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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/11/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 861/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa EP NI - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14.10.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 861/2025, promosso da
nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marianna Schiavarello e Salvatore Cucco e C.F._1 con domicilio eletto presso il loro studio in Gravina in Puglia alla Via Piave n.40, come da mandato rilasciato nel primo grado del procedimento.
Appellante
Contro
, nata a Gravina in [...] il [...] e residente in [...]
n.20 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Moramarco e con domicilio C.F._2 eletto presso il di lui studio in Altamura alla Via Roma n.4, come da mandato in atti.
Appellata
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 14.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1276/2025 pubblicata il 3.04.2025, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 4803/2022, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes in data 20.09.1993, in Altamura, con ogni conseguenziale adempimento di legge.
Onerava il del versamento di un assegno divorzile a beneficio della sua ex moglie, fissato Parte_1 nella misura di €.500 mensili, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT-FOI, decorrente dall'aprile 2025 e, da ultimo, lo condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate in €.5.331,20 per onorario, oltre maggiorazione al 15%, IVA e CAP come per legge.
Con atto di citazione del 7.05.2025, il appellava tale sentenza, provvedendo all'iscrizione della Pt_1 causa a ruolo in data 16.05.2025.
All'uopo, si doleva del riconosciuto assegno divorzile a beneficio della donna per tutte le ragioni esposte nel ridetto libello introduttivo e concludeva affinché la Corte volesse elidere la decisione in parte qua;
in via gradata, chiedeva che esso fosse rideterminato in €.100 mensili, con condanna della al CP_1 pagamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
La Sig.ra si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa depositata il 4.07.2025 e in Parte_2 primo luogo eccepiva l'inammissibilità dell'appello atteso che lo stesso, introdotto con atto di citazione anziché con ricorso, era stato iscritto a ruolo quando era ormai trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica su istanza di parte della sentenza di primo grado.
In via subordinata, deduceva come gli avversi motivi di doglianza fossero infondati in fatto ed in diritto e, solo ove la Corte avesse respinto la sollevata eccezione preliminare in rito, proponeva appello incidentale mirante alla rideterminazione dell'assegno divorzile nella misura di €.850 mensili.
Vinte le spese per i due gradi del procedimento.
L'udienza del 14.10.2025 veniva celebrata in modalità cartolare e l'appellante, con le proprie note ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.10.2025, dichiarava di rinunciare al giudizio di appello, insistendo affinché la Corte sancisse l'inammissibilità di quello incidentale, asseritamente fondato sulla produzione di documenti nuovi, violando così l'art. 345 c.p.c..
A cagione di tanto, chiedeva che il giudizio in questione venisse dichiarato estinto con compensazione integrale fra le parti delle spese legali.
All'esito di detta udienza, la causa veniva riservata per la decisione a relazione del sottoscritto G.A. in luogo del Consigliere precedentemente designato.
Orbene, stante la formalizzata rinuncia all'appello principale deve essere senza meno dichiarata pagina 2 di 3 l'estinzione del giudizio e, quanto alle spese, tenuto conto della proposizione dell'appello incidentale meramente condizionato all'eventuale mancata ricezione dell'eccepita inammissibilità del primo, e non ravvisandosi le condizioni per pronunciare sul punto una soccombenza virtuale, appare conforme a giustizia disporne la totale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 861/2025, promosso da nei Parte_1 confronti di , così provvede. Controparte_1
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese compensate fra le parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14.10.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa EP NI
pagina 3 di 3
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa EP NI - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14.10.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 861/2025, promosso da
nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1
( , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marianna Schiavarello e Salvatore Cucco e C.F._1 con domicilio eletto presso il loro studio in Gravina in Puglia alla Via Piave n.40, come da mandato rilasciato nel primo grado del procedimento.
Appellante
Contro
, nata a Gravina in [...] il [...] e residente in [...]
n.20 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Moramarco e con domicilio C.F._2 eletto presso il di lui studio in Altamura alla Via Roma n.4, come da mandato in atti.
Appellata
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 14.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1276/2025 pubblicata il 3.04.2025, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 4803/2022, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato inter partes in data 20.09.1993, in Altamura, con ogni conseguenziale adempimento di legge.
Onerava il del versamento di un assegno divorzile a beneficio della sua ex moglie, fissato Parte_1 nella misura di €.500 mensili, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT-FOI, decorrente dall'aprile 2025 e, da ultimo, lo condannava al pagamento delle spese di lite, liquidate in €.5.331,20 per onorario, oltre maggiorazione al 15%, IVA e CAP come per legge.
Con atto di citazione del 7.05.2025, il appellava tale sentenza, provvedendo all'iscrizione della Pt_1 causa a ruolo in data 16.05.2025.
All'uopo, si doleva del riconosciuto assegno divorzile a beneficio della donna per tutte le ragioni esposte nel ridetto libello introduttivo e concludeva affinché la Corte volesse elidere la decisione in parte qua;
in via gradata, chiedeva che esso fosse rideterminato in €.100 mensili, con condanna della al CP_1 pagamento delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
La Sig.ra si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa depositata il 4.07.2025 e in Parte_2 primo luogo eccepiva l'inammissibilità dell'appello atteso che lo stesso, introdotto con atto di citazione anziché con ricorso, era stato iscritto a ruolo quando era ormai trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica su istanza di parte della sentenza di primo grado.
In via subordinata, deduceva come gli avversi motivi di doglianza fossero infondati in fatto ed in diritto e, solo ove la Corte avesse respinto la sollevata eccezione preliminare in rito, proponeva appello incidentale mirante alla rideterminazione dell'assegno divorzile nella misura di €.850 mensili.
Vinte le spese per i due gradi del procedimento.
L'udienza del 14.10.2025 veniva celebrata in modalità cartolare e l'appellante, con le proprie note ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.10.2025, dichiarava di rinunciare al giudizio di appello, insistendo affinché la Corte sancisse l'inammissibilità di quello incidentale, asseritamente fondato sulla produzione di documenti nuovi, violando così l'art. 345 c.p.c..
A cagione di tanto, chiedeva che il giudizio in questione venisse dichiarato estinto con compensazione integrale fra le parti delle spese legali.
All'esito di detta udienza, la causa veniva riservata per la decisione a relazione del sottoscritto G.A. in luogo del Consigliere precedentemente designato.
Orbene, stante la formalizzata rinuncia all'appello principale deve essere senza meno dichiarata pagina 2 di 3 l'estinzione del giudizio e, quanto alle spese, tenuto conto della proposizione dell'appello incidentale meramente condizionato all'eventuale mancata ricezione dell'eccepita inammissibilità del primo, e non ravvisandosi le condizioni per pronunciare sul punto una soccombenza virtuale, appare conforme a giustizia disporne la totale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 861/2025, promosso da nei Parte_1 confronti di , così provvede. Controparte_1
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese compensate fra le parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14.10.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa EP NI
pagina 3 di 3