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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2024, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3464/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Meroni Presidente est. dr. ssa Serena Baccolini Consigliere dr. ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3464/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CORSO PESCHIERA, 83 10138 TORINO presso lo studio dell'avv.
SGANDURRA GRADANTE FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 19 CONTRO
(C.F. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle seguenti conclusioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Milano,
. contrariis reiectis,
. previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto, riformare parzialmente la Sentenza di primo grado n. 3931/2022 del 5.05.2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott.ssa Gallina, nella causa iscritta a ruolo R.G. n.44078/2020 ed oggi impugnata per i motivi sopra espositi e per l'effetto:
Nel merito:
- dichiarare l'invalidità e la nullità anche parziale del contratto de quo in esito alla violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente per i motivi di cui in atti;
- condannare conseguentemente l'appellata a restituire al Sig. le somme indebitamente riscosse ed Pt_1
a risarcire lo stesso in ordine al danno patrimoniale subito per un importo complessivo di €.17.987,88 o per il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 co.4 c.c., ed all'eventuale maggior danno
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Decisione oggetto dell'impugnazione pagina 2 di 19
Sentenza n. 3931 del Tribunale di Milano pubblicata il 5.5.2022.
2) Il fatto
Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:
. Il 21.4.2008 tra e (ora è stato Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 concluso un contratto di mutuo con cessione del quinto di stipendio per l'importo capitale di €
24.792,92, da restituire in 120 rate mensili dell'importo di € 400 ciascuna (per un importo complessivo, quindi, di € 48.000, di cui € 8.584,51 per interessi al TAN del 4,05%, € 1.789,84 + 10.800 per commissioni spettanti rispettivamente all'istituto finanziatore e alla mandataria Controparte_2
, € 1.784,39 per assicurazione del credito contro la morte e la perdita di impiego, € 150 Org_1 per spese ed € 98,54 per imposte); nel contratto è indicato che il TAEG/ISC è pari al 16,075% e il TE
è pari al 13,924% (doc.
2.1 appellante).
. Il DM Tesoro del 18.3.2008 sulla rilevazione dei tassi, vigente dall'aprile al giugno 2008, ha rilevato, per le operazioni di “prestito con cessione del quinto di stipendio” per importi superiori a € 5.000, il tasso medio del 10,26% (quindi il tasso limite dell'usura risulta pari al 15,39%).
. In seguito a richiesta di estinzione anticipata del mutuo formulata dall'appellante il 27.5.2015, la mandataria ha trasmesso all'appellante, lo stesso 27.5.2015, il conto di estinzione Org_1 anticipata del suddetto finanziamento chiuso al 31.5.2015, da cui risulta che, fino a questa data, il mutuatario aveva pagato la somma complessiva di € 24.400 (in quanto erano scadute 84 rate da € 400 ciascuna, quindi per l'importo complessivo di € 33.600, ma il mutuatario non aveva pagato 23 rate per l'importo complessivo di € 9.200) e che doveva ancora pagare la somma di € 22.630 (di cui € 9.200, per rate già scadute e non pagate, e € 13.538,03 per le rate con scadenza successiva al 1.6.2015, depurate dell'importo di € 861,97 per interessi che sarebbero maturati dopo la data suddetta, e detratta la somma di € 108 per rimborso commissione gestione pratica) (doc.
2.2 appellante).
3) Lo svolgimento del processo di primo grado.
Con ricorso, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano allegando di aver concluso Controparte_3 con (ora il 2i.4.2008, un mutuo, con cessione del quinto, Controparte_2 Controparte_3 dell'importo di € 48.000 da restituire in 120 rate mensili dell'importo di € 400 ciascuna, dallo stesso anticipatamente estinto il 31.5.2015, dopo il pagamento di 84 rate, ed ha chiesto:
pagina 3 di 19 . in via principale la restituzione della somma di € 22.237,09, dallo stesso pagate a titolo di interessi, commissioni e spese, somma non dovuta, in quanto nel mutuo era stato pattuito un corrispettivo di carattere usurario;
. in via subordinata, il risarcimento del danno pari a € 4.249,21, pari alle somme indebitamente trattenute dalla convenuta al momento dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo, corrisposte dal mutuatario per commissioni e spese in aggiunta agli interessi.
La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale, senza svolgere alcuna attività istruttoria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la sentenza, oggetto della presente impugnazione.
4) La decisione del Tribunale di Milano.
Il Tribunale di Milano ha così deciso:
“1. accoglie le domande per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a versare all'attore per il titolo riportato in narrativa l'importo di € 4.249,21 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo;
2. condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in € 2.430 per compensi ed €
145,50 per esborsi oltre al rimborso per spese generali pari al 15,00 % nonché IVA e CPA.”
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha esposto i motivi di seguito integralmente riportati per la parte che interessa il presente giudizio.
Reputa il Tribunale che la domanda principale sia priva di fondamento.
La perizia allegata dall'attore non risulta condivisibile in relazione al criterio utilizzato ai fini del calcolo del TE e della conseguente valutazione della conformità degli interessi pattuiti nel contratto alla soglia usura del periodo.
Ciò in quanto – come già evidenziato da questo Tribunale in controversie analoghe con motivazione che si condivide integralmente - le spese sostenute per la copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art.54 del DPR n.180 del 1950 non possono essere conteggiate nella base di calcolo.
Operare in tal senso, infatti, equivale a violare le disposizioni della per la rilevazione del Org_2
T.E.G.M. del 2006 applicabili ratione temporis al contratto in esame che prevedevano alla sezione 1 paragrafo C4.: “le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”.
pagina 4 di 19 Si dà atto dell'esistenza di un diverso orientamento espresso anche da alcune pronunce della Suprema Corte (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 37058/2021) secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate tali spese anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla modifica contenuta nelle Istruzioni adottate dalla Org_2 nell'agosto 2009 (che hanno incluso nel calcolo del TE anche tale componente di costo).
Ciò in quanto – stando alle pronunce in commento - la circostanza per cui i decreti ministeriali di determinazione del TE, conformemente alle Istruzioni della 2006, non includessero i Org_2 costi assicurativi potrebbe incidere piuttosto sulla validità degli stessi, quali provvedimenti amministrativi, per non essere conformi alla legge di cui costituiscono applicazione, riportando una rilevazione effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
Rileva il Tribunale che, anche volendosi condividere l'assunto in via ipotetica, da esso non possa derivare la conseguenza prospettata, ossia, una valutazione di usurarietà dei tassi: infatti, a seguito della prospettata disapplicazione, verrebbero a mancare i dati necessari per la rilevazione del tasso soglia e, pertanto, la comparazione prescritta dall'art. 644 c.p. 3 comma con le condizioni praticate in concreto dagli operatori.
Del resto, come chiarito dalla Suprema Corte «quand'anche le rilevazioni effettuate dalla
[...]
dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità per contrarietà alle norme Org_2 primarie, questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità per l'interprete di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica –
l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione” (cfr. Cass. Nr. 12965/2016).
Pertanto, nessuna verifica può essere effettuata ai fini che interessano essendo – di contro – prospettabile unicamente quella tra il tasso soglia risultante da tali rilevazioni, pari, con riferimento al contratto in oggetto, al 15,39 % ed il teg del contratto pari al 13,924% – come riportato nel frontespizio
- senza inclusione delle spese per l'assicurazione.
Consegue che l'allegata ricorrenza dell'usura non risulta riscontrata in entrambe le ipotesi.
Non risulta condivisibile neppure la censura relativa ad una pretesa usurarietà dei tassi per effetto dell'inclusione nel TE contrattuale della restituzione anticipata del capitale e del conseguente piano di ammortamento quale rideterminato ivi inclusi i costi anticipati. Ciò in quanto, stando all'assunto in esame, non è ravvisabile in tale evenienza alcuna usura originaria della clausola bensì un superamento del tasso soglia conseguente ad un accadimento eventuale, ossia, alla scelta operata dal finanziato di estinguere anticipatamente il rapporto in epoca posteriore alla sottoscrizione della clausola.
5) Le difese delle parti nel giudizio di appello
pagina 5 di 19 A) Nell'appello e nella comparsa conclusionale ha chiesto la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.
Primo motivo di appello: con riguardo alla violazione della normativa sull'usura, la sentenza impugnata è in contrasto con la ratio legis della norma primaria art. 644, c.p., con la giurisprudenza univoca di legittimità che si è occupata del caso di specie, e con i principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte nelle sentenze delle SS.UU. nn. 16303/2018 e 19597/2020.
Secondo motivo di appello: erronea valutazione da parte della sentenza impugnata della rilevanza delle istruzioni di pro tempore vigenti e della rilevazione del tasso soglia, in quanto Org_2
l'affermazione, che l'applicazione dei principi enucleati dalle evidenziate sentenze della Corte di
Cassazione determinerebbe una disapplicazione dei decreti ministeriali di determinazione del TE
e, di conseguenza, verrebbero a mancare i dati necessari per la rilevazione del tasso soglia facendo venire meno l'intero apparato normativo dell'usura, si pone in netto contrasto con gli insegnamenti nomofilattici forniti dalla Suprema Corte in relazione alle Istruzioni di ed ai decreti Org_2 ministeriali di determinazione del tasso soglia.
Terzo motivo di appello: superamento, in ogni caso, del tasso soglia al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, posto che l'attuale appellata in tale momento ha applicato e preteso interessi illegittimi, in quanto superiori al tasso soglia di usura prestabilito per il trimestre di riferimento.
Quarto motivo di appello: parte appellata deve essere condannata, ai sensi dell'art. 1815 c.c., a corrispondere a la somma di €.17.987,88, importo già defalcato della somma di €.4.249,21, Pt_1 riconosciuta dal Tribunale con l'accoglimento della domanda subordinata avanzata nel giudizio di primo grado, posto che, quando il contratto risulta usurario, la conseguenza sanzionatoria è la non debenza non del singolo interesse nominale, ma di tutto ciò che rientra nel perimetro del TAEG, secondo la nozione lata di interesse descritta ai sensi dell'art. 644 c.p.
Quinto motivo di appello: eventuale rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della CTU econometrica
B) non si è costituito in giudizio, pertanto, accertata la regolarità della Controparte_3 notificazione dell'atto d'appello, è stato dichiarato contumace.
6) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi
La Corte d'appello ritiene di confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano.
Il primo e il secondo motivo d'appello.
pagina 6 di 19 Nel presente giudizio, l'appellante ritiene che, per la valutazione del carattere usurario o meno del corrispettivo, pattuito tra le parti a carico del mutuatario con il contratto del 21.4.2008, benché, secondo le vigenti istruzioni impartite da , il corrispettivo medio, indicato nel decreto ministeriale Org_2 vigente il 21.4.2008 per la tipologia di operazione in questione (“prestito contro cessione del quinto di stipendio”), fosse stato rilevato chiedendo al sistema bancario di non includere nel corrispettivo comunicato il premio per l'assicurazione obbligatoria del credito, nel cd. TE (Tasso effettivo globale) debba essere incluso anche il suddetto premio, in quanto, la Corte di Cassazione, con ripetute pronunce, ha statuito che nel cd. TE debba essere in ogni caso incluso anche il premio per l'assicurazione obbligatoria, posto che, ai sensi dell'art. 644 c. 4 c.p., “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” e, quindi, dato che in tale definizione certamente rientrava anche il premio assicurativo obbligatorio, non poteva tenersi conto delle differenti istruzioni di , in quanto contrarie alla legge. Org_2
L'appellata, in primo grado, aveva invece sostenuto che, al fine della valutazione del carattere usurario del corrispettivo pattuito, non dovesse includersi nel costo del finanziamento (TE) anche il suddetto premio per l'assicurazione, posto che il costo medio (TE), rilevato nel DM di riferimento secondo le vigenti istruzioni della , non lo comprendeva. Org_2
Per conseguenza, secondo la tesi dell'appellante il TE del contratto del 21.4.2008 risulterebbe pari al
16,79% (così individuato nella perizia di parte addirittura superiore al TAEG indicato nel contratto nel
16,075%), quindi, superiore al tasso limite dell'usura del 15,39%, come desumibile dal DM vigente nel trimestre aprile – giugno 2008, per la tipologia di operazione a cui appartiene il contratto in questione;
secondo la tesi formulata dall'appellata in primo grado, invece, il TE del suddetto contratto risulta pari al 13,924%, quindi inferiore al tasso limite dell'usura, come sopra indicato.
La Corte, in conformità con quanto statuito dal Tribunale, ritiene errata la tesi dell'appellante.
La disciplina legale dell'usura cd. “oggettiva”, per quanto interessa il presente giudizio, è contenuta nell'art. 644 c. 3 c.p., il quale prevede che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” e nell'art. 644 c. 4 c.p. (come modificati dall'art. 1 L. 108/1996)1, nonché negli art. 2 e 3 L. 108/19962, nell'art. 8 c. 5 lett. d) DL 70/2011 conv. con L. 106/20113 (che ha modificato l'art. 2 c. 2 L. 108/1996 art. 2: “1. Il Ministro del tesoro, sentiti la e l rileva trimestralmente il Org_2 Organizzazione_3 tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall e dalla ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre Organizzazione_3 Org_2 1993, n. 385 , nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la e Org_2 l e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. Organizzazione_3 pagina 7 di 19 4 L. 108/1996), nell'art. 1815 c. 2 c.c.4 (come modificato da L. 108/1996) e nell'art. 1 c. 1 DL 394/2000 conv. con L. 24/2001.5
Le suddette disposizioni prevedono che il limite, oltre il quale il corrispettivo del mutuo (o di altra tipologia di concessione di credito), pattuito a carico del mutuatario (o comunque del soggetto a cui è stato concesso il credito), è sempre considerato di carattere usurario, è determinato con le seguenti modalità:
. come previsto dall'art. 2 c. 2 L. 108/1996, il Ministro dell'Economia e delle Finanze (nuova denominazione del Ministro del Tesoro), con proprio decreto individua annualmente, sulla base delle istruzioni tecniche della , le categorie omogenee delle operazioni di credito e, quindi, per Org_2 quanto interessa la presente controversia, con decreto del 18.9.2007 il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, visti i propri precedenti decreti, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee e tenute presenti le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio
(cd. TE) ai sensi della legge sull'usura emanate da nei confronti delle banche e degli Org_2 intermediari finanziari (pubblicate su G.U. del 29.3.2006), ha individuato tra le categorie omogenee anche quella dei “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio”;
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2 .
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.”
L. 108/1996 art. 3. “1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell' articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall' articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall' articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione. 3 DL 70/2011 art. 8 c. 5: “d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le parole: "aumentato della metà." sono sostituite dalle seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali." 4 Art. 1810 c. 2 c.c.: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"
pagina 8 di 19 . con decreto trimestrale (nella fattispecie in esame con decreto del 20.12.2007) il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone che proceda alla rilevazione “dei tassi effettivi Org_2 globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze” nel trimestre di riferimento (per quanto riguarda la fattispecie in esame il trimestre 1.10.2007 – 31.12.2007);
. con decreto trimestrale (nella fattispecie in esame con decreto del 18.3.2008) il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha individuato nel 10,26% il tasso medio (TE), da utilizzare per valutare il carattere usurario o meno per i “prestiti contro cessione del quinto di stipendio” di importo superiore a € 5.000, conclusi nel trimestre aprile – giugno 2008, sulla base delle rilevazioni effettuate da nel trimestre di riferimento 1.10.2007 – 31.12.2007; Org_2
. nelle istruzioni, pubblicate su G.U. del 29.3.2006 (vigenti nel momento in cui è stato concluso il contratto in questione), ha esplicitamente previsto che gli intermediari finanziari, di cui Org_2 punto A2 (cioè l'intero sistema bancario - finanziario), nel comunicare i propri dati non dovessero includere, nella individuazione dei corrispettivi effettivamente richiesti per il credito concesso, le spese per assicurazioni derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
ed in particolare, come applicazione di questa disposizione di carattere generale, per quanto riguarda l'operazione di “prestito contro cessione del quinto di stipendio”, (evidentemente ritenendo che, essendo Org_2 obbligatoriamente previste per legge, non costituissero un costo del finanziamento) ha esplicitamente richiesto che non venissero incluse nel tasso da comunicare le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione, certificate da apposita polizza6, dato che l'art. 54 DPR 180/1950
(che disciplina la cessione del quinto di stipendio da parte degli impiegati dello Stato, poi estesa, ai sensi dell'art. 1 c. 137 L. 311/2004, a tutti i lavoratori dipendenti, anche privati) stabilisce che, nel caso di cessione di quote di stipendio consentite, è obbligatoria la stipulazione da parte del cedente di un contratto di assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego;
7 6 “Cat.
8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
…….. È richiesta separata evidenza dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e di quelli assimilabili, concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950”.
“C4. Trattamento degli oneri e delle spese Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi:
…………… 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.” . pertanto, i dati dei corrispettivi, pattuiti a carico dei mutuatari nei contratti conclusi nel trimestre di riferimento dal sistema bancario, da questo comunicati a per la rilevazione del Org_2 corrispettivo medio praticato dal sistema, con riguardo alle operazioni di “prestito contro cessione del quinto di stipendio” (e riportati nel suddetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18.3.2008), in esecuzione delle suddette istruzioni della (a cui il sistema bancario è Org_2 obbligato ad attenersi), non includevano il costo dell'assicurazione del credito, trattandosi di contratto che doveva essere obbligatoriamente stipulato per legge (e comunque esplicitamente escluso dalle suddette istruzioni).
Dalla sopra menzionata disciplina dell'usura emergono, con ogni evidenza, i seguenti principi.
In primo luogo, per la valutazione del carattere usurario o meno del corrispettivo di un determinato finanziamento, è necessario confrontare il corrispettivo, pattuito nel contratto concluso tra le parti oggetto della controversia, con il corrispettivo medio, praticato dal sistema bancario per la medesima tipologia di operazione nel momento in cui il contratto è stato concluso, così come è stato rilevato, sulla base delle istruzioni tecniche della , nel Decreto ministeriale vigente al momento della Org_2 conclusione del contratto, atteso che l'art. 644 c. 3 c.p.c. stabilisce che il limite, oltre il quale il corrispettivo è sempre usurario, è stabilito dalla legge e l'art. 2 c. 4 L. 108/1996 stabilisce che il suddetto limite, di cui all'art. 644 c. 3 c.p., è stabilito nel tasso medio, risultante dal decreto ministeriale trimestrale (cioè il tasso medio praticato dal sistema bancario), maggiorato di un determinato margine, margine la cui determinazione è stata modificata nel corso del tempo.
In secondo luogo, il carattere usurario del corrispettivo contrattuale, pattuito tra le parti a carico del mutuatario, sussiste quando il cd. TE, è, come detto, superiore di un certo margine (cd. “margine di tolleranza”) rispetto al suddetto corrispettivo medio, il cd. TE (“margine di tolleranza” pari al 50% del TE fino all'entrata in vigore del DL 70/11; e pari al 25% del TE con un aumento di 4 punti percentuali ma con il massimo di 8 punti percentuali per il periodo successivo all'entrata in vigore del suddetto DL 70/11); da tale disciplina si desume chiaramente la ratio legis in tema di usura, costituita dalla volontà del legislatore di punire, non solo con la perdita totale del corrispettivo pattuito (sancita dall'art. 1815 c. 2 c.c), ma anche con la pena da due a dieci anni di reclusione e la multa da € 5.000 a €
30.000, il finanziatore che pretende un corrispettivo per il finanziamento concesso, eccessivamente superiore (cioè superiore alla maggiorazione evidenziata) a quello richiesto mediamente da tutti gli altri operatori per la medesima tipologia di operazione.
In terzo luogo, per la correttezza del confronto tra il TE e il TE, è necessario che tanto il primo
(cioè, il corrispettivo effettivo pattuito nel contratto da esaminare) quanto il secondo (cioè, il corrispettivo medio praticato dal sistema bancario) siano individuati sulla base dei medesimi criteri8:
casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.” 8 Cass. 12965/2016: “Pari persuasività, rilevante ai fini della decisione cui è chiamato il Collegio, va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. pagina 10 di 19 . questo principio emerge, innanzi tutto, dal tenore letterale della normativa, visto che tanto l'art. 2 c. 1
L. 108/1996, con riguardo alle modalità di individuazione del TE (cioè il corrispettivo medio praticato dal sistema bancario), quanto l'art. 644 c. 4 c.p., con riguardo alle modalità di individuazione del TE (cioè del tasso effettivo del contratto in esame da prendere in considerazione per la valutazione del carattere usurario), utilizzano, alla lettera, la medesima definizione, cioè “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”;
. ma questo principio emerge con ancor più forza dalla finalità della legge 108/1996, come evidenziata nel punto precedente;
non avrebbe infatti alcun senso (oltre che essere ingiusto e probabilmente anticostituzionale, almeno con riguardo alla sanzione penale) punire per eccesso del corrispettivo (in quanto superiore al “margine di tolleranza”) richiesto per il servizio di credito, un determinato finanziatore che richieda un corrispettivo, che risulta superiore (oltre il margine di tolleranza concesso) rispetto al corrispettivo medio richiesto dal mercato, calcolato però con criteri diversi da quelli con cui si pretende di calcolare il corrispettivo richiesto dal finanziatore in questione;
in altre parole, è evidente che non si può pretendere di punire un determinato venditore di patate in un mercato ortofrutticolo, in cui vige il divieto di richiedere un prezzo di vendita superiore di un determinato margine al prezzo medio praticato dagli operatori del mercato, solo perché, da un lato, l'Autorità, incaricata della rilevazione dei prezzi, ha erroneamente rilevato dagli altri operatori, e quindi indicato, il prezzo medio al kg delle patate praticato nel mercato, escludendo, ad esempio, la maggiorazione richiesta per la loro consegna a domicilio e, dall'altro lato, si ritiene invece di valutare l'eccessività del prezzo richiesto dal venditore in questione, rispetto a quello medio del mercato, includendovi, invece, anche la suddetta maggiorazione.
Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno ,spread sul TE;
posto che il TE viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TE e quella di calcolo dello specifico TE contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TE applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TE rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché — se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo — il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.
In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla dovessero considerarsi inficiate da Org_2 un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TE contrattuale, quanto quella del TE: il che significa che il giudice — chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura — non potrebbe limitarsi a raffrontare il TE ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla , con il TE rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a Org_2 procedere ad una nuova rilevazione del TE, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TE del rapporto dedotto in giudizio.”
pagina 11 di 19 Pertanto, non si ritiene condivisibile la tesi sostenuta in alcune sentenze dalla Corte di Cassazione,9 secondo cui:
. dovendosi in ogni caso, ai fini della valutazione del carattere usurario del contratto concluso tra le parti, prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 644 c. 4 c.p., il corrispettivo a carico del mutuatario, comunque comprensivo anche del costo dell'assicurazione, posto che anche tale costo è collegato all'erogazione del credito,
. ed essendo, invece, irrilevanti le istruzioni della (che, come è pacifico, con riguardo Org_2 alle operazioni di “prestito contro cessione del quinto di stipendio” hanno, invece, esplicitamente escluso che nel corrispettivo comunicato dal sistema bancario dovesse essere incluso anche il costo dell'assicurazione) e per conseguenza i decreti ministeriali di rilevazione del tasso medio, fondati su tali erronee istruzioni, in quanto “il giudice non è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica”, 9 Per tutte Cass. 3025/2022: “- che questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
- che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5° cod. pen. – secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;
- che ne consegue che non ha nessun rilievo che la , ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di Org_2 credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi;
che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TE non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5° cod. pen. , dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, inquanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;
- che, anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica;
che, in particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detto decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.
3. iii)"; che, data readem ratio, tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto.” pagina 12 di 19 sussiste, in ogni caso, il carattere usurario del contratto, quando il TE (cioè il corrispettivo pattuito tra le parti comprensivo anche del costo dell'assicurazione obbligatoria) è superiore al limite dell'usura, determinato sulla base del TE (cioè il corrispettivo medio praticato nel periodo di riferimento dal sistema bancario), calcolato, però, (erroneamente secondo la tesi della Corte di Cassazione) con l'esclusione del costo dell'assicurazione obbligatoria.
La Corte d'Appello ritiene del tutto condivisibili, in astratto, sia il principio secondo cui il TE, ai sensi dell'art. 644 c. 4 c.p. debba essere determinato, includendovi commissioni, remunerazioni e spese a qualsiasi titolo, purché collegate all'erogazione del credito e, quindi, includendovi anche il costo dell'assicurazione del credito, anche se obbligatoria, (posto che si tratta di un costo comunque sostenuto dal finanziato per ottenere il finanziamento) sia il principio ovvio che “il giudice non è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica.”
Alla Corte di Cassazione è però sfuggito il nocciolo della questione ed ha comunque proposto una soluzione della stessa del tutto inaccettabile, oltre che evidentemente ingiusta.
In conseguenza, infatti, dell'esecuzione delle istruzioni, da ritenere errate, in quanto non conformi al disposto di legge (in particolare all'art. 2 c. 1 L. 108/1996), della , il dato, relativo al Org_2 corrispettivo richiesto da ciascun intermediario per l'operazione “prestito contro cessione del quinto”, comunicato dal sistema bancario, risulta errato per sottostima, non includendovi il costo dell'assicurazione obbligatoria (che, sia detto per inciso, in tale tipologia contrattuale, di regola, incide in modo assai significativo sul costo complessivo del prestito;
nella fattispecie in esame, ad esempio,
l'importo del premio assicurativo è superiore ad 1/5 dell'importo complessivo degli interessi pattuiti per un mutuo della durata di dieci anni) e, quindi, anche il TE, cioè il tasso medio praticato dal mercato, desunto dai dati suddetti e pubblicato trimestralmente nel decreto ministeriale, è chiaramente errato per sottostima.
Pertanto, in assenza della corretta rilevazione del cd. TE, non risulta più neppure individuato il corretto limite dell'usura, posto che tale limite, come sopra esposto, è costituito dal TE rilevato, maggiorato del previsto margine di tolleranza (cioè fino al 2011 maggiorato del 50%), e, quindi, se il
TE rilevato è errato (in quanto non comprensivo del costo dell'assicurazione) anche il limite dell'usura, calcolato sulla base di tale TE, è errato;
e per conseguenza non sarebbe più possibile stabilire se il TE, pattuito nel contratto da esaminare, sia oppure no superiore al reale limite legale dell'usura, posto che quello rilevato nel DM di riferimento è chiaramente erroneo e certamente inferiore a quello reale.
La Corte di Cassazione, forse non del tutto consapevolmente, ha ritenuto di risolvere la questione, affermando, invero semplicisticamente, che il limite dell'usura desunto dai dati riportati nei decreti ministeriali, anche se era palesemente errato per sottostima, poteva ugualmente essere utilizzato per valutare il carattere usurario o meno del TE del contratto da esaminare, in quanto, così par di comprendere, il maggior costo del corrispettivo pattuito nel contratto in esame, inclusivo anche del premio assicurativo, poteva restare, comunque, assorbito entro il margine di tolleranza previsto dalla legge (come detto fino al 2011 pari al 50% del TE) per l'individuazione del limite usuraio, anche se pagina 13 di 19 il costo medio (cd. TE), sul quale veniva calcolato il limite dell'usura, era individuato senza includere il costo del premio assicurativo.
Tale conclusione, affermata, in realtà quasi incidentalmente, da Cass. SU 19597/202010 in materia di interessi moratori (anch'essi non inclusi, secondo le istruzioni di , nella determinazione Org_2 del TE, ma indicati separatamente a partire dal DM del 25.3.2003), è del tutto inaccettabile, in quanto:
. in primo luogo (a prescindere dal fatto che non si comprende come possa essere ritenuto utilizzabile un dato dichiarato esplicitamente errato), non è conforme alla lettera della legge, la quale, come visto, prevede esplicitamente che il limite dell'usura (con il quale confrontare il TE contrattuale) è pari al
TE (cioè, al corrispettivo medio praticato dal sistema bancario), purché calcolato in modo corretto sulla base dei dati comunicati da tutti gli operatori finanziari a , maggiorato del margine Org_2 di tolleranza (fino al 2011 individuato nel 50% del TE); quindi, non può ritenersi conforme alla legge il limite dell'usura calcolato maggiorando del 50% un TE inferiore a quello reale, in quanto individuato senza includervi il costo dell'assicurazione; il limite così individuato risulterebbe ovviamente inferiore a quello reale, calcolato secondo quanto disposto dalla legge;
. in secondo luogo, contraddice platealmente proprio il cd. “principio di simmetria”, indicato anche nella suddetta sentenza come cardine per la verifica del carattere usurario o meno del corrispettivo pattuito11 (in conformità, peraltro, con quanto già affermato nella precedente sentenza Cass. SU
16303/2018), principio, come sopra esposto, chiaramente desumibile dal tenore letterale della normativa in materia di usura;
. in terzo luogo, è palesemente contraria allo spirito della legge, dato che può condurre alla punizione, sia civilistica (cioè, la perdita totale per il finanziatore del corrispettivo del finanziamento), sia penale
(con pena della reclusione assai significativa), di finanziatori, che potrebbero aver pattuito corrispettivi, per i finanziamenti concessi, ampiamente in linea (se non addirittura inferiori) con quelli medi offerti dal sistema bancario, dato che l'elemento di costo, erroneamente non tenuto in considerazione nell'individuazione del TE, potrebbe essere di importo così significativo da erodere anche completamente il margine di tolleranza, previsto per legge;
al riguardo basti evidenziare che il tasso medio, per la tipologia di operazione in questione, è passato dal 9,18%, rilevato per il trimestre ottobre
– dicembre 2009, al 12,46%, rilevato per il trimestre immediatamente successivo gennaio – marzo
2010 (con un aumento di oltre 3 punti percentuali, pari al 35,73% del tasso rilevato nel trimestre 11 Cass. 19597/2020: “Va confermato la piena razionalità del cd. principio di simmetria in continuità con quanto affermato dalla Corte …. secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2 comma 1 della legge 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione. Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m.; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento” pagina 14 di 19 precedente, quindi quasi pari all'intero margine di tolleranza;
mentre quasi tutti gli altri tassi rilevati hanno subito variazioni in aumento o in diminuzione molto lievi), trimestre in cui, per la prima volta, sulla base delle nuove istruzioni della del 29.8.2009, nel tasso medio è stato incluso Org_2 anche il costo dell'assicurazione obbligatoria.
A fronte, quindi della ritenuta erronea individuazione del TE per la tipologia delle operazioni di
“prestito contro cessione del quinto”, a causa delle errate istruzioni della del 2006, sono Org_2 giuridicamente possibili tre differenti soluzioni:
1) il DM di riferimento, in quanto in palese violazione di legge, deve essere disapplicato con la conseguenza che non risulta individuato il limite di legge, oltre il quale il corrispettivo pattuito assume carattere usuraio, limite esplicitamente richiesto dall'art. 644 c. 3 primo periodo c.p.; pertanto, in applicazione estensiva dell'art. 3 c. 1 terzo periodo L. 108/1996 (che disciplina direttamente la materia dell'usura per il periodo di tempo fino al momento della pubblicazione dei decreti ministeriali di individuazione dei tassi medi, quindi per un periodo in cui non si poteva far conto sull'individuazione del tasso medio praticato dal sistema bancario, rilevato dal decreto ministeriale), il carattere usurario del corrispettivo pattuito potrebbe ritenersi sussistente solo nel caso in cui tale corrispettivo, avuto riguardo alle modalità concrete del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risulti sproporzionato ed il soggetto finanziato si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
2) in via alternativa, la prova di quale sia stato il reale costo medio (TE) per la tipologia di finanziamento in esame nel periodo di conclusione del contratto controverso, non potendo farsi riferimento a quello rilevato nel DM relativo al suddetto periodo, potrebbe essere fornita in altro modo dalla parte interessata, anche mediante presunzioni;
ed esempio, potrebbe essere utilizzato il dato sopra riportato, con riguardo alla variazione rilevata nel costo medio della tipologia di finanziamento in questione tra l'ultimo trimestre 2009 e il primo trimestre 2010, e, quindi, ragionevolmente presumere che, in generale, fino al 31.12.2009 il costo medio reale (TE) del finanziamento con cessione del quinto sia pari, con l'inclusione del costo dell'assicurazione, a quello rilevato nel DM di riferimento, maggiorato però del 35%;
3) sempre in via alternativa, può ritenersi ragionevole il confronto del TE pattuito, calcolato però secondo il medesimo criterio, sia pure erroneo, con cui è stato calcolato il TE rilevato nel DM di riferimento (quindi individuando il limite dell'usura sulla base del suddetto TE, sia pure erroneamente individuato nel decreto ministeriale); quest'ultima soluzione (che, peraltro, è ispirata sostanzialmente proprio al principio affermato da Cass. SU 19597/2020 con riguardo all'interesse moratorio per il periodo successivo all'aprile 2003), a differenza della prima, permette di valutare, in ogni caso, l'eventuale sussistenza sostanziale dell'usura oggettiva (e, quindi, di tutelare maggiormente il soggetto finanziato dall'eventualità di una pattuizione iniqua), tenuto conto anche che, in realtà, l'elemento di costo del finanziamento, da non considerare nel TE (in quanto non considerato neppure nel TE), e cioè, nella fattispecie in esame, il costo di un'assicurazione del credito, obbligatoria per legge, ben raramente può presentarsi con un valore, di per sé, così eccentrico rispetto al costo medio del medesimo elemento, richiesto dagli altri operatori del sistema bancario (non dipendendo, di regola, neppure dal finanziatore, bensì dall'assicuratore), tale da far assumere carattere usurario al pagina 15 di 19 corrispettivo, pattuito per un finanziamento che tale carattere non ha sulla base di tutti gli altri elementi inclusi sia nel TE che nel TE.
Nella fattispecie in esame, quale che sia la soluzione adottata, risulta in ogni caso escluso il carattere usurario del corrispettivo pattuito a carico del mutuatario nel contratto del 21.4.2008.
1) Qualora si ritenesse corretta la prima soluzione, nella fattispecie in esame l'appellante non ha neppure allegato, e men che meno provato, né che il corrispettivo, avuto riguardo alle modalità concrete del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fosse sproporzionato, nè che lo stesso appellante si trovasse in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
2) Qualora si ritenesse corretta la seconda soluzione, in assenza di alcun'altra prova fornita dall'appellante, applicando il criterio presuntivo sopra individuato, cioè aumentando del 35% il costo medio (TE) rilevato nel DM di riferimento, per via dell'inclusione nello stesso anche del costo dell'assicurazione (come detto non ricompreso, invece, nel TE rilevato nel DM di riferimento), ne conseguirebbe che tale costo medio risulterebbe pari al 13,851% (pari al costo rilevato nel DM del
10,26% maggiorato del 35% di 10,26%, cioè del 3,591%) e quindi il limite dell'usura sarebbe pari al
20,7765% (pari cioè a 13,851% maggiorato del 50%); pertanto il costo omnicomprensivo pattuito nel contratto in esame, ritenuto dall'appellante pari al 16,79%, sarebbe comunque ampiamente inferiore al reale limite dell'usura.
3) Qualora, infine, si ritenesse corretta la terza soluzione, risulterebbe che il corrispettivo pattuito nel contratto in esame senza inclusione del costo dell'assicurazione, pacificamente pari al 13,24%, come indicato nel contratto, sarebbe ampiamente inferiore al limite dell'usura (pari al 15,39%) determinato sulla base del costo medio (TE) rilevato nel DM di riferimento, senza inclusione del costo dell'assicurazione, nel valore del 10,26%.
Nella comparsa conclusionale del giudizio d'appello, l'appellante ha eccepito che, a prescindere da quanto sopra argomentato, nel costo medio (TE), rilevato nel DM di riferimento, non era incluso il costo per l'assicurazione, secondo le istruzioni di del 29.3.2006, solo se la stipulazione Org_2 di tale contratto fosse risultata certificata dalla relativa polizza;
pertanto, qualora non fosse risultato provato che era stato effettivamente stipulato il relativo contratto di assicurazione del credito (come sarebbe accaduto nella fattispecie in esame, in cui l'appellata, peraltro contumace nel giudizio d'appello, non aveva mai prodotto in giudizio la polizza assicurativa), la somma, imputata nel contratto di finanziamento come premio assicurativo, doveva in ogni caso essere inclusa nel costo del finanziamento ed il costo, così individuato, poteva essere confrontato con il limite dell'usura determinato sulla base del TE rilevato nel DM di riferimento, in quanto i due costi (cioè il TE del contratto in esame e il TE rilevato nel DM di riferimento) erano omogenei, includendo, entrambi, anche i costi imputati a premi assicurativi non risultati, però, certificati dalle relative polizze.
Le tesi dell'appellante è giuridicamente corretta, ma il suo presupposto di fatto non risulta provato.
Nel contratto di mutuo contro cessione del quinto del 21.4.2008, infatti, all'art. 5 è esplicitamente previsto che il mutuatario era obbligato “a stipulare, ad esclusivo beneficio del 'Cessionario' (cioè il pagina 16 di 19 mutuante ), con società di gradimento di quest'ultimo, polizze vita e contro rischi di Controparte_2 impiego, a premio unico, …” e all'art. 1 è previsto che l'ammontare dei “premi e relativi accessori per l'Assicurazione di cui al punto successivo art. 2 nella misura di € 1.784,39” era incluso nelle rate di restituzione a carico del mutuatario.
A fronte di tale chiara pattuizione contrattuale, era onere dell'odierno appellante, in quanto attore nell'azione di ripetizione di indebito proposta (gravato, quindi, dall'onere di fornire la prova piena della nullità del titolo, in forza del quale aveva pagato le somme di cui chiede la restituzione), fornire la prova che il contratto di assicurazione, previsto come necessario nel contratto di mutuo (e, peraltro, obbligatorio per legge), non era in realtà mai stato stipulato e, quindi, che la somma a lui addebitata quale costo del previsto contratto di assicurazione, in realtà non aveva tale giustificazione, di guisa che potesse, con certezza, essere inclusa nel costo del contratto di finanziamento da confrontare, al fine della valutazione dell'usurarietà, con il costo medio rilevato (TE) dal DM di riferimento, anche a prescindere dal fatto che questo fosse stato rilevato senza includere il costo per l'assicurazione obbligatoria.
L'appellante, però, nel giudizio di primo grado (e neppure nell'atto d'appello) non ha mai allegato (e men che meno provato) che in realtà il previsto contratto di assicurazione non era mai stato stipulato;
pertanto, non può ritenersi provato che il costo, imputato nel contratto di finanziamento in questione a pagamento del premio assicurativo, non sia giustificato da tale titolo per il fatto che tale contratto non sarebbe mai stato concluso.
Terzo motivo d'appello.
L'appellante ha sostenuto che il costo del finanziamento, da lui concretamente sopportato al momento dell'estinzione anticipata, aveva comunque natura usuraria, in quanto, posto che, ai sensi dell'art. 5 del contratto era pattuito che, in caso di estinzione anticipata, il mutuatario non aveva diritto al rimborso nè delle commissioni pattuite in favore del finanziatore e della mandataria, né del premio per l'assicurazione, nè delle spese per la notifica e le comunicazioni, ma aveva diritto solo alla detrazione degli interessi al TAN del 4,050% dalle rate non ancora maturate, il consulente di parte aveva calcolato
(cf. pag. 13 e 14 della consulenza, richiamate nell'atto d'appello nell'illustrazione del motivo n. 3) che l'importo complessivo dei suddetti costi fissi, unitamente all'importo degli interessi dovuti fino al momento dell'estinzione del mutuo, rapportato alla durata effettiva del finanziamento, cessata al
31.5.2015, anziché al suo termine naturale decennale previsto per il 21.4.2018, faceva sì che il costo effettivo (TE) applicato al finanziamento era stato pari al 16,79%, quindi superiore al limite dell'usura.
Innanzi tutto, la Corte rileva l'incongruenza del calcolo del consulente di parte di cui alle pag. 13 e 14 della relazione, richiamato dall'appellante con riguardo al motivo d'appello n. 3.
In primo luogo, tale calcolo pare comprendere nella determinazione del costo complessivo del finanziamento anche il costo per l'assicurazione, mentre secondo quanto esposto nel motivo d'appello n. 3 tale motivo dovrebbe dimostrare il carattere usurario del costo del finanziamento anche a prescindere dall'inclusione nello stesso del costo per l'assicurazione. pagina 17 di 19 In secondo luogo, tale calcolo comporterebbe l'individuazione in percentuale (indicata nel 16,79%) del medesimo costo per il finanziamento tanto nel caso in cui lo stesso avesse avuto la durata decennale prevista quanto nel caso in cui lo stesso fosse terminato anticipatamente, come effettivamente accaduto, contrariamente a quanto parrebbe l'appellante intendesse dimostrare con il motivo d'appello n. 3.
In ogni caso la Corte rileva l'evidente pretestuosità della tesi dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 1 c. 1 DL 394/2000 conv. con L. 24/2001 il carattere usurario del costo del finanziamento deve essere valutato con riguardo a quanto pattuito nel contratto di finanziamento, in rapporto con il limite dell'usura stabilito nel DM di riferimento vigente al momento della conclusione del contratto;
pertanto, qualora il costo del finanziamento, pattuito al momento della conclusione del contratto, non abbia carattere usurario, non può assumere tale connotazione successivamente, in dipendenza di circostanze estranee al regolare svolgimento del rapporto.
Nella fattispecie in esame, le parti avevano pattuito un determinato costo per il finanziamento
(costituito dagli interessi a tasso fisso, dalle commissioni e dalle spese in misura fissa), individuato in un TE (cioè nel costo complessivo che non includeva il premio per l'assicurazione) pari al 13,924%, rapportato ad una durata decennale del finanziamento;
pertanto il carattere usurario di tale costo deve essere valutato in rapporto alla suddetta durata pattuita tra le parti, essendo del tutto irrilevante a tale fine che la durata del finanziamento sia stata in realtà inferiore a quella pattuita, atteso che tale minore durata, da un lato, è un fatto del tutto accidentale e, dall'altro lato, è un fatto rimesso alla totale discrezionalità del mutuatario.
Ciò non significa, ovviamente, che la suddetta clausola n. 5 del contratto, sia efficace, e cioè che, anche in caso di estinzione anticipata del mutuo, il mutante abbia diritto di trattenere (come previsto dalla suddetta clausola) interamente tutto ciò che il mutuatario ha pagato o avrebbe dovuto pagare in rapporto alla durata naturale del mutuo, posto che, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 385/1993 e dell'art. 3
Delibera CICR 8.7.1992 (normativa vigente all'epoca della conclusione del contratto, poi sostituita dall'art. 125 sexies D.Lvo 385/1992),12 il mutuatario ha, comunque, diritto, in caso di estinzione anticipata del mutuo, al rimborso anche della quota di corrispettivo dovuto per l'ulteriore vita residua del contratto;
ed infatti, il Tribunale ha accolto la domanda subordinata, proposta dall'odierno appellante, condannando a restituire l'importo di € 4.249,21, pari a 36 (rate scadenti CP_3 successivamente all'estinzione del mutuo) / 120 (numero totale di rate previste) di € 14.524,03, importo complessivo dei costi previsti nel contratto in aggiunta agli interessi. 12 D.Lvo 385/1993 art. 125: “La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.”
Delibera CICR 8.7.1992 art. 3: “Adempimento anticipato.
1. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo.”
pagina 18 di 19 Quarto e quinto motivo d'appello
Il rigetto dei primi tre motivi d'appello determina l'ovvio assorbimento del quarto e del quinto motivo d'appello.
Regolamento delle spese di lite
Non si provvede in ordine alle spese di lite del giudizio d'appello, in quanto in questo giudizio l'appellata non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Respinge l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 3931/2022 Parte_1 del Tribunale di Milano.
2) Accerta la sussistenza a carico di dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 Parte_1 quater DPR 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano il 28.2.2024
Il Presidente est. Massimo Meroni
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 644 c. 4 c.p.: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” 5 DL 394/2000 art. 1: “1 . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.” 7 Art. 54. Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie).
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei pagina 9 di 19 10 Cass. 19597/2020: “In ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Meroni Presidente est. dr. ssa Serena Baccolini Consigliere dr. ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3464/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CORSO PESCHIERA, 83 10138 TORINO presso lo studio dell'avv.
SGANDURRA GRADANTE FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 19 CONTRO
(C.F. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle seguenti conclusioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello di Milano,
. contrariis reiectis,
. previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto, riformare parzialmente la Sentenza di primo grado n. 3931/2022 del 5.05.2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott.ssa Gallina, nella causa iscritta a ruolo R.G. n.44078/2020 ed oggi impugnata per i motivi sopra espositi e per l'effetto:
Nel merito:
- dichiarare l'invalidità e la nullità anche parziale del contratto de quo in esito alla violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente per i motivi di cui in atti;
- condannare conseguentemente l'appellata a restituire al Sig. le somme indebitamente riscosse ed Pt_1
a risarcire lo stesso in ordine al danno patrimoniale subito per un importo complessivo di €.17.987,88 o per il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 co.4 c.c., ed all'eventuale maggior danno
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) Decisione oggetto dell'impugnazione pagina 2 di 19
Sentenza n. 3931 del Tribunale di Milano pubblicata il 5.5.2022.
2) Il fatto
Vengono di seguito esposti i fatti rilevanti per la decisione che sono pacifici tra le parti (in quanto allegati da una parte e non contestati dalle altre) o che sono provati dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado:
. Il 21.4.2008 tra e (ora è stato Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 concluso un contratto di mutuo con cessione del quinto di stipendio per l'importo capitale di €
24.792,92, da restituire in 120 rate mensili dell'importo di € 400 ciascuna (per un importo complessivo, quindi, di € 48.000, di cui € 8.584,51 per interessi al TAN del 4,05%, € 1.789,84 + 10.800 per commissioni spettanti rispettivamente all'istituto finanziatore e alla mandataria Controparte_2
, € 1.784,39 per assicurazione del credito contro la morte e la perdita di impiego, € 150 Org_1 per spese ed € 98,54 per imposte); nel contratto è indicato che il TAEG/ISC è pari al 16,075% e il TE
è pari al 13,924% (doc.
2.1 appellante).
. Il DM Tesoro del 18.3.2008 sulla rilevazione dei tassi, vigente dall'aprile al giugno 2008, ha rilevato, per le operazioni di “prestito con cessione del quinto di stipendio” per importi superiori a € 5.000, il tasso medio del 10,26% (quindi il tasso limite dell'usura risulta pari al 15,39%).
. In seguito a richiesta di estinzione anticipata del mutuo formulata dall'appellante il 27.5.2015, la mandataria ha trasmesso all'appellante, lo stesso 27.5.2015, il conto di estinzione Org_1 anticipata del suddetto finanziamento chiuso al 31.5.2015, da cui risulta che, fino a questa data, il mutuatario aveva pagato la somma complessiva di € 24.400 (in quanto erano scadute 84 rate da € 400 ciascuna, quindi per l'importo complessivo di € 33.600, ma il mutuatario non aveva pagato 23 rate per l'importo complessivo di € 9.200) e che doveva ancora pagare la somma di € 22.630 (di cui € 9.200, per rate già scadute e non pagate, e € 13.538,03 per le rate con scadenza successiva al 1.6.2015, depurate dell'importo di € 861,97 per interessi che sarebbero maturati dopo la data suddetta, e detratta la somma di € 108 per rimborso commissione gestione pratica) (doc.
2.2 appellante).
3) Lo svolgimento del processo di primo grado.
Con ricorso, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano allegando di aver concluso Controparte_3 con (ora il 2i.4.2008, un mutuo, con cessione del quinto, Controparte_2 Controparte_3 dell'importo di € 48.000 da restituire in 120 rate mensili dell'importo di € 400 ciascuna, dallo stesso anticipatamente estinto il 31.5.2015, dopo il pagamento di 84 rate, ed ha chiesto:
pagina 3 di 19 . in via principale la restituzione della somma di € 22.237,09, dallo stesso pagate a titolo di interessi, commissioni e spese, somma non dovuta, in quanto nel mutuo era stato pattuito un corrispettivo di carattere usurario;
. in via subordinata, il risarcimento del danno pari a € 4.249,21, pari alle somme indebitamente trattenute dalla convenuta al momento dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo, corrisposte dal mutuatario per commissioni e spese in aggiunta agli interessi.
La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale, senza svolgere alcuna attività istruttoria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la sentenza, oggetto della presente impugnazione.
4) La decisione del Tribunale di Milano.
Il Tribunale di Milano ha così deciso:
“1. accoglie le domande per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta a versare all'attore per il titolo riportato in narrativa l'importo di € 4.249,21 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo;
2. condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in € 2.430 per compensi ed €
145,50 per esborsi oltre al rimborso per spese generali pari al 15,00 % nonché IVA e CPA.”
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha esposto i motivi di seguito integralmente riportati per la parte che interessa il presente giudizio.
Reputa il Tribunale che la domanda principale sia priva di fondamento.
La perizia allegata dall'attore non risulta condivisibile in relazione al criterio utilizzato ai fini del calcolo del TE e della conseguente valutazione della conformità degli interessi pattuiti nel contratto alla soglia usura del periodo.
Ciò in quanto – come già evidenziato da questo Tribunale in controversie analoghe con motivazione che si condivide integralmente - le spese sostenute per la copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art.54 del DPR n.180 del 1950 non possono essere conteggiate nella base di calcolo.
Operare in tal senso, infatti, equivale a violare le disposizioni della per la rilevazione del Org_2
T.E.G.M. del 2006 applicabili ratione temporis al contratto in esame che prevedevano alla sezione 1 paragrafo C4.: “le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”.
pagina 4 di 19 Si dà atto dell'esistenza di un diverso orientamento espresso anche da alcune pronunce della Suprema Corte (cfr. da ultimo l'ordinanza n. 37058/2021) secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, debbano essere conteggiate tali spese anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla modifica contenuta nelle Istruzioni adottate dalla Org_2 nell'agosto 2009 (che hanno incluso nel calcolo del TE anche tale componente di costo).
Ciò in quanto – stando alle pronunce in commento - la circostanza per cui i decreti ministeriali di determinazione del TE, conformemente alle Istruzioni della 2006, non includessero i Org_2 costi assicurativi potrebbe incidere piuttosto sulla validità degli stessi, quali provvedimenti amministrativi, per non essere conformi alla legge di cui costituiscono applicazione, riportando una rilevazione effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
Rileva il Tribunale che, anche volendosi condividere l'assunto in via ipotetica, da esso non possa derivare la conseguenza prospettata, ossia, una valutazione di usurarietà dei tassi: infatti, a seguito della prospettata disapplicazione, verrebbero a mancare i dati necessari per la rilevazione del tasso soglia e, pertanto, la comparazione prescritta dall'art. 644 c.p. 3 comma con le condizioni praticate in concreto dagli operatori.
Del resto, come chiarito dalla Suprema Corte «quand'anche le rilevazioni effettuate dalla
[...]
dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità per contrarietà alle norme Org_2 primarie, questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità per l'interprete di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica –
l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione” (cfr. Cass. Nr. 12965/2016).
Pertanto, nessuna verifica può essere effettuata ai fini che interessano essendo – di contro – prospettabile unicamente quella tra il tasso soglia risultante da tali rilevazioni, pari, con riferimento al contratto in oggetto, al 15,39 % ed il teg del contratto pari al 13,924% – come riportato nel frontespizio
- senza inclusione delle spese per l'assicurazione.
Consegue che l'allegata ricorrenza dell'usura non risulta riscontrata in entrambe le ipotesi.
Non risulta condivisibile neppure la censura relativa ad una pretesa usurarietà dei tassi per effetto dell'inclusione nel TE contrattuale della restituzione anticipata del capitale e del conseguente piano di ammortamento quale rideterminato ivi inclusi i costi anticipati. Ciò in quanto, stando all'assunto in esame, non è ravvisabile in tale evenienza alcuna usura originaria della clausola bensì un superamento del tasso soglia conseguente ad un accadimento eventuale, ossia, alla scelta operata dal finanziato di estinguere anticipatamente il rapporto in epoca posteriore alla sottoscrizione della clausola.
5) Le difese delle parti nel giudizio di appello
pagina 5 di 19 A) Nell'appello e nella comparsa conclusionale ha chiesto la riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano per i motivi di seguito esposti.
Primo motivo di appello: con riguardo alla violazione della normativa sull'usura, la sentenza impugnata è in contrasto con la ratio legis della norma primaria art. 644, c.p., con la giurisprudenza univoca di legittimità che si è occupata del caso di specie, e con i principi di diritto espressi dalla
Suprema Corte nelle sentenze delle SS.UU. nn. 16303/2018 e 19597/2020.
Secondo motivo di appello: erronea valutazione da parte della sentenza impugnata della rilevanza delle istruzioni di pro tempore vigenti e della rilevazione del tasso soglia, in quanto Org_2
l'affermazione, che l'applicazione dei principi enucleati dalle evidenziate sentenze della Corte di
Cassazione determinerebbe una disapplicazione dei decreti ministeriali di determinazione del TE
e, di conseguenza, verrebbero a mancare i dati necessari per la rilevazione del tasso soglia facendo venire meno l'intero apparato normativo dell'usura, si pone in netto contrasto con gli insegnamenti nomofilattici forniti dalla Suprema Corte in relazione alle Istruzioni di ed ai decreti Org_2 ministeriali di determinazione del tasso soglia.
Terzo motivo di appello: superamento, in ogni caso, del tasso soglia al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, posto che l'attuale appellata in tale momento ha applicato e preteso interessi illegittimi, in quanto superiori al tasso soglia di usura prestabilito per il trimestre di riferimento.
Quarto motivo di appello: parte appellata deve essere condannata, ai sensi dell'art. 1815 c.c., a corrispondere a la somma di €.17.987,88, importo già defalcato della somma di €.4.249,21, Pt_1 riconosciuta dal Tribunale con l'accoglimento della domanda subordinata avanzata nel giudizio di primo grado, posto che, quando il contratto risulta usurario, la conseguenza sanzionatoria è la non debenza non del singolo interesse nominale, ma di tutto ciò che rientra nel perimetro del TAEG, secondo la nozione lata di interesse descritta ai sensi dell'art. 644 c.p.
Quinto motivo di appello: eventuale rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento della CTU econometrica
B) non si è costituito in giudizio, pertanto, accertata la regolarità della Controparte_3 notificazione dell'atto d'appello, è stato dichiarato contumace.
6) La decisione della Corte d'Appello sui punti controversi
La Corte d'appello ritiene di confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano.
Il primo e il secondo motivo d'appello.
pagina 6 di 19 Nel presente giudizio, l'appellante ritiene che, per la valutazione del carattere usurario o meno del corrispettivo, pattuito tra le parti a carico del mutuatario con il contratto del 21.4.2008, benché, secondo le vigenti istruzioni impartite da , il corrispettivo medio, indicato nel decreto ministeriale Org_2 vigente il 21.4.2008 per la tipologia di operazione in questione (“prestito contro cessione del quinto di stipendio”), fosse stato rilevato chiedendo al sistema bancario di non includere nel corrispettivo comunicato il premio per l'assicurazione obbligatoria del credito, nel cd. TE (Tasso effettivo globale) debba essere incluso anche il suddetto premio, in quanto, la Corte di Cassazione, con ripetute pronunce, ha statuito che nel cd. TE debba essere in ogni caso incluso anche il premio per l'assicurazione obbligatoria, posto che, ai sensi dell'art. 644 c. 4 c.p., “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” e, quindi, dato che in tale definizione certamente rientrava anche il premio assicurativo obbligatorio, non poteva tenersi conto delle differenti istruzioni di , in quanto contrarie alla legge. Org_2
L'appellata, in primo grado, aveva invece sostenuto che, al fine della valutazione del carattere usurario del corrispettivo pattuito, non dovesse includersi nel costo del finanziamento (TE) anche il suddetto premio per l'assicurazione, posto che il costo medio (TE), rilevato nel DM di riferimento secondo le vigenti istruzioni della , non lo comprendeva. Org_2
Per conseguenza, secondo la tesi dell'appellante il TE del contratto del 21.4.2008 risulterebbe pari al
16,79% (così individuato nella perizia di parte addirittura superiore al TAEG indicato nel contratto nel
16,075%), quindi, superiore al tasso limite dell'usura del 15,39%, come desumibile dal DM vigente nel trimestre aprile – giugno 2008, per la tipologia di operazione a cui appartiene il contratto in questione;
secondo la tesi formulata dall'appellata in primo grado, invece, il TE del suddetto contratto risulta pari al 13,924%, quindi inferiore al tasso limite dell'usura, come sopra indicato.
La Corte, in conformità con quanto statuito dal Tribunale, ritiene errata la tesi dell'appellante.
La disciplina legale dell'usura cd. “oggettiva”, per quanto interessa il presente giudizio, è contenuta nell'art. 644 c. 3 c.p., il quale prevede che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” e nell'art. 644 c. 4 c.p. (come modificati dall'art. 1 L. 108/1996)1, nonché negli art. 2 e 3 L. 108/19962, nell'art. 8 c. 5 lett. d) DL 70/2011 conv. con L. 106/20113 (che ha modificato l'art. 2 c. 2 L. 108/1996 art. 2: “1. Il Ministro del tesoro, sentiti la e l rileva trimestralmente il Org_2 Organizzazione_3 tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall e dalla ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre Organizzazione_3 Org_2 1993, n. 385 , nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la e Org_2 l e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. Organizzazione_3 pagina 7 di 19 4 L. 108/1996), nell'art. 1815 c. 2 c.c.4 (come modificato da L. 108/1996) e nell'art. 1 c. 1 DL 394/2000 conv. con L. 24/2001.5
Le suddette disposizioni prevedono che il limite, oltre il quale il corrispettivo del mutuo (o di altra tipologia di concessione di credito), pattuito a carico del mutuatario (o comunque del soggetto a cui è stato concesso il credito), è sempre considerato di carattere usurario, è determinato con le seguenti modalità:
. come previsto dall'art. 2 c. 2 L. 108/1996, il Ministro dell'Economia e delle Finanze (nuova denominazione del Ministro del Tesoro), con proprio decreto individua annualmente, sulla base delle istruzioni tecniche della , le categorie omogenee delle operazioni di credito e, quindi, per Org_2 quanto interessa la presente controversia, con decreto del 18.9.2007 il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, visti i propri precedenti decreti, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee e tenute presenti le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio
(cd. TE) ai sensi della legge sull'usura emanate da nei confronti delle banche e degli Org_2 intermediari finanziari (pubblicate su G.U. del 29.3.2006), ha individuato tra le categorie omogenee anche quella dei “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio”;
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2 .
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.”
L. 108/1996 art. 3. “1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell' articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall' articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall' articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione. 3 DL 70/2011 art. 8 c. 5: “d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, le parole: "aumentato della metà." sono sostituite dalle seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali." 4 Art. 1810 c. 2 c.c.: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"
pagina 8 di 19 . con decreto trimestrale (nella fattispecie in esame con decreto del 20.12.2007) il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone che proceda alla rilevazione “dei tassi effettivi Org_2 globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze” nel trimestre di riferimento (per quanto riguarda la fattispecie in esame il trimestre 1.10.2007 – 31.12.2007);
. con decreto trimestrale (nella fattispecie in esame con decreto del 18.3.2008) il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha individuato nel 10,26% il tasso medio (TE), da utilizzare per valutare il carattere usurario o meno per i “prestiti contro cessione del quinto di stipendio” di importo superiore a € 5.000, conclusi nel trimestre aprile – giugno 2008, sulla base delle rilevazioni effettuate da nel trimestre di riferimento 1.10.2007 – 31.12.2007; Org_2
. nelle istruzioni, pubblicate su G.U. del 29.3.2006 (vigenti nel momento in cui è stato concluso il contratto in questione), ha esplicitamente previsto che gli intermediari finanziari, di cui Org_2 punto A2 (cioè l'intero sistema bancario - finanziario), nel comunicare i propri dati non dovessero includere, nella individuazione dei corrispettivi effettivamente richiesti per il credito concesso, le spese per assicurazioni derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
ed in particolare, come applicazione di questa disposizione di carattere generale, per quanto riguarda l'operazione di “prestito contro cessione del quinto di stipendio”, (evidentemente ritenendo che, essendo Org_2 obbligatoriamente previste per legge, non costituissero un costo del finanziamento) ha esplicitamente richiesto che non venissero incluse nel tasso da comunicare le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione, certificate da apposita polizza6, dato che l'art. 54 DPR 180/1950
(che disciplina la cessione del quinto di stipendio da parte degli impiegati dello Stato, poi estesa, ai sensi dell'art. 1 c. 137 L. 311/2004, a tutti i lavoratori dipendenti, anche privati) stabilisce che, nel caso di cessione di quote di stipendio consentite, è obbligatoria la stipulazione da parte del cedente di un contratto di assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego;
7 6 “Cat.
8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
…….. È richiesta separata evidenza dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e di quelli assimilabili, concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al D.P.R. n. 180 del 1950”.
“C4. Trattamento degli oneri e delle spese Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi:
…………… 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.” . pertanto, i dati dei corrispettivi, pattuiti a carico dei mutuatari nei contratti conclusi nel trimestre di riferimento dal sistema bancario, da questo comunicati a per la rilevazione del Org_2 corrispettivo medio praticato dal sistema, con riguardo alle operazioni di “prestito contro cessione del quinto di stipendio” (e riportati nel suddetto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18.3.2008), in esecuzione delle suddette istruzioni della (a cui il sistema bancario è Org_2 obbligato ad attenersi), non includevano il costo dell'assicurazione del credito, trattandosi di contratto che doveva essere obbligatoriamente stipulato per legge (e comunque esplicitamente escluso dalle suddette istruzioni).
Dalla sopra menzionata disciplina dell'usura emergono, con ogni evidenza, i seguenti principi.
In primo luogo, per la valutazione del carattere usurario o meno del corrispettivo di un determinato finanziamento, è necessario confrontare il corrispettivo, pattuito nel contratto concluso tra le parti oggetto della controversia, con il corrispettivo medio, praticato dal sistema bancario per la medesima tipologia di operazione nel momento in cui il contratto è stato concluso, così come è stato rilevato, sulla base delle istruzioni tecniche della , nel Decreto ministeriale vigente al momento della Org_2 conclusione del contratto, atteso che l'art. 644 c. 3 c.p.c. stabilisce che il limite, oltre il quale il corrispettivo è sempre usurario, è stabilito dalla legge e l'art. 2 c. 4 L. 108/1996 stabilisce che il suddetto limite, di cui all'art. 644 c. 3 c.p., è stabilito nel tasso medio, risultante dal decreto ministeriale trimestrale (cioè il tasso medio praticato dal sistema bancario), maggiorato di un determinato margine, margine la cui determinazione è stata modificata nel corso del tempo.
In secondo luogo, il carattere usurario del corrispettivo contrattuale, pattuito tra le parti a carico del mutuatario, sussiste quando il cd. TE, è, come detto, superiore di un certo margine (cd. “margine di tolleranza”) rispetto al suddetto corrispettivo medio, il cd. TE (“margine di tolleranza” pari al 50% del TE fino all'entrata in vigore del DL 70/11; e pari al 25% del TE con un aumento di 4 punti percentuali ma con il massimo di 8 punti percentuali per il periodo successivo all'entrata in vigore del suddetto DL 70/11); da tale disciplina si desume chiaramente la ratio legis in tema di usura, costituita dalla volontà del legislatore di punire, non solo con la perdita totale del corrispettivo pattuito (sancita dall'art. 1815 c. 2 c.c), ma anche con la pena da due a dieci anni di reclusione e la multa da € 5.000 a €
30.000, il finanziatore che pretende un corrispettivo per il finanziamento concesso, eccessivamente superiore (cioè superiore alla maggiorazione evidenziata) a quello richiesto mediamente da tutti gli altri operatori per la medesima tipologia di operazione.
In terzo luogo, per la correttezza del confronto tra il TE e il TE, è necessario che tanto il primo
(cioè, il corrispettivo effettivo pattuito nel contratto da esaminare) quanto il secondo (cioè, il corrispettivo medio praticato dal sistema bancario) siano individuati sulla base dei medesimi criteri8:
casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito.” 8 Cass. 12965/2016: “Pari persuasività, rilevante ai fini della decisione cui è chiamato il Collegio, va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. pagina 10 di 19 . questo principio emerge, innanzi tutto, dal tenore letterale della normativa, visto che tanto l'art. 2 c. 1
L. 108/1996, con riguardo alle modalità di individuazione del TE (cioè il corrispettivo medio praticato dal sistema bancario), quanto l'art. 644 c. 4 c.p., con riguardo alle modalità di individuazione del TE (cioè del tasso effettivo del contratto in esame da prendere in considerazione per la valutazione del carattere usurario), utilizzano, alla lettera, la medesima definizione, cioè “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”;
. ma questo principio emerge con ancor più forza dalla finalità della legge 108/1996, come evidenziata nel punto precedente;
non avrebbe infatti alcun senso (oltre che essere ingiusto e probabilmente anticostituzionale, almeno con riguardo alla sanzione penale) punire per eccesso del corrispettivo (in quanto superiore al “margine di tolleranza”) richiesto per il servizio di credito, un determinato finanziatore che richieda un corrispettivo, che risulta superiore (oltre il margine di tolleranza concesso) rispetto al corrispettivo medio richiesto dal mercato, calcolato però con criteri diversi da quelli con cui si pretende di calcolare il corrispettivo richiesto dal finanziatore in questione;
in altre parole, è evidente che non si può pretendere di punire un determinato venditore di patate in un mercato ortofrutticolo, in cui vige il divieto di richiedere un prezzo di vendita superiore di un determinato margine al prezzo medio praticato dagli operatori del mercato, solo perché, da un lato, l'Autorità, incaricata della rilevazione dei prezzi, ha erroneamente rilevato dagli altri operatori, e quindi indicato, il prezzo medio al kg delle patate praticato nel mercato, escludendo, ad esempio, la maggiorazione richiesta per la loro consegna a domicilio e, dall'altro lato, si ritiene invece di valutare l'eccessività del prezzo richiesto dal venditore in questione, rispetto a quello medio del mercato, includendovi, invece, anche la suddetta maggiorazione.
Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno ,spread sul TE;
posto che il TE viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TE e quella di calcolo dello specifico TE contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TE applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TE rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché — se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo — il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.
In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla dovessero considerarsi inficiate da Org_2 un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TE contrattuale, quanto quella del TE: il che significa che il giudice — chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura — non potrebbe limitarsi a raffrontare il TE ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla , con il TE rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a Org_2 procedere ad una nuova rilevazione del TE, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TE del rapporto dedotto in giudizio.”
pagina 11 di 19 Pertanto, non si ritiene condivisibile la tesi sostenuta in alcune sentenze dalla Corte di Cassazione,9 secondo cui:
. dovendosi in ogni caso, ai fini della valutazione del carattere usurario del contratto concluso tra le parti, prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 644 c. 4 c.p., il corrispettivo a carico del mutuatario, comunque comprensivo anche del costo dell'assicurazione, posto che anche tale costo è collegato all'erogazione del credito,
. ed essendo, invece, irrilevanti le istruzioni della (che, come è pacifico, con riguardo Org_2 alle operazioni di “prestito contro cessione del quinto di stipendio” hanno, invece, esplicitamente escluso che nel corrispettivo comunicato dal sistema bancario dovesse essere incluso anche il costo dell'assicurazione) e per conseguenza i decreti ministeriali di rilevazione del tasso medio, fondati su tali erronee istruzioni, in quanto “il giudice non è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica”, 9 Per tutte Cass. 3025/2022: “- che questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
- che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5° cod. pen. – secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;
- che ne consegue che non ha nessun rilievo che la , ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di Org_2 credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi;
che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TE non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5° cod. pen. , dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, inquanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli;
- che, anche nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, questa Corte ha aderito all'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica;
che, in particolare, è stato affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detto decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.
3. iii)"; che, data readem ratio, tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto.” pagina 12 di 19 sussiste, in ogni caso, il carattere usurario del contratto, quando il TE (cioè il corrispettivo pattuito tra le parti comprensivo anche del costo dell'assicurazione obbligatoria) è superiore al limite dell'usura, determinato sulla base del TE (cioè il corrispettivo medio praticato nel periodo di riferimento dal sistema bancario), calcolato, però, (erroneamente secondo la tesi della Corte di Cassazione) con l'esclusione del costo dell'assicurazione obbligatoria.
La Corte d'Appello ritiene del tutto condivisibili, in astratto, sia il principio secondo cui il TE, ai sensi dell'art. 644 c. 4 c.p. debba essere determinato, includendovi commissioni, remunerazioni e spese a qualsiasi titolo, purché collegate all'erogazione del credito e, quindi, includendovi anche il costo dell'assicurazione del credito, anche se obbligatoria, (posto che si tratta di un costo comunque sostenuto dal finanziato per ottenere il finanziamento) sia il principio ovvio che “il giudice non è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica.”
Alla Corte di Cassazione è però sfuggito il nocciolo della questione ed ha comunque proposto una soluzione della stessa del tutto inaccettabile, oltre che evidentemente ingiusta.
In conseguenza, infatti, dell'esecuzione delle istruzioni, da ritenere errate, in quanto non conformi al disposto di legge (in particolare all'art. 2 c. 1 L. 108/1996), della , il dato, relativo al Org_2 corrispettivo richiesto da ciascun intermediario per l'operazione “prestito contro cessione del quinto”, comunicato dal sistema bancario, risulta errato per sottostima, non includendovi il costo dell'assicurazione obbligatoria (che, sia detto per inciso, in tale tipologia contrattuale, di regola, incide in modo assai significativo sul costo complessivo del prestito;
nella fattispecie in esame, ad esempio,
l'importo del premio assicurativo è superiore ad 1/5 dell'importo complessivo degli interessi pattuiti per un mutuo della durata di dieci anni) e, quindi, anche il TE, cioè il tasso medio praticato dal mercato, desunto dai dati suddetti e pubblicato trimestralmente nel decreto ministeriale, è chiaramente errato per sottostima.
Pertanto, in assenza della corretta rilevazione del cd. TE, non risulta più neppure individuato il corretto limite dell'usura, posto che tale limite, come sopra esposto, è costituito dal TE rilevato, maggiorato del previsto margine di tolleranza (cioè fino al 2011 maggiorato del 50%), e, quindi, se il
TE rilevato è errato (in quanto non comprensivo del costo dell'assicurazione) anche il limite dell'usura, calcolato sulla base di tale TE, è errato;
e per conseguenza non sarebbe più possibile stabilire se il TE, pattuito nel contratto da esaminare, sia oppure no superiore al reale limite legale dell'usura, posto che quello rilevato nel DM di riferimento è chiaramente erroneo e certamente inferiore a quello reale.
La Corte di Cassazione, forse non del tutto consapevolmente, ha ritenuto di risolvere la questione, affermando, invero semplicisticamente, che il limite dell'usura desunto dai dati riportati nei decreti ministeriali, anche se era palesemente errato per sottostima, poteva ugualmente essere utilizzato per valutare il carattere usurario o meno del TE del contratto da esaminare, in quanto, così par di comprendere, il maggior costo del corrispettivo pattuito nel contratto in esame, inclusivo anche del premio assicurativo, poteva restare, comunque, assorbito entro il margine di tolleranza previsto dalla legge (come detto fino al 2011 pari al 50% del TE) per l'individuazione del limite usuraio, anche se pagina 13 di 19 il costo medio (cd. TE), sul quale veniva calcolato il limite dell'usura, era individuato senza includere il costo del premio assicurativo.
Tale conclusione, affermata, in realtà quasi incidentalmente, da Cass. SU 19597/202010 in materia di interessi moratori (anch'essi non inclusi, secondo le istruzioni di , nella determinazione Org_2 del TE, ma indicati separatamente a partire dal DM del 25.3.2003), è del tutto inaccettabile, in quanto:
. in primo luogo (a prescindere dal fatto che non si comprende come possa essere ritenuto utilizzabile un dato dichiarato esplicitamente errato), non è conforme alla lettera della legge, la quale, come visto, prevede esplicitamente che il limite dell'usura (con il quale confrontare il TE contrattuale) è pari al
TE (cioè, al corrispettivo medio praticato dal sistema bancario), purché calcolato in modo corretto sulla base dei dati comunicati da tutti gli operatori finanziari a , maggiorato del margine Org_2 di tolleranza (fino al 2011 individuato nel 50% del TE); quindi, non può ritenersi conforme alla legge il limite dell'usura calcolato maggiorando del 50% un TE inferiore a quello reale, in quanto individuato senza includervi il costo dell'assicurazione; il limite così individuato risulterebbe ovviamente inferiore a quello reale, calcolato secondo quanto disposto dalla legge;
. in secondo luogo, contraddice platealmente proprio il cd. “principio di simmetria”, indicato anche nella suddetta sentenza come cardine per la verifica del carattere usurario o meno del corrispettivo pattuito11 (in conformità, peraltro, con quanto già affermato nella precedente sentenza Cass. SU
16303/2018), principio, come sopra esposto, chiaramente desumibile dal tenore letterale della normativa in materia di usura;
. in terzo luogo, è palesemente contraria allo spirito della legge, dato che può condurre alla punizione, sia civilistica (cioè, la perdita totale per il finanziatore del corrispettivo del finanziamento), sia penale
(con pena della reclusione assai significativa), di finanziatori, che potrebbero aver pattuito corrispettivi, per i finanziamenti concessi, ampiamente in linea (se non addirittura inferiori) con quelli medi offerti dal sistema bancario, dato che l'elemento di costo, erroneamente non tenuto in considerazione nell'individuazione del TE, potrebbe essere di importo così significativo da erodere anche completamente il margine di tolleranza, previsto per legge;
al riguardo basti evidenziare che il tasso medio, per la tipologia di operazione in questione, è passato dal 9,18%, rilevato per il trimestre ottobre
– dicembre 2009, al 12,46%, rilevato per il trimestre immediatamente successivo gennaio – marzo
2010 (con un aumento di oltre 3 punti percentuali, pari al 35,73% del tasso rilevato nel trimestre 11 Cass. 19597/2020: “Va confermato la piena razionalità del cd. principio di simmetria in continuità con quanto affermato dalla Corte …. secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2 comma 1 della legge 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione. Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m.; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento” pagina 14 di 19 precedente, quindi quasi pari all'intero margine di tolleranza;
mentre quasi tutti gli altri tassi rilevati hanno subito variazioni in aumento o in diminuzione molto lievi), trimestre in cui, per la prima volta, sulla base delle nuove istruzioni della del 29.8.2009, nel tasso medio è stato incluso Org_2 anche il costo dell'assicurazione obbligatoria.
A fronte, quindi della ritenuta erronea individuazione del TE per la tipologia delle operazioni di
“prestito contro cessione del quinto”, a causa delle errate istruzioni della del 2006, sono Org_2 giuridicamente possibili tre differenti soluzioni:
1) il DM di riferimento, in quanto in palese violazione di legge, deve essere disapplicato con la conseguenza che non risulta individuato il limite di legge, oltre il quale il corrispettivo pattuito assume carattere usuraio, limite esplicitamente richiesto dall'art. 644 c. 3 primo periodo c.p.; pertanto, in applicazione estensiva dell'art. 3 c. 1 terzo periodo L. 108/1996 (che disciplina direttamente la materia dell'usura per il periodo di tempo fino al momento della pubblicazione dei decreti ministeriali di individuazione dei tassi medi, quindi per un periodo in cui non si poteva far conto sull'individuazione del tasso medio praticato dal sistema bancario, rilevato dal decreto ministeriale), il carattere usurario del corrispettivo pattuito potrebbe ritenersi sussistente solo nel caso in cui tale corrispettivo, avuto riguardo alle modalità concrete del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risulti sproporzionato ed il soggetto finanziato si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;
2) in via alternativa, la prova di quale sia stato il reale costo medio (TE) per la tipologia di finanziamento in esame nel periodo di conclusione del contratto controverso, non potendo farsi riferimento a quello rilevato nel DM relativo al suddetto periodo, potrebbe essere fornita in altro modo dalla parte interessata, anche mediante presunzioni;
ed esempio, potrebbe essere utilizzato il dato sopra riportato, con riguardo alla variazione rilevata nel costo medio della tipologia di finanziamento in questione tra l'ultimo trimestre 2009 e il primo trimestre 2010, e, quindi, ragionevolmente presumere che, in generale, fino al 31.12.2009 il costo medio reale (TE) del finanziamento con cessione del quinto sia pari, con l'inclusione del costo dell'assicurazione, a quello rilevato nel DM di riferimento, maggiorato però del 35%;
3) sempre in via alternativa, può ritenersi ragionevole il confronto del TE pattuito, calcolato però secondo il medesimo criterio, sia pure erroneo, con cui è stato calcolato il TE rilevato nel DM di riferimento (quindi individuando il limite dell'usura sulla base del suddetto TE, sia pure erroneamente individuato nel decreto ministeriale); quest'ultima soluzione (che, peraltro, è ispirata sostanzialmente proprio al principio affermato da Cass. SU 19597/2020 con riguardo all'interesse moratorio per il periodo successivo all'aprile 2003), a differenza della prima, permette di valutare, in ogni caso, l'eventuale sussistenza sostanziale dell'usura oggettiva (e, quindi, di tutelare maggiormente il soggetto finanziato dall'eventualità di una pattuizione iniqua), tenuto conto anche che, in realtà, l'elemento di costo del finanziamento, da non considerare nel TE (in quanto non considerato neppure nel TE), e cioè, nella fattispecie in esame, il costo di un'assicurazione del credito, obbligatoria per legge, ben raramente può presentarsi con un valore, di per sé, così eccentrico rispetto al costo medio del medesimo elemento, richiesto dagli altri operatori del sistema bancario (non dipendendo, di regola, neppure dal finanziatore, bensì dall'assicuratore), tale da far assumere carattere usurario al pagina 15 di 19 corrispettivo, pattuito per un finanziamento che tale carattere non ha sulla base di tutti gli altri elementi inclusi sia nel TE che nel TE.
Nella fattispecie in esame, quale che sia la soluzione adottata, risulta in ogni caso escluso il carattere usurario del corrispettivo pattuito a carico del mutuatario nel contratto del 21.4.2008.
1) Qualora si ritenesse corretta la prima soluzione, nella fattispecie in esame l'appellante non ha neppure allegato, e men che meno provato, né che il corrispettivo, avuto riguardo alle modalità concrete del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, fosse sproporzionato, nè che lo stesso appellante si trovasse in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
2) Qualora si ritenesse corretta la seconda soluzione, in assenza di alcun'altra prova fornita dall'appellante, applicando il criterio presuntivo sopra individuato, cioè aumentando del 35% il costo medio (TE) rilevato nel DM di riferimento, per via dell'inclusione nello stesso anche del costo dell'assicurazione (come detto non ricompreso, invece, nel TE rilevato nel DM di riferimento), ne conseguirebbe che tale costo medio risulterebbe pari al 13,851% (pari al costo rilevato nel DM del
10,26% maggiorato del 35% di 10,26%, cioè del 3,591%) e quindi il limite dell'usura sarebbe pari al
20,7765% (pari cioè a 13,851% maggiorato del 50%); pertanto il costo omnicomprensivo pattuito nel contratto in esame, ritenuto dall'appellante pari al 16,79%, sarebbe comunque ampiamente inferiore al reale limite dell'usura.
3) Qualora, infine, si ritenesse corretta la terza soluzione, risulterebbe che il corrispettivo pattuito nel contratto in esame senza inclusione del costo dell'assicurazione, pacificamente pari al 13,24%, come indicato nel contratto, sarebbe ampiamente inferiore al limite dell'usura (pari al 15,39%) determinato sulla base del costo medio (TE) rilevato nel DM di riferimento, senza inclusione del costo dell'assicurazione, nel valore del 10,26%.
Nella comparsa conclusionale del giudizio d'appello, l'appellante ha eccepito che, a prescindere da quanto sopra argomentato, nel costo medio (TE), rilevato nel DM di riferimento, non era incluso il costo per l'assicurazione, secondo le istruzioni di del 29.3.2006, solo se la stipulazione Org_2 di tale contratto fosse risultata certificata dalla relativa polizza;
pertanto, qualora non fosse risultato provato che era stato effettivamente stipulato il relativo contratto di assicurazione del credito (come sarebbe accaduto nella fattispecie in esame, in cui l'appellata, peraltro contumace nel giudizio d'appello, non aveva mai prodotto in giudizio la polizza assicurativa), la somma, imputata nel contratto di finanziamento come premio assicurativo, doveva in ogni caso essere inclusa nel costo del finanziamento ed il costo, così individuato, poteva essere confrontato con il limite dell'usura determinato sulla base del TE rilevato nel DM di riferimento, in quanto i due costi (cioè il TE del contratto in esame e il TE rilevato nel DM di riferimento) erano omogenei, includendo, entrambi, anche i costi imputati a premi assicurativi non risultati, però, certificati dalle relative polizze.
Le tesi dell'appellante è giuridicamente corretta, ma il suo presupposto di fatto non risulta provato.
Nel contratto di mutuo contro cessione del quinto del 21.4.2008, infatti, all'art. 5 è esplicitamente previsto che il mutuatario era obbligato “a stipulare, ad esclusivo beneficio del 'Cessionario' (cioè il pagina 16 di 19 mutuante ), con società di gradimento di quest'ultimo, polizze vita e contro rischi di Controparte_2 impiego, a premio unico, …” e all'art. 1 è previsto che l'ammontare dei “premi e relativi accessori per l'Assicurazione di cui al punto successivo art. 2 nella misura di € 1.784,39” era incluso nelle rate di restituzione a carico del mutuatario.
A fronte di tale chiara pattuizione contrattuale, era onere dell'odierno appellante, in quanto attore nell'azione di ripetizione di indebito proposta (gravato, quindi, dall'onere di fornire la prova piena della nullità del titolo, in forza del quale aveva pagato le somme di cui chiede la restituzione), fornire la prova che il contratto di assicurazione, previsto come necessario nel contratto di mutuo (e, peraltro, obbligatorio per legge), non era in realtà mai stato stipulato e, quindi, che la somma a lui addebitata quale costo del previsto contratto di assicurazione, in realtà non aveva tale giustificazione, di guisa che potesse, con certezza, essere inclusa nel costo del contratto di finanziamento da confrontare, al fine della valutazione dell'usurarietà, con il costo medio rilevato (TE) dal DM di riferimento, anche a prescindere dal fatto che questo fosse stato rilevato senza includere il costo per l'assicurazione obbligatoria.
L'appellante, però, nel giudizio di primo grado (e neppure nell'atto d'appello) non ha mai allegato (e men che meno provato) che in realtà il previsto contratto di assicurazione non era mai stato stipulato;
pertanto, non può ritenersi provato che il costo, imputato nel contratto di finanziamento in questione a pagamento del premio assicurativo, non sia giustificato da tale titolo per il fatto che tale contratto non sarebbe mai stato concluso.
Terzo motivo d'appello.
L'appellante ha sostenuto che il costo del finanziamento, da lui concretamente sopportato al momento dell'estinzione anticipata, aveva comunque natura usuraria, in quanto, posto che, ai sensi dell'art. 5 del contratto era pattuito che, in caso di estinzione anticipata, il mutuatario non aveva diritto al rimborso nè delle commissioni pattuite in favore del finanziatore e della mandataria, né del premio per l'assicurazione, nè delle spese per la notifica e le comunicazioni, ma aveva diritto solo alla detrazione degli interessi al TAN del 4,050% dalle rate non ancora maturate, il consulente di parte aveva calcolato
(cf. pag. 13 e 14 della consulenza, richiamate nell'atto d'appello nell'illustrazione del motivo n. 3) che l'importo complessivo dei suddetti costi fissi, unitamente all'importo degli interessi dovuti fino al momento dell'estinzione del mutuo, rapportato alla durata effettiva del finanziamento, cessata al
31.5.2015, anziché al suo termine naturale decennale previsto per il 21.4.2018, faceva sì che il costo effettivo (TE) applicato al finanziamento era stato pari al 16,79%, quindi superiore al limite dell'usura.
Innanzi tutto, la Corte rileva l'incongruenza del calcolo del consulente di parte di cui alle pag. 13 e 14 della relazione, richiamato dall'appellante con riguardo al motivo d'appello n. 3.
In primo luogo, tale calcolo pare comprendere nella determinazione del costo complessivo del finanziamento anche il costo per l'assicurazione, mentre secondo quanto esposto nel motivo d'appello n. 3 tale motivo dovrebbe dimostrare il carattere usurario del costo del finanziamento anche a prescindere dall'inclusione nello stesso del costo per l'assicurazione. pagina 17 di 19 In secondo luogo, tale calcolo comporterebbe l'individuazione in percentuale (indicata nel 16,79%) del medesimo costo per il finanziamento tanto nel caso in cui lo stesso avesse avuto la durata decennale prevista quanto nel caso in cui lo stesso fosse terminato anticipatamente, come effettivamente accaduto, contrariamente a quanto parrebbe l'appellante intendesse dimostrare con il motivo d'appello n. 3.
In ogni caso la Corte rileva l'evidente pretestuosità della tesi dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 1 c. 1 DL 394/2000 conv. con L. 24/2001 il carattere usurario del costo del finanziamento deve essere valutato con riguardo a quanto pattuito nel contratto di finanziamento, in rapporto con il limite dell'usura stabilito nel DM di riferimento vigente al momento della conclusione del contratto;
pertanto, qualora il costo del finanziamento, pattuito al momento della conclusione del contratto, non abbia carattere usurario, non può assumere tale connotazione successivamente, in dipendenza di circostanze estranee al regolare svolgimento del rapporto.
Nella fattispecie in esame, le parti avevano pattuito un determinato costo per il finanziamento
(costituito dagli interessi a tasso fisso, dalle commissioni e dalle spese in misura fissa), individuato in un TE (cioè nel costo complessivo che non includeva il premio per l'assicurazione) pari al 13,924%, rapportato ad una durata decennale del finanziamento;
pertanto il carattere usurario di tale costo deve essere valutato in rapporto alla suddetta durata pattuita tra le parti, essendo del tutto irrilevante a tale fine che la durata del finanziamento sia stata in realtà inferiore a quella pattuita, atteso che tale minore durata, da un lato, è un fatto del tutto accidentale e, dall'altro lato, è un fatto rimesso alla totale discrezionalità del mutuatario.
Ciò non significa, ovviamente, che la suddetta clausola n. 5 del contratto, sia efficace, e cioè che, anche in caso di estinzione anticipata del mutuo, il mutante abbia diritto di trattenere (come previsto dalla suddetta clausola) interamente tutto ciò che il mutuatario ha pagato o avrebbe dovuto pagare in rapporto alla durata naturale del mutuo, posto che, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 385/1993 e dell'art. 3
Delibera CICR 8.7.1992 (normativa vigente all'epoca della conclusione del contratto, poi sostituita dall'art. 125 sexies D.Lvo 385/1992),12 il mutuatario ha, comunque, diritto, in caso di estinzione anticipata del mutuo, al rimborso anche della quota di corrispettivo dovuto per l'ulteriore vita residua del contratto;
ed infatti, il Tribunale ha accolto la domanda subordinata, proposta dall'odierno appellante, condannando a restituire l'importo di € 4.249,21, pari a 36 (rate scadenti CP_3 successivamente all'estinzione del mutuo) / 120 (numero totale di rate previste) di € 14.524,03, importo complessivo dei costi previsti nel contratto in aggiunta agli interessi. 12 D.Lvo 385/1993 art. 125: “La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.”
Delibera CICR 8.7.1992 art. 3: “Adempimento anticipato.
1. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo.”
pagina 18 di 19 Quarto e quinto motivo d'appello
Il rigetto dei primi tre motivi d'appello determina l'ovvio assorbimento del quarto e del quinto motivo d'appello.
Regolamento delle spese di lite
Non si provvede in ordine alle spese di lite del giudizio d'appello, in quanto in questo giudizio l'appellata non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Respinge l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 3931/2022 Parte_1 del Tribunale di Milano.
2) Accerta la sussistenza a carico di dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 Parte_1 quater DPR 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano il 28.2.2024
Il Presidente est. Massimo Meroni
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 644 c. 4 c.p.: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” 5 DL 394/2000 art. 1: “1 . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.” 7 Art. 54. Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie).
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei pagina 9 di 19 10 Cass. 19597/2020: “In ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato”.