TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2024, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8539 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luisanna Loi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisanna Loi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 16/09/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sassari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/09/2017 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Parte_1 CP_1
di Sassari, anno 2017, numero 130, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi a far data dal mese di Aprile dell'anno 2027 si obbligano a vendere la casa coniugale sita Monserrato nella Via Dei Saraceni n. 8 e fino al momento della vendita, ivi continuerà a dimorare il Sig. mentre la Pt_1
Sig.ra continuerà a dimorare in altra abitazione. CP_1
3) Fino alla vendita della casa coniugale il Sig. si obbliga a versare la Pt_1 somma di €. 559,75 mensili entro il primo giorno di ogni mese sul conto
Pag. 2 di 3 corrente intestato alla sig.ra e con tale somma quest'ultima provvederà CP_1 al pagamento mensile delle rate del mutuo per la casa a lei intestato.
4) Il Sig. inoltre, si obbliga a pagare le bollette riguardanti le utenze di Pt_1 luce, gas, nonché le spese vive, quali condominio, e tutti i tributi inerenti la casa coniugale.
5) Col ricavato della vendita le parti si obbligano a estinguere in primo luogo il mutuo per la casa. Estinto detto mutuo, €. 30.000,00 saranno versati al Sig. come restituzione della sua parte di caparra per l'acquisto; inoltre, la Pt_1
Sig.ra si obbliga a restituire al Sig. la somma residua di €. CP_1 Pt_1
20.607,00 da quest'ultimo anticipata alla Sig.ra per la sua quota di CP_1 caparra per l'acquisto della casa.
La somma che residuerà dal ricavato della vendita, detratte le predette somme, verrà ripartita in misura uguale al 50% tra i coniugi.
6) Nell'ipotesi in cui ad aprile 2027 il Sig. volesse, invece, acquistare la Pt_1 quota della dimora coniugale di proprietà della sig.ra egli si CP_1 impegnerà a versare a quest'ultima, oltre all'importo corrispondente al valore della predetta quota, la ulteriore somma di €. 28.059,00 relativa alle spese da lei anticipate per il notaio, per il mutuo, per i mobili e per gli elettrodomestici.
7) I coniugi dichiarano che ciascuno provvederà al proprio mantenimento e pertanto dispongono che nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8539 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luisanna Loi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisanna Loi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 16/09/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sassari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16/09/2017 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Parte_1 CP_1
di Sassari, anno 2017, numero 130, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi a far data dal mese di Aprile dell'anno 2027 si obbligano a vendere la casa coniugale sita Monserrato nella Via Dei Saraceni n. 8 e fino al momento della vendita, ivi continuerà a dimorare il Sig. mentre la Pt_1
Sig.ra continuerà a dimorare in altra abitazione. CP_1
3) Fino alla vendita della casa coniugale il Sig. si obbliga a versare la Pt_1 somma di €. 559,75 mensili entro il primo giorno di ogni mese sul conto
Pag. 2 di 3 corrente intestato alla sig.ra e con tale somma quest'ultima provvederà CP_1 al pagamento mensile delle rate del mutuo per la casa a lei intestato.
4) Il Sig. inoltre, si obbliga a pagare le bollette riguardanti le utenze di Pt_1 luce, gas, nonché le spese vive, quali condominio, e tutti i tributi inerenti la casa coniugale.
5) Col ricavato della vendita le parti si obbligano a estinguere in primo luogo il mutuo per la casa. Estinto detto mutuo, €. 30.000,00 saranno versati al Sig. come restituzione della sua parte di caparra per l'acquisto; inoltre, la Pt_1
Sig.ra si obbliga a restituire al Sig. la somma residua di €. CP_1 Pt_1
20.607,00 da quest'ultimo anticipata alla Sig.ra per la sua quota di CP_1 caparra per l'acquisto della casa.
La somma che residuerà dal ricavato della vendita, detratte le predette somme, verrà ripartita in misura uguale al 50% tra i coniugi.
6) Nell'ipotesi in cui ad aprile 2027 il Sig. volesse, invece, acquistare la Pt_1 quota della dimora coniugale di proprietà della sig.ra egli si CP_1 impegnerà a versare a quest'ultima, oltre all'importo corrispondente al valore della predetta quota, la ulteriore somma di €. 28.059,00 relativa alle spese da lei anticipate per il notaio, per il mutuo, per i mobili e per gli elettrodomestici.
7) I coniugi dichiarano che ciascuno provvederà al proprio mantenimento e pertanto dispongono che nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di assegno divorzile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3