Sentenza 6 ottobre 1959
Massime • 1
La sentenza che, in tema di donazione fra coniugi mediante acquisto diretto dell'immobile donato da parte dell'uno con danaro dell'altro, dichiara nullo il relativo atto di vendita, è soggetto a tassa fissa, rientrando tra quelle di cui alla lettera C) dell'art.69 della legge di registro n.3269 del 1923, che dichiarano la nullità assoluta dei negozi giuridici. A norma dell'art.148 della legge di registro, l'amministrazione finanziaria non può essere condannata alle spese di lite quando la Azione giudiziaria sia promossa senza previo ricorso in via amministrativa o prima di novanta giorni dalla presentazione di esso. L'inosservanza di detta norma, mediante proposizione intempestiva dell'Azione giudiziaria, può tuttavia ritenersi superata quando, portata la causa in discussione dopo il termine di novanta giorni, l'amministrazione resti soccombente senza aver preso alcuna Determinazione entro il detto termine o una Determinazione conforme a giustizia e sia quindi fallito lo scopo cui la norma medesima è preordinata, quello cioè di dare all'amministrazione la possibilità di riesaminare il proprio contrario convincimento, normalmente risultante dall'ingiunzione fiscale, e di esprimere avviso conforme a giustizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/10/1959, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1959 |
Testo completo
La sentenza che, in tema di donazione fra coniugi mediante acquisto diretto dell'immobile donato da parte dell'uno con danaro dell'altro, dichiara nullo il relativo atto di vendita, è soggetto a tassa fissa, rientrando tra quelle di cui alla lettera C) dell'art.69 della legge di registro n.3269 del 1923, che dichiarano la nullità assoluta dei negozi giuridici. A norma dell'art.148 della legge di registro, l'amministrazione finanziaria non può essere condannata alle spese di lite quando la Azione giudiziaria sia promossa senza previo ricorso in via amministrativa o prima di novanta giorni dalla presentazione di esso. L'inosservanza di detta norma, mediante proposizione intempestiva dell'Azione giudiziaria, può tuttavia ritenersi superata quando, portata la causa in discussione dopo il termine di novanta giorni, l'amministrazione resti soccombente senza aver preso alcuna Determinazione entro il detto termine o una Determinazione conforme a giustizia e sia quindi fallito lo scopo cui la norma medesima è preordinata, quello cioè di dare all'amministrazione la possibilità di riesaminare il proprio contrario convincimento, normalmente risultante dall'ingiunzione fiscale, e di esprimere avviso conforme a giustizia.