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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8649/2024 R.G., promossa da
, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv.to Giovanni Caprioli
RICORRENTI
Contro
, E CP_1 CP_2 CP_3
Rappresentati e difesi dall'avv. Daniele D'Amato
RESISTENTI
Oggetto: acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 3 aprile 2025
1
Nel proprio ricorso, e hanno esposto di aver Pt_1 Parte_2 esercitato il possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed ultraventennale sul bene immobile sito in Porto Cesareo, censito al f. 14 p.lla 1186 cat. A/4 classe 3 r.c.
€198,84., e hanno chiesto che il giudice ne accerti il proprio acquisto per usucapione.
I resistenti si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
Attesa la composizione della lite e la formulazione di conclusioni condivise, la causa
è stata trattenuta dal giudice per la decisione.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
2 E' inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene ( così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione
3 abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto le parti resistenti si sono costituite in giudizio aderendo alla domanda.
Difatti, i ricorrenti hanno promosso procedimento di mediazione avente n. RAM
203/2024 nei confronti dei resistenti e in tale sede si è addivenuti ad un accordo conciliativo ex art. 11 del D. l.vo 28/2010, in data 12/12/2024, prodotto in atti.
I resistenti, del resto, si sono costituiti in giudizio e hanno confermato l'adesione all'avversa domanda.
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono interamente compensate, attesa l'omessa opposizione dei resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 8649/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Accerta e dichiara che e sono Parte_1 Parte_2 divenuti proprietari in via esclusiva, per intervenuta usucapione, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre 20 anni, del bene immobile sito in Porto Cesareo, censito al f. 14 p.lla 1186 cat. A/4 classe 3 r.c. €198,84;
2. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 03/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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