TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 12602/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12602/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Matteo Valenza
parte ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con atto del 27.2.24 notificato ex art. 143 c.p.c. la ricorrente ha intimato al Sig.
lo sfratto per morosità in considerazione del mancato pagamento Controparte_1
di canoni di locazione e oneri accessori relativi all'immobile sito in Torino, via Banfo n.
pagina 1 di 4 69/C oggetto del contratto di locazione a destinazione commerciale stipulato il
30.12.20;
- l'intimato, nonostante la ritualità della notifica, non è comparso all'udienza del 15.7.24;
- è stata disposta la conversione del rito poiché la modalità di notifica lasciava presumere la mancata conoscenza da parte dell'intimato della procedura in corso con le conseguenze di cui all'art. 663 primo comma seconda parte c.p.c. e non appariva possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme;
- l'intimante ha depositato nei termini assegnati la memoria integrativa del 14.11.24;
- è perdurata la contumacia della parte intimata;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter assegnati per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- parte intimante ha lamentato il mancato pagamento di euro 5.597 per canoni e oneri accessori specificamente indicati a pag. 2 dell'intimazione di sfratto, importo aumentato, successivamente, ad euro 8.027 per effetto della perdurante morosità sino al novembre 2024 quando è stata depositata la memoria attorea ex art. 624 c.p.c.;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del resistente provare il pagamento dei predetti importi;
- il resistente, restando contumace, non ha fornito tale prova;
- l'omesso versamento di canoni e spese sin dal giugno 2022 costituisce un grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto;
- per lo stesso motivo si deve accogliere la richiesta attorea di condanna del resistente al pagamento di euro 8.540 sinora insoluti (euro 8.270 conteggiati sino al novembre pagina 2 di 4 2024 + euro 270 per il mese di dicembre 2024) oltre ad interessi al tasso previsto dal
D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo trattandosi di una locazione commerciale (Cass. 5803/19);
- sono inoltre dovuti euro 250 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione dal gennaio 2025 al rilascio, mentre non sono riconoscibili ex art. 1591 c.c. i futuri oneri accessori che dovranno essere chiesti con separato giudizio;
- le spese di lite seguono la soccombenza del resistente;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.727, oltre ad euro 576,32 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 3 di 4 - dichiara la risoluzione del contratto del 30.12.20 per inadempimento di
[...]
; CP_1
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile Controparte_1 Parte_1
sito in Torino, via Banfo n. 69/C libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 15 febbraio 2025;
- condanna al pagamento a favore di di euro Controparte_1 Parte_1
8.540 oltre ad interessi al tasso previsto dal D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo, nonché di euro 250 mensili dal mese di gennaio 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 576,32 per esposti ed euro 2.727 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 3 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12602/24 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Matteo Valenza
parte ricorrente contro
Controparte_1
resistente contumace
premesso
che
- con atto del 27.2.24 notificato ex art. 143 c.p.c. la ricorrente ha intimato al Sig.
lo sfratto per morosità in considerazione del mancato pagamento Controparte_1
di canoni di locazione e oneri accessori relativi all'immobile sito in Torino, via Banfo n.
pagina 1 di 4 69/C oggetto del contratto di locazione a destinazione commerciale stipulato il
30.12.20;
- l'intimato, nonostante la ritualità della notifica, non è comparso all'udienza del 15.7.24;
- è stata disposta la conversione del rito poiché la modalità di notifica lasciava presumere la mancata conoscenza da parte dell'intimato della procedura in corso con le conseguenze di cui all'art. 663 primo comma seconda parte c.p.c. e non appariva possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme;
- l'intimante ha depositato nei termini assegnati la memoria integrativa del 14.11.24;
- è perdurata la contumacia della parte intimata;
- la causa viene decisa con la presente sentenza alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter assegnati per il deposito di note di discussione scritte sostitutive della trattazione orale;
osservato
che
- parte intimante ha lamentato il mancato pagamento di euro 5.597 per canoni e oneri accessori specificamente indicati a pag. 2 dell'intimazione di sfratto, importo aumentato, successivamente, ad euro 8.027 per effetto della perdurante morosità sino al novembre 2024 quando è stata depositata la memoria attorea ex art. 624 c.p.c.;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del resistente provare il pagamento dei predetti importi;
- il resistente, restando contumace, non ha fornito tale prova;
- l'omesso versamento di canoni e spese sin dal giugno 2022 costituisce un grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto;
- per lo stesso motivo si deve accogliere la richiesta attorea di condanna del resistente al pagamento di euro 8.540 sinora insoluti (euro 8.270 conteggiati sino al novembre pagina 2 di 4 2024 + euro 270 per il mese di dicembre 2024) oltre ad interessi al tasso previsto dal
D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo trattandosi di una locazione commerciale (Cass. 5803/19);
- sono inoltre dovuti euro 250 mensili per ogni ulteriore mese di occupazione dal gennaio 2025 al rilascio, mentre non sono riconoscibili ex art. 1591 c.c. i futuri oneri accessori che dovranno essere chiesti con separato giudizio;
- le spese di lite seguono la soccombenza del resistente;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 355
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 221
3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 840
- fase decisionale: euro 851
per complessivi euro 2.727, oltre ad euro 576,32 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
pagina 3 di 4 - dichiara la risoluzione del contratto del 30.12.20 per inadempimento di
[...]
; CP_1
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile Controparte_1 Parte_1
sito in Torino, via Banfo n. 69/C libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 15 febbraio 2025;
- condanna al pagamento a favore di di euro Controparte_1 Parte_1
8.540 oltre ad interessi al tasso previsto dal D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze al saldo, nonché di euro 250 mensili dal mese di gennaio 2025 al rilascio;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 576,32 per esposti ed euro 2.727 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino il 3 gennaio 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
pagina 4 di 4