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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1325/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Marrabello (PEC: Parte_1
giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 all'avv. Marco Facciolla (PEC:
giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. D. Massimo Pedone (PEC: Email_3 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: retribuzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/07/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di essere stata assunta, (nell'ambito dell'appalto del servizio di portierato, ausiliariato, inservientato e trasporto leggero per le sedi dell' i Vibo Valentia) CP_3 dal 9 settembre 2019 al 30 novembre 2022, alle dipendenze della presso la Controparte_4 sede operativa “ Presidio ospedaliero di Vibo Valentia” a tempo p to, con la qualifica di “ausiliario sanitario”, mansione di “portantino” ed inquadramento nel Livello E, codice Livello 5 C.C.N.L. Settore Servizi Ausiliari Fiduciari;
II) di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella spettante, - per l'illegittima applicazione del CCNL dei Servizi di Vigilanza
1 Privata e Servizi Fiduciari - e di avere diritto, al pagamento, da parte dei resistenti, delle differenze retributive pari a € 9.399,19 in applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL Terziario. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'applicazione del CCNL Servizi Vigilanza Privata e Servizi fiduciari nella parte in cui stabilisce una remunerazione inadeguata a condurre una vita dignitosa in aperta violazione dell'art. 36 Costituzione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare, in applicazione dell'articolo 36 Cost., il diritto della ricorrente a percepire per tutta la durata del singolo rapporto di lavoro un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL Terziario per lavoratore di pari mansioni e qualifica come analiticamente illustrato nella relazione tecnica di parte e nel presente ricorso, ovvero, in subordine, quel diverso trattamento retributivo corrispondente al livello relativo alle mansioni svolte dalla ricorrente di altro CCNL ritenuto di giustizia, anche determinato in via equitativa;
il tutto oltre alla condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condannare, per l'effetto, in solido tra loro, la Controparte_1
( già e la in perso
[...] Controparte_4 Controparte_2 ti p.t., fav elle differenze retributive pari complessivamente ad euro 9.399,19, come da relazione tecnica di parte, o della diversa somma ritenuta di giustizia sulla base di criteri ritenuti applicabili, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
il tutto oltre alla condanna al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
- emettere, ogni altro provvedimento che ne consegue per legge, gradatamente e subordinatamente, all'accertamento edittale;
- condannare, infine, in solido tra loro, la
[...]
( già e la persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 gam itti da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio Controparte_1
e che eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale
[...] Controparte_2 del Tribunale adito, concludevano chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. È pacifico che, in forza di contratto sottoscritto in data 6 settembre 2019 tra la ricorrente e la sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time (20 ore/ CP_1 settimana) dal 9 settembre 2019 al 1° dicembre 2022, il quale prevedeva l'assunzione di con qualifica di “ausiliario sanitario”, mansione di “portantino” ed inquadramento nel Per_1
Livello E, codice Livello 5 del C.C.N.L. Settore Servizi Ausiliari Fiduciari. Diversamente, è contestata, da parte ricorrente, la corretta applicazione del suddetto CCNL, per violazione dell'art. 36 Costituzione, in luogo di quello Terziario VI livello o di atro parimenti applicabile, ritenuto di giustizia.
3. Giova preliminarmente premettere che, per il principio di vincolatività del CCNL (cfr. Cass. Ord. n. 29737, 11 novembre 2025) il giudice non può sostituire d'ufficio un intero Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, poiché la scelta e l'applicazione del CCNL rientrano nella libera autonomia negoziale delle parti (datore di lavoro e sindacati dei lavoratori), trasfusa, come nella specie, nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti in causa.
4. Tanto premesso, occorre rilevare, per quanto utile in questa sede, che: a) il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente è previsto dall'art. 36 Cost. con forza imperativa, tale
2 da determinare la nullità della clausola contrattuale, del contratto di lavoro, individuale o collettivo, che preveda una retribuzione inferiore a questa soglia minima (Cass. n. 2245/2006; Cass. n. 546/2021); b) da tale principio, affermato dalla Corte di Cassazione, deriva che il fatto che la retribuzione sia prevista da un CCNL (nella specie vigilanza - servizi fiduciari) proveniente da associazioni pacificamente rappresentative, non è sufficiente a far ritenere di per sé legittimo il trattamento retributivo, ben potendo il Giudice dichiararne la nullità laddove, all'esito di uno scrutinio improntato a prudenza, risulti che tale retribuzione non sia sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (ex plurimis, Cass. Sent. n. 28320 del 10 ottobre 2023).
5. Richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c., la condivisa giurisprudenza di merito (Trib. Milano, sent. resa il 29/10/2020 nel proc. n. 2505/2020 R.g.) per un caso analogo a quello di specie, si rileva che: “che, nel caso di specie, risulta in contestazione da parte della ricorrente la scelta operata dalla resistente di applicare ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti la disciplina di cui al CCNL Vigilanza Privata - sia pure limitatamente al trattamento economico minimo, sebbene si tratti pacificamente di contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali e datoriali, rappresentative;
ritenuto tuttavia, che tanto non esime il Giudice dal verificare la compatibilità della retribuzione effettivamente corrisposta con i principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dalla norma costituzionale di cui all'art. 36 Cost., la quale infatti vincola sia il Legislatore sia – e a maggior ragione – la contrattazione collettiva nella determinazione dei trattamenti retributivi minimi. Difatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, laddove si tratta di determinare la giusta retribuzione in relazione ad un singolo rapporto di lavoro a cui non siano direttamente applicabili previsioni collettive, si adotta quale parametro di riferimento la retribuzione base prevista dai CCNL della categoria più affine per mansioni analoghe a quelle svolte in concreto in forza del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., si fonda su una presunzione soltanto relativa di conformità delle previsioni collettive ai principi di proporzionalità e sufficienza, a sua volta fondata sull'assunto dell'adeguatezza delle scelte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative agli interessi dei lavoratori. Pertanto, sebbene nella fattispecie in esame siano direttamente applicabili le previsioni contrattuali collettive, in quanto aderenti al profilo e alle mansioni svolte dalla ricorrente di ausiliaria sanitaria con mansioni di portantina, in aderenza ai principi, condivisi, di legittimità si “ricorda il dovere del giudice, di fronte alla domanda di adeguamento della retribuzione, di procedere al raffronto della retribuzione percepita anzitutto con quella prevista dal CCNL applicato e, in caso di ritenuta insufficienza di quest'ultima, anche in base ad altri parametri, quali i CCNL di categorie limitrofi o relativi a mansioni analoghe, dati statistici, etc.” (Cass. Sent. 2 ottobre 2023 n. 27711 e 27769). Sebbene le sentenze del giudice di legittimità richiamate (nn: 27711/ 23 e 28320/23) nascano da controversie nel settore delle cooperative (disciplinato dalla Legge n. 142/1990) la Corte estende esplicitamente i medesimi principi al Terzo Settore (art. 16 del D. Lgs. n. 117/2017). Ritenuto pertanto che, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di merito (Trib. Torino n. 1128 del 09/08/2019), la verifica del rispetto di tali principi, concetti autonomi e ben distinti dalla volontà delle parti sociali espressa nella contrattazione collettiva, non possa esaurirsi nell'accertamento del contenuto di tale volontà ed anzi, in ragione dell'indubbia preminenza della Costituzione nella gerarchia delle fonti, sia doverosa anche in relazione a quest'ultima, non potendosi perciò escludere a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva possa risultare in concreto lesivo di tali principi;
3 Ritenuto che, mutatis mutandis, sia applicabile alla fattispecie in esame il principio secondo cui,
“ove il giudice del merito intenda discostarsi dalle indicazioni del contratto collettivo, ha l'onere di fornire opportuna motivazione, mentre costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti la inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste” (Cass. civ. n. 27138/2016) e che, pertanto, il lavoratore che ritenga inadeguate, per difetto, le retribuzioni contrattualmente previste abbia l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulta (ossia di fornire prova contraria alla predetta presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza) ed il giudice che condivida tale censura abbia uno specifico onere di motivazione al riguardo;
”
6. Emerge, dall'esame delle buste paga in atti (cfr. docc. n. 2 e 8, di parte ricorrente), com'è del resto pacificamente riconosciuto dalle parti, che nel corso del rapporto di lavoro– conformemente alle richiamate previsioni contrattuali individuali e collettive – alla ricorrente sarebbe derivata una “retribuzione normale” derivante dall'applicazione all'orario a tempo pieno di 40 ore settimanali di una retribuzione oraria pari, rispettivamente, a € 5,06855 (= € 876,86 / 173 divisore convenzionale mensile per il calcolo della retribuzione oraria ex art. 10 CCNL). L'esame delle buste paga prodotte evidenzia che “Le ore contrattuali ex art. 71 del CCNL Vigilanza Privata e Servici Fiduciari sono 40 settimanali, e 173 mensili per i lavoratori a tempo pieno, e che la signora prestava un orario settimanale di 20 ore (part time 50,00%). Parte_1
La retribuzione netta mensile percepita dal ricorrente rapportata all'orario ordinario di lavoro previsto dall'art. 71 del CCNL applicato, oscilla fra 4,913919 € per l'anno 2019, 5,165926 € per l'anno 2020, 4,641988 € per l'anno 2021; e 13,40000 € per l'anno 2022. Dalla declaratoria contrattuale contenuta nell'articolo 113 (Classificazione) del Capo I (Classificazione del personale) CCNL Terziario (cfr. p. 113, CCNL TERZIARIO, ALL. 5) emerge la corrispondenza della qualifica e mansione svolta dal ricorrente con la declaratoria contrattuale di cui al Sesto Livello. Rilevato che, come documentalmente provato (cfr. docc. 2 di parte ricorrente), la retribuzione erogata dalla resistente all'odierna ricorrente è stata inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL terziario invocato ed usualmente applicati nello specifico settore fino all'entrata in vigore della sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza e, in particolare, che per gli anni di interesse dal 2019 al 2022 la retribuzione mensile era pari all'importo di 1.407,95 euro. Orbene, con riferimento alla posizione del ricorrente con un nucleo familiare composto dapprima da due persone (cfr. Stato di famiglia, ALL. 5), residenti in un piccolo centro del Mezzogiorno, il valore monetario individuato dall'ISTAT è pari per l'anno 2019 ad € 818,62; per l'anno 2020 ad. € 819,15, per l'anno 2021 ad € 841,85, per l'anno 2022 ad € 950,35. Ritenuto pertanto che la retribuzione corrisposta alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la resistente non sia conforme ai principi di proporzionalità e sufficienza e sia perciò illegittima per violazione dell'art. 36 Cost.; Ritenuto conseguentemente che, come condivisibilmente affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 4622/2020, n. 10851/2019, n. 4808/2019), i ricorrenti hanno diritto a percepire una retribuzione base non inferiore a quella prevista dal CCNL corrispondente per i dipendenti con inquadramento e pari mansioni dei ricorrenti.
4 7. Quanto alla quantificazione della pretesa, i conteggi allegati da parte ricorrente (doc. 5) in quanto conformi al CCNL applicato e applicabile, possono essere posti a fondamento della decisione.
8. La domanda della ricorrente diretta alla condanna in solido della convenuta Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, non può trovare accoglimento, a
[...] motivo dell'inesistenza di un rapporto di dipendenza diretto con la ricorrente.
9. Per le superiori ragioni, la domanda può trovare accoglimento nei limiti di cui in dispositivo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto della serialità del contenzioso, nei rapporti tra la ricorrente e Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore. Sussistono giusti motivi per
[...]
l'integrale compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e la Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- preliminarmente, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accertare e dichiarare, in applicazione dell'articolo 36 Cost., il diritto della ricorrente a percepire per tutta la durata del singolo rapporto di lavoro un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL Terziario con inquadramento al 6° livello;
- rigetta nel resto;
- condanna, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di 9.399,19 euro, corrispondente al trattamento retributivo del livello relativo alle mansioni svolte dalla ricorrente previsto dal CCNL Terziario con inquadramento al 6° livello;
- condanna, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente in quanto dichiaratosi antistatario.
- compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Marrabello (PEC: Parte_1
giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 all'avv. Marco Facciolla (PEC:
giusta procura in atti Email_2
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. D. Massimo Pedone (PEC: Email_3 giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: retribuzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/07/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I) di essere stata assunta, (nell'ambito dell'appalto del servizio di portierato, ausiliariato, inservientato e trasporto leggero per le sedi dell' i Vibo Valentia) CP_3 dal 9 settembre 2019 al 30 novembre 2022, alle dipendenze della presso la Controparte_4 sede operativa “ Presidio ospedaliero di Vibo Valentia” a tempo p to, con la qualifica di “ausiliario sanitario”, mansione di “portantino” ed inquadramento nel Livello E, codice Livello 5 C.C.N.L. Settore Servizi Ausiliari Fiduciari;
II) di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella spettante, - per l'illegittima applicazione del CCNL dei Servizi di Vigilanza
1 Privata e Servizi Fiduciari - e di avere diritto, al pagamento, da parte dei resistenti, delle differenze retributive pari a € 9.399,19 in applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL Terziario. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ Nel merito: - accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità dell'applicazione del CCNL Servizi Vigilanza Privata e Servizi fiduciari nella parte in cui stabilisce una remunerazione inadeguata a condurre una vita dignitosa in aperta violazione dell'art. 36 Costituzione;
- per l'effetto, accertare e dichiarare, in applicazione dell'articolo 36 Cost., il diritto della ricorrente a percepire per tutta la durata del singolo rapporto di lavoro un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL Terziario per lavoratore di pari mansioni e qualifica come analiticamente illustrato nella relazione tecnica di parte e nel presente ricorso, ovvero, in subordine, quel diverso trattamento retributivo corrispondente al livello relativo alle mansioni svolte dalla ricorrente di altro CCNL ritenuto di giustizia, anche determinato in via equitativa;
il tutto oltre alla condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condannare, per l'effetto, in solido tra loro, la Controparte_1
( già e la in perso
[...] Controparte_4 Controparte_2 ti p.t., fav elle differenze retributive pari complessivamente ad euro 9.399,19, come da relazione tecnica di parte, o della diversa somma ritenuta di giustizia sulla base di criteri ritenuti applicabili, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
il tutto oltre alla condanna al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
- emettere, ogni altro provvedimento che ne consegue per legge, gradatamente e subordinatamente, all'accertamento edittale;
- condannare, infine, in solido tra loro, la
[...]
( già e la persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_4 Controparte_2 gam itti da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio Controparte_1
e che eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale
[...] Controparte_2 del Tribunale adito, concludevano chiedendo il rigetto della domanda di parte ricorrente, con il favore delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. È pacifico che, in forza di contratto sottoscritto in data 6 settembre 2019 tra la ricorrente e la sia intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato part-time (20 ore/ CP_1 settimana) dal 9 settembre 2019 al 1° dicembre 2022, il quale prevedeva l'assunzione di con qualifica di “ausiliario sanitario”, mansione di “portantino” ed inquadramento nel Per_1
Livello E, codice Livello 5 del C.C.N.L. Settore Servizi Ausiliari Fiduciari. Diversamente, è contestata, da parte ricorrente, la corretta applicazione del suddetto CCNL, per violazione dell'art. 36 Costituzione, in luogo di quello Terziario VI livello o di atro parimenti applicabile, ritenuto di giustizia.
3. Giova preliminarmente premettere che, per il principio di vincolatività del CCNL (cfr. Cass. Ord. n. 29737, 11 novembre 2025) il giudice non può sostituire d'ufficio un intero Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, poiché la scelta e l'applicazione del CCNL rientrano nella libera autonomia negoziale delle parti (datore di lavoro e sindacati dei lavoratori), trasfusa, come nella specie, nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti in causa.
4. Tanto premesso, occorre rilevare, per quanto utile in questa sede, che: a) il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente è previsto dall'art. 36 Cost. con forza imperativa, tale
2 da determinare la nullità della clausola contrattuale, del contratto di lavoro, individuale o collettivo, che preveda una retribuzione inferiore a questa soglia minima (Cass. n. 2245/2006; Cass. n. 546/2021); b) da tale principio, affermato dalla Corte di Cassazione, deriva che il fatto che la retribuzione sia prevista da un CCNL (nella specie vigilanza - servizi fiduciari) proveniente da associazioni pacificamente rappresentative, non è sufficiente a far ritenere di per sé legittimo il trattamento retributivo, ben potendo il Giudice dichiararne la nullità laddove, all'esito di uno scrutinio improntato a prudenza, risulti che tale retribuzione non sia sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (ex plurimis, Cass. Sent. n. 28320 del 10 ottobre 2023).
5. Richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c., la condivisa giurisprudenza di merito (Trib. Milano, sent. resa il 29/10/2020 nel proc. n. 2505/2020 R.g.) per un caso analogo a quello di specie, si rileva che: “che, nel caso di specie, risulta in contestazione da parte della ricorrente la scelta operata dalla resistente di applicare ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti la disciplina di cui al CCNL Vigilanza Privata - sia pure limitatamente al trattamento economico minimo, sebbene si tratti pacificamente di contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali e datoriali, rappresentative;
ritenuto tuttavia, che tanto non esime il Giudice dal verificare la compatibilità della retribuzione effettivamente corrisposta con i principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dalla norma costituzionale di cui all'art. 36 Cost., la quale infatti vincola sia il Legislatore sia – e a maggior ragione – la contrattazione collettiva nella determinazione dei trattamenti retributivi minimi. Difatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, laddove si tratta di determinare la giusta retribuzione in relazione ad un singolo rapporto di lavoro a cui non siano direttamente applicabili previsioni collettive, si adotta quale parametro di riferimento la retribuzione base prevista dai CCNL della categoria più affine per mansioni analoghe a quelle svolte in concreto in forza del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., si fonda su una presunzione soltanto relativa di conformità delle previsioni collettive ai principi di proporzionalità e sufficienza, a sua volta fondata sull'assunto dell'adeguatezza delle scelte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative agli interessi dei lavoratori. Pertanto, sebbene nella fattispecie in esame siano direttamente applicabili le previsioni contrattuali collettive, in quanto aderenti al profilo e alle mansioni svolte dalla ricorrente di ausiliaria sanitaria con mansioni di portantina, in aderenza ai principi, condivisi, di legittimità si “ricorda il dovere del giudice, di fronte alla domanda di adeguamento della retribuzione, di procedere al raffronto della retribuzione percepita anzitutto con quella prevista dal CCNL applicato e, in caso di ritenuta insufficienza di quest'ultima, anche in base ad altri parametri, quali i CCNL di categorie limitrofi o relativi a mansioni analoghe, dati statistici, etc.” (Cass. Sent. 2 ottobre 2023 n. 27711 e 27769). Sebbene le sentenze del giudice di legittimità richiamate (nn: 27711/ 23 e 28320/23) nascano da controversie nel settore delle cooperative (disciplinato dalla Legge n. 142/1990) la Corte estende esplicitamente i medesimi principi al Terzo Settore (art. 16 del D. Lgs. n. 117/2017). Ritenuto pertanto che, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di merito (Trib. Torino n. 1128 del 09/08/2019), la verifica del rispetto di tali principi, concetti autonomi e ben distinti dalla volontà delle parti sociali espressa nella contrattazione collettiva, non possa esaurirsi nell'accertamento del contenuto di tale volontà ed anzi, in ragione dell'indubbia preminenza della Costituzione nella gerarchia delle fonti, sia doverosa anche in relazione a quest'ultima, non potendosi perciò escludere a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva possa risultare in concreto lesivo di tali principi;
3 Ritenuto che, mutatis mutandis, sia applicabile alla fattispecie in esame il principio secondo cui,
“ove il giudice del merito intenda discostarsi dalle indicazioni del contratto collettivo, ha l'onere di fornire opportuna motivazione, mentre costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti la inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste” (Cass. civ. n. 27138/2016) e che, pertanto, il lavoratore che ritenga inadeguate, per difetto, le retribuzioni contrattualmente previste abbia l'onere di indicare gli elementi da cui tale inadeguatezza risulta (ossia di fornire prova contraria alla predetta presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza) ed il giudice che condivida tale censura abbia uno specifico onere di motivazione al riguardo;
”
6. Emerge, dall'esame delle buste paga in atti (cfr. docc. n. 2 e 8, di parte ricorrente), com'è del resto pacificamente riconosciuto dalle parti, che nel corso del rapporto di lavoro– conformemente alle richiamate previsioni contrattuali individuali e collettive – alla ricorrente sarebbe derivata una “retribuzione normale” derivante dall'applicazione all'orario a tempo pieno di 40 ore settimanali di una retribuzione oraria pari, rispettivamente, a € 5,06855 (= € 876,86 / 173 divisore convenzionale mensile per il calcolo della retribuzione oraria ex art. 10 CCNL). L'esame delle buste paga prodotte evidenzia che “Le ore contrattuali ex art. 71 del CCNL Vigilanza Privata e Servici Fiduciari sono 40 settimanali, e 173 mensili per i lavoratori a tempo pieno, e che la signora prestava un orario settimanale di 20 ore (part time 50,00%). Parte_1
La retribuzione netta mensile percepita dal ricorrente rapportata all'orario ordinario di lavoro previsto dall'art. 71 del CCNL applicato, oscilla fra 4,913919 € per l'anno 2019, 5,165926 € per l'anno 2020, 4,641988 € per l'anno 2021; e 13,40000 € per l'anno 2022. Dalla declaratoria contrattuale contenuta nell'articolo 113 (Classificazione) del Capo I (Classificazione del personale) CCNL Terziario (cfr. p. 113, CCNL TERZIARIO, ALL. 5) emerge la corrispondenza della qualifica e mansione svolta dal ricorrente con la declaratoria contrattuale di cui al Sesto Livello. Rilevato che, come documentalmente provato (cfr. docc. 2 di parte ricorrente), la retribuzione erogata dalla resistente all'odierna ricorrente è stata inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL terziario invocato ed usualmente applicati nello specifico settore fino all'entrata in vigore della sezione Servizi Fiduciari del CCNL Vigilanza e, in particolare, che per gli anni di interesse dal 2019 al 2022 la retribuzione mensile era pari all'importo di 1.407,95 euro. Orbene, con riferimento alla posizione del ricorrente con un nucleo familiare composto dapprima da due persone (cfr. Stato di famiglia, ALL. 5), residenti in un piccolo centro del Mezzogiorno, il valore monetario individuato dall'ISTAT è pari per l'anno 2019 ad € 818,62; per l'anno 2020 ad. € 819,15, per l'anno 2021 ad € 841,85, per l'anno 2022 ad € 950,35. Ritenuto pertanto che la retribuzione corrisposta alla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la resistente non sia conforme ai principi di proporzionalità e sufficienza e sia perciò illegittima per violazione dell'art. 36 Cost.; Ritenuto conseguentemente che, come condivisibilmente affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 4622/2020, n. 10851/2019, n. 4808/2019), i ricorrenti hanno diritto a percepire una retribuzione base non inferiore a quella prevista dal CCNL corrispondente per i dipendenti con inquadramento e pari mansioni dei ricorrenti.
4 7. Quanto alla quantificazione della pretesa, i conteggi allegati da parte ricorrente (doc. 5) in quanto conformi al CCNL applicato e applicabile, possono essere posti a fondamento della decisione.
8. La domanda della ricorrente diretta alla condanna in solido della convenuta Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, non può trovare accoglimento, a
[...] motivo dell'inesistenza di un rapporto di dipendenza diretto con la ricorrente.
9. Per le superiori ragioni, la domanda può trovare accoglimento nei limiti di cui in dispositivo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenendo conto della serialità del contenzioso, nei rapporti tra la ricorrente e Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore. Sussistono giusti motivi per
[...]
l'integrale compensazione delle spese di lite tra la ricorrente e la Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- preliminarmente, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accertare e dichiarare, in applicazione dell'articolo 36 Cost., il diritto della ricorrente a percepire per tutta la durata del singolo rapporto di lavoro un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal CCNL Terziario con inquadramento al 6° livello;
- rigetta nel resto;
- condanna, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di 9.399,19 euro, corrispondente al trattamento retributivo del livello relativo alle mansioni svolte dalla ricorrente previsto dal CCNL Terziario con inquadramento al 6° livello;
- condanna, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 1.400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente in quanto dichiaratosi antistatario.
- compensa integralmente le spese di lite tra la ricorrente e in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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