Sentenza 24 marzo 2016
Massime • 1
Anche dopo la riforma della legge fallimentare, nel caso di ammissione di una società di persone al concordato preventivo seguita dalla dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art.147 l. fall., il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria degli atti aventi natura depauperativa, indicati dall'art. 67 l. fall. e posti in essere dal socio o da terzi sul patrimonio di quest'ultimo, decorre dal decreto di ammissione della società al concordato preventivo e non dalla data della sentenza di fallimento del socio. Invero, ai fini della dichiarazione di fallimento e dell'istituto della revocatoria assume rilievo unicamente lo stato d'insolvenza della società, atteso il carattere meramente consequenziale e dipendente dal fallimento della società del fallimento personale del socio, dovendosi peraltro escludere qualsiasi "vulnus" all'affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura concorsuale i soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento in esito alla stessa.
Commentario • 1
- 1. Il curatore fallimentare è legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare realeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 322-bis) Il fatto Il Fallimento (omissis) s.r.l. ricorreva avverso l'ordinanza del 8 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Mantova aveva rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 6 settembre 2018, dichiarativa di inammissibilità dell'istanza di dissequestro di somme oggetto del decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti della (omissis) l'11 luglio 2018 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari in sede il successivo 13 luglio, per il reato di omesso versamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/2016, n. 5924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5924 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2016 |
Testo completo
-5924/16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano i LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: concordato preventivo di s.n.c. soci ill. resp. e -successivo fallimento credito ipotecario della banca su beni del socio fideiussore per debito della società - eccezione in via breve di revocabilità dell'ipoteca giudiziale ammissibilità - limiti principio della consecuzione delle procedure decorrenza del periodo sospetto - dal fallimento sociale - questione Sezione Prima Civile Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati R.G.N. 16493/10 Cron. 5924 Rep. CI Ud.
2.3.2016 Dott. Fabrizio Forte Presidente Dott. Rosa Maria Di Virgilio Consigliere Dott. DR Scaldaferri Consigliere Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro Consigliere Dott. Francesco Terrusi Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: -Centro cooperativo di Concamarise s.c.a r.l., in persona del Banca veronese 1.r.p.t., rappr. e dif. dall'avv. Marino Bisconti, elett. dom. presso lo studio del medesimo in Roma, via delle Milizie n.34, come da procura a margine dell'atto Pagina 1 di 6 - RGN 16493/2010 estensore cons. m. ferro 491 2016 -ricorrente-
Contro
Fallimento ZA ET & c. s.n.c., nonché dei soci ill. resp. ZA ET, ZA DR e ZA AO, in persona del curatore fallimentare p.t. -controricorrente- per la cassazione del decreto Trib. Verona 13.5.2010, n. 25/2010, nel proc. RGN 9659/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 2 marzo 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l'avvocato R. Agostino per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha concluso per il rigetto del ricorso. Il PROCESSO Banca Veronese-Credito cooperativo di Concamarise s.c.a r.l. impugna il decreto Trib. Verona 13.5.2010 n. 25/10 con cui veniva rigettato la sua opposizione avverso il decreto del giudice delegato dei fallimenti di ZA ET, ZA DR e ZA AO - dichiarati in estensione rispetto al fallimento della società ZA ET & c. s.n.c. resa dal medesimo tribunale il 10.12.2008 - con cui il credito della stessa banca era stato ammesso ai correlati stati passivi nella minor somma di euro 207.144,72 (rispetto ai richiesti euro 219.819,73) ed in chirografo (nonostante l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni dei soci oltre i sei mesi anteriori al fallimento). Ritenne il tribunale in primo luogo la persistenza nell'ordinamento del principio della consecutività delle procedure, tanto più nell'ipotesi di specie di dichiarazione di fallimento seguita a revoca dell'ammissione al concordato preventivo il quale a sua volta era stato chiesto sul presupposto dello stato d'insolvenza della società, a cascata promanante dalla decozione della società Supermercati F.lli ZA s.a.s. cui facevano capo tutte le società della famiglia ZA e comunque oggetto di ribadita esistenza alla luce delle conclusioni del commissario giudiziale. Ne conseguiva la non configurabilità di un'esenzione dalla revocatoria per gli atti depauperativi compiuti prima del concordato preventivo ed imputabili ai soci illimitatamente responsabili ovvero, come nel caso, delle garanzie costituite sul loro patrimonio dai terzi, oggetto di legittima revoca in via breve ex art.67 co.1 n.4 l.f., con l'eccezione sollevata nella sede di formazione dello stato passivo. Né infine, per il tribunale scaligero, assumeva rilievo l'assunzione della fidejussione, prestata dal socio in favore dei debiti della banca ed alla base del decreto ingiuntivo subito e poi divenuto titolo per l'ipoteca giudiziale, al fine di valorizzarne l'autonomia rispetto alla posizione di socio illimitatamente responsabile. La banca non aveva infatti provato di ignorare che i signori ZA Pagina 2 di 6 RGN 16493/2010 estensore cons. m ferro fossero soci della insolvente ZA ET & c. s.n.c., anzi dimostrando di essere consapevole della insolvenza della società e della sua compagine sociale, avendo promosso decreto ingiuntivo contro entrambi e così applicandosi la decorrenza del periodo sospetto a ritroso dall'ammissione al concordato della società stessa anche per gli atti compiuti dai soci. Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la curatela. I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge, quanto agli artt. 67 co.1 n.4 l.f. ed il vizio di motivazione, per non avere il tribunale colto che il presupposto oggettivo del concordato dopo la riforma non è più lo stato d'insolvenza ma una difficoltà diversa, apparendo sufficiente lo stato di crisi, nessun valore vincolante potendo assumere il provvedimento di cui all'art. 163 l.f. e neanche quello di revoca assunto ex art.173 1.f., tanto più in quanto il secondo reso oltre il termine semestrale di consolidamento dell'ipoteca alla base della domanda di credito e comunque contraddittoriamente ricostruito. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 147 e 18 l.f. e 67 co.1 n.4 1.f. e 14 preleggi, ove il decreto ha trascurato che l'eventuale sopravvissuta disciplina della consecutività, con retrodatazione del periodo sospetto, non potrebbe operare con riguardo agli atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile sui propri beni ed in forza di una responsabilità autonoma rispetto a quella di cui all'art.2291 cod.civ.
1. Il primo motivo è complessivamente infondato. Dovendosi dare continuità a molteplici precedenti di questa Corte (tra cui Cass.4964/2013, 4963/2013, 4962/2013, 4961/2013, 4960/2013, 4959/2013, 2403/2012, 2402/2012, 2401/2012, 2337/2012, 2336/2012, 2335/2012), va ribadito che il giudice del merito ha correttamente applicato l'indirizzo per cui, anche dopo la riforma della legge fallimentare, nel caso di ammissione di una società di persone al concordato preventivo seguita dalla dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 147 1.f., il termine di cui all'art.67 l.f. per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale posto in essere dal socio ovvero, come nella specie, dell'atto compiuto dal terzo sul patrimonio di quello ed avente natura depauperativa secondo il catalogo della predetta norma, decorre dal decreto di ammissione della società alla prima procedura concorsuale, e non dalla data della sentenza di fallimento del socio. Nella fattispecie, non sussiste incertezza in ordine al dato temporale posto dalla novellata disposizione, ponendosi la diversa questione dei limiti di applicazione dell'istituto e della decorrenza dei suoi eventuali effetti ripristinatori. Il Collegio ritiene che rileva peraltro il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società per cui, ai fini della dichiarazione di fallimento e dell'istituto della revocatoria - declinato esso in via diretta o, come accaduto nella vicenda in esame, quale oggetto di eccezione assume decisività unicamente lo stato d'insolvenza della società, indipendentemente " Pagina 3 di 6 - RGN 16493/2010 estensore cons erro dalla sussistenza o meno dello stato d'insolvenza personale del socio, dovendosi escludere un vulnus all'affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura i soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento in esito alla stessa.
2. La sentenza di fallimento rappresenta invero l'atto terminale del procedimento, non trovando importanza l'abbandono - in sede normativa - dell'automatismo di tale dichiarazione, per la quale ora sono necessari l'iniziativa di un creditore o del P.M., il positivo accertamento dell'insolvenza e il comune elemento oggettivo: ne consegue che allorché si verifichi a posteriori che l'ammissione al concordato in realtà coincideva con lo stato di insolvenza, e si tratta di un accertamento positivamente compiuto dal tribunale nella sede pienamente attrezzata con il contraddittorio con il soggetto interessato, con motivazione solo genericamente avversata dall'odierno ricorrente, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento va retrodatata alla data della apertura del concorso, da parte del tribunale, quale effetto positivo (e di primo accoglimento) della presentazione della predetta domanda ovvero già dalla stessa. Così anche Cass. 18437/2010 aveva precisato che le due procedure debbono essere equiparate, avendo a base la medesima situazione sostanziale, non potendosi dare decisivo rilievo agli aspetti procedurali della iniziativa di un creditore o del pubblico ministero ed al fatto che lo stato di insolvenza deve essere effettivamente accertato, quando la dichiarazione di fallimento si palesa come l'unico sbocco necessario della crisi dell'impresa. Parimenti l'art.111 1.f. dispone che sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare: la norma, come si evince dal dato testuale e secondo il citato arresto, considera prededucibili anche debiti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo, dunque riferendosi chiaramente alla ipotesi in cui alla procedura di concordato preventivo sia seguito il fallimento dell'imprenditore. Con tale disposizione (anche prima dell'art.69bis l.f., qui non applicabile ratione temporis), si è preso atto legislativamente della continuità delle procedure consecutive e concorsuali, il che impone, essendo esse volte ad affrontare la medesima crisi ritenuta in un primo momento suscettibile di regolazione attraverso un accordo con i creditori e successivamente risultata tale da condurre alla liquidazione fallimentare -, di valutare in maniera unitaria determinati aspetti della disciplina fallimentare. Ne deriva che qualora a seguito di una verifica a posteriori venga accertato, con la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, che lo stato di crisi in base al quale il debitore ha chiesto la ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, la efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo ovvero della sua conversione ex art. 173 l.f., deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche della insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata ex post dalla sopravvenienza del fallimento e quindi per l'identità del presupposto, porta ad escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia assoluta delle due procedure. Pagina 4 di 6 - RGN 16493/2010 བརྒྱ་འཚོགས་ས་ estensore con .ferro 3. Il secondo motivo è infondato alla luce del principio giurisprudenziale, parimenti espresso nei precedenti citati (tra cui Cass. 4964/2013) per il quale nel caso in cui dopo l'ammissione di una società di persone al concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento della medesima società e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art.147 l.f., anche per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto personale del socio illimitatamente responsabile il termine di cui all'art.67 l.f. decorre dal decreto di ammissione della società alla prima procedura concorsuale e non dalla data della sentenza di fallimento del socio (nella fattispecie peraltro, allo stato delle allegazioni, coincidente), atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che ai fini della dichiarazione di fallimento abbia rilevanza unicamente lo stato d'insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato d'insolvenza personale del socio. Tale principio continua a trovare applicazione anche alla luce della disciplina risultante dalla riforma della legge fallimentare, né appare richiamabile il differente e più specifico criterio statuito nella pronuncia di Cass. n. 7273/2010, emessa in tema ma su fattispecie affatto diversa da quella di causa, posto che in quella vicenda si trattava di un creditore personale del socio e, inoltre, il socio stesso era stato erroneamente ammesso unitamente alla società - alla procedura di concordato preventivo.
4.Per contro, anche nella concreta fattispecie la banca ricorrente ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento del socio di un credito derivante dalla fideiussione già prestata dal socio stesso in favore della società e per un debito di questa, né essendo sufficiente l'atto della fidejussione per invocarne l'assoluta autonomia rispetto alla complessiva responsabilità illimitata dei componenti la compagine sociale, apparendo già la struttura della società in grado di comprendere e fondare il titolo della responsabilità anche del socio per i debiti sociali, né il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia prestato garanzia per un debito sociale potendo di per sé considerarsi terzo rispetto alla medesima società ai fini concordatari (in generale Cass. s.u. 3022/2015). Può essere allora ribadito che sussiste nella consecuzione di procedure quel referente normativo non configurabile, invece, per la sentenza in estensione e che pur consente, in via eccezionale (ma con principio che ha rinvenuto codificazione recente nel nuovo art.69bis l.f.) e nonostante la sua natura costitutiva, la retrodatazione dell'efficacia della sentenza di fallimento, dovendosi, per di più e come premesso, escludere nella prima ipotesi - a differenza che nella seconda, ma con la giustificazione di specie qui confermata che sia arrecato alcun vulnus all'affidamento dei terzi. A costoro sono invero noti sin dall'inizio - e, cioè, almeno dalla data stessa di apertura della prima procedura - i soggetti potenzialmente soggetti al fallimento, in esito a quella (Cass. s.u. 8257/2002). Pertanto il ricorso deve essere rigettato, con condanna alle spese nei confronti del soccombente e liquidazione come meglio da dispositivo.
P.Q.M.
Pagina 5 di 6 RGN 16493/2010 estensore ferro La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla liquidazione delle spese del procedimento di legittimità per euro 8.500 (di cui euro 200 per esborsi), nonché il rimborso a forfait nella misura del 15% sui compensi e gli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2016. il Presidente il consigliere estensore dott. Fabrizio Forte dott. Massimo Ferro L DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 24 MAR 2016 IL FUNZIONA -Pagina 6 di 6 RGN 16493/2010 estensore cons, m.ferro