedendo il rigetto del proposto gravame.
4) Motivi della decisione: Questa Corte ritiene l'appello infondato e pertanto da rigettare per le ragioni che seguono.
4.1) Prima di procedere alla disamina del merito del proposto gravame, la Corte ritiene di dover vagliare preliminarmente le eccezioni sollevate dall'appellata di inammissibilità di parte del primo motivo di appello e di inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte appellante nel presente grado di giudizio per violazione dell'art. 345 c.p.c., eccezioni che meritano accoglimento.
Quanto argomentato da parte appellante alla pag. 10 dell'atto di citazione in appello, cui si rimanda, relativo al rilascio del permesso di costruire n. 42 del 29.01.2014 riguardante la realizzazione da parte della di un fabbricato diverso da Controparte_2 quello indicato nel precedente permesso a costruire del 2011, argomentazione ulteriormente specificata nei successivi scritti difensivi dell'appellante, non può trovare ingresso nel presente giudizio stante la novità della questione non avendo alcun collegamento, come sostenuto dall'appellante, con la motivazione della sentenza.
Dalla lettura degli atti di primo grado e in particolare dalla comparsa di costituzione e dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., atti con i quali, unitamente a quelli della controparte, viene stabilito il tema decidendum, non emerge alcun riferimento specifico alla necessità del secondo permesso di costruire, qualificato dalla stessa convenuta, oggi pag. 10/16 appellante, quale permesso in variante, per la realizzazione di un diverso, per cubatura e dimensioni, fabbricato da costruire.
E' principio costante, infatti, nella giurisprudenza di legittimità che: “ Il divieto di
“nova” sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio di appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non solamente le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicitate in primo grado, poiché
l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio di appello da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. Civ. Ord. n. 9211/2022; Cass. Civ. Ord. n.
2529/2018: “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello … possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto”).
Pertanto deve ritenersi inammissibile la contestazione relativa all'inadempimento della per aver iniziato la realizzazione dei manufatti prima di aver ottenuto il Controparte_2 nuovo pdc in variante che consisteva in realtà in p.d.c. di nuova struttura oggetto di progetto di fabbricazione dell'attore di primo grado, trattandosi di prospettazioni difensiva mai allegata in primo grado.
In ogni caso, oltre che inammissibile l'assunto si palesa anche infondato, sulla scorta della ctu espletata in primo grado, completa esauriente e condivisa da questa Corte, secondo la quale la realizzazione da parte della dei manufatti oggetto Controparte_2 del contratto di appalto risulta del tutto corrispondente ai progetti originali ed oggetto di convenzione tra le parti, escludendo vizi o difformità delle opere realizzate.
Contrattualmente inoltre non risulta che il rilascio di eventuale permesso di costruire in variante sia stata prevista come condizione sospensiva dell'adempimento delle parti e della realizzazione delle opere prefabbricate, risultando al contrario previsto specifico termine finale per la realizzazione dei manufatti.
Per completezza giova quindi aggiungere che anche la invocata richiesta di riconvocazione del ctu al fine di rendere chiarimenti sulle osservazioni formulate dal proprio ctp appare fondata, avendo il CTU già fornito tutti i chiarimenti richiesti in primo grado, tanto da aver modificato il costo dei manufatti e senza osservazioni critiche ulteriori alle quali dover dare fondatamente risposta.
pag. 11/16 4.2) Anche l'eccezione sollevata dall'appellata circa la tardività delle produzioni documentali effettuate nel presente giudizio, permesso di costruire n. 42 del 29.01.2014
e della relazione di accompagnamento, può trovare accoglimento trattandosi di documenti che erano già nella disponibilità della appellata sin dall'inizio del primo grado di giudizio, ovvero documenti non formati successivamente al deposito della sentenza di primo grado, non avendo in ogni caso l'appellante provato il presupposto previsto dall'art. 345, III c., c.p.c. in relazione all'impossibilità della produzione in primo grado per causa ad essa non imputabile.
4.4) Quanto poi alla richiesta di revoca dell'ordinanza dell'8 novembre 2022 con la quale l'appellante è stato dichiarato decaduto dalla prova testimoniale, la Corte ne ritiene l'infondatezza stante la irrilevanza dei capitoli testimoniali articolati, trattandosi di circostanze da provare documentalmente e irrilevanti ai fini del decidere, stante il chiaro dettato contrattuale che non può trovare interpretazione in base a prove testimoniali (capitoli 1, 2 3), nonché inammissibili quali mere valutazioni o testimonianze su patti aggiunti o contrari agli accordi contrattuali (cap. 4, 5 e 6). Per tali ragioni la prova testimoniale richiesta deve ritenersi inammissibile, con assorbimento di ogni questione sollevata al riguardo.
4.5) Nel merito, il primo motivo di impugnazione è infondato.
Osserva la Corte che le doglianze mosse dalla circa il mancato Controparte_1 rispetto da parte dell'appellata agli obblighi assunti nel contratto di appalto, la quale senza preventiva autorizzazione avrebbe dato corso in autonomia all'esecuzione del contratto stesso in assenza del rilascio del permesso in variante, risultano smentite dalla produzione documentale in atti.
Assume particolare importanza al fine di escludere l'inadempimento alle obbligazioni previste nel contratto di appalto da parte dell'odierna appellata il documento n. 2
(fascicolo di primo grado relativo all'invio da parte dell'appellata dei Controparte_2
pag. 12/16 disegni esecuti “per accettazione” alla datato 13 febbraio 2013 – Controparte_1 documento non disconosciuto dall'appellante.
In tale documento si rinviene la seguente postilla, sottoscritta Controparte_1
“Accettando il presente disegno autorizzo la produzione degli elementi prefabbricati, dichiarando che le dimensioni e caratteristiche dell'edificio sono corrispondenti alla concessione edilizia, e in caso contrario a redigere il progetto in variante nei termini di legge sollevando la da ogni responsabilità”, da ciò ne deriva che, Controparte_2 indipendentemente dal rilascio del permesso a costruire in variante (la cui domanda era stata formalizzata nel dicembre 2012, due mesi dopo la sottoscrizione del contratto di appalto), la Committente aveva autorizzato l'esecuzione dei lavori in relazione ai progetti allegati al contratto e che gli stessi sono iniziati a partire da febbraio 2013, come risultante dal crono programma (doc. n. 3 fascicolo di parte primo grado e confermato dalle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice Controparte_2 all'udienza del 10 maggio 2015.
Risulta pertanto che la come da contratto ha correttamente iniziato nei Controparte_2 termini la realizzazione dei manufatti, rimanendo peraltro in attesa di ricevere copia del permesso a costruire in variante.
Inoltre, assume ancora più rilevanza la circostanza, evidenziata dal Giudice di prime cure, che anche dopo il rilascio del permesso in variante del 29 gennaio 2014 la
Committente non si sia prontamente attivata a dare esecuzione al contratto di appalto predisponendo il “pronto cantiere” al fine di provvedere alla posa in opera dei manufatti realizzati, né si sia ugualmente attivata nemmeno dopo la ricezione della diffida ad adempiere del 7 novembre 2014.
Non sussiste pertanto alcun comportamento inadempiente della appellata, bensì inadempimento da parte dell'appellante, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
4.6) Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
La Corte rileva che, a fronte delle risultanze della ctu, fatte proprie dal primo giudice, in relazione alla determinazione dei costi di produzione/vendita quantificata nella misura di € 702.691,94, comprensiva di Iva, parte appellante si duole esclusivamente pag. 13/16 dell'applicazione da parte del Giudice degli interessi di cui al d.lgs n. 231/2002 sull'intera somma comprensiva di Iva anziché sulla sola sorte capitale di € 575.977,00.
A parere di questo Collegio tale doglianza non può trovare accoglimento anche in considerazione del dato testuale della disposizione normativa in materia di interessi commerciali la quale all'art. 2, comma1, lett. g) definisce quale "importo dovuto": “la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento”.
4.7) La Corte ritiene altresì non condivisibile quanto argomentato da parte appellante circa l'asserita errata imputazione effettuata del Tribunale degli acconti da questa versati a valere sulla somma quantificata a titolo di penale dal momento che tale metodologia di calcolo rispetta quanto contrattualmente stabilito all'art 4 lett. h) prevedendo la facoltà da parte dell'appaltatrice di trattenere la penale anche sugli acconti versati;
parimenti non condivisibile risulta la doglianza relativa alla errata decorrenza degli interessi legali sulla residua somma da versare a titolo di penale, in quanto il Tribunale li ha fatti decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione in rinnovazione (11.03.2016) e non, come sostenuto dall'appellante, dalla prima notifica dell'atto di citazione dichiarato nullo.
4.8) Il terzo motivo di appello relativo alla dedotta nullità dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto, in relazione alle previste penali, deve essere rigettato rilevandosi del tutto generico come affermato dal Giudice di prime cure.
Parte appellante nel ritrascrivere parte della comparsa di costituzione e risposta in ordine alla lamentata nullità asserisce che la predetta eccezione risultava puntualmente determinata.
L'assunto è privo di fondamento in considerazione del fatto che l'odierna appellante non ha compiutamente esplicato le ragioni per le quali in concreto l'applicazione del citato articolo comporterebbe un forte squilibrio contrattuale tale da portare all'alterazione del sinallagma contrattuale in netto disfavore per la Committente, non provvedendo ad analizzare le posizione delle due parti e le asserite conseguenze pregiudizievoli in concreto derivanti dall'applicazione della clausola negoziale, con pag. 14/16 conseguente nullità dello stesso. Pertanto si deve condividere la decisione del primo giudice e confermare il giudizio di genericità già espresso al riguardo.
4.9) Ne consegue il rigetto dell'appello, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite di appello vengono poste in capo all'appellante soccombente secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado, secondo i valori medi per lo scaglione di riferimento (€ indeterminato- complessità media) in applicazione del D.M. n. 147/2022.
Trova, altresì, applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio
2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza n. Controparte_1
755/2024, pubblicata in data 4 luglio 2024, nei confronti di
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che si liquidano in € 8.470,00, oltre Spese
Generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
3) Dichiara l'appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 15/16 Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto 28 luglio 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente rel. e est.
Barbara Del Bono
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