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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 710/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 710/2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Riccò del Golfo (SP), Via Campastrino n. 3/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Elvinetti
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elena
Elvinetti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, con la precisazione di cui all'udienza del 05/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 09/04/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Riccò del Golfo (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 06/11/2012). I Per_1 coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_2 prevalente collocazione e residenza presso la madre;
il padre potrà tenere presso il proprio domicilio la figlia con le seguenti modalità: due fine settimana alterni al mese, dal sabato mattina al lunedì mattina e due pomeriggi la settimana sempre tenendo conto degli impegni della bambina e dei turni di lavoro.
Le festività natalizie e pasquali e per tutte le altre festività ricorrenti nel corso dell'anno vigerà il principio dell'alternanza, durante le festività natalizie potrà essere deciso un periodo di permanenza della minore presso il padre, non superiore a sette giorni e debitamente concordato dai genitori almeno un mese prima.
Le vacanze estive, verrà mantenuto il calendario invernale compatibilmente con gli orari di frequenza dei Campus estivi. Ciascun genitore, nel rispetto della volontà della figlia, terrà con sé la minore per sette giorni, durante il periodo estivo. Il periodo di ferie estive dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30/05 di ogni anno. Ogni eventuale altro periodo di ferie durante l'anno con la figlia verrà concordato dai genitori con almeno un mese di anticipo.
2) La casa familiare sita in Riccò del Golfo (SP) via Campastrino 3/B, di proprietà di Persona_3 madre di viene assegnata alla sig.ra mentre il sig. si Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 trasferirà presso l'abitazione dei genitori in Riccò del Golfo via Campastrino nr. 3/B, nello stesso stabile della casa familiare, ma nell'appartamento ubicato al piano inferiore;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia la somma di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese giugno 2026;
2 4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione, salute e scelta della loro residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
5) L'assegno unico verrà versato totalmente a favore della Sig.ra Parte_1
6) la detrazione delle spese sostenute per la figlia competerà al genitore che le avrà effettivamente sostenute;
7) ad inizio anno scolastico i genitori provvederanno ad un adeguato corredo scolastico e personale a favore della figlia la cui spesa verrà divisa al 50%;
8) e spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di ciascun genitore nella misura pari al
50%; le parti fanno espresso riferimento, per la relativa determinazione e regolamentazione, alle
Linee guida depositate dal Tribunale della Spezia nel dicembre 2018”.
All'udienza del 05/06/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso con la precisazione di cui all'udienza del 05/06/2025; per l'effetto, non si è riportata la clausola n. 9 indicata in ricorso, avendo le parti in udienza dichiarato essere stata già adempiuta dinanzi al notaio), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
3 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in Riccò del Golfo (SP) in data 19/07/2009 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Riccò del Golfo (SP) dell'anno 2009, al n. 2, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) la figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_2 prevalente collocazione e residenza presso la madre;
il padre potrà tenere presso il proprio domicilio la figlia con le seguenti modalità: due fine settimana alterni al mese, dal sabato mattina al lunedì mattina e due pomeriggi la settimana sempre tenendo conto degli impegni della bambina e dei turni di lavoro.
Le festività natalizie e pasquali e per tutte le altre festività ricorrenti nel corso dell'anno vigerà il principio dell'alternanza, durante le festività natalizie potrà essere deciso un periodo di permanenza della minore presso il padre, non superiore a sette giorni e debitamente concordato dai genitori almeno un mese prima.
Le vacanze estive, verrà mantenuto il calendario invernale compatibilmente con gli orari di frequenza dei Campus estivi. Ciascun genitore, nel rispetto della volontà della figlia, terrà con sé la minore per sette giorni, durante il periodo estivo. Il periodo di ferie estive dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30/05 di ogni anno. Ogni eventuale altro periodo di ferie durante l'anno con la figlia verrà concordato dai genitori con almeno un mese di anticipo.
2) La casa familiare sita in Riccò del Golfo (SP) via Campastrino 3/B, di proprietà di Persona_3 madre di viene assegnata alla sig.ra mentre il sig. si Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 trasferirà presso l'abitazione dei genitori in Riccò del Golfo via Campastrino nr. 3/B, nello stesso stabile della casa familiare, ma nell'appartamento ubicato al piano inferiore;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia la somma di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 20 di ogni
4 mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese giugno 2026;
4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione, salute e scelta della loro residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
5) L'assegno unico verrà versato totalmente a favore della Sig.ra Parte_1
6) la detrazione delle spese sostenute per la figlia competerà al genitore che le avrà effettivamente sostenute;
7) ad inizio anno scolastico i genitori provvederanno ad un adeguato corredo scolastico e personale a favore della figlia la cui spesa verrà divisa al 50%;
8) e spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di ciascun genitore nella misura pari al
50%; le parti fanno espresso riferimento, per la relativa determinazione e regolamentazione, alle
Linee guida depositate dal Tribunale della Spezia nel dicembre 2018”.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.7.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 710/2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Riccò del Golfo (SP), Via Campastrino n. 3/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Elvinetti
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Elena
Elvinetti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, con la precisazione di cui all'udienza del 05/06/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 09/04/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Riccò del Golfo (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 06/11/2012). I Per_1 coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_2 prevalente collocazione e residenza presso la madre;
il padre potrà tenere presso il proprio domicilio la figlia con le seguenti modalità: due fine settimana alterni al mese, dal sabato mattina al lunedì mattina e due pomeriggi la settimana sempre tenendo conto degli impegni della bambina e dei turni di lavoro.
Le festività natalizie e pasquali e per tutte le altre festività ricorrenti nel corso dell'anno vigerà il principio dell'alternanza, durante le festività natalizie potrà essere deciso un periodo di permanenza della minore presso il padre, non superiore a sette giorni e debitamente concordato dai genitori almeno un mese prima.
Le vacanze estive, verrà mantenuto il calendario invernale compatibilmente con gli orari di frequenza dei Campus estivi. Ciascun genitore, nel rispetto della volontà della figlia, terrà con sé la minore per sette giorni, durante il periodo estivo. Il periodo di ferie estive dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30/05 di ogni anno. Ogni eventuale altro periodo di ferie durante l'anno con la figlia verrà concordato dai genitori con almeno un mese di anticipo.
2) La casa familiare sita in Riccò del Golfo (SP) via Campastrino 3/B, di proprietà di Persona_3 madre di viene assegnata alla sig.ra mentre il sig. si Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 trasferirà presso l'abitazione dei genitori in Riccò del Golfo via Campastrino nr. 3/B, nello stesso stabile della casa familiare, ma nell'appartamento ubicato al piano inferiore;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia la somma di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese giugno 2026;
2 4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione, salute e scelta della loro residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
5) L'assegno unico verrà versato totalmente a favore della Sig.ra Parte_1
6) la detrazione delle spese sostenute per la figlia competerà al genitore che le avrà effettivamente sostenute;
7) ad inizio anno scolastico i genitori provvederanno ad un adeguato corredo scolastico e personale a favore della figlia la cui spesa verrà divisa al 50%;
8) e spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di ciascun genitore nella misura pari al
50%; le parti fanno espresso riferimento, per la relativa determinazione e regolamentazione, alle
Linee guida depositate dal Tribunale della Spezia nel dicembre 2018”.
All'udienza del 05/06/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso con la precisazione di cui all'udienza del 05/06/2025; per l'effetto, non si è riportata la clausola n. 9 indicata in ricorso, avendo le parti in udienza dichiarato essere stata già adempiuta dinanzi al notaio), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse della minore, poiché garantiscono alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per la figlia.
3 Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in Riccò del Golfo (SP) in data 19/07/2009 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Riccò del Golfo (SP) dell'anno 2009, al n. 2, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) la figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_2 prevalente collocazione e residenza presso la madre;
il padre potrà tenere presso il proprio domicilio la figlia con le seguenti modalità: due fine settimana alterni al mese, dal sabato mattina al lunedì mattina e due pomeriggi la settimana sempre tenendo conto degli impegni della bambina e dei turni di lavoro.
Le festività natalizie e pasquali e per tutte le altre festività ricorrenti nel corso dell'anno vigerà il principio dell'alternanza, durante le festività natalizie potrà essere deciso un periodo di permanenza della minore presso il padre, non superiore a sette giorni e debitamente concordato dai genitori almeno un mese prima.
Le vacanze estive, verrà mantenuto il calendario invernale compatibilmente con gli orari di frequenza dei Campus estivi. Ciascun genitore, nel rispetto della volontà della figlia, terrà con sé la minore per sette giorni, durante il periodo estivo. Il periodo di ferie estive dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30/05 di ogni anno. Ogni eventuale altro periodo di ferie durante l'anno con la figlia verrà concordato dai genitori con almeno un mese di anticipo.
2) La casa familiare sita in Riccò del Golfo (SP) via Campastrino 3/B, di proprietà di Persona_3 madre di viene assegnata alla sig.ra mentre il sig. si Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 trasferirà presso l'abitazione dei genitori in Riccò del Golfo via Campastrino nr. 3/B, nello stesso stabile della casa familiare, ma nell'appartamento ubicato al piano inferiore;
3) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia la somma di € 400,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 20 di ogni
4 mese, a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese giugno 2026;
4) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via separata limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione, salute e scelta della loro residenza abituale, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
5) L'assegno unico verrà versato totalmente a favore della Sig.ra Parte_1
6) la detrazione delle spese sostenute per la figlia competerà al genitore che le avrà effettivamente sostenute;
7) ad inizio anno scolastico i genitori provvederanno ad un adeguato corredo scolastico e personale a favore della figlia la cui spesa verrà divisa al 50%;
8) e spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico di ciascun genitore nella misura pari al
50%; le parti fanno espresso riferimento, per la relativa determinazione e regolamentazione, alle
Linee guida depositate dal Tribunale della Spezia nel dicembre 2018”.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate, come richiesto.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 3.7.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
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