Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/04/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. SENT CONT. 2025 n. 8716/21 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA n. CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. REP.
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione III civile
Il G.U. dott. Maurizio MARTORO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: vizi della cosa venduta;
nella causa civile promossa con atto di citazione notificato ritualmente.
DA: , nato a [...] il [...] e residente a [...]
Alessandro Volta n.16, c.f. , elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_1 studio dell'avv. Pier Giuseppe Drago del Foro di Verona, che lo rappresenta e difende. Attore
CONTRO
: in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1 sig. , con sede legale a Guidizzolo (Mn) in strada per Ceresara nr. 1/a, Controparte_2
p.i , elettivamente domiciliata in Mantova presso lo studio legale dell'avv. P.IVA_1
Roberto Cuva del Foro di Mantova che la rappresenta e difende. Convenuta
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:
1) accertato il difetto grave di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, accertati i vizi gravi e irreparabili che rendono il veicolo non utilizzabile, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti in causa, con contestuale restituzione del prezzo pari ad € 10.500,00 oltre ad interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare, inoltre, la società convenuta al risarcimento del danno subito da valutarsi in via equitativa in misura che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi dalla data dell'acquisto, oltre al rimborso dell'importo di € 305,00 per costo perizia;
Per_1
3) con vittoria di spese, diritti, onorari.
PER LA CONVENUTA:
1) rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa.
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi che l'ill.mo Giudice accolga la domanda di risoluzione contrattuale condannare il sig. alla restituzione Parte_1 dell'autovettura Suzuki MM targata GE 652GW e contestualmente alla riduzione del prezzo da restituire in relazione all'uso dell'autovettura fattone dall'attore;
3) con vittoria di spese, competenze professionali del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario per averle personalmente anticipate.
^^^^^^
Con atto di citazione, notificato ritualmente, il sig. conveniva in Parte_1 giudizio la per vederla condannare al pagamento in suo favore di Controparte_1
pagina 2 di 8 euro 10.500,00, per aver quest'ultima venduto una vettura ZU MM affetta da vizi tali che ne pregiudicavano l'utilizzo.
La convenuta, costituendosi ritualmente, contestava integralmente la richiesta dell'attore, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e richiedeva, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, richiedeva la restituzione della vettura oggetto della vendita, con la riduzione del prezzo incassato, in relazione all'uso fatto della stessa da parte dell'attore, nelle more del presente giudizio.
Veniva esperita la c.t.u. tecnica dall'ing. sulla vettura oggetto di causa. Persona_2
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed assunta la prova orale sui capitoli di cui alle rispettive memorie, la causa veniva assegnata in decisione. Su richiesta congiunta dei procuratori venivano assegnati i termini massimi di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata.
All'udienza del 28 novembre 2022 veniva espletato l'interrogatorio formale del sig.
che così rispondeva: Parte_1
- Cap. 1) si è vero;
- Cap. 2) non è vero;
- cap. 3) è vero;
- cap. 4) non è vero. Ho fatto le foto interne ed esterne ma non nel sottoscocca;
- cap. 5) non è vero;
- cap. 7) non è vero;
pagina 3 di 8 - cap. 8) preciso che avevo visionato l'auto solo esternamente ma non nel sottoscocca. A quel punto ho dato una caparra da euro 1.000,00;
- cap. 10) il 18 Giugno 2021 il sig. non c'era per motivi famigliari. Io ho ritirato Pt_2
l'auto tramite la sig.ra che lavora in contabilità; Tes_1
- cap. 11) alla data del ritiro la luce interna non funzionava. Del resto me ne sono accorto 3 settimane dopo;
- cap. 12) non mi ha mai cercato nessuno;
- cap. 13) non è vero non sono mai stato contattato.
Veniva, altresì, espletato anche l'interrogatorio formale del sig. che Controparte_2 così rispondeva:
- cap. 5) è vero è stato uno sbaglio di chi ha inserito il messaggio pubblicitario. La questione è stata affrontata in sede di compravendita tra e Pt_1 Pt_2
- cap. 8) io non ero in azienda;
- cap. 12) la mail è stata ricevuta.
Alle udienze del 16 marzo e 11 maggio 2023 veniva assunta la prova orale con l'escussione dei seguenti testi:
impiegata presso la dal 2016, dichiarava di occuparsi Tes_2 CP_1 dell'inserimento delle pubblicità sul sito della . Rispondeva sui capitoli di cui alla CP_1 memoria n. 2 di parte convenuta.
- cap. 1) è vero, confermo la circostanza in quanto avevo risposto io alla telefonata.
Ricordo che aveva telefonato il sig. e io ho trasferito la chiamata al venditore Pt_1 sig. Testimone_3
- cap. 2) io ricordo che al telefono avevo risposto alla domanda del sig. che mi Pt_1 chiedeva se ero sicura che l'auto fosse un euro 5. Io avevo detto di si perché avevo sbagliato ad inserirla nel sito pubblicitario. Io degli aspetti tecnici non ho parlato col sig. Pt_1
pagina 4 di 8 - cap. 3) Io ricordo che dopo due giorni il sig. è venuto in concessionaria per Pt_1 parlare con il venditore;
Pt_2
- cap. 4) io ricordo che aveva visionato per molto tempo l'autovettura e che ad Pt_1 un certo punto il titolare sig. era andato a prendere il cricc per Controparte_2 sollevare da un lato l'autovettura. Io ero nel banco della reception e vedo l'esterno perché c'è una vetrata. Vedevo il sig. fare fotografie all'auto; Pt_1
- cap. 5) loro erano all'esterno a parlare e io non ho sentito quello che si sono detti. Per il resto ho già risposto;
- cap. 7) io questa affermazione non l'ho sentita. So solo che mi aveva detto di Pt_2 togliere il foglietto pubblicitario dall'auto perché errata la versione dell'auto. Questa affermazione l'aveva detta davanti al sig. Pt_1
- cap. 8) so che hanno fatto il contratto ma non so dire di quanto fosse la caparra e se l'ha lasciata.
- cap. 10) io so che sono andati a fare una prova tecnica ma io non ero con loro. aveva preso la targa “prova”. Io li ho visti solo andare via;
Pt_2
- cap. 11) non so nulla;
- cap. 12) io non so con chi avesse parlato per lamentarsi. Io comunque avevo Pt_1 provato più volte a contattarlo telefonicamente perché il titolare mi aveva detto di convocarlo in ufficio e di portarci l'auto. ha risposto solo in certe occasioni ma Pt_1 era molto arrabbiato. Non mi ha mai detto quando e se avrebbe portato l'auto in concessionaria. Ricordo che poi è venuto circa a fine agosto-settembre ma Pt_1 non ha lasciato l'auto. Aveva parlato sia col titolare che col venditore;
- cap. 13) io non so nulla della risoluzione contrattuale, so solo che avevo chiamato più volte il sig. per farci portare l'auto ma lui l'ha portata solo all'inizio di Pt_1 settembre senza lasciarla. Non so nulla delle conversazioni tra e il venditore. Pt_1
pagina 5 di 8
, pensionato, non parente, indifferente, ha lavorato per la fino Testimone_3 CP_1
a circa due anni fa come addetto alle vendite. Rispondeva sui capitoli di cui alla memoria di parte convenuta.
- Cap. 1) io personalmente non ho risposto, ma il sig. ha chiamato Pt_1 sicuramente. Io mi sono poi occupato di seguire la vendita dell'autovettura;
- cap. 2) io non ho assistito al dialogo telefonico tra la signora e il sig. Per_3
Non so cosa si siano detti;
Pt_1
- cap. 3) è vero in quella occasione l'ho ricevuto io;
- cap. 4) è vero in quella occasione ha fotografato l'autovettura e l'ha anche provata su strada nel piazzale dell'autosalone. Io ero con lui in auto per un po';
- cap. 5) non è vero. Io ero in ufficio. Ho visto dai vetri dell'ufficio che lui visionava l'autovettura alzandola con il crick. Con lui c'era il titolare Sig. ; Controparte_2
- cap. 7) questa circostanza gliel'aveva detta la sig.ra come lei stessa mi ha Tes_2 riferito. Inoltre il sig. aveva appreso la circostanza anche leggendo il libretto Pt_1 di immatricolazione dell'auto, ricordo che il sig. mi aveva poi chiesto se ero Pt_1 sicuro che l'auto fosse euro 4 anziché euro 5 e io gli avevo detto che attendevo l'uscita del libretto per confermare la tipologia di classe. Appena è arrivato il libretto (il contratto era già stato concluso) gli ho specificato che l'auto era Euro 4. A quel punto ci ha chiesto uno sconto sull'auto e noi gli abbiamo dato le barre porta tutto Pt_1 sul tetto;
- cap. 8) aveva esaminato l'auto come ho detto sopra e poi ha sottoscritto il Pt_1 contratto versando la caparra;
- cap. 10) è vero;
- cap. 11) è vero era tutto funzionante;
- cap. 12) è vero sono state fatte diverse telefonate anche in mia presenza. Lui diceva che sarebbe venuto. In una occasione è venuto e noi gli abbiamo chiesto se ci lasciava l'auto per verificare i lamentati vizi e lui non ce l'ha mai lasciata;
pagina 6 di 8 - cap. 13) non lo so e non ricordo nemmeno le date. So che era stato contattato più volte sia al telefono che per mai, ricordo che gli era stato proposto di restituire l'auto a fronte di un'altra auto ma lui voleva la restituzione del prezzo e dell'auto che ci aveva dato in permuta.
Veniva espletata c.t.u. tecnica dall'ing. alla quale si rinvia per brevità, la Persona_2 quale accertava che la autovettura ZU MM, presenta, nella parte inferiore del pianale, un processo di ossidazione dei particolari, sia strutturali che relativi ai sistemi ammortizzanti avanzato e diffuso, anche con lesioni dei profili, tali che una mera applicazione di prodotti antiossidanti non risultano sufficienti ad eliminare le problematiche, eventualmente utilizzabili per situazione circoscritte e non profonde.
Il C.t.u., precisava che l'evidente e rilevante stato di ossidazione con corrosione passante rilevato al momento del sopralluogo, consente di ritenere che vi fosse già nel 2021 un significativo processo ossidativo in atto. Lo stato del veicolo come verificato e rilevato al momento dell'ispezione non ne consente l'utilizzo, se non previa sistemazione.
Il valore del veicolo al momento dell'immatricolazione del giugno 2021 può essere mediamente indicato in € 3.600,00 (iva inclusa) – arrotondati.
Ad oggi, visto il tempo trascorso, è possibile valutare un valore del veicolo pari ad € 2.600,00 iva inclusa, questo considerando un decremento annuo del valore del 10% circa dal 2021 ad oggi, da applicarsi sempre partendo dal valore al 2021 in maniera decrementale, cioè applicando la percentuale di riduzione sempre al valore dell'anno precedente.
Alla luce di quanto su esposto, la domanda attorea di richiesta di restituzione di quanto corrisposto dall'attore per l'acquisto della ZU MM pari ad € 10.500,00, risulta parzialmente fondata, in quanto la c.t.u. espletata, ha accertato che la vettura, all'epoca dell'acquisto, era afflitta da vizi tali che ne pregiudicavano l'utilizzo in piena sicurezza.
Comunque, è stato accertato con la prova orale, che l'attore non ha mai lasciato l'auto presso la al fine di poter valutare le problematiche legate alla corrosione e permettere CP_1
pagina 7 di 8 un'eventuale intervento di riparazione, che sicuramente avrebbe interrotto il processo ossidativo/corrosivo ed avrebbe minimizzato i danni al telaio oggi presenti, danni che non permettono un utilizzo in sicurezza del mezzo. Quindi, il comportamento tenuto dall'attore ha acuito nel tempo gli effetti ossidativi e corrosivi al sottoscocca della vettura, contribuendo ad una ulteriore svalutazione dell'auto.
Da ciò, la convenuta viene condannata alla restituzione, previa riconsegna alla stessa della vettura ZU MM che ad oggi ha un valore di € 2.600,00, così come accertato dal C.t.u., al sig. della somma pari ad € 5.900,00 equitativamente determinati, tenuto Parte_1 conto che il comportamento tenuto dall'attore ha comportato un aggravamento dei danni e dell'utilizzo del mezzo durante gli anni trascorsi.
Osservato, infine, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda attorea, le spese vengono liquidate, in misura ridotta, in favore dell'attore, come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie parzialmente la domanda;
per l'effetto, ordina al sig. di restituire la vettura ZU MM targata GE Parte_1
652GW alla società convenuta;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 restituire al sig. la somma pari ad € 5.900,00 oltre interessi dalla data di Parte_1 corresponsione al saldo effettivo;
condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di procedimento, liquidate in misura ridotta per i motivi su esposti, in € 4.000,00, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta;
assegna definitivamente le spese della c.t.u. alla società convenuta.
Così deciso, in Verona, il 24 maggio 2025.
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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