Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1035 /2024 da:
L'avv. Formichella per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. Sommario per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1035 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Formichella e Ettore Zagarese
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Veronica CP_1 C.F._2
Sommario
Ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1
1.1. La ricorrente ha convenuto in giudizio il marito, deducendo: a) di aver contratto con lui matrimonio in Crosia (CS) il 16 gennaio 2005 (atto di matrimonio iscritto nel registro di
Stato Civile del Comune di Crosia anno 2005 N.1 Parte II serie A Ufficio 2); b) che dal matrimonio sono nate due figlie, il 30 dicembre 2015 e il 22 agosto 2008; c) Per_1 Per_2 che l'unione è venuta meno per la gelosia e la smania di controllo del marito, il quale alternava scatti d'ira, insulti e minacce ad atteggiamenti affettuosi.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale con addebito, con affido condiviso delle figlie con coll ocazione presso la madre ed assegnazione alla medesima della casa coniugale sita in Longobucco via Roma, Frazione Destro 22, la previsione a carico del marito di un assegno di mantenimento di euro 600,00 e la condanna al risarcimento del danno.
1.2. Si è costituita parte resistente, non opponendosi alla separazione e deducendo che la crisi coniugale è stata causata dalla scoperta dell'infedeltà della moglie, riferitale dalla figlia
Per_2
Ha chiesto, pertanto, la separazione con addebito, l'affido condiviso delle figlie con collocazione presso il padre e relativa assegnazione della casa coniugale, la previsione a carico della moglie di un assegno di mantenimento per sé e per le figlie e la condanna al risarcimento del danno.
1.3. Con ordinanza del 7 dicembre 2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla figlia è stato disposto l'affido esclusivo al Per_2 padre, con relativa assegnazione della casa coniugale e previsione di un assegno di mantenimento delle figlie a carico della madre di euro 300,00, oltre rivalutazione annua secondo gli indici istat e con spese straordinarie al 50%.
2. Deve essere dichiarata la separazione personale con addebito a parte ricorrente.
Infatti, la figlia ultrasedicenn e al momento dell'audizione e perfettamente capace di Per_2 riferire sui fatti di causa, ha dichiarato in modo chiaro, specifico e con dovizia di particolari che “mia madre mi ha sempre trattato di merda … sin da quando avevo 12 anni mi portava con lei perché le facessi da palo;
ossia io la accompagnassi così ella potesse incontrare altri uomini;
una volta mi ha presentato un uomo che mi accarezzava e a me dava fastidio;
mi imponeva di non dire niente a papà e quando le ho detto che lei doveva dirgli dei tradimen ti lei mi ha menato uno schiaffo e mi ha fatto male con l' anello … è uscito sangue dalla faccia;
circa un anno fa mi ha portato con lei a spiaggia 23 a TO … era estate, mi ha detto di andare a fare una passeggiata sulla spiaggia ma io ho visto che è ar rivato con un auto un uomo e lei è andata in macchina con lui e ho visto che avevano un rapporto sessuale;
dopo un po' l' uomo è andato via e è arrivato un altro uomo;
questo è entrato nell' auto (fiat 600) di mia madre e hanno avuto un altro rapporto sess uale;
ci sono state anche
2 altre situazioni di questo tipo successivamente per esempio dietro la CONAD di TO;
io le tenevo una busta mentre lei si puliva le parti intime con la salviettine e poi lei aveva un altro rapporto;
non credo che mia sorella voglia stare con mia madre;
ho paura che mia sorella Per_1 stia passando le stesse cose che ho passato io;
mio padre ha scoperto i tradimenti di mia madre quando glielo detto io il 13 settembre 2023; io ero presente quel giorno quando i due hanno litigato e mia madre è andata via di casa;
quel giorno mia madre mi ha insultato dicendomi tutti gli insulti possibili (PUTTANA,
STRONZA, E' MEGLIO CHE MI VADO AD AMMAZZARE); io sto bene con papà; da quando mia madre è andata via di casa ho scoperto la serenità … vorrei che abitasse con noi anche mia sorella;
mia madre e mia sorella mi parre che abitino con mio nonno materno con cui non ho rapporti;
mia nonna materna è morta”.
Da tali dichiarazioni emerge in modo inequivocabile sia una totale assenza di responsabilità della ricorrente nei confronti della figlia, la quale ha dovuto addirittura assistere a scene a sfondo sessuale della madre, peraltro con uomini diversi dal padre, s ia la reiterata violazione del dovere di fedeltà della la quale ha tradito il marito in più occasioni. Pt_1
Tale violazione è, altresì, documentata dagli screenshot whatsapp prodotti da parte del resistente, contenenti le foto della moglie nuda e in a tteggiamenti erotici in chat con altri uomini.
2.1. Con riferimento al disconoscimento di tali screenshot effettuato dalla moglie nella prima memoria istruttoria, si osserva che “quanto alla contestazione del messaggio whatsapp prodotto, si rileva che i me ssaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).
Ora, in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatt i o alle cose medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n.
11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6 -2, Ordinanza n.
11606 del 14/05/2018).
3 E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura priv ata prevista dall'art. 2702 c.c. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nel caso in disputa, l'odierno ricorrente ha contestato precipuamente l'utilizzabilità processuale del “documento” in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto”
(Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2025, n. 1254; cfr. anche, sull'efficacia dell'e -mail, ma i cui principi possono applicarsi alla messaggistica whatsapp, Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2024, n.
19622, secondo cui “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e -mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riprodu zioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018)”).
In buona sostanza, quindi, gli screenshot whatsapp sono utilizzabili come prova salvo che non ne venga disconosciuta la conf ormità ai fatti rappresentati.
Tale disconoscimento, tuttavia, deve essere specifico e deve indicare il reale contenuto dell'originale che si assume difforme dalla copia depositata.
Infatti, “l'effetto del disconoscimento di scritture private prodotte in c opie fotografiche o fotostatiche non è assimilabile a quello della scrittura privata ex art. 215, comma primo, n.
2, c.p.c.; in quest'ultimo caso l'utilizzabilità della scrittura è preclusa in assenza di verificazione, mentre la contestazione prevista dall 'art. 2719 c.c. rende comunque possibile accertare la conformità della copia all'originale anche con altri mezzi di prova (ivi comprese le presunzioni)” (Cass. civ. Sez. II, 27 marzo 2007, n. 7522; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. V, 20 giugno 2019, n. 16557, s econdo cui “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni).
Nel caso di specie, invece, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente l'autenticità degli screenshot prodotti, senza porre in essere alcuna contestazione in relazione al contenuto delle foto e delle conversazioni ivi riportate e alla loro conformità ai fatti rappresentati.
4 Pertanto, in presenza di una siffatta contestazione, del tutto generica e inefficace, la documentazione in esame deve ritenersi pienamente utilizzabile come prova.
Del tutto inammissibile e tardiva è, invece, la contestazione contenuta nella memoria della ricorrente dell'8 aprile 2025, la quale, peraltro, pare destinata alla difesa nel sub procedimento RGC n. 1035 -2/2024, avente ad oggetto l'attuazione dell'ordinanza del 7 dicembre 2024, ed è stata depositata a seguito dell'emissione del relativo provvedimento conclusivo del 4 aprile.
Tale memoria, infatti, se ricondotta al sub procedimento di attuazione, è inammissibile perché depositata dopo la sua definizione, se ricondo tta al procedimento principale è inammissibile, in quanto del tutto irrituale.
In ogni caso, il disconoscimento di conformità degli screenshot ex adverso prodotti ivi contenuto è a sua volta tardivo, in quanto non effettuato nella prima difesa utile succes siva alla produzione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 24 febbraio 2023 n. 5755, secondo cui “in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità pr evisto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2,
c.p.c. con riferimento al rilievo del dife tto di un requisito di forma -contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte”).
2.2. Acclarata, quindi, la violazione dell'obbligo di fedeltà, va, a questo punto, ricordato che
“in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della se parazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la p reesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. civ., Sez. VI - 1, 14 agosto 2015, n. 16859).
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha neppure dedotto che la vio lazione dell'obbligo di fedeltà ha avuto avvio a seguito della crisi coniugale, né utili elementi avrebbero potuto trarsi dalle prove orali richieste, non vertenti specificamente su tale punto e, in ogni caso, generiche perché prive di riferimenti spaziote mporali (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 21 settembre 2015, n. 18453, secondo cui “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e n ello spazio, al duplice scopo di consentire al
5 giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., ord., 12 ottobre 2011, n. 20997; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547)”) con l'eccezione dell'episodio della definitiva deflagrazione della famiglia, avvenuto il 16 novembre 2023, circa due mesi dopo che il resistente aveva avuto conoscenza dei ripetuti tradimenti della moglie e, quindi, non idoneo a dimostrare che i tradimenti medesimi fossero conseguenza e non causa della crisi coniugale.
Del tutto irrilevanti sono, invece, le foto e i video whatsapp depositati dalla ricorrente con la prima memoria istruttoria, che ritraggono il resistente con un'altra donna, in quanto dal loro esame risulta che gli stessi risalgono all'anno 2024, vale a dire a seguito dell'insorgere della crisi coniugale.
Inoltre, le conversazioni whatsapp con la figlia depositate anch'esse dalla resistente Per_2 con la prima memoria istruttoria, non denotano affatto immaturità o odi o nei confronti della madre, ma soltanto delusione per il comportamento tenuto dalla stessa e in alcuni casi speranza disillusa di riunione della famiglia, in piena conformità con quanto riferito nel corso dell'audizione.
3. Passando, poi, ai provvedimen ti conseguenziali tra i coniugi, in primo luogo la pronuncia di addebito esclude di per sé l'accoglimento della domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
Per quel che riguarda, invece, la domanda di mantenimento articolata dal resistente, in prim o luogo deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di svolgimento di indagini reddituali formulata dalla ricorrente, in quanto non supportata da alcun dato di fatto concreto e, quindi, del tutto esplorativa (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29 no vembre 2024, n. 30767, secondo cui “in materia di assegno divorzile, in mancanza di un principio di prova, vanno dichiarate inammissibili, in quanto esplorative, le istanze istruttorie aventi a oggetto accertamenti da demandare alla Guardia di Finanza e al l'Agenzia delle Entrate per la verifica del rapporto di convivenza del coniuge economicamente debole con altra persona, in ordine al luogo di residenza del medesimo e in ordine all'attività di lavoro professionale o imprenditoriale svolta, anche in quanto alla polizia tributaria possono essere demandate solo indagini di natura patrimoniale”).
Ciò chiarito, in ogni caso non è meritevole di accoglimento neppure la domanda di mantenimento formulata da parte resistente, in quanto, tenuto conto dei redditi delle parti
(circa 10.000,00 euro annui la moglie e circa 4.600,00 il marito), nonché di quanto verrà di seguito disposto in relazione al mantenimento delle figlie e della casa coniugale, non sussiste uno squilibrio tale da giustificare la previsione di un mant enimento in favore del resistente.
4. Per quel che riguarda, invece, le figlie, in ragione della sopra descritta condotta di vita tenuta dalla madre, anche con riferimento alla figlia che, come riferito in sede di Per_2
6 audizione, l'ha dovuta accompagnare in alcuni incontri a sfondo sessuale c on altri uomini, e del rischio che un simile comportamento si ripeta anche con la figlia più piccola Per_1 nonché della necessità di tenere unite le due sorelle, e tenuto, altresì, conto dell'atteggiamento ostruzionistico contrario all'interesse delle f iglie posto in essere anche nel corso del presente giudizio e concretizzatosi nel rifiuto di consegnare spontaneamente al padre a seguito dell'ordinanza del 7 dicembre 2024, rendendo necessario un Per_1 ulteriore intervento attuativo del Tribunale con l' ausilio della forza pubblica, nella più totale noncuranza del trauma che ciò avrebbe potuto provocare ad una bambina di 9 anni, appare opportuno nella prospettiva del preminente interesse delle minori, confermare l'affido esclusivo delle figlie al padre, c on correlativa assegnazione della casa coniugale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, 4 novembre 2019 n. 28244, secondo cui “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare r iguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grad o di offrire al minore.
La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscett ibile di censura in sede di legittimità”), con la specificazione, in considerazione del momento dell'anno scolastico, che potrà concludere l'anno scolastico medesimo presso la scuola attualmente Per_1 frequentata, con onere del padre di provvedere al tra sporto.
E' appena il caso di precisare che le dichiarazioni rese da unitamente alla sopra citata Per_2 documentazione ha reso manifestamente superflua l'audizione della figlia minore Per_1 peraltro di soli 9 anni di età, in quanto la condotta tenuta dal la madre, a prescindere da eventuali preferenze manifestate da non può che condurre, a parere del collegio, ad Per_1 una pronuncia di affido esclusivo al padre di entrambe le figlie, dovendosi anche ricordare che “la tutela del diritto fondamentale di s orellanza e fratellanza impone che, in caso di separazione dei genitori, i fratelli e le sorelle debbano esser collocati presso il medesimo genitore, salvo che emerga la contrarietà in concreto di tale collocamento al loro interesse”
(Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2018, n. 12957).
7 Inoltre, considerato che, all'epoca dei fatti narrati da aveva meno di 7 anni e Per_2 Per_1 che, secondo le dichiarazioni della figlia più grande, la figlia più piccola non è stata coinvolta in quanto sopra esposto, non avrebbe potuto riferire alcunchè sui fatti Per_1 posti a fondamento della decisione di affido esclusivo.
4.2. Per quel che riguarda, invece, il diritto di visita, la madre potrà vedere e tenere con sé quando quest'ultima lo vorrà, mentre per tenuto conto di quanto sopra Per_2 Per_1 esposto, la madre potrà vederla due pomeriggi alla settimana presso i servizi sociali di
Longobucco, secondo calendario da concordare con i medesimi servizi sociali.
4.3. Con riferimento, poi, alle questioni patrimoniali, le consider azioni esposte in merito ai redditi dei coniugi e all'assegnazione della casa coniugale, inducono a ritenere congruo l'obbligo per la ricorrente di versare al resistente euro 300,00 mensili (150,00 per ciascuna figlia), rivalutabili secondo gli indici Ista t, per il mantenimento delle figlie e di contribuire al 50% alle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse delle stesse.
5. Da ultimo vanno respinte le domande risarcitorie proposte dalle parti.
Infatti, quanto alla domanda proposta da parte ricorrente, le ragioni sopra esposte escludono la fondatezza degli addebiti mossi al marito, il quale, anche nelle conversazioni whatsapp con la moglie, depositate da quest'ultima e da ritenersi autentiche in ragione del carattere estremamente generico della contestazione del (cfr. principi giurisprudenziali citati al CP_1 paragrafo 2 che precede), non ha assunto atteggiamenti oltraggiosi o minacciosi, riportando frasi fatte prese da internet, per lo più ironiche, come comprensibile reazione all a scoperta dei reiterati tradimenti della moglie .
5.1. Quanto alla domanda del marito, si osserva che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la sentenza impugnata muove dall'affermazione contenuta in
Cass. n. 18853 del 2011, secondo la quale "I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natur a giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva".
Da questa affermazione, pienamente condivisa (richiamata da ultimo da Cass. n. 4470 del
2018, che puntualizza che i danni alla persona, come danni conseguenza, debbano essere specificamente allegati e provati, anche a mezzo di presunzioni) ed alla quale si intende dare continuità, discendono alcune conseguenze.
8 La violazione dei doveri discendenti dal matrimonio rileva in primo l uogo all'interno del rapporto matrimoniale stesso.
Anche nell'ambito della famiglia i diritti inviolabili della persona rimangono tali, e danno diritto alla protezione prevista dall'ordinamento, cosicchè la loro lesione da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile.
I doveri che derivano dal matrimonio non costituiscono però in capo a ciascun coniuge e nei confronti dell'altro coniuge automaticamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è di per sè fonte di responsabilità aquiliana per il contravventore, ma la violazione di essi può rilevare, oltre che in ambito familiare, come presupposto di fatto della responsabilità aquiliana, qualora ne discenda la violazione di diritti cost ituzionalmente protetti, che si elevi oltre la soglia della tollerabilità e possa essere in tal modo fonte di danno non patrimoniale.
- La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra quindi di per sè ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 c.c. riconnette detta responsabilità, secondo i principi affe rmati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico.
Isolando, tra i vari doveri che derivano dal matrimonio, il dovere di fedeltà, del quale si assume la violazione nel caso in esame, ne discende che la violazione del dovere di fedeltà, sebbene possa indubbiamente essere causa di un dispiacere per l'altro coniuge, e possa provocare la disgregazione d el nucleo familiare, non automaticamente è risarcibile, ma in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore, richiamati del resto nelle stesse prospettazioni del ricorrente.
La risarcibilità di tali violazioni, si è detto altresì, esula e prescinde dall'ambito dei rimedi endofamiliari, quindi da un lato la mera violazione di tale dovere, o anche l'addebito della separazione in conseguenza della violazione di tale dovere non sono automaticamente fonte di responsabilità aquiliana (v. Cass. n. 610 del 2012, che ha escluso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in tesi connesso con l'infedeltà del coniuge cui la separazione per tale motivo era stata addebitata, in mancanza di prova della lesione dei diritti fondamentali e segnatamente dell'integrità ps icofisica, e della conseguente ingiusta lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, ossia di circostanze atte ad integrare gli estremi dell'invocata tutela risarcitoria;
v. anche Cass. n. 8862 del 2012), e per contro
9 l'azione risarcitoria può es sere promossa anche autonomamente ed a prescindere dal giudizio di addebito della responsabilità della separazione personale.
- L'autonomia delle due forme di tutela non implica naturalmente una impermeabilità delle circostanze eventualmente accertate in u n giudizio rispetto all'altro, nel senso che i fatti che vengono in considerazione all'interno del giudizio di separazione personale, possono essere gli stessi, per la loro offensività, a rilevare nel diverso giudizio risarcitorio.
Il bene tutelato è però diverso: nel primo caso, ad essere invocate sono le conseguenze giuridiche che l'ordinamento specificamente ricollega alla pronuncia di addebito (e che sono, per il coniuge a carico del quale venga presa, l'esclusione del diritto al mantenimento
-con salvezza del solo credito alimentare, ove ne ricorrano i requisiti - e la perdita della qualità di erede riservatario e di erede legittimo, con salvezza del diritto ad un assegno vitalizio in caso di godimento degli alimenti al momento dell'apertura della succes sione - artt. 156,548 e 585 c.c. -); nel secondo, invece, viene in rilievo il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Soprattutto, l'ordinamento non tutela il bene del mantenimento della integrità d ella vita familiare fino a prevedere che la sua violazione di per sè possa essere fonte di una responsabilità risarcitoria per dolo o colpa in capo a chi con la sua volontà contraria o comunque con il suo comportamento ponga fine o dia causa alla fine di t ale legame.
L'ammissione di una tale affermazione incondizionata di responsabilità potrebbe andare a confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiar e, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970.
Per contro, l'ordinamento protegge e sostiene dall'esterno il bene della vita familiare, con misure anche materiali a tutela del nucleo familiare e dei soggetti che fanno parte di tale essenziale formazione sociale.
Il dovere di fedeltà non trova il suo corrispondente quindi in un diritto alla fedeltà coniugale costituzionalmente protetto, piuttosto la sua violazione è sanzionabile civilmente quando, per le modalità dei fatti, uno dei coniugi ne riporti u n danno alla propria dignità personale, o eventualmente un pregiudizio alla salute” Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2019, n. 6598).
In buona sostanza, la violazione dell'obbligo di fedeltà di per sé non giustifica la tutela risarcitoria, assumendo rilievo in tale prospettiva soltanto qualora per le modalità con cui la violazione è perpetrata determini un pregiudizio all'integrità psicofisica o ad altri beni di rango costituzionale quali l'immagine e l'onore.
Ciò premesso, nel caso di specie non è stata neppur e dedotta l'esistenza di un pregiudizio all'integrità psicofisica, mentre per l'immagine e l'onore le deduzioni risultano del tutto generiche senza alcuna allegazione sulla diffusività della conoscenza dei fatti nella comunità
10 in cui vive il resistente e d i come tale diffusività abbia arrecato allo stesso un concreto pregiudizio e senza alcuna articolazione di mezzi di prova specifici sul punto.
6. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillar i –Sezione Civile – in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra e , con Parte_1 CP_1 addebito alla prima;
2. Rigetta le reciproche domande di mantenimento del coniuge;
3. Dispone l'affido esclusivo delle due figlie minori al padre, al quale è assegnata anche la casa coniugale sita in Longobucco via Roma, Frazione Destro 22, con la specificazione che potrà concludere l'anno scolastico medesimo presso la Per_1 scuola attualmente frequentata, con onere del padre di provvedere al trasporto, con facoltà della madre di vedere e tenere con sé quando quest'ultima lo vorrà e Per_2 due pomeriggi alla settimana presso i servizi sociali di Longobucco, secondo Per_1 calendario da concordare con i medesimi servizi sociali;
4. Pone a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere al resistente, entro il giorno 5
di ogni mese, un assegno di mantenimento per le fi glie di euro 300,00 (150,00 euro per ogni figlia), rivalutabile secondo gli indici Istat e di contribuire al 50% alle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse delle stesse;
5. Rigetta le domande risarcitorie proposte dalle parti;
6. Compensa le spese;
7. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crosia perché provveda all'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinament o dello
Stato Civile).
Così deciso in Castrovillari, 2 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
11