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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati Dott. Mariano Sciacca Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice
Dott. Alessandro Laurino Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 159/2025 r.g. promosso dalla
• LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società e di Controparte_1 quest'ultimo, quale socio illimitatamente responsabile, in persona del curatore con il ministero CP_2 dell'avvocato Marco Merenda (per brevità CP_1 nei confronti delle società
• (partita iva numero di iscrizione al registro delle imprese CT - ), con sede in CP_3 P.IVA_1
Mascalucia -CT-, via Capitano Mario D'Aleo 9 (partita iva numero di iscrizione al registro delle P.IVA_1 imprese CT - 341506) in persona dell'amministratore unico (per brevità e Controparte_4 CP_3
• con sede legale in Mascalucia -CT- via Polveriera 49 (partita iva numero di CP_5 P.IVA_2 iscrizione al registro delle imprese CT – 292399) in persona dell'amministratore unico , Controparte_4 entrambe con il ministero dell'avvocato Giovanni Sansone (per brevità ); CP_5 nonché della società
• -o per brevità Parte_1 CP_6 Parte_2
(partita iva numero di iscrizione al registro delle imprese CT – 292970) con sede legale in P.IVA_3
Mascalucia -CT- via Etnea 145, in persona della liquidatrice , con il ministero degli avvocati Parte_3 Marco Rizza e Luca Alioto (per brevità ), CP_6 nonché nei confronti di
• (Catania 7.2.77 codice fiscale con il ministero degli Controparte_4 C.F._1 avvocati Francesco Consoli Xibilia e Giuseppe Consoli.
*** La curatela spiega due domande alternative.
Con la prima deduce l'esistenza di una super società di fatto tra la ricorrente, quando era in bonis, e tutti i soggetti convenuti in giudizio, per l'esercizio in comune di una attività commerciale di gestione di laboratori diagnostici. Con la seconda domanda deduce, piuttosto, l'esistenza di una holding costituita da una società di fatto composta dall'avvocato e dal dott. , per l'attività di direzione e coordinamento delle Controparte_4 CP_1 altre società convenute, che avrebbe causato un danno alla di cui successivamente è stata aperta la CP_1 liquidazione giudiziale, consistente -quantomeno- nella distrazione della sua azienda.
In sintesi, si elencano appresso i fatti salienti della vicenda dedotti dalla curatela, gli importi delle cifre, in migliaia o milioni di euro, verranno semplificati per comodità di lettura. Per meglio rappresentare il quadro sostanziale della complessa ricostruzione societaria e contabile, occorre premettere che l'avvocato è amministratore unico di e di . Quest'ultima Controparte_4 CP_3 CP_5 società -che è a sua volta una holding- è posseduta al 99 % dal e controlla la con una CP_4 CP_3 partecipazione del 67 %.
Nella ricostruzione della curatela, inoltre, il dott. controllava la tramite le proprie figlie, che ne CP_1 CP_6 erano socie di maggioranza ed amministratrici. Con la prima domanda, la curatela ipotizza l'esistenza di una super società di fatto -ai sensi dell'art. 256 c.c.i.- tra la ed il suo socio accomandatario, insieme a nonché con CP_1 CP_3 CP_5 CP_7 l'avvocato , i quali avrebbero gestito una comune attività di impresa realizzando una totale CP_4 commistione gestoria e confusione patrimoniale. A tal riguardo, occorre esaminare partitamente le circostanze allegate e documentate.
Sui rapporti tra la e la CP_1 CP_3 L'attività in comune tra le diverse società e persone fisiche avrebbe preso le mosse nel 2016, quando la
[...] (di cui verrà aperta la liquidazione giudiziale il 27.11.23) cedette il (ramo di) azienda costituito da un CP_1 poliambulatorio a (di cui era socia unica) al prezzo di 1,2 milioni. CP_3 Contestualmente alla cessione del ramo di azienda, la cedette pure la sua partecipazione totalitaria CP_1 che possedeva in alla società , per il prezzo di 10 mila euro. CP_3 CP_5
La curatela sostiene che il prezzo della cessione non sarebbe mai stato pagato. La circostanza è invece contestata dai convenuti. Nonostante la cessione, la avrebbe continuato a sopportare il costo del personale dell'azienda ceduta CP_1 per 1,2 milioni, sino al 2020.
In senso economicamente inverso avrebbe, invece, fatturato alla s.r.l. 2,5 milioni -tra il 2017 ed il 2023- pagati in contanti per “gestione presidio”, cioè per la direzione sanitaria dell'azienda ceduta (di cui pagava il personale). Tale finanziamento, ad opera della s.r.l., pur dopo la cessione del ramo di azienda, sarebbe accaduto -nella ricostruzione della curatela- “per tentare di evitare la liquidazione giudiziale (poiché la s.a.s. era già in crisi n.d.r.) nonché per ricevere fatture per prestazioni di cui si dubita l'esecuzione al solo fine di sterilizzare l'utile d'esercizio, diminuire le imposte da versare all'Erario (risparmio successivamente calcolato dalla curatela in 700 mila euro n.d.r.) nonché di svuotare la cassa della società.”. Ulteriori commistioni tra la s.r.l. e la s.a.s. si concretizzarono nel fatto che la s.a.s. pagò 209 mila euro per un fornitore della s.r.l. (Sd Equipment) e versò, inoltre, 70 mila euro sempre alla s.r.l. per pagare fatture da lei stessa emesse (quindi, in sostanza, per auto pagarsi) e, pur avendo maturato crediti per il pagamento del personale dell'azienda ceduta, “inspiegabilmente” continuò a versare 197 mila euro con più bonifici bancari alla s.r.l.. Dal canto suo, la avrebbe invece incassato 280 mila euro per prestazioni eseguite dalla s.a.s. ed CP_3 Part avrebbe pure incassato competenze di quest'ultima, per la somma di 103 mila euro, erogate dalla
Per concludere sulla la curatela ha inoltre evidenziato: CP_3
- che nel 2020 si indebitò con l'istituto bancario per 650 mila euro che a sua volta distribuì Controparte_8 a (256 mila); a (92 mila) ed all'avvocato (262 mila euro); CP_1 CP_5 Controparte_4
- che, sempre nel corso del 2020, ed in senso economicamente inverso rispetto a quanto dedotto pocanzi sulla
, fatturò a quest'ultima l'importo di 370 mila euro per “prestazione sevizi”; CP_5
- che ricevette in contanti l'importo di euro 759 mila dall'avv. , e di euro 368 mila dalla . CP_4 CP_6
Sulla
[...]
, come già detto prima, è a sua volta una holding controllata ed amministrata dall'avvocato CP_9 CP_4 ed è la società che acquistò dalla Dim s.a.s. -nel 2016- la partecipazione a quel tempo totalitaria della CP_3 contestualmente alla cessione del ramo di azienda di cui si è detto sopra.
Anche la (come la fatturò -tra il il 2017 ed il 2023- la somma di 1,7 milioni a per CP_5 CP_1 CP_3
“gestione presidio”, quindi per la medesima prestazione fatturata da a nonostante non avesse CP_1 CP_3
-secondo la ricostruzione della curatela- alcuna risorsa organizzativa idonea a prestare tale servizio, poiché si tratta appunto di una holding finanziaria senza personale dipendente. Inoltre, la 2021- si indebita con l'istituto bancario Intesa San Paolo per 475 mila euro e distribuisce CP_10 tale somma a (297 mila), al dott. (90 mila) ed all'avvocato (20 mila). CP_3 CP_1 CP_4 Si ricorda che nell'anno precedente, nel 2020, la aveva fatturato a somme per 370 mila euro CP_3 CP_5 con causale “prestazione servizi” e, inoltre, nel 2019, la curatela deduce che tra le due società si ebbe una movimentazione di cassa in contanti di 115 mila euro, rilevati in contabilità in entrata della ma non in CP_3 uscita di . CP_5
Sulla CP_6
è una società ora in liquidazione controllata al 57 % dalle due figlie del dott. una delle quali ne
[...] CP_1 è liquidatrice.
I fatti più rilevanti dedotti dalla curatela riguardano, da un lato, la vicenda di un leasing immobiliare con
[...] CP_ e, dall'altro lato, aspetti contabili che riguardano e le due società e . CP_6 CP_3 CP_1 In particolare, la -nel 2020- cede senza alcun corrispettivo a un contratto di leasing stipulato CP_6 CP_3 per l'acquisto di un immobile che prevedeva -in origine- il pagamento complessivo di 2,8 milioni, con canoni residui da pagare di 1,3 milioni.
2 CP_ Nella tesi della curatela, quindi, si sarebbe realizzato un ingiustificato arricchimento della grazie alla cessione del contratto di leasing -di cui erano già stati pagati canoni per 1,5 milioni- senza alcun corrispettivo. Deduce la curatela: “La con operazione di comodo ha patrimonializzato la stessa facendola CP_7 CP_3 entrare “in corsa” in un rapporto di leasing che gli ha consentito il trasferimento di un bene immobile avente valore superiore ai 3 mln di euro e dove viene esercitata l'attività caratteristica.”. Inoltre, sempre la (che, come si dirà, disconosce tali pagamenti) avrebbe versato consistenti somme in CP_6 contanti, alla pur non avendone la disponibilità, in particolare 29 mila euro, nel 2021, e 368 mila nel CP_3
2022.
Tali versamenti sono stati rilevati dalla curatela sulla base delle risultanze dei bilanci di esercizio di quest'ultima:
“somme, queste, poi contabilmente transitate in contanti dalla alla a saldo delle fatture CP_3 CP_1 emesse.”. Successivamente, invece, con scrittura contabile del 31.12.22, dal canto suo avrebbe compensato con CP_1
crediti di 633 mila euro con debiti di 337 mila. CP_6
Sull'avvocato ed il dott. CP_4 CP_1 Nella tesi della curatela le due persone fisiche sarebbero le artefici di tutte le operazioni sopra narrate. In particolare, l'avvocato tramite il controllo della e, successivamente della e, il dott. CP_4 CP_5 CP_3
tramite il controllo della (ed in precedenza della partecipata totalitariamente) e CP_1 CP_1 CP_3 della tramite l'intermediazione delle figlie. CP_6 Quanto agli aspetti puramente contabili, la curatela evidenzia come l'avvocato avesse ricevuto 1,2 CP_4 milioni da tramite bonifici bancari, di cui parte accreditati a a titolo “anticipazione socio” (103 CP_3 CP_5 mila) e “anticipi dell'amministratore” (303 mila) e parte restituiti in contanti alla stessa (759 mila) per CP_3 sostenere i pagamenti per cassa in favore della CP_1 In senso inverso, la avrebbe invece versato allo stesso avvocato la somma di 235 mila euro. CP_5 CP_4 Anche il dott. avrebbe ricevuto ingenti somme da parte delle società coinvolte. CP_1
Nello specifico, da parte di , la somma di 30 mila euro -tra il 2017 ed il 2019- e successivamente -nel CP_5 2021- ulteriori 90 mila euro in occasione del debito contratto dalla con Banca intesa S. Paolo di cui si è CP_5 detto prima.
Avrebbe ricevuto, inoltre, 154 mila euro -tra il 2017 ed il 2023- da parte di CP_3
Sulla holding occulta In via “gradata e solo per l'ipotesi in cui non venisse accertata la s.d.f. tra le società resistenti”, la curatela ha chiesto che sia accertata l'esistenza di una società commerciale di persone irregolare -costituita tra il dott. CP_1 e l'avvocato avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento sulla CP_4 CP_1
[... e su tutte le altre società sopra indicate.
Deduce che tale attività di direzione avrebbe cagionato un pregiudizio alla s.a.s., quanto meno pari al suo stato passivo ovvero al prezzo non riscosso della cessione del ramo di azienda, pari ad 1,2 milioni, oltre all'importo versato in favore della di 197 mila euro privo di giustificazione reale. CP_3 Inoltre, pone l'attenzione sullo spostamento verticale di rilevanti importi, dalle società eterodirette alle persone fisiche, con particolare riguardo ad alcuni dei fatti prima elencati:
- il versamento da parte di in favore dell'avvocato di 235 mila euro e da parte della CP_5 CP_4 CP_3 di 1,2 milioni sempre in favore dell'avvocato ; CP_4
- il trasferimento di somme pari a 154 mila euro -tra il 2017 ed il 2023- in favore del dott. da parte della CP_1
CP_3
- il trasferimento, sempre in favore del dott. di 30 mila euro -tra il 2017 ed il 2019- da parte di e, CP_1 CP_5 successivamente, sempre da parte di , della somma di 90 mila euro in esito al finanziamento contratto CP_5 dalla medesima società con Banca Intesa San Paolo.
Il dott. quindi, nella sua qualità di socio accomandatario della da un lato, avrebbe distratto il CP_1 CP_1 ramo di azienda maggiormente produttivo della società in favore della senza farsi pagare il CP_3 corrispettivo ma, al contrario, mantenendo i costi più rilevanti;
dall'altro lato, avrebbe patrimonializzato ulteriormente la cedendo, per il tramite delle figlie, un contratto di leasing immobiliare a costo zero, CP_3 contratto di cui erano già stati pagati ben oltre la metà dei canoni, con arricchimento milionario da parte della s.r.l.. Quanto all'insolvenza della holding, la curatela rappresenta che: “trattandosi di holding occulta composta da persone fisiche non vi è alcun patrimonio attribuibile all'ente che quindi, non è in grado di far fronte alla richiesta risarcitoria avanzata dai ricorrenti” e che, comunque: “l'avv. non ha liquidità necessaria CP_11
3 da conferire per il paga-mento dei debiti ascrivibili quantomeno nella misura sopra indicata (v. visure catastali dal quale si evince solo la titolarità di beni in usufrutto e la comproprietà di immobili da costruire cat F/2 una nuda proprietà e solo un immobile in piena proprietà di 4,5 vani con annesso posto auto in Pachino)” .
Questo, in sintesi, il quadro complessivo offerto dalla curatela.
*** Sulle difese delle parti intimate.
La difesa comune delle due società e contesta innanzi tutto che il prezzo della cessione di CP_3 CP_5 azienda fosse stato in realtà pagato (pag. 18 e all.to 12 della ctp). Contesta, inoltre, che il subentro nel contratto di leasing avrebbe arricchito di alcunché la perché: CP_3
“La valutazione originaria dell'immobile, superiore a € 2.800.000, era un mero dato contabile, del tutto scollegato dal valore effettivo di mercato e privo di qualsiasi rilevanza ai fini della presente procedura”, anzi, sarebbe avvenuto l'esatto contrario: “L'operazione di cessione del leasing, perfettamente trasparente e tracciabile, non solo non ha generato alcun indebito vantaggio patrimoniale per ma, al contrario, CP_3 ha comportato per quest'ultima l'assunzione di un onere superiore al valore del bene, escludendo in radice qualsiasi ipotesi di arricchimento o di gestione unitaria”, questo perché l'ammontare dei canoni a pagare di 1,3 milioni sarebbero superiori al reale valore dell'immobile pari a 937 mila euro (anche qui allega relazione di stima).
Sul finanziamento di con Intesa Sanpaolo deduce che: CP_5
“Le somme sono state regolarmente impiegate: € 297.000 sono stati destinati alla nell'ambito di CP_3 rapporti economici documentati da fatture, € 20.000 all'avv. , in qualità di amministratore, a titolo di CP_4 compensi e rimborsi per attività gestionali, ed € 90.000 al dott. quale acconto per l'acquisto di immobili CP_1 (Relazione Caminito, pag. 33-34, §iv).”. Sulle fatturazioni per 1,7 milioni da a quali “gestione presidio” deduce semplicemente che tali CP_5 CP_3 fatturazioni: “rientrino pienamente nell'oggetto sociale della stessa, siano state regolarmente contrattualizzate e contabilizzate, e non presentino alcun profilo di anomalia”. Circa il finanziamento di con , si spiegano le ragioni dell'accaduto in questo modo: CP_3 Controparte_8
“tali somme sono state utilizzate per estinguere debiti della (€ 256.000), per pagamenti alla CP_1 CP_5
(€ 92.000) e all'avv. (€ 262.000), tutti giustificati da obbligazioni concrete e tracciabili, e non
[...] CP_4 da apporti patrimoniali occulti o trasferimenti infragruppo anomali.”. Inoltre, sempre la difesa delle due società, sulle contestazioni della curatela, deduce che:
“La segnalazione dell'avvenuto incasso, nel 2019, da parte della di € 115.020 in contanti provenienti CP_3 dalla sua controllante, e del tutto irrilevante rispetto alla posizione della e non CP_5 CP_1 configura alcuna commistione patrimoniale. Si tratta di un'operazione interna al rapporto tra due società giuridicamente autonome”. Sui rapporti tra e deduce che: CP_1 CP_3
“Come dimostrato nella Relazione (pag. 21-23, §i), i costi sostenuti dalla sono stati Per_1 CP_1 regolarmente ribaltati a tramite fatturazione, comprensiva di tutte le voci di costo e di una CP_3 marginalità d'impresa congrua. La tabella ricostruita dal nostro consulente di parte (pag. 22, §i) dimostra che la non ha affatto sovrafatturato, ma anzi avrebbe potuto legittimamente fatturare ulteriori € CP_1 6.694,00.”. Quanto ai rapporti commerciali ed alle reciproche fatturazioni, sempre tra le due società e CP_1 CP_3 osserva che la prosecuzione dell'attività da parte della s.a.s. sarebbe stata causata dal fatto che la volturazione Part dell'accreditamento presso l' arebbe avvenuta solo nel 2020 e che quindi: “I corrispettivi sono il prezzo di servizi effettivamente resi (gestione personale, direzione sanitaria, ecc.), non utili condivisi”. Infatti, sottolinea, che il contratto di cessione del ramo di azienda (cfr. art. 2) prevedeva che tutti i debiti ed i crediti pregressi (ovviamente nei rapporti interni) rimanessero in capo alla cedente, con una importante Part eccezione con riguardo ai crediti verso l' che, al contrario, venivano ceduti alla cessionaria. Pertanto, la difesa delle due società deduce che:
“In particolare, la disciplina vigente prevede che, fino all'adozione dei provvedimenti di voltura da parte delle Part competenti autorità sanitarie ( e Assessorato Regionale alla Salute), la titolarità dell'accreditamento e la conseguente legittimazione all'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di convenzione permangano in capo al soggetto originario, ossia la Ne deriva che quest'ultima era giuridicamente tenuta a CP_1 garantire la continuità assistenziale e la regolare esecuzione dei servizi, sia in adempimento degli obblighi contrattuali assunti con la cessionaria (art. 2 contratto di cessione), sia in ossequio alle prescrizioni normative
e regolamentari che tutelano l'interesse pubblico alla continuità delle cure. In tale contesto, la ha CP_1
4 continuato a fornire a le prestazioni necessarie (personale, direzione sanitaria, servizi operativi), CP_3 regolarmente fatturate e remunerate, secondo un flusso documentale e contabile pienamente tracciato e conforme ai principi di trasparenza e correttezza gestionale. La Relazione Caminito attesta che tali rapporti sono stati integralmente documentati e giustificati, escludendo qualsiasi ipotesi di commistione patrimoniale, anomalia gestionale o partecipazione occulta agli utili. La prosecuzione dell'attività da parte della S.a.s. deve pertanto essere qualificata come effetto fisiologico e necessario dell'iter autorizzativo previsto dalla normativa sanitaria, e non come indice di una gestione unitaria o di una società di fatto (Relazione , pagg. 21- Per_1 22, 34-35, 45). La contestazione all'assunto sul versamento di € 197.000 da a si fonda CP_1 CP_3 sull'errata interpretazione della curatela, che ha omesso di considerare quanto previsto dall'art. 2 del contratto di cessione del ramo d'azienda del 10.06.2016. Tale clausola stabilisce che i crediti e debiti aziendali restano in capo alla cedente, la quale si obbliga a rifondere alla cessionaria ogni importo eventualmente corrisposto a terzi creditori del ramo ceduto, ai sensi dell'art. 2560 c.c. Nel caso specifico, il versamento di € 197.000 rappresenta un giroconto tecnico, dovuto al fatto che un credito verso l' , spettante a CP_12 CP_3 era stato incassato dalla cedente a causa del ritardo nella voltura dell'accreditamento. La Relazione Per_1 (pag. 18, §4, e pag. 35) conferma che tale operazione e perfettamente legittima e contrattualmente prevista, escludendo qualsiasi anomalia o comunanza patrimoniale tra le società.”.
In questo quadro, quanto alle fatturazioni di 2,4 milioni dalla alla la difesa della seconda CP_1 CP_3 deduce che:
“le fatture in questione si riferiscono a prestazioni effettive e contrattualizzate – tra cui direzione sanitaria, gestione, personale e costi operativi – rese da a Il costo del personale (€ 1.240.154) e CP_1 CP_3 incluso nei corrispettivi fatturati e non costituisce duplicazione, come erroneamente sostenuto dalla RA
(cfr. Relazione Caminito, tabella a pag. 22). I pagamenti, anche se in contanti, sono stati regolari, tracciati e fiscalmente rilevanti (Relazione , pag. 23). Ogni insinuazione di finalità elusive e priva di riscontro Per_1 oggettivo e le resistenti si riservano ogni azione a tutela della reputazione delle società. La RA contesta inoltre i versamenti in contanti ricevuti da (€ 759.568 dall'avv. e € 368.750 da CP_3 CP_4 CP_7
, ma la stessa relazione del CTP (pag. 64) riconosce che le somme provenienti dall'avv. sono
[...] CP_4 state utilizzate per effettuare pagamenti legittimi a a fronte di servizi effettivamente resi e CP_1 regolarmente fatturati, confermando così la tracciabilità delle risorse e la correttezza della gestione finanziaria CP_ della (cfr. anche Relazione , pag. 30-31).”. Per_1 Sulle movimentazioni tra e l'avvocato la difesa delle prime due società afferma che: CP_3 CP_5 CP_4
“La curatela sostiene che l'avv. ha ricevuto complessivamente € 1.197.332 dalla Controparte_4 CP_3
di cui € 759.568 restituiti in contanti per saldare le fatture emesse da insinuando l'esistenza
[...] CP_1 di un meccanismo anomalo o indicativo di commistione gestionale. In realtà, si tratta di compensi e anticipazioni nell'ambito di rapporti organici e professionali tra il medesimo e le società e CP_3 CP_5
del tutto estranei alla e privi di rilievo nella presente procedura (Relazione , pag.
[...] CP_1 Per_1 30-31, §i).”. Del pari le fatturazioni tra e vengono ricondotte tutte a normali operazioni finanziarie tra CP_5 CP_3 controllante e controllata, tutte tracciate e tracciabili: “sono relative a servizi effettivamente resi, documentati e tracciati, e la loro emissione e neutra dal punto di vista fiscale in quanto i bilanci sono consolidati (Relazione
, pag. 28-29, §4). Non vi e alcuna ripartizione di utili, ma solo rapporti commerciali tipici tra Per_1 controllante e controllata”. Sui pagamenti da parte delle società alle persone fisiche:
“I pagamenti e i finanziamenti tra le società e le persone fisiche (ad esempio, l'avv. ) sono compensi e CP_4 rimborsi per l'attività di amministratore e consulente, regolarmente tracciati (Relazione , pag. 30-31, Per_1
§4). Le restituzioni in contanti sono provviste di cassa per pagamenti richiesti da che preferiva il
CP_1 contante per difficolta ad operare sui conti bancari attesa l'avvenuta chiusura degli stessi da parte degli Istituti. I pagamenti al dott. sono compensi per la direzione sanitaria o acconti per compravendite immobiliari,
CP_1 non utili condivisi.”; e più avanti osserva: “Si evidenzia che i versamenti tra l'avv. e sono CP_4 CP_3 del tutto estranei a si tratta di movimentazioni interne tra amministratore e società, senza alcuna
CP_1 interferenza sulla gestione o sui conti della (Relazione , pag. 30).”.
CP_1 Per_1
***
Sulle difese di . CP_6 Con riguardo alla operazione relativa al leasing, che costituirebbe l'addebito più rilevante circa la partecipazione al gruppo di imprese, deduce che la differenza di prezzo tra l'iniziale costo dell'investimento ed il valore residuo:
“deriva dal fatto che ha fruito degli immobili per oltre 14 anni, durante i quali la società ha pagato il CP_6 relativo canone dovuto. Inoltre, la curatela omette di riferire in ricorso che parte dell'investimento complessivo
5 dell'operazione (€ 2.883.739,00) è relativa al costo di ristrutturazione degli immobili per € 571.000,00 (cfr. art. 4 contratto di locazione finanziaria originario MCC SPA / – già All. 4 al presente atto) per CP_7 l'adeguamento dei locali.”… “In ogni caso, anche ove avesse perseguito l'interesse dei soggetti CP_6 presunti controllanti (dott. avv. , come sostenuto da controparte), nessuna super CP_1 CP_4 CP_3 società di fatto sarebbe configurabile, costituendo anzi detta circostanza prova contraria della sua sussistenza (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 11/06/2019, n. 15620).” e che:
- “Nulla prova la fattura (una ed unica) per servizi commerciali di € 51.000,00 emessa da nei CP_7 confronti di nell'esercizio 2017.”; CP_3
- “Non è meglio precisato in ricorso e si contesta il rilievo concernente la compensazione di poste creditorie e debitorie contabilmente operata da nei confronti di (cfr. pag. 13 ricorso)”. CP_1 CP_6
Inoltre, quanto ai pagamenti eseguiti in favore di CP_3
- “Si contestano e disconoscono i pagamenti in contanti asseritamente operati dalla n favore della CP_7
come prospettati nella relazione del Dott. per complessivi € 29.100,00 per l'anno 2021 e CP_3 Per_2 per € 368.750,00 per l'anno 2022. Detti pagamenti in contanti non sono mai stai effettuati e non trovano riscontro nella contabilità della come da stampa del conto cassa del 2021 e del 2022 della società CP_7 che si producono”.
*** Sulla difesa dell'avvocato . CP_4 Infine, la difesa dell'avvocato evidenzia, in primo luogo, che le strutture sanitarie amministrate dallo CP_4 stesso fatturano in totale 5,9 milioni laddove il fatturato di è pari ad 1,4 milioni, cioè il 16 % delle CP_3 prestazioni relative alla galassia di società terze estranee al presente giudizio.
Secondo questa prospettiva il dato economico/finanziario sarebbe già sufficiente ad escludere l'esistenza di una holding occulta con il dott. e che i rapporti tra e rientrano: “nei normali rapporti e CP_1 CP_5 CP_3 dinamiche societarie infragruppo, perfettamente leciti e regolarmente risultanti dal bilancio consolidato”. Ha dedotto inoltre che la società cedendo il ramo di azienda, non si sarebbe spogliata dei suoi beni CP_1 ma solo del ramo oggi esercitato da e che: CP_3
-“non corrisponde a verità che l'immobile oggetto di leasing sia stato ceduto a zero, essendo CP_3 subentrata nel contratto di leasing per un debito addirittura superiore al valore dell'immobile”. Di converso, il perché la società “avesse deciso di finanziare l'acquisto dell'immobile, tramite lease-back, per un CP_6 importo notevolmente superiore rispetto al valore reale, non possono essere note a questa difesa e al resistente, all'epoca del tutto estraneo a ”. CP_3 Quanto al finanziamento di con di 650 mila euro, contesta che: “non è servito a CP_3 Controparte_8
“finanziare” e l'avv. , come ex adverso sostenuto, bensì a pagare i corrispettivi CP_1 CP_5 CP_4 relativi alle prestazioni singolarmente erogate in favore di dai predetti soggetti, ciascuno per le CP_3 rispettive competenze e professionalità, e regolarmente contabilizzate”. Deduce, ancora, che non appena acquisì il ramo di azienda dalla non avesse le risorse interne CP_3 CP_1 sufficienti per l'esercizio dell'impresa e, quindi: “sino al 2020, necessariamente doveva avvalersi di personale esterno per l'esercizio dell'attività, e le prestazioni necessarie venivano rese dall'Avv. , da e CP_4 CP_5 da secondo le rispettive competenze e capacità, anche tenuto conto che on poteva prescindere CP_1 CP_3 dalle prestazioni di per poter erogare prestazioni sanitarie in regime di convenzione”. CP_1 Sui pagamenti ricevuti (ed eseguiti) deduce quanto appresso:
“Nel quadro della normale attività di ambulatorio rientrano anche i pagamenti effettuati da in favore
CP_3 del suo amministratore avv. , in ragione del ruolo e in linea con le sue specifiche competenze sopra CP_4 riportate. Altrettanto può dirsi in senso inverso, in relazione ai finanziamenti erogati dal socio a
CP_3 pienamente legittimi e regolarmente appostati in bilancio” e successivamente che “Tutti i movimenti in denaro a cui controparte allude avvengono nell'ambito di rapporti tra l'avv. , (di cui è amministratore CP_4 CP_5 unico e socio di controllo) e (controllata da e di cui è amministratore unico) e nulla
CP_3 CP_5 CP_4 pro-vano rispetto alla paventata esistenza di un fondo comune agli altri resistenti, essendo tutti movimenti riconducibili a finanziamenti del socio, rimborsi di finanzia-menti e compensi di amministratore” e su quelli eseguiti: “I pagamenti effettuati dall'amministratore a pertanto, sono esattamente quello che appaiono
CP_3 essere: anticipazioni dell'amministratore; i pagamenti effettuati da sono esattamente quelle che appaiono CP_5 essere: finanziamento del socio. I movimenti in senso inverso sono meri rimborsi per le anticipazioni eseguite dal socio e dall'amministratore”. Del pari, i rapporti tra la ed il dott. sono stati:
CP_3 CP_1
“professionali, legati alle sue competenze, ai requisiti di cui è in possesso e all'autorizzazione regio-nale conferitagli per la direzione sanitaria della specifica struttura convenzionata gestita da senza che ciò CP_3
6 possa dare prova dell'esistenza dell'invocata super società e neppure di un coordinamento e controllo idonei a configurare una holding di fatto, in quanto tutte le attività ex adverso ricondotte a tale direzione e coordina- mento sono integralmente riconducibili al ruolo di direttore sanitario, ruolo che il dott. ricopre CP_1 unicamente nell'ambulatorio gestito da e non anche nelle altre società del gruppo “ ” a cui, CP_3 CP_5 si ribadisce ancora una volta, è del tutto estraneo.”. Ancora, circa il pagamento eseguito da in favore del dott. CP_5 CP_1
“furono allo stesso versate a titolo di acconto per la compravendita dell'immobile sito in Mascalucia, Via Capitano Mario D'Aleo n. 6.”, sulla scorta di un dedotto ma non acquisito contratto preliminare. CP_ Deduce inoltre che il prezzo di 1,2 milioni per l'acquisto del ramo di azienda ceduto dalla sarebbe stato integralmente versato “nei termini previsti dall'atto di cessione”. Part Sui crediti riscossi dalla deduce che: Part
“il mancato incasso dei crediti da parte di (necessariamente fatturati da questa in quanto alla CP_1 stessa riferibili), e l'incasso di questi da parte di è mera conseguenza delle previsioni della cessione CP_3 del ramo di azienda, e non sintomatica di una inesistente partecipazione ai risultati economici dell'attività. A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell'art.70 del R.D. 2440/1923, in deroga al principio generale dell'art.1260 c.c., il creditore della P.A. (e quindi dell'ASP) cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto, in assenza del quale la ces-sione ha solo efficacia tra cedente e cessionario. Ciò spiega il perché i Part pagamenti di permanevano in capo a che, in ragione di quanto previsto dal summenzionato art.2 CP_1 dell'atto di cessione di ramo di azienda, trasferiva tali somme alla cessionaria del credito CP_3
Conclusivamente, trova una facile spiegazione anche il riferimento di controparte a pagamenti effettuati da CP_1[... a pretesi fornitori della (SD Equipment Finance Italy per € 209.089).”. CP_3 Eccepisce, infine, che la domanda volta all'accertamento della holding occulta non potrebbe trovare ingresso in questa sede perché si tratterebbe di una domanda risarcitoria da spiegare in un giudizio ordinario previo accertamento dell'abuso di direzione e coordinamento (oltre che del danno) in quanto: “È necessaria, viceversa, la prova anzitutto dell'immediata e diretta incidenza causale che le scelte e decisioni gestorie adottate dalla società dominante abbiano avuto sulla gestione societaria ed imprenditoriale di quella dominata, ed in secondo luogo dell'effetto depauperativo che la loro attuazione abbia prodotto nei confronti della generica garanzia patrimoniale di quest'ultima a disposizione dei creditori.”; prova non offerta dalla curatela attrice. Questi, in sintesi, i fatti rilevanti dedotti da tutte le parti in giudizio ai fini della decisione.
***
Nel merito si osserva quanto appresso. Ritiene il Tribunale che il fatto di più significativo da considerare, ai fini del corretto inquadramento giuridico della fattispecie, sia costituito dalla cessione del ramo di azienda dalla alla con la CP_1 CP_3 contestuale cessione della partecipazione totalitaria della prima nella seconda, in favore della . CP_5 Una prima circostanza controversa tra le parti è quella relativa al se il prezzo della cessione del ramo di azienda sia stato pagato oppure meno: sul punto le parti, come visto, sostengono due tesi diametralmente opposte.
Le difese delle parti intimate deducono, inoltre, che il dato che il prezzo sia stato pagato risulterebbe scritto nella stessa relazione contabile di parte attrice.
Orbene, osserva il Collegio che dalla lettura delle modalità di pagamento pattuite per il detto ramo di azienda, per come scritte nel contratto, renda evidente l'impossibilità che il prezzo sia stato interamente pagato. Dispone, infatti, l'art. 4: “il prezzo della presente cessione di ramo di azienda viene d'accordo tra le parti consentito in complessivi euro 1.200.000 di cui euro 900.000 sono da attribuirsi all'avviamento ed euro 300.000 alle attrezzature e macchinari, il pagamento di tale corrispettivo per la presente cessione di ramo di azienda, correntemente subordinata al trasferimento delle autorizzazioni amministrative in capo al nuovo soggetto per come sopra specificato, avverrà entro 120 mesi a far data dalla data di rilascio e/o subentro nelle dette autorizzazioni e pertanto sarà pagato senza interessi di sorta in 120 rate mensili consecutive e costanti per l'importo di euro 10.000 cadauno con scadenza il giorno 25 di ogni mese a principiare dal mese successivo al rilascio e/o alla voltura dell'ultima autorizzazione necessaria per il legittimo esercizio del ramo di azienda venduto”. La lettura dell'articolo rende manifeste due contraddizioni quanto al preteso integrale pagamento del prezzo della cessione del ramo:
- la prima, che anche laddove le autorizzazioni fossero state ottenute immediatamente, il giorno dopo la conclusione del contratto, il pagamento integrale sarebbe avvenuto al minimo nel 2026 (120 rate mensili = 10 anni);
7 - la seconda, che le parti non attesero affatto il subentro nelle autorizzazioni della per dare esecuzione CP_3 al contratto, al contrario, realizzarono di fatto una sostanziale commistione di impresa (pacifica tra le parti) tra CP la s.a.s. e la . Si legge infatti nella relazione contabile di parte ricorrente scritta dal dott. (la stessa relazione in cui, Per_2 secondo le intimate, sarebbe affermato l'integrale pagamento del prezzo della cessione) che:
“Il pagamento del prezzo convenuto per la compravendita del ramo d'azienda è stato dilazionato in n. 120 mesi (10 anni) pagabili in rate da € 10.000 al netto di interessi, anche se le modalità di pagamento sono state del tutto difformi dall'originaria pattuizione. Il primo pagamento (€ 60.000) è stato eseguito dalla nel CP_3 mese di dicembre 2016 con accredito sul c/c tenuto dalla presso Banca Nuova. Nel frattempo, la CP_1 fallita pur avendo maturato il credito di € 1.200.000 per la cessione del ramo d'azienda, ha CP_1 inspiegabilmente versato alla la somma di € 197.000, con più bonifici bancari, dopo aver posto in CP_3 essere la cessione dell'azienda (cfr. prospetto che segue).”. Ulteriore circostanza inconsueta è che, sulla scorta dell'art. 2 del contratto, nei rapporti interni tra le parti, i debiti ed i crediti restavano a carico della parte cedente: “obbligandosi la medesima rifondere la parte acquirente cessionaria di quanto la stessa fosse tenuta eventualmente a sborsare nei confronti dei creditori del ramo di azienda ceduto... Ad eccezione solo dei crediti tutti alla data odierna ancora non esigibili (o che, anche se esigibili, non siano ancora stati effettivamente pagati) vantati dalla società cedente nei confronti dell' CP_12
già sorti e/o che sorgeranno a far data da oggi sino al giorno in cui la presente cessione dispiegherà
[...] definitivamente la propria efficacia”.
Ciò premesso, non può non ulteriormente rilevarsi la pluralità di clausole anomale nel contratto in questione, ovvero di circostanze che depongono tutte nel senso di una vera e propria distrazione del valore di azienda della in favore della o meglio della (la holding dell'avvocato ), che divenne CP_1 CP_3 CP_5 CP_4 contestualmente pure la controllante della (in ultima istanza, dello stesso avvocato che CP_3 CP_4 controlla la ), distrazione che non poteva non realizzarsi con la necessaria partecipazione del dott. CP_5 CP_1 che della era il socio accomandatario: CP_1
- in primo luogo, ovviamente, il fatto che il prezzo non sia stato affatto pagato se non (unicamente) la prima tranche di 60 mila euro su 1,2 milioni;
- in secondo luogo, le stesse modalità di pagamento del prezzo, dilazionato in 10 anni con cadenze mensili e senza garanzie, che ha realizzato, nella forma, una cessione del ramo di azienda ma ricorrendo a modalità contrattuali di pagamento del prezzo (pagamento mensile in 10 anni) che sembrerebbero molto più vicini ad un affitto di ramo di azienda piuttosto che ad una cessione dilazionata in un arco temporale non ragionevole nella normale dinamica di impresa;
- in terzo luogo, il fatto che la s.a.s. conservasse a proprio carico tutti i debiti ed i crediti obbligandosi a rifondere la s.r.l. di quanto quest'ultima fosse stata “tenuta eventualmente a sborsare”; ma con l'eccezione dei crediti più importanti -cioè, quelli verso l'ASP- “già sorti e/o che sorgeranno” che, piuttosto, venivano CP_ immediatamente (ed incoerentemente) ceduti a favore della Anche in questo caso la clausola sembra un capestro per la cedente;
- in quarto luogo, non può non evidenziarsi la circostanza che le parti non avessero affatto aspettato le volture amministrative ma, di fatto, realizzarono immediatamente quella che fu una vera e propria distrazione, contro le stesse previsioni contrattuali, per di più rimanendo i costi del personale in capo alla s.a.s., nonostante l'azienda fosse stata appunto già ceduta di fatto.
Ricostruita la complessa vicenda -a partire dal suo inizio, cioè nel 2016- che evidenzia un danno realizzato alla s.a.s., ritiene il Collegio che non sia configurabile una super società di fatto quanto piuttosto una holding di fatto, considerato che: “La supersocietà di fatto si differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione
e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati.” (cfr. Cass. 4784/2023). Il principio sopra riportato è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e smentisce da sé l'assunto delle parti intimate che l'accertamento non sia ammissibile in questa sede o che il danno sia debba essere necessariamente accertato in sede ordinaria, come sostenuto dalla difesa dell'avvocato . CP_4 Peraltro, che sin dall'inizio le parti abbiano inteso spogliare la s.a.s. della sua attività principale concentrando in essa i soli cosi e distraendo il valore dell'azienda con danno per i suoi creditori, emerge chiaramente dalle plurime circostanze sopra evidenziate:
8 - l'anomalia ab origine delle clausole contrattuali;
- il fatto che il prezzo non venne pagato secondo le scadenze pattuite;
- la circostanza che si diede esecuzione agli effetti del contratto contrariamente a quanto stabilito dalle clausole contrattuali – in via di fatto- ancor prima delle volturazioni amministrative.
L'indirizzo nomofilattico più recentemente intervenuto (cfr. Cass. 74/2024 e Cass. 7125/2025) non esclude la configurabilità di una super società di fatto pur in presenza di un: “abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse “ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497- septies c.c.), l'esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo (cfr. artt. 2497-sexies e 2359 c.c.)”. Nel caso concreto, il danno per la s.a.s. non si ebbe a realizzare per modifica o evoluzione degli originari accordi, ma erano proprio gli originari accordi (ancor di più per come le parti ne diedero di fatto ed in concreto esecuzione) che configurarono il danno: mancato pagamento del prezzo;
cessione dei soli crediti più importanti Part verso l' sopportazione integrale dei costi del personale in capo alla s.a.s.. Con ogni evidenza a tale operazione non potevano non partecipare, da un lato, l'avvocato che CP_4 controllava la e, dall'altro lato, il dott. che controllava la di cui era accomandatario, e CP_5 CP_1 CP_1 la che era partecipata integralmente dalla s.a.s. e che venne contestualmente ceduta all'avvocato CP_3
tramite la . CP_4 CP_5
A fronte di tale operazione imprenditoriale, che costituisce il fattore genetico di tutte le successive commistioni finanziarie tra le diverse società, tutte le altre circostanze dedotte dalla curatela assumono un rilievo accessorio rispetto al dato preminente costituito dal controllo diretto e dal perseguimento dell'interesse personale della holding di fatto costituita tra l'avvocato ed il dott. a danno, appunto, quantomeno della s.a.s.. CP_4 CP_1 Peraltro, tra queste vicende accessorie, certamente anomala è la vicenda relativa al contratto di leasing che macchia chiaramente tutta la vicenda di una rilevante opacità.
La vicenda è ricostruita dalla curatela come un depauperamento della e, al contrario, da tutte le altre CP_6 parti convenute in giudizio, come un suo arricchimento e, quindi, un danno per la che avrebbe CP_3 acquistato un immobile sborsando, rispetto ai canoni residui da pagare, rispettivamente nelle diverse tesi delle parti, 1,5 milioni in meno o 300 mila euro in più. Sia da un lato che dall'altro l'operazione economica è inspiegabile (e ciò va chiaramente a vantaggio della tesi sostenuta dalla curatela): anche nella tesi della difesa per cui la non si sarebbe arricchita, non avrebbe CP_3 comunque senso per quest'ultima acquistare un immobile pagandolo 300 mila euro in più (senza considerare che rimarrebbe inspiegabile un leasing di 2,8 milioni per un immobile che ne vale meno di un terzo).
Del pari, i pagamenti personali ricevuti dalle persone fisiche vengono giustificati solo genericamente dalle parti intimate, o senza supporto probatorio, come l'acconto per l'immobile in favore del dott. di cui manca CP_1 l'accordo scritto.
*** L'ulteriore presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della holding è lo stato di insolvenza.
Evidentemente, l'insolvenza deriva dal danno risarcitorio che l'abuso della posizione di dominio dei due soci di fatto ha cagionato alla s.a.s..
Quindi, in primo luogo, il mancato pagamento del prezzo del ramo di azienda, convenuto tra le parti in 1,2 milioni (meno 60 mila euro, gli unici effettivamente pagati) ma pure, in secondo luogo, bisogna aggiungere tutti i debiti sorti in capo alla s.a.s., dal 2016 sino al 2023 (quando ne venne aperta la liquidazione giudiziale) derivanti dalla gestione diretta del ramo di azienda ceduto.
Infatti, la società, in sostanza, esercitò attività di impresa su un ramo di azienda altrui, maturandone tutti i costi e ricevendo quei pagamenti funzionali, in questa strategia, a consentire sostanzialmente la perpetuazione dell'intento distrattivo inziale, ovvero la concentrazione dei costi da un lato in capo alla s.a.s. (in primo luogo il personale) e la distrazione dei ricavi dall'altro lato in favore della s.r.l. e, quindi, della holding che la controllava (in primis i crediti verso la pubblica amministrazione per i servizi resi dal poliambulatorio)
La holding, in quanto costituita tramite una società di fatto occulta tra l'avvocato ed il dott. CP_4 CP_1 non ha mai avuto un patrimonio sociale né, tantomeno, il patrimonio personale dei singoli soci che la costituirono, in considerazione del principio generale della sussidiarietà della loro responsabilità, potrebbe mai incidere sull'accertato stato di insolvenza derivante dall'entità e dalla misura del danno prodotto. Infatti, è principio consolidato in giurisprudenza, quello per cui ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (come prima del fallimento), l'accertamento dello stato d'insolvenza di
9 una società di persone va condotto unicamente in relazione al patrimonio sociale e non pure ai singoli patrimoni dei soci (cfr. Cass. 6852/1992; Cass. 1122/1997; Cass. 2335/2012; Cass. 5924/2016):
“Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'accertamento dello stato d'insolvenza di una società di persone va condotto unicamente in relazione al patrimonio sociale e non pure ai singoli patrimoni dei soci, i quali non costituiscono componenti del patrimonio sociale, a meno che non siano stati espressamente oggetto di conferimenti. Il coinvolgimento nel fallimento della società dei patrimoni dei soci si realizza solo in conseguenza del fallimento degli stessi soci (illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali ex artt. 2267, 2293, 2297), fallimento che costituisce un inderogabile effetto di quello della società.”.
*** In conclusione, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo
Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché si tratta di società commerciale costituita in via di fatto che ha esercitato attività di direzione e coordinamento di altre società commerciali;
considerato che
non si tratta di impresa minore attesa l'entità del danno (e, quindi, del debito) sopra dedotto - che -all'evidenza- supera anche la soglia di cui all'art. 49, comma V, c.c.i.; ritenuto che la parte intimata è in stato di insolvenza per come sopra spiegato;
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 e visti gli artt. 1, 2, 27, 28,
37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, c.c.i.; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società di fatto costituita tra Controparte_4
(Catania 7.2.77; codice fiscale e (Catania 22.3.1957; codice fiscale C.F._1 CP_1
) quest'ultimo già in liquidazione giudiziale personalmente;
C.F._2 nomina il dott. Alessandro Laurino Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore l'avvocato Gianfranco Romeo, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa:
- l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, comma III, e 358 c.c.i.;
- la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126, comma I, c.c.i.; stabilisce il giorno 2.12.25 alle ore 10.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.;
10 invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 comma II c.c.i.; invita il curatore, in caso di omissione da parte del debitore dell'onere di cui al punto precedente, ad informare senza indugio il pubblico ministero a norma dell'art. 130 comma II;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma III;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma IV. Catania, camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessandro Laurino Mariano Sciacca
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