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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1111/2021 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 07.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , entrambe nella loro qualità di eredi Parte_8 Parte_9 del signor , , , Persona_1 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 CP_1 Parte_19 [...]
, , , , , Pt_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
rappresentati e difesi dall'Avv. Alfonso Pontone giusta procura in calce Parte_24 all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati in PR a MA alla Via Santo Stefano
1 presso lo studio dell'Avv. Domenico Droghini
APPELLANTE
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Guerrera, Controparte_2
Francesca Guerrera e Antonio De Lorenzo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATO
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Cristoforo Colombo 58
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …” Piaccia all'Ecc. Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione disattesa, in accoglimento dell'appello con il presente atto proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Paola, n. 654/2020, così provvedere:
1. In via principale rigettare le domande originarie proposte dagli appellanti, per le causali e titoli di cui in narrativa e, per l'effetto, in riforma del decisum del giudice di prime cure,
2. Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cod. civ., l'inefficacia nei confronti di tutte le parti attrici, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti mediante rogito per notar dott. datato 20.12.2005, repertorio 51663, raccolta n. 19196, Persona_2 trascritto in data 23.12.2005 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di CO ai numeri
50340 di registri generale e n. 27065 di registro particolare, ed avente ad oggetto i beni immobili ed
i titoli di proprietà del dott. , comunemente detto solo , di Controparte_2 CP_2 CP_2 seguito analiticamente indicati: a. la metà indivisa della piena proprietà dell'appartamento posto al primo piano, interno 2, sito in PR a MA, ubicato tra piazza Italia e via Marconi, composto da un vano ed accessori, con terrazzo a livello, confinante con appartamento interno 1, vano scala e, in via aerea con via Marconi, riportato nel Catasto fabbricati del comune di PR a MA (CS) al foglio
29, part. 131 (particella emendata), sub 34, cat . A/2, cl. 1; b. la metà indivisa della piena proprietà dell'appartamento posto al primo piano, interno 1, sito in PR a MA, ubicato tra Piazza Italia e via Marconi, composto da tre vani ed accessori, con terrazzino a livello, confinante con appartamento interno 2, vano scala e, in via aerea, con via Marconi, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di PR a MA (CS) al foglio 29, particella 131, sub 6, cat. A/2, cl. 2; c. la metà indivisa della piena proprietà dei diritti di quota ideale pari a 2970/36760 dell'intero su un fabbricato sito in
PR a MA, via F. Longo, costituito da due corpi di fabbrica di cui uno di antica costruzione, costruiti in parte in aderenza e tra loro comunicanti, sviluppantesi il primo su due livelli e relativo lastrico solare ed il secondo su tre livelli con soprastanti mansarde ed annessa corte adibita a parcheggio. La parte di più antica costruzione è formata al piano terra da un locale adibito a farmacia con i relativi vani ed accessori e da altri due locali indipendenti al piano terra;
da due appartamenti ciascuno sviluppantesi su due livelli, al piano soprastante: La parte di recente costruzione è formata da cinque locali al piano terra, due appartamenti al primo piano, due appartamenti al secondo piano oltre alle due mansarde suddette;
il tutto confinante con distacco da via P, Longo, Piazza dei Martiri, via Colombo e proprietà . L'intero fabbricato è Per_3 riportato nel Catasto Fabbricati del comune di PR a MA (CS) al: - foglio 29, particella 49, sub
1 e sub 17 graffate, cat. C/1, cl. 1, mq 92; - foglio 29, particella 49, sub 2 e sub 16 graffate, cat. C/1, cl. 1, mq. 83; - foglio 29, particella 49, sub 3, cat. C/2, cl. U, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub
4, cat. C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub 5, cat . C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particella
49, sub 6, cat . C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub 7, cat. C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particelle 49, sub 9 e sub 18, graffate, cat. A/2, cl. 1; - foglio 29, particella 49, sub 10 , cat. A/2, cl.
1; - foglio 29, particella 49, sub 11, cat. A/2, cl.1; - foglio 29, particella 49, sub 12, cat. A/2, cl. 1; -
foglio 29, particella 49, sub 13, cat. A/2, cl. 1; - foglio 29, particella 49, sub 15, cat. A/2, cl. 1; -
foglio 29, particella 29, sub. 19, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 20, cat. C/7, cl. U;
-
foglio 29, particella 49, sub 21, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 22, cat. C/7, cl. U;
-
foglio 29, particella 49, sub 23, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 24, cat. C/7, cl. U;
-
foglio 29, particella 49, sub 25, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 26, cat. C/7, cl. U;
-
foglio 29, particella 49, sub 27, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 28, cat. C/7, cl. U;
-
foglio 29, particella 49, sub 29, cat. C/7, cl. U;
d. la piena proprietà dei diritti di quota ideale pari ad un quindicesimo dell'intero su un'abitazione sita in PR a MA, via C. Colombo, 13, sviluppantesi su più livelli oltre seminterrato adibito a garage e deposito composto da otto camere e servizi, con corte annessa, confinante con proprietà via Colombo e proprietà Per_4 Per_5
, riportata nel Catasto Fabbricati del comune di PR a MA (CS) al foglio 29, particelle Per_6
655, sub 1, e 655, sub 2 graffate, cat. A/7, cl. 1, e foglio 29, particella 655, sub. 3; e. la piena proprietà dei diritti di quota ideale pari ai due quindicesimi dell'intero su un terreno sito in RT (CS), località impresa, della superficie complessiva di mq. 5610, con soprastante fabbricato, confinante il tutto con proprietà , strada provinciale per Aieta, proprietà , riportato Per_7 Parte_25 nel Catasto Terreni del comune di RT (CS) al foglio 46, particella 1067, pasc. cespug., cl. 2, are
0,47; foglio 46, particella 1265, seminativo, cl. 3, are 2,10; foglio 46, particella 1266, pasc. cespug., cl. 2, are 4,81; foglio 46, particella 1267, pasc. Cespug., cl. 2, are 11,00; e nel Catasto Fabbricati del comune di RT (CS), al foglio 46, particelle 359 sub 6, e particelle 1068 e 1072 graffate, cat.
A/3, cl. 4; f. metà indivisa della piena proprietà di trentaquattromilaottocentosettantacinque azioni della società per azioni 'FINMED 2000 s.p.a', con sede in RT (CS), via J.F. Kennedy, 18/G con codice fiscale e numero iscrizione al registro delle imprese di CO , del valore P.IVA_1 nominale di euro trentaquattromilaottocentosettantacinque;
g. metà indivisa della piena proprietà della quota di partecipazione del valore nominale di euro duemilaottanta pari al 20% dell'intero capitale sociale della società 'Hotel Garden– s.r.l., con sede in PR a MA (CS), alla via Roma, 8, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di CO;
h. metà P.IVA_2 indivisa della piena proprietà della quota di partecipazione del valore nominale di euro tremila al capitale sociale della società 'Consulenza e Finanziamenti – limitata”, con Controparte_4 sede in PR a MA (CS), alla Piazza Italia, 27, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di CO;
P.IVA_3
3. Ordinare la trascrizione della emananda sentenza sia al Conservatore dei Registri Immobiliari di
CO esonerandolo da ogni responsabilità e ponendo le spese a carico dei convenuti;
così come la voltura U.T.E.; sia al Responsabile del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
CO, esonerandolo da ogni responsabilità e ponendo parimenti le spese a carico dei convenuti;
4. Condannare in ogni caso i convenuti e in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento e refusione delle spese e compensi di giudizio, maggiorati di spese generali, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 (come aggiornati ex D.M. 37/2018), oltre CNA ed IVA come per legge, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Per parte appellata < …” chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni avversa domanda deduzione ed eccezione disattesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare:
Autorizzare la ricostruzione del fascicolo cartaceo di primo grado di parte convenuta con gli atti e i documenti che si depositano unitamente alla presente costituzione e, quindi, di utilizzare questi ultimi ai fini della decisione, ovvero, in subordine, disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di ulteriore insuccesso, concedere un termine all'appellato per la ricostruzione del proprio fascicolo ovvero consentire l'utilizzazione, ai fini della decisione, degli atti e dei documenti che si depositano unitamente alla presente costituzione. Dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per i motivi e le causali sopra esposti. Dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. per i motivi e le causali sopra esposti. In via principale nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Paola. respingere, con la miglior formula, le domande svolte da parte appellante, per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti hanno convenuto in giudizio Controparte_2
e innanzi al Tribunale di Paola al fine di sentire dichiarare l'inefficacia ex Controparte_3 art. 2901 c.c. nei loro confronti del fondo patrimoniale a rogito del Notaio Rep. Persona_2
51663, Racc. n. 19196 trascritto in data 23.12.2005 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di CO ai numeri RG 50340 e RP 27065, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: • la metà indivisa della piena proprietà dell'appartamento posto al primo piano, interno 2, sito in PR a MA, ubicato tra piazza Italia e via Marconi, composto da un vano ed accessori, con terrazzo a livello, confinante con appartamento interno 1, vano scala e, in via aerea con via Marconi, riportato nel Catasto fabbricati del comune di PR a MA (CS) al foglio 29, part. 131 (particella emendata), sub 34, cat. A/2, cl. 1;
• la metà indivisa della piena proprietà dell'appartamento posto al primo piano, interno 1, sito in PR a MA, ubicato tra Piazza Italia e via Marconi, composto da tre vani ed accessori, con terrazzino a livello, confinante con appartamento interno 2, vano scala e, in via aerea, con via Marconi, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di PR a MA (CS) al foglio 29, particella 131, sub 6, cat. A/2, cl. 2;
• la metà indivisa della piena proprietà dei diritti di quota ideale pari a 2970/36760 dell'intero su un fabbricato sito in PR a MA, via F. Longo, costituito da due corpi di fabbrica di cui uno di antica costruzione, costruiti in parte in aderenza e tra loro comunicanti, sviluppantesi il primo su due livelli e relativo lastrico solare ed il secondo su tre livelli con soprastanti mansarde ed annessa corte adibita a parcheggio. La parte di più antica costruzione è formata al piano terra da un locale adibito a farmacia con i relativi vani ed accessori e da altri due locali indipendenti al piano terra;
da due appartamenti ciascuno sviluppantesi su due livelli, al piano soprastante: La parte di recente costruzione è formata da cinque locali al piano terra, due appartamenti al primo piano, due appartamenti al secondo piano oltre alle due mansarde suddette;
il tutto confinante con distacco da via P, Longo, Piazza dei Martiri, via Colombo e proprietà L'intero fabbricato è riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Per_3
PR a MA (CS) al: - foglio 29, particella 49, sub 1 e sub 17 graffate, cat. C/1, cl. 1, mq 92;
- foglio 29, particella 49, sub 2 e sub 16 graffate, cat. C/1, cl. 1, mq. 83; - foglio 29, particella
49, sub 3, cat. C/2, cl. U, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub 4, cat. C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub 5, cat . C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub 6, cat. C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub 7, cat. C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particelle 49, sub 9 e sub 18, graffate, cat. A/2, cl. 1; - foglio 29, particella 49, sub 10, cat. A/2, cl. 1; - foglio
29, particella 49, sub 11, cat. A/2, cl.1; - foglio 29, particella 49, sub 12, cat. A/2, cl. 1; - foglio
29, particella 49, sub 13, cat. A/2, cl. 1; - foglio 29, particella 49, sub 15, cat. A/2, cl. 1; - foglio 29, particella 29, sub. 19, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 20, cat. C/7, cl.
U; - foglio 29, particella 49, sub 21, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 22, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 23, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 24, cat.
C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 25, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 26, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 27, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub
28, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 29, cat. C/7, cl. U;
• la piena proprietà dei diritti di quota ideale pari ad un quindicesimo dell'intero su un'abitazione sita in PR a MA, via C. Colombo, 13, sviluppantesi su più livelli oltre seminterrato adibito a garage e deposito composto da otto camere e servizi, con corte annessa, confinante con proprietà via Colombo e proprietà , riportata nel Per_4 Per_5 Per_6
Catasto Fabbricati del comune di PR a MA (CS) al foglio 29, particelle 655, sub 1, e 655, sub 2 graffate, cat. A/7, cl. 1, e foglio 29, particella 655, sub. 3;
• la piena proprietà dei diritti di quota ideale pari ai due quindicesimi dell'intero su un terreno sito in RT (CS), località impresa, della superficie complessiva di mq. 5610, con soprastante fabbricato, confinante il tutto con proprietà , strada provinciale per Aieta, Per_7 proprietà , riportato nel Catasto Terreni del comune di RT (CS) al Parte_25 foglio 46, particella 1067, pasc. cespug., cl. 2, are 0,47; foglio 46, particella 1265, seminativo, cl. 3, are 2,10; foglio 46, particella 1266, pasc. cespug., cl. 2, are 4,81; foglio 46, particella
1267, pasc. Cespug., cl. 2, are 11,00; e nel Catasto Fabbricati del comune di RT (CS), al foglio 46, particelle 359 sub 6, e particelle 1068 e 1072 graffate, cat. A/3, cl. 4;
• metà indivisa della piena proprietà di trentaquattromilaottocentosettantacinque azioni della società per azioni 'FINMED 2000 s.p.a', con sede in RT (CS), via J.F. Kennedy, 18/G con codice fiscale e numero iscrizione al registro delle imprese di CO , del P.IVA_1 valore nominale di euro trentaquattromilaottocentosettantacinque;
• metà indivisa della piena proprietà della quota di partecipazione del valore nominale di euro duemilaottanta pari al 20% dell'intero capitale sociale della società 'Hotel Garden– s.r.l., con sede in PR a MA (CS), alla via Roma, 8, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di CO;
P.IVA_2
• metà indivisa della piena proprietà della quota di partecipazione del valore nominale di euro tremila al capitale sociale della società ' Controparte_5 limitata”, con sede in PR a MA (CS), alla Piazza Italia, 27, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di CO P.IVA_3
A fondamento delle proprie ragioni hanno rappresentato di essere soci e al tempo stesso creditori della in virtù di sottoscrizione di quote sociali, contratti di finanziamento e depositi di Parte_26 somme su conti di servizio infruttiferi.
Hanno evidenziato di aver in data anteriore al suddetto procedimento convenuto innanzi al Tribunale di Paola tutti gli ex amministratori e sindaci della , tra cui il Dott. Parte_26 [...] nella qualità di Presidente del IO IN, per ivi sentire accertare la Controparte_2 responsabilità ai sensi degli artt. 2484, 2485 e 2486 cod. civ, per aver gravemente violato i doveri loro incombenti in qualità di componenti degli organi societari di gestione e controllo e quindi, ottenerne in solido la condanna al risarcimento di tutti i danni da subiti, nella duplice veste di soci e creditori, consistenti nella perdita di somme a vario titolo conferite alla cooperativa in virtù di sottoscrizione di quote sociali, contratti di finanziamento e deposito di somme su conti di servizio infruttiferi.
Hanno ulteriormente dedotto che la responsabilità del Dott. nella sua Controparte_2 qualità di Presidente del IO IN è stata accertata con sentenza penale n. 2508/2008 emessa in data 17.12.2008 dal Tribunale di Paola – Sezione Distaccata di Scalea;
il suddetto provvedimento ha condannato tutti i membri del C.D.A. e del IO IN della Soc. Cooperativa
[...]
” per l'esercizio abusivo dell'attività bancaria. Pt_26
Hanno precisato che i fatti oggetto di imputazione nel procedimento penale conclusosi con la suddetta pronuncia di condanna, sono peraltro provati documentalmente dalle risultanze della relazione ispettiva svolta dall'Ufficio Italiano Cambi nel periodo marzo -giugno 2005: nella suddetta verifica ispettiva sono emersi le gravi e reiterate violazioni di legge, nonché le inadempienze commesse dall'organo di gestione, rispetto alle quali l'organo di vigilanza, presieduto dal Dott. , è CP_2 rimasto inerte.
Sulla base di tali presupposti hanno quindi invocato la dichiarazione di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale del 20.12.2005 a rogito per Notaio rep. 51663 e racc. Persona_2
19196.
Con comparsa depositata il 13.06.2011 si è costituito in giudizio Controparte_2 per contestare le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda stante l'asserita insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della spiegata azione revocatoria.
Più in particolare ha dedotto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è avvenuto in data
20.12.2005, mentre l'attività di indagine relativa al procedimento penale risale a Maggio 2006 e gli stessi imputati, sono stati resi edotti dell'esistenza delle indagini tra novembre/dicembre 2006 con la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e del rinvio a giudizio nel mese di marzo 2007.
Da ciò deriva l'assoluta mancanza del Dott. di pregiudicare le ragioni dei creditori dell'ex CP_2
, quindi l'assenza della scientia fraudis”. Parte_27
Considerato che il fondo patrimoniale è stato costituito in data 20.12.2005 cioè in epoca anteriore rispetto alla nascita del credito è infondato l'assunto che la costituzione del fondo patrimoniale, fosse preordinata a compromettere la garanzia patrimoniale dei creditori.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita Controparte_3
La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle part, interrogatorio formale di e prova per testi. Controparte_2 Con sentenza n. 654/2020 resa il 07.12.2020 il Tribunale di Paola ha così provveduto: “Rigetta la domanda formulata nell'interesse di parte attrice;
compensa le spese del giudizio”.
In estrema sintesi, il Tribunale di Paola ha rigettato la domanda sul rilievo che l'eventuale insorgenza del credito risulta successiva a fronte della costituzione del fondo patrimoniale avvenuta in data
20.12.2005, per cui non può ritenersi provata la ricorrenza del requisito del consilium fraudis, essendo appunto l'insorgenza del credito successiva alla costituzione del fondo patrimoniale.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, più gli altri, hanno proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo PEC il 07.06.2021 mentre con Raccomandata A/R in data 04.04.2022 a
[...]
, affidandolo ai motivi che si esamineranno. Controparte_3
Con comparsa depositata in data 01.12.2021, si è costituito in giudizio Controparte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito, ha
[...] chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso costituirsi . Controparte_3
L'udienza del 25.09.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 30.09.2024 comunicato in data 07.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale, mentre in data 27.12.2024 parte appellante ha depositato la memoria di replica rassegnando le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, rimettere la causa sul ruolo, autorizzando parte appellante alla ricostruzione del proprio fascicolo di parte di primo grado, nel quale erano contenuti documenti decisivi ai fini della decisione della presente lite.
2. nel merito accogliere le conclusioni formulate nell'atto di appello, che abbiansi quivi trascritte e riportate integralmente, precisando, ancora una volta, come già evidenziato nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 9.3.2022, che, per mero refuso di stampa ed errore materiale, nel capoverso I) delle conclusioni viene utilizzato il verbo 'rigettare', in luogo di quello corretto di
'accogliere', come agevolmente desumibile, sul piano logico e giuridico, dal contenuto dell'atto di appello e dalle ulteriori conclusioni formulate”
2.1 Questioni preliminari
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , la quale benché evocata Controparte_3 in giudizio, con notificazione dell'atto di citazione in appello effettuata a mezzo Raccomandata A/R in data 04.04.2022 non ha inteso costituirsi. Deve invece essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Dal contenuto dell'appello emerge che nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 27199 del 2017, ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.2
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha collocato la costituzione del fondo patrimoniale in data anteriore all'insorgenza del credito che viene individuata invece nell'attività di indagine relativa al procedimento penale di cui il sarebbe stato edotto solo tra novembre e dicembre 2006. CP_2
Sostiene che il giudicante abbia completamente omesso l'utilizzo di tutto il materiale probatorio acquisito al processo, con mancata valutazione degli elementi che avrebbero potuto condurre ad una decisione di segno opposta a quella adottata.
Con il secondo motivo lamentano sulla sussistenza del credito in epoca anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale.
In particolare, ritengono che il loro diritto di credito scaturisca dalle asserite “gravi omissioni” compiute dall'appellato e asseritamente provate dalla documentazione ex adverso prodotta, ovvero dai verbali del collegio ND in atti ed in particolare: verbale di adunanza del 05.04.2000, verbale del IO IN del 06.04.2005, verbale del IO IN del 18.07.2005, verbale del
IO IN del 03.10.2005.
Questi verbali sostengono, sono in grado di dimostrare le gravi omissioni del , il quale CP_2 sarebbe quindi, venuto meno ai suoi doveri di controllo e vigilanza, da cui scaturirebbe il diritto di credito degli appellanti.
Con il terzo motivo e il quarto motivo, gli appellanti contestano gli elementi dell'eventus damni e della scientia damni, legittimanti l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Sostengono che il ha stipulato il negozio costitutivo del fondo patrimoniale in epoca CP_2 successiva all'accertamento ispettivo dell' con cui sono state accertate le reiterate violazioni CP_6 di legge, nonché le inadempienze commesse dagli organi di gestione della Cooperativa.
Adducono che lo stesso era pienamente consapevole delle proprie responsabilità in epoca anteriore alla stipula del fondo patrimoniale e lo stesso, sia stato stipulato proprio al fine di sottrarre tutti i propri beni alla garanzia del credito degli odierni appellanti. L'esame di motivi di censura deve necessariamente essere preceduto dall'esame della istanza di autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte reiterata dalla difesa degli appellanti anche nella memoria di replica.
L'istanza non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Al momento della iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 17 giugno 2021, il difensore ha depositato una nota nella quale ha dato atto che la produzione documentale di primo grado non era ancora nella sua disponibilità e che avrebbe provveduto nel prosieguo ad allegarla telematicamente. Con le note depositate il 6 luglio 2022 il difensore ha per a prima volta dedotto che il contenuto del proprio fascicolo di primo grado era stato in gran parte smarrito dalla cancelleria del Tribunale di Paola chiedendo che venisse ordinato dalla Corte a quell'ufficio di provvedere alle necessarie ricerche e, in difetto del reperimento di autorizzare la difesa alla sua ricostruzione. Analoga istanza è stata reiterata nelle successive note di trattazione e nella memoria di replica, senza che la Corte di pronunciasse mai espressamente sul punto. Sennonchè deve rilevarsi che nel fascicolo cartaceo di primo grado è presente una missiva – recante nella intestazione la data del 9 giugno 2021 - inoltrata dall'avv.
Pontone all'avv. Domenico Droghini nella quale il primo chiede al secondo di ritirare il proprio fascicolo di parte. Sulla copertina del fascicolo cartaceo di primo grado vi è una annotazione in data
10 giugno 2021: ritirato fascicolo di parte per avv. Pontone , avv. Draghini Domenico. Nella stessa data del 10 giugno 2021 nel fascicolo telematico di primo grado risulta annotato il ritiro del fascicolo di parte dell'avv. Pontone.
A fronte di tali evidenze di fatto, il fascicolo di parte di primo grado non è mai stato depositato in questo grado del giudizio mentre completamente indimostrato è rimasto l'assunto del suo smarrimento, sia pure parziale, da parte della cancelleria del Tribunale di Paola. In detta situazione, quindi, non ricorrono i presupposti né per ordinare la ricerca di un fascicolo che in realtà risulta regolarmente ritirato dal suo titolare né per autorizzare quest'ultimo alla sua ricostruzione che, peraltro, se possibile con gli atti a disposizione doveva essere realizzata d'iniziativa prima della iscrizione della causa a ruolo. Tutto ciò comporta che la causa deve essere decisa solo sulla base degli atti presenti nel fascicolo che, per come si dirà, sono insufficiente a fondare la riforma della sentenza nel senso invocato dagli appellanti.
Deve qui per completezza darsi atto del fatto che analoga istanza di autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte di primo grado è stata avanzata dall'appellato il quale, tuttavia, unitamente alla stessa ha depositato gli atti che ha affermato essere contenuti in quel fascicolo e l'attestazione di smarrimento da parte del Tribunale di Paola. Nessuna contestazione gli appellanti hanno mosso in ordine alla corrispondenza tra quanto prodotto in questo grado del giudizio dall'appellato e quanto contenuto nel fascicolo di parte andato smarrito e, in ogni caso, la questione risulta superata dal fatto che l'unica produzione rilevante ai fini della decisione è la sentenza di assoluzione della Corte
d'Appello di Catanzaro che era stata prodotta già in primo grado unitamente alla comparsa conclusionale e, pertanto, era presente nel fascicolo telematico di primo grado.
Gli appellanti lamentato sostanzialmente un duplice errore commesso dal Tribunale consistito nel non considerare che le condotte illecite da cui è derivato il credito risarcitorio di cui qui si chiede la tutela sono precedenti la costituzione del fondo patrimoniale e nel non considerare che i profili penalistici non esauriscono le ipotesi di responsabilità invocate a sostegno del diritto di credito.
Osserva la Corte che è vero che con riferimento alla responsabilità da fatto illecito la anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo oggetto di domanda revocatoria va valutata rispetto al momento della condotta e, sotto tale profilo, la sentenza di primo grado che àncora la valutazione al momento in cui gli autori delle condotte hanno avuto notizia della pendenza di un procedimento penale a loro carico non è in linea con tale principio. Deve tuttavia osservarsi che la sentenza del Tribunale penale di
Paola che pure gli attori in primo grado hanno invocato tra i presupposti della fondatezza del proprio diritto è stata riformata dalla Corte d'Appello di Catanzaro che ha espressamente e perentoriamente escluso che i componenti del IO ND ( tra cui appunto l'appellato ) abbiano omesso di esercitare il controllo sull'attività del cda, evidenziando a contrario l'esistenza di atti che comprovano il corretto esercizio di quel potere componenti il IO IN … La difesa ha provato, invero, come i Controparte_2 componenti il IO ND abbiano svolto in maniera esatta i loro compiti, segnalando al
Consiglio di Amministrazione i medesimi dubbi espressi dal . Tanto emerge dal Controparte_7 verbale del 55 aprile 2000. Parimenti con verbale in data 13 aprile 2001, letto all'Assemblea di soci del 29 aprile 2001il IO ND rileva la preclusione di talune attività alle cooperative finanziarie e sollecita nuove iniziative per l'adeguamento alla nuova disciplina. Analogamente, nel verbale del 6 aprile 2002, letto all'assemblea di soci del 27 aprile 200, il IO ND rilevala preclusione di talune attività e sollecita nuove iniziative per l'adeguamento alla nuova disciplina.
Ancora ni verbali del 30 gennaio 2003, del 6 luglio 2004, del 4 ottobre 2004, del 29 marzo 20055, del 6 aprile 2005, del 18 luglio 2005, del 3 ottobre 2005, del 19 dicembre 2005, del 13 aprile 2006, del 2 ottobre 2006, del 3 novembre 2006, del 16 gennaio 2007 e del 22 gennaio 2007, emerge come il IO ND abbia comunque risaltato come l'attività della Cooperativa dovesse adeguarsi ala nuova normativa fino a proporre la modifica dello ( nel verbale del 4 ottobre 2004) con Pt_28 la trasformazione della cooperativa in una società lucrativa o a ulteriormente sottolineare le criticità della gestione della cooperativa in rapporto al D.L.vo 385/1993. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, quindi, non si è avuta alcuna responsabilità omissiva da parte del IO ND che, invero, ha svolto ed esercitato i propri poteri di controllo e vigilanza informando la società cooperativa delle disfunzioni gestionali afferenti la modifica normativa e le conseguenti criticità in rapporto al d.lvo n. 385/1993…>
Si tenga presente che gli appellanti erano costituiti parti civili nel giudizio penale onde nei loro confronti è pienamente opponibile il giudicato assolutorio ( è incontestato tra le parti che la sentenza della Corte d'Appello sia passata in giudicato ). Gli appellanti avevano anche dedotto in primo grado di avere proposto azione di risarcimento del danno in sede civile nei confronti dell'appellato, ma rispetto a detto giudizio manca ogni documentazione, non essendo mai stato prodotto l'atto di citazione e non avendo gli appellanti mai precisato in che stato versi detto giudizio che in primo grado dovrebbe essere stato introdotto in epoca precedente il 21 dicembre 2010 ( data di iscrizione a ruolo della domanda revocatoria ). Va quindi ribadito che in questo grado del giudizio la Corte, per fatto imputabile esclusivamente alle parti appellanti, non è stata messa in condizione di conoscere il contenuto della produzione documentale di primo grado. La prova orale espletata in primo grado, infatti, ha riguardato esclusivamente la mancata esecuzione di un sequestro preventivo a suo tempo concesso dal Tribunale ed è pertanto irrilevante ai fini della odierna decisione.
Deve allora concludersi che la possibilità che all'esito del giudicato di assoluzione siano residuate ipotesi di responsabilità esclusivamente civili idonee a configurare una ragione creditoria a tutela della quale invocare la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, non può in alcun modo essere qui verificata. Ne discende che l'esistenza di un diritto di credito degli appellanti non può ritenersi neanche in via meramente ipotetica sicchè, seppure con questa diversa motivazione, la domanda proposta in primo grado non può trovare accoglimento.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2002 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento che per le azioni revocatorie si determina in ragione del credito a tutela del quale l'azione è esperita e che nel caso di più azioni cumulativamente proposte deve essere determinato con riferimento alla domanda avente il valore più alto ( cfr Cass. 10367/2024 ) vale a dire quella di che ha dichiarato di agire a tutela di un credito di € 200.000. Parte_21
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorro i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, entrambe nella loro qualità di eredi del signor
[...] Parte_8 Parte_9 [...] , , , Per_1 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 CP_1
, , , , , , ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 654 del 2020 e nei confronti di Parte_24 [...]
e così provvede: Controparte_2 Controparte_3 dichiara la contumacia di;
Controparte_3 rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento nei confronti di delle spese di Controparte_2 lite di questo grado del giudizio che liquida in € 14.103,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1111/2021 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 25.09.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 07.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , entrambe nella loro qualità di eredi Parte_8 Parte_9 del signor , , , Persona_1 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14
, , Parte_15 Parte_16 Parte_17
, , , Parte_18 CP_1 Parte_19 [...]
, , , , , Pt_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
rappresentati e difesi dall'Avv. Alfonso Pontone giusta procura in calce Parte_24 all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati in PR a MA alla Via Santo Stefano
1 presso lo studio dell'Avv. Domenico Droghini
APPELLANTE
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Guerrera, Controparte_2
Francesca Guerrera e Antonio De Lorenzo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATO
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Cristoforo Colombo 58
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …” Piaccia all'Ecc. Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione disattesa, in accoglimento dell'appello con il presente atto proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Paola, n. 654/2020, così provvedere:
1. In via principale rigettare le domande originarie proposte dagli appellanti, per le causali e titoli di cui in narrativa e, per l'effetto, in riforma del decisum del giudice di prime cure,
2. Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 cod. civ., l'inefficacia nei confronti di tutte le parti attrici, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti mediante rogito per notar dott. datato 20.12.2005, repertorio 51663, raccolta n. 19196, Persona_2 trascritto in data 23.12.2005 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di CO ai numeri
50340 di registri generale e n. 27065 di registro particolare, ed avente ad oggetto i beni immobili ed
i titoli di proprietà del dott. , comunemente detto solo , di Controparte_2 CP_2 CP_2 seguito analiticamente indicati: a. la metà indivisa della piena proprietà dell'appartamento posto al primo piano, interno 2, sito in PR a MA, ubicato tra piazza Italia e via Marconi, composto da un vano ed accessori, con terrazzo a livello, confinante con appartamento interno 1, vano scala e, in via aerea con via Marconi, riportato nel Catasto fabbricati del comune di PR a MA (CS) al foglio
29, part. 131 (particella emendata), sub 34, cat . A/2, cl. 1; b. la metà indivisa della piena proprietà dell'appartamento posto al primo piano, interno 1, sito in PR a MA, ubicato tra Piazza Italia e via Marconi, composto da tre vani ed accessori, con terrazzino a livello, confinante con appartamento interno 2, vano scala e, in via aerea, con via Marconi, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di PR a MA (CS) al foglio 29, particella 131, sub 6, cat. A/2, cl. 2; c. la metà indivisa della piena proprietà dei diritti di quota ideale pari a 2970/36760 dell'intero su un fabbricato sito in
PR a MA, via F. Longo, costituito da due corpi di fabbrica di cui uno di antica costruzione, costruiti in parte in aderenza e tra loro comunicanti, sviluppantesi il primo su due livelli e relativo lastrico solare ed il secondo su tre livelli con soprastanti mansarde ed annessa corte adibita a parcheggio. La parte di più antica costruzione è formata al piano terra da un locale adibito a farmacia con i relativi vani ed accessori e da altri due locali indipendenti al piano terra;
da due appartamenti ciascuno sviluppantesi su due livelli, al piano soprastante: La parte di recente costruzione è formata da cinque locali al piano terra, due appartamenti al primo piano, due appartamenti al secondo piano oltre alle due mansarde suddette;
il tutto confinante con distacco da via P, Longo, Piazza dei Martiri, via Colombo e proprietà . L'intero fabbricato è Per_3 riportato nel Catasto Fabbricati del comune di PR a MA (CS) al: - foglio 29, particella 49, sub
1 e sub 17 graffate, cat. C/1, cl. 1, mq 92; - foglio 29, particella 49, sub 2 e sub 16 graffate, cat. C/1, cl. 1, mq. 83; - foglio 29, particella 49, sub 3, cat. C/2, cl. U, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub
4, cat. C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub 5, cat . C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particella
49, sub 6, cat . C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub 7, cat. C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particelle 49, sub 9 e sub 18, graffate, cat. A/2, cl. 1; - foglio 29, particella 49, sub 10 , cat. A/2, cl.
1; - foglio 29, particella 49, sub 11, cat. A/2, cl.1; - foglio 29, particella 49, sub 12, cat. A/2, cl. 1; -
foglio 29, particella 49, sub 13, cat. A/2, cl. 1; - foglio 29, particella 49, sub 15, cat. A/2, cl. 1; -
foglio 29, particella 29, sub. 19, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 20, cat. C/7, cl. U;
-
foglio 29, particella 49, sub 21, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 22, cat. C/7, cl. U;
-
foglio 29, particella 49, sub 23, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 24, cat. C/7, cl. U;
-
foglio 29, particella 49, sub 25, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 26, cat. C/7, cl. U;
-
foglio 29, particella 49, sub 27, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 28, cat. C/7, cl. U;
-
foglio 29, particella 49, sub 29, cat. C/7, cl. U;
d. la piena proprietà dei diritti di quota ideale pari ad un quindicesimo dell'intero su un'abitazione sita in PR a MA, via C. Colombo, 13, sviluppantesi su più livelli oltre seminterrato adibito a garage e deposito composto da otto camere e servizi, con corte annessa, confinante con proprietà via Colombo e proprietà Per_4 Per_5
, riportata nel Catasto Fabbricati del comune di PR a MA (CS) al foglio 29, particelle Per_6
655, sub 1, e 655, sub 2 graffate, cat. A/7, cl. 1, e foglio 29, particella 655, sub. 3; e. la piena proprietà dei diritti di quota ideale pari ai due quindicesimi dell'intero su un terreno sito in RT (CS), località impresa, della superficie complessiva di mq. 5610, con soprastante fabbricato, confinante il tutto con proprietà , strada provinciale per Aieta, proprietà , riportato Per_7 Parte_25 nel Catasto Terreni del comune di RT (CS) al foglio 46, particella 1067, pasc. cespug., cl. 2, are
0,47; foglio 46, particella 1265, seminativo, cl. 3, are 2,10; foglio 46, particella 1266, pasc. cespug., cl. 2, are 4,81; foglio 46, particella 1267, pasc. Cespug., cl. 2, are 11,00; e nel Catasto Fabbricati del comune di RT (CS), al foglio 46, particelle 359 sub 6, e particelle 1068 e 1072 graffate, cat.
A/3, cl. 4; f. metà indivisa della piena proprietà di trentaquattromilaottocentosettantacinque azioni della società per azioni 'FINMED 2000 s.p.a', con sede in RT (CS), via J.F. Kennedy, 18/G con codice fiscale e numero iscrizione al registro delle imprese di CO , del valore P.IVA_1 nominale di euro trentaquattromilaottocentosettantacinque;
g. metà indivisa della piena proprietà della quota di partecipazione del valore nominale di euro duemilaottanta pari al 20% dell'intero capitale sociale della società 'Hotel Garden– s.r.l., con sede in PR a MA (CS), alla via Roma, 8, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di CO;
h. metà P.IVA_2 indivisa della piena proprietà della quota di partecipazione del valore nominale di euro tremila al capitale sociale della società 'Consulenza e Finanziamenti – limitata”, con Controparte_4 sede in PR a MA (CS), alla Piazza Italia, 27, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di CO;
P.IVA_3
3. Ordinare la trascrizione della emananda sentenza sia al Conservatore dei Registri Immobiliari di
CO esonerandolo da ogni responsabilità e ponendo le spese a carico dei convenuti;
così come la voltura U.T.E.; sia al Responsabile del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
CO, esonerandolo da ogni responsabilità e ponendo parimenti le spese a carico dei convenuti;
4. Condannare in ogni caso i convenuti e in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, al pagamento e refusione delle spese e compensi di giudizio, maggiorati di spese generali, da liquidarsi ex D.M. 55/2014 (come aggiornati ex D.M. 37/2018), oltre CNA ed IVA come per legge, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Per parte appellata < …” chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, ogni avversa domanda deduzione ed eccezione disattesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare:
Autorizzare la ricostruzione del fascicolo cartaceo di primo grado di parte convenuta con gli atti e i documenti che si depositano unitamente alla presente costituzione e, quindi, di utilizzare questi ultimi ai fini della decisione, ovvero, in subordine, disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di ulteriore insuccesso, concedere un termine all'appellato per la ricostruzione del proprio fascicolo ovvero consentire l'utilizzazione, ai fini della decisione, degli atti e dei documenti che si depositano unitamente alla presente costituzione. Dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per i motivi e le causali sopra esposti. Dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. per i motivi e le causali sopra esposti. In via principale nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale di Paola. respingere, con la miglior formula, le domande svolte da parte appellante, per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti hanno convenuto in giudizio Controparte_2
e innanzi al Tribunale di Paola al fine di sentire dichiarare l'inefficacia ex Controparte_3 art. 2901 c.c. nei loro confronti del fondo patrimoniale a rogito del Notaio Rep. Persona_2
51663, Racc. n. 19196 trascritto in data 23.12.2005 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di CO ai numeri RG 50340 e RP 27065, avente ad oggetto i seguenti beni immobili: • la metà indivisa della piena proprietà dell'appartamento posto al primo piano, interno 2, sito in PR a MA, ubicato tra piazza Italia e via Marconi, composto da un vano ed accessori, con terrazzo a livello, confinante con appartamento interno 1, vano scala e, in via aerea con via Marconi, riportato nel Catasto fabbricati del comune di PR a MA (CS) al foglio 29, part. 131 (particella emendata), sub 34, cat. A/2, cl. 1;
• la metà indivisa della piena proprietà dell'appartamento posto al primo piano, interno 1, sito in PR a MA, ubicato tra Piazza Italia e via Marconi, composto da tre vani ed accessori, con terrazzino a livello, confinante con appartamento interno 2, vano scala e, in via aerea, con via Marconi, riportato nel Catasto Fabbricati del comune di PR a MA (CS) al foglio 29, particella 131, sub 6, cat. A/2, cl. 2;
• la metà indivisa della piena proprietà dei diritti di quota ideale pari a 2970/36760 dell'intero su un fabbricato sito in PR a MA, via F. Longo, costituito da due corpi di fabbrica di cui uno di antica costruzione, costruiti in parte in aderenza e tra loro comunicanti, sviluppantesi il primo su due livelli e relativo lastrico solare ed il secondo su tre livelli con soprastanti mansarde ed annessa corte adibita a parcheggio. La parte di più antica costruzione è formata al piano terra da un locale adibito a farmacia con i relativi vani ed accessori e da altri due locali indipendenti al piano terra;
da due appartamenti ciascuno sviluppantesi su due livelli, al piano soprastante: La parte di recente costruzione è formata da cinque locali al piano terra, due appartamenti al primo piano, due appartamenti al secondo piano oltre alle due mansarde suddette;
il tutto confinante con distacco da via P, Longo, Piazza dei Martiri, via Colombo e proprietà L'intero fabbricato è riportato nel Catasto Fabbricati del comune di Per_3
PR a MA (CS) al: - foglio 29, particella 49, sub 1 e sub 17 graffate, cat. C/1, cl. 1, mq 92;
- foglio 29, particella 49, sub 2 e sub 16 graffate, cat. C/1, cl. 1, mq. 83; - foglio 29, particella
49, sub 3, cat. C/2, cl. U, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub 4, cat. C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub 5, cat . C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub 6, cat. C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particella 49, sub 7, cat. C/1, cl. 2, mq. 38; - foglio 29, particelle 49, sub 9 e sub 18, graffate, cat. A/2, cl. 1; - foglio 29, particella 49, sub 10, cat. A/2, cl. 1; - foglio
29, particella 49, sub 11, cat. A/2, cl.1; - foglio 29, particella 49, sub 12, cat. A/2, cl. 1; - foglio
29, particella 49, sub 13, cat. A/2, cl. 1; - foglio 29, particella 49, sub 15, cat. A/2, cl. 1; - foglio 29, particella 29, sub. 19, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 20, cat. C/7, cl.
U; - foglio 29, particella 49, sub 21, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 22, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 23, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 24, cat.
C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 25, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 26, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 27, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub
28, cat. C/7, cl. U;
- foglio 29, particella 49, sub 29, cat. C/7, cl. U;
• la piena proprietà dei diritti di quota ideale pari ad un quindicesimo dell'intero su un'abitazione sita in PR a MA, via C. Colombo, 13, sviluppantesi su più livelli oltre seminterrato adibito a garage e deposito composto da otto camere e servizi, con corte annessa, confinante con proprietà via Colombo e proprietà , riportata nel Per_4 Per_5 Per_6
Catasto Fabbricati del comune di PR a MA (CS) al foglio 29, particelle 655, sub 1, e 655, sub 2 graffate, cat. A/7, cl. 1, e foglio 29, particella 655, sub. 3;
• la piena proprietà dei diritti di quota ideale pari ai due quindicesimi dell'intero su un terreno sito in RT (CS), località impresa, della superficie complessiva di mq. 5610, con soprastante fabbricato, confinante il tutto con proprietà , strada provinciale per Aieta, Per_7 proprietà , riportato nel Catasto Terreni del comune di RT (CS) al Parte_25 foglio 46, particella 1067, pasc. cespug., cl. 2, are 0,47; foglio 46, particella 1265, seminativo, cl. 3, are 2,10; foglio 46, particella 1266, pasc. cespug., cl. 2, are 4,81; foglio 46, particella
1267, pasc. Cespug., cl. 2, are 11,00; e nel Catasto Fabbricati del comune di RT (CS), al foglio 46, particelle 359 sub 6, e particelle 1068 e 1072 graffate, cat. A/3, cl. 4;
• metà indivisa della piena proprietà di trentaquattromilaottocentosettantacinque azioni della società per azioni 'FINMED 2000 s.p.a', con sede in RT (CS), via J.F. Kennedy, 18/G con codice fiscale e numero iscrizione al registro delle imprese di CO , del P.IVA_1 valore nominale di euro trentaquattromilaottocentosettantacinque;
• metà indivisa della piena proprietà della quota di partecipazione del valore nominale di euro duemilaottanta pari al 20% dell'intero capitale sociale della società 'Hotel Garden– s.r.l., con sede in PR a MA (CS), alla via Roma, 8, con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di CO;
P.IVA_2
• metà indivisa della piena proprietà della quota di partecipazione del valore nominale di euro tremila al capitale sociale della società ' Controparte_5 limitata”, con sede in PR a MA (CS), alla Piazza Italia, 27, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di CO P.IVA_3
A fondamento delle proprie ragioni hanno rappresentato di essere soci e al tempo stesso creditori della in virtù di sottoscrizione di quote sociali, contratti di finanziamento e depositi di Parte_26 somme su conti di servizio infruttiferi.
Hanno evidenziato di aver in data anteriore al suddetto procedimento convenuto innanzi al Tribunale di Paola tutti gli ex amministratori e sindaci della , tra cui il Dott. Parte_26 [...] nella qualità di Presidente del IO IN, per ivi sentire accertare la Controparte_2 responsabilità ai sensi degli artt. 2484, 2485 e 2486 cod. civ, per aver gravemente violato i doveri loro incombenti in qualità di componenti degli organi societari di gestione e controllo e quindi, ottenerne in solido la condanna al risarcimento di tutti i danni da subiti, nella duplice veste di soci e creditori, consistenti nella perdita di somme a vario titolo conferite alla cooperativa in virtù di sottoscrizione di quote sociali, contratti di finanziamento e deposito di somme su conti di servizio infruttiferi.
Hanno ulteriormente dedotto che la responsabilità del Dott. nella sua Controparte_2 qualità di Presidente del IO IN è stata accertata con sentenza penale n. 2508/2008 emessa in data 17.12.2008 dal Tribunale di Paola – Sezione Distaccata di Scalea;
il suddetto provvedimento ha condannato tutti i membri del C.D.A. e del IO IN della Soc. Cooperativa
[...]
” per l'esercizio abusivo dell'attività bancaria. Pt_26
Hanno precisato che i fatti oggetto di imputazione nel procedimento penale conclusosi con la suddetta pronuncia di condanna, sono peraltro provati documentalmente dalle risultanze della relazione ispettiva svolta dall'Ufficio Italiano Cambi nel periodo marzo -giugno 2005: nella suddetta verifica ispettiva sono emersi le gravi e reiterate violazioni di legge, nonché le inadempienze commesse dall'organo di gestione, rispetto alle quali l'organo di vigilanza, presieduto dal Dott. , è CP_2 rimasto inerte.
Sulla base di tali presupposti hanno quindi invocato la dichiarazione di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale del 20.12.2005 a rogito per Notaio rep. 51663 e racc. Persona_2
19196.
Con comparsa depositata il 13.06.2011 si è costituito in giudizio Controparte_2 per contestare le avverse deduzioni e conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda stante l'asserita insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della spiegata azione revocatoria.
Più in particolare ha dedotto che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è avvenuto in data
20.12.2005, mentre l'attività di indagine relativa al procedimento penale risale a Maggio 2006 e gli stessi imputati, sono stati resi edotti dell'esistenza delle indagini tra novembre/dicembre 2006 con la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e del rinvio a giudizio nel mese di marzo 2007.
Da ciò deriva l'assoluta mancanza del Dott. di pregiudicare le ragioni dei creditori dell'ex CP_2
, quindi l'assenza della scientia fraudis”. Parte_27
Considerato che il fondo patrimoniale è stato costituito in data 20.12.2005 cioè in epoca anteriore rispetto alla nascita del credito è infondato l'assunto che la costituzione del fondo patrimoniale, fosse preordinata a compromettere la garanzia patrimoniale dei creditori.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita Controparte_3
La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle part, interrogatorio formale di e prova per testi. Controparte_2 Con sentenza n. 654/2020 resa il 07.12.2020 il Tribunale di Paola ha così provveduto: “Rigetta la domanda formulata nell'interesse di parte attrice;
compensa le spese del giudizio”.
In estrema sintesi, il Tribunale di Paola ha rigettato la domanda sul rilievo che l'eventuale insorgenza del credito risulta successiva a fronte della costituzione del fondo patrimoniale avvenuta in data
20.12.2005, per cui non può ritenersi provata la ricorrenza del requisito del consilium fraudis, essendo appunto l'insorgenza del credito successiva alla costituzione del fondo patrimoniale.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, più gli altri, hanno proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo PEC il 07.06.2021 mentre con Raccomandata A/R in data 04.04.2022 a
[...]
, affidandolo ai motivi che si esamineranno. Controparte_3
Con comparsa depositata in data 01.12.2021, si è costituito in giudizio Controparte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito, ha
[...] chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Nonostante la regolarità della notifica, non ha inteso costituirsi . Controparte_3
L'udienza del 25.09.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 30.09.2024 comunicato in data 07.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale, mentre in data 27.12.2024 parte appellante ha depositato la memoria di replica rassegnando le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, rimettere la causa sul ruolo, autorizzando parte appellante alla ricostruzione del proprio fascicolo di parte di primo grado, nel quale erano contenuti documenti decisivi ai fini della decisione della presente lite.
2. nel merito accogliere le conclusioni formulate nell'atto di appello, che abbiansi quivi trascritte e riportate integralmente, precisando, ancora una volta, come già evidenziato nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 9.3.2022, che, per mero refuso di stampa ed errore materiale, nel capoverso I) delle conclusioni viene utilizzato il verbo 'rigettare', in luogo di quello corretto di
'accogliere', come agevolmente desumibile, sul piano logico e giuridico, dal contenuto dell'atto di appello e dalle ulteriori conclusioni formulate”
2.1 Questioni preliminari
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di , la quale benché evocata Controparte_3 in giudizio, con notificazione dell'atto di citazione in appello effettuata a mezzo Raccomandata A/R in data 04.04.2022 non ha inteso costituirsi. Deve invece essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Dal contenuto dell'appello emerge che nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 27199 del 2017, ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2.2
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha collocato la costituzione del fondo patrimoniale in data anteriore all'insorgenza del credito che viene individuata invece nell'attività di indagine relativa al procedimento penale di cui il sarebbe stato edotto solo tra novembre e dicembre 2006. CP_2
Sostiene che il giudicante abbia completamente omesso l'utilizzo di tutto il materiale probatorio acquisito al processo, con mancata valutazione degli elementi che avrebbero potuto condurre ad una decisione di segno opposta a quella adottata.
Con il secondo motivo lamentano sulla sussistenza del credito in epoca anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale.
In particolare, ritengono che il loro diritto di credito scaturisca dalle asserite “gravi omissioni” compiute dall'appellato e asseritamente provate dalla documentazione ex adverso prodotta, ovvero dai verbali del collegio ND in atti ed in particolare: verbale di adunanza del 05.04.2000, verbale del IO IN del 06.04.2005, verbale del IO IN del 18.07.2005, verbale del
IO IN del 03.10.2005.
Questi verbali sostengono, sono in grado di dimostrare le gravi omissioni del , il quale CP_2 sarebbe quindi, venuto meno ai suoi doveri di controllo e vigilanza, da cui scaturirebbe il diritto di credito degli appellanti.
Con il terzo motivo e il quarto motivo, gli appellanti contestano gli elementi dell'eventus damni e della scientia damni, legittimanti l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Sostengono che il ha stipulato il negozio costitutivo del fondo patrimoniale in epoca CP_2 successiva all'accertamento ispettivo dell' con cui sono state accertate le reiterate violazioni CP_6 di legge, nonché le inadempienze commesse dagli organi di gestione della Cooperativa.
Adducono che lo stesso era pienamente consapevole delle proprie responsabilità in epoca anteriore alla stipula del fondo patrimoniale e lo stesso, sia stato stipulato proprio al fine di sottrarre tutti i propri beni alla garanzia del credito degli odierni appellanti. L'esame di motivi di censura deve necessariamente essere preceduto dall'esame della istanza di autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte reiterata dalla difesa degli appellanti anche nella memoria di replica.
L'istanza non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Al momento della iscrizione a ruolo della causa avvenuta il 17 giugno 2021, il difensore ha depositato una nota nella quale ha dato atto che la produzione documentale di primo grado non era ancora nella sua disponibilità e che avrebbe provveduto nel prosieguo ad allegarla telematicamente. Con le note depositate il 6 luglio 2022 il difensore ha per a prima volta dedotto che il contenuto del proprio fascicolo di primo grado era stato in gran parte smarrito dalla cancelleria del Tribunale di Paola chiedendo che venisse ordinato dalla Corte a quell'ufficio di provvedere alle necessarie ricerche e, in difetto del reperimento di autorizzare la difesa alla sua ricostruzione. Analoga istanza è stata reiterata nelle successive note di trattazione e nella memoria di replica, senza che la Corte di pronunciasse mai espressamente sul punto. Sennonchè deve rilevarsi che nel fascicolo cartaceo di primo grado è presente una missiva – recante nella intestazione la data del 9 giugno 2021 - inoltrata dall'avv.
Pontone all'avv. Domenico Droghini nella quale il primo chiede al secondo di ritirare il proprio fascicolo di parte. Sulla copertina del fascicolo cartaceo di primo grado vi è una annotazione in data
10 giugno 2021: ritirato fascicolo di parte per avv. Pontone , avv. Draghini Domenico. Nella stessa data del 10 giugno 2021 nel fascicolo telematico di primo grado risulta annotato il ritiro del fascicolo di parte dell'avv. Pontone.
A fronte di tali evidenze di fatto, il fascicolo di parte di primo grado non è mai stato depositato in questo grado del giudizio mentre completamente indimostrato è rimasto l'assunto del suo smarrimento, sia pure parziale, da parte della cancelleria del Tribunale di Paola. In detta situazione, quindi, non ricorrono i presupposti né per ordinare la ricerca di un fascicolo che in realtà risulta regolarmente ritirato dal suo titolare né per autorizzare quest'ultimo alla sua ricostruzione che, peraltro, se possibile con gli atti a disposizione doveva essere realizzata d'iniziativa prima della iscrizione della causa a ruolo. Tutto ciò comporta che la causa deve essere decisa solo sulla base degli atti presenti nel fascicolo che, per come si dirà, sono insufficiente a fondare la riforma della sentenza nel senso invocato dagli appellanti.
Deve qui per completezza darsi atto del fatto che analoga istanza di autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo di parte di primo grado è stata avanzata dall'appellato il quale, tuttavia, unitamente alla stessa ha depositato gli atti che ha affermato essere contenuti in quel fascicolo e l'attestazione di smarrimento da parte del Tribunale di Paola. Nessuna contestazione gli appellanti hanno mosso in ordine alla corrispondenza tra quanto prodotto in questo grado del giudizio dall'appellato e quanto contenuto nel fascicolo di parte andato smarrito e, in ogni caso, la questione risulta superata dal fatto che l'unica produzione rilevante ai fini della decisione è la sentenza di assoluzione della Corte
d'Appello di Catanzaro che era stata prodotta già in primo grado unitamente alla comparsa conclusionale e, pertanto, era presente nel fascicolo telematico di primo grado.
Gli appellanti lamentato sostanzialmente un duplice errore commesso dal Tribunale consistito nel non considerare che le condotte illecite da cui è derivato il credito risarcitorio di cui qui si chiede la tutela sono precedenti la costituzione del fondo patrimoniale e nel non considerare che i profili penalistici non esauriscono le ipotesi di responsabilità invocate a sostegno del diritto di credito.
Osserva la Corte che è vero che con riferimento alla responsabilità da fatto illecito la anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo oggetto di domanda revocatoria va valutata rispetto al momento della condotta e, sotto tale profilo, la sentenza di primo grado che àncora la valutazione al momento in cui gli autori delle condotte hanno avuto notizia della pendenza di un procedimento penale a loro carico non è in linea con tale principio. Deve tuttavia osservarsi che la sentenza del Tribunale penale di
Paola che pure gli attori in primo grado hanno invocato tra i presupposti della fondatezza del proprio diritto è stata riformata dalla Corte d'Appello di Catanzaro che ha espressamente e perentoriamente escluso che i componenti del IO ND ( tra cui appunto l'appellato ) abbiano omesso di esercitare il controllo sull'attività del cda, evidenziando a contrario l'esistenza di atti che comprovano il corretto esercizio di quel potere componenti il IO IN … La difesa ha provato, invero, come i Controparte_2 componenti il IO ND abbiano svolto in maniera esatta i loro compiti, segnalando al
Consiglio di Amministrazione i medesimi dubbi espressi dal . Tanto emerge dal Controparte_7 verbale del 55 aprile 2000. Parimenti con verbale in data 13 aprile 2001, letto all'Assemblea di soci del 29 aprile 2001il IO ND rileva la preclusione di talune attività alle cooperative finanziarie e sollecita nuove iniziative per l'adeguamento alla nuova disciplina. Analogamente, nel verbale del 6 aprile 2002, letto all'assemblea di soci del 27 aprile 200, il IO ND rilevala preclusione di talune attività e sollecita nuove iniziative per l'adeguamento alla nuova disciplina.
Ancora ni verbali del 30 gennaio 2003, del 6 luglio 2004, del 4 ottobre 2004, del 29 marzo 20055, del 6 aprile 2005, del 18 luglio 2005, del 3 ottobre 2005, del 19 dicembre 2005, del 13 aprile 2006, del 2 ottobre 2006, del 3 novembre 2006, del 16 gennaio 2007 e del 22 gennaio 2007, emerge come il IO ND abbia comunque risaltato come l'attività della Cooperativa dovesse adeguarsi ala nuova normativa fino a proporre la modifica dello ( nel verbale del 4 ottobre 2004) con Pt_28 la trasformazione della cooperativa in una società lucrativa o a ulteriormente sottolineare le criticità della gestione della cooperativa in rapporto al D.L.vo 385/1993. Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, quindi, non si è avuta alcuna responsabilità omissiva da parte del IO ND che, invero, ha svolto ed esercitato i propri poteri di controllo e vigilanza informando la società cooperativa delle disfunzioni gestionali afferenti la modifica normativa e le conseguenti criticità in rapporto al d.lvo n. 385/1993…>
Si tenga presente che gli appellanti erano costituiti parti civili nel giudizio penale onde nei loro confronti è pienamente opponibile il giudicato assolutorio ( è incontestato tra le parti che la sentenza della Corte d'Appello sia passata in giudicato ). Gli appellanti avevano anche dedotto in primo grado di avere proposto azione di risarcimento del danno in sede civile nei confronti dell'appellato, ma rispetto a detto giudizio manca ogni documentazione, non essendo mai stato prodotto l'atto di citazione e non avendo gli appellanti mai precisato in che stato versi detto giudizio che in primo grado dovrebbe essere stato introdotto in epoca precedente il 21 dicembre 2010 ( data di iscrizione a ruolo della domanda revocatoria ). Va quindi ribadito che in questo grado del giudizio la Corte, per fatto imputabile esclusivamente alle parti appellanti, non è stata messa in condizione di conoscere il contenuto della produzione documentale di primo grado. La prova orale espletata in primo grado, infatti, ha riguardato esclusivamente la mancata esecuzione di un sequestro preventivo a suo tempo concesso dal Tribunale ed è pertanto irrilevante ai fini della odierna decisione.
Deve allora concludersi che la possibilità che all'esito del giudicato di assoluzione siano residuate ipotesi di responsabilità esclusivamente civili idonee a configurare una ragione creditoria a tutela della quale invocare la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, non può in alcun modo essere qui verificata. Ne discende che l'esistenza di un diritto di credito degli appellanti non può ritenersi neanche in via meramente ipotetica sicchè, seppure con questa diversa motivazione, la domanda proposta in primo grado non può trovare accoglimento.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2002 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento che per le azioni revocatorie si determina in ragione del credito a tutela del quale l'azione è esperita e che nel caso di più azioni cumulativamente proposte deve essere determinato con riferimento alla domanda avente il valore più alto ( cfr Cass. 10367/2024 ) vale a dire quella di che ha dichiarato di agire a tutela di un credito di € 200.000. Parte_21
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorro i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, entrambe nella loro qualità di eredi del signor
[...] Parte_8 Parte_9 [...] , , , Per_1 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, ,
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 CP_1
, , , , , , ,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 654 del 2020 e nei confronti di Parte_24 [...]
e così provvede: Controparte_2 Controparte_3 dichiara la contumacia di;
Controparte_3 rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento nei confronti di delle spese di Controparte_2 lite di questo grado del giudizio che liquida in € 14.103,00 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto