Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2291/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2291/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Dugnano in Via Mozart. n.53, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Alberta Viganò che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Dugnano in Via XXV Aprile n. 45, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Francesca
Malgaroli che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“Emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei sigg.ri e Parte_1 CP_1
, celebrato in Paderno Dugnano in data 05.05.2005 trascritto al n. 15 p.2 Sez. A di detto Comune
[...] con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile le relative trascrizioni alle ulteriori seguenti condizioni:
1) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Paderno Dugnano via XXV Aprile n. 45 alla sig.ra quale genitrice prevalentemente collocataria dei figli, con tutto quanto in essa contenuto. CP_1
Il sig. ha rilasciato la casa coniugale asportando i suoi effetti personali;
Pt_1
pagina 1 di 5
Nulla per il figlio essendo maggiorenne;
Persona_2
3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 CP_1 somma mensile di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascun figlio) a mezzo bonifico bancario entro il giorno quindici di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. L'Assegno Unico verrà interamente riconosciuto a favore della sig.ra CP_1
4) Le spese straordinarie relative ai figli verranno sostenute da entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno come da protocollo del Tribunale di Monza, che si trascrive:
Spese straordinarie erogabili senza il preventivo accordo
Spese mediche
-Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
-spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato
-spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es: fisioterapia);
-spese mediche urgenti
Spese scolastiche e di istruzione
-iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
-libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
-per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
-corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza
-partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
-frequentazioni di centri estivi gestiti da ente pubblico (Es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es oratori).
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Ogni altra spesa non compresa tra quelle indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche pagina 2 di 5 -esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate salvo urgenze;
-cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
-interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
-farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali
Altre spese
-gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
-iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
-iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (Ese lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
-iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
-iscrizioni, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
-viaggi e vacanze trascorse senza genitori
-acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione)
Documentazione della spesa
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente, dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo idonea documentazione
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici – salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività;
Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso, in mancanza la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
Richiesta del rimborso e modalità di adempimento
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms. Messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi pagina 3 di 5 almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori ad €. 500,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Benefici fiscali o assicurativi
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per potere accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio;
5) Il sig. verserà a titolo di partecipazione al mantenimento della sig.ra , la Parte_1 CP_1 somma mensile di €. 50,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici istat, entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
6) Le parti sin da ora prestano acquiescenza alla emenanda sentenza e dichiarano di non voler proporre appello;
7) spese e competenze legali compensate”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 325/24 emessa dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 31.5.2024 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Paderno Dugnano il 7.5.2005 (trascritto al n. 15 Parte II Serie A del CP_1 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2005) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
pagina 4 di 5 II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paderno Dugnano affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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