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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 639/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di GG LA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di GG LA, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 639 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo
[...] CodiceFiscale_1
Murolo del Foro di GG LA), e (C.F.: Parte_2 C.F._2
– rappresentata e difesa dall'avvocata Caterina Sapone del Foro di GG LA).
[...]
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 668/2019, pubblicata il 30 aprile 2019, il Tribunale di GG
LA ha definito il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Pt_3
[..
[...] nei confronti dell'avvocata ha revocato parzialmente il
[...] Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1/2017 e condannato l'opponente al pagamento – in favore dell'opposta
– della somma di 10.208,63 euro oltre agli interessi e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 3.235,00 euro (più accessori).
2.1. ha proposto appello avverso tale decisione, deducendo plurime censure. Pt_1
2.2. L'appellante – in particolare – contesta l'interpretazione della clausola contrattuale relativa al compenso in caso di recesso, ritenendo come il Tribunale abbia illegittimamente integrato la volontà delle parti, applicando i parametri legali in luogo di quanto pattuito.
2.3. Egli – inoltre – censura la determinazione del valore della causa, sostenendo che il compenso avrebbe dovuto essere calcolato sul valore effettivo accertato in sede di CTU, inferiore a quello indicato nell'atto introduttivo.
2.4 Con un ulteriore motivo di appello – ancora – l'esponente deduce l'indebito arricchimento di affermando come parte delle attività stragiudiziali per cui veniva corrisposto un Pt_2
acconto non sarebbero state svolte effettivamente.
2.5 – infine – lamenta l'omessa compensazione delle spese di lite, invocando la Pt_1
revoca del decreto ingiuntivo come indice di soccombenza reciproca.
3. invece – chiede il rigetto dell'appello, perché infondato. Pt_2
3.1. Al riguardo, l'appellata I) sostiene la validità della clausola sul compenso in caso di recesso, richiamando la scrittura privata e il riconoscimento del debito da parte dell'appellante, II) ribadisce la correttezza del criterio adottato per la determinazione del valore della causa, fondato sul valore della domanda (criterio del “disputatum”), come previsto dall'art. 10 c.p.c. (sottolineando – inoltre – come la CTU nel processo da lei patrocinato sia stata depositata successivamente alla revoca del mandato, cosicché essa non potesse incidere sulla determinazione del compenso), III) eccepisce l'inammissibilità della nuova documentazione IV) e della domanda d'indebito arricchimento, in violazione dell'art. 345
c.p.c., V) contesta nel merito le doglianze sull'attività stragiudiziale svolta, ritenendo perfettamente adempiuta la propria attività, e VI) infine, difende la statuizione sulle spese.
4. In data 27 gennaio 2020, la Corte d'Appello di GG LA (con ordinanza n. 639/2019) ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dall'appellante , contestualmente, dichiarando inammissibile la Parte_1 richiesta d'acquisizione della documentazione rilasciata dal Patronato Inas, trattandosi di documentazione nuova.
4.1. All'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
2 5. L'appello è fondato parzialmente.
6. Occorre innanzitutto rilevare come all'art. 5, V c., dell'accordo stipulato fra cliente e avvocata fosse stato pattuito l'obbligo «in caso di recesso» di «corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per le precedenti e l'intera fase processuale in cui il recesso [fosse stato] esercitato».
7. Il regolamento contrattuale convenuto fra le parti è cristallino nel circoscrivere la debenza dei compensi professionali – da un lato – all'importo stabilito dai paciscenti (dato il riferimento al compenso "pattuito") e – dall'altro – all'ammontare relativo alle fasi processuali esaurite o in corso di svolgimento, al tempo del recesso formalizzato dal cliente.
8. È – dunque – necessario chiedersi, a questo punto, se – in tema di spettanze con conseguenti all'espletamento di prestazioni d'opera forense – gli accordi intervenuti fra committente e professionista abbiano portata autosufficiente ed eventualmente derogatoria dei minimi tariffari, fissati (in conformità – da ultimo – all'art. 13, l. 247/2012) dai pertinenti decreti ministeriali vigenti pro tempore (e – nella specie – dal d. m. 55/2014.
9. La risposta è affermativa, giacché – secondo (fra le altre) Cass., Sez. II Civ., sent. n.
9815/2023 – «In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014,
a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37 del 2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile».
10. La massima è esplicita nel rilevare come sia consentito alle parti di convenire un compenso professionale d'importo alternativo rispetto a quello cui si perverrebbe ove si facesse applicazione delle previsioni normative e delle relative tabelle, e tale derogabilità deve intendersi anche al ribasso, poiché proprio «in assenza di diversa convenzione tra le parti» è preclusa (al giudice) una liquidazione inferiore alle soglie minime di cui al decreto ministeriale invocabile ratione temporis.
11. Chiarito quanto sopra, alle lettere a) e b) del punto 1 dell'accordo, le parti hanno fissato un primo compenso forfettario (pari a 5.000 euro) per l'attività consistita nella cura – da parte dell'appellata – di una pratica previdenziale, di un'altra pratica assicurativa, e di un procedimento penale, nonché – quanto alla causa civile, di (allora ipotizzato) esordio imminente – un secondo compenso bipartito, ossia concepito nella misura fissa di 4.000 euro e nell'ulteriore misura percentuale pari all'otto percento dell'importo liquidato dal giudice, in caso di vittoria nel giudizio.
12. Orbene, con riferimento a quest'ultima componente del compenso bipartito, la stessa non
è accordabile all'avvocata, poiché nessuna liquidazione giudiziale risarcitoria è effettivamente
3 intervenuta: donde la mancata integrazione del presupposto d'esigibilità di tale compenso percentuale, e la pedissequa impossibilità di quantificare l'otto percento di cui all'accordo.
13. Si deve pure precisare – nondimeno – come l'appellante contesti finanche la doverosità del pagamento dell'importo di 5.000 euro, contemplato per la gestione (fra l'altro) del procedimento INAIL: ad avviso dell'appellante – come visto sopra – tale importo non spetterebbe all'avvocata, poiché la pratica sarebbe stata gestita prevalentemente da un centro di assistenza.
14. L'argomento non è apprezzabile, poiché l'eventualità del coinvolgimento d'un patronato
(nel corso della gestione della pratica finalizzata al conseguimento della provvidenza pubblica) non esclude l'intervento dell'avvocata nell'adempimento dell'incarico.
15. È lo stesso appellante a confermare l'avvenuto ottenimento del beneficio pubblico: di talché – in assenza di prova dell'inadempimento della professionista (eventuale prova dell'inadempimento invero smentita radicalmente dall'indiscussa ammissione dell'appellante all'elargizione assistenziale) – quella voce economica va ascritta alla procuratrice.
16. L'ammontare complessivamente esigibile dall'avvocata – allora – corrisponde a 9.000 euro, anziché agli 11.652,63 euro oggetto dell'ingiunzione (di cui va – pertanto – confermata la revoca, imprescindibile anche nell'ipotesi d'accoglimento solo parziale dell'opposizione).
17. Con l'ultimo motivo di doglianza – infine – il cliente denuncia la mancata compensazione delle spese processuali, da parte del Tribunale adito nel giudizio d'opposizione.
18. La critica coglie nel segno solo parzialmente, poiché – pur avendo l'opposizione di Pt_1 condotto alla revoca del decreto – l'ingiungente è risultata effettivamente dichiarata creditrice del suo ex assistito per l'importo di novemila euro, pari alla quasi totalità dell'importo ingiunto.
19. Di tali novemila euro, 6.444,00 risultano pacificamente corrisposti: il credito persistentemente esigibile dall'avvocata – allora – va riparametrato in 2.556,00 euro.
20. Alla luce del complessivo epilogo del giudizio, le spese di ambo i gradi possono essere compensate per un terzo, e nel resto poste a carico dell'opponente, siccome maggioritariamente soccombente.
21. Detto questo, le spese in questione vengono liquidate ex d.m 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, sono poste (per entrambi i gradi di giudizio) a carico di Parte_1
(previa compensazione – in dispositivo – delle stesse nella misura pari a un terzo, attesa l'accoglimento solo parziale della domanda di ), risultano Parte_2 commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
4 Competenze dovute per il primo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Competenze dovute per il secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
p.q.m.
la Corte d'appello di GG LA, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed Parte_1 Parte_2
eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, conferma la revoca del decreto opposto, e ridetermina in 9.000 euro il credito rivendicabile dall'ingiungente ; Parte_2
- appurato l'avvenuto versamento di 6.444,00 euro da parte di a Parte_1 Pt_2
, accerta come persistentemente dovuto da a Parte_2 Parte_1 Pt_2 [...]
l'importo pari a 2.556,00 euro, oltre agli accessori del credito;
Pt_2
- conseguentemente condanna al versamento a Parte_1 Parte_2
della somma pari a 2.556,00 euro, oltre agli interessi in misura legale dal dovuto al soddisfo;
- condanna, infine, alla rifusione delle spese di lite (previa compensazione Parte_1
per un terzo), e liquida le competenze dovute a tale titolo in 3.630,60 euro, per compensi: il tutto, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e C.P.A. se dovute.
GG LA, così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
5 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
6
Corte d'appello di GG LA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di GG LA, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 639 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo
[...] CodiceFiscale_1
Murolo del Foro di GG LA), e (C.F.: Parte_2 C.F._2
– rappresentata e difesa dall'avvocata Caterina Sapone del Foro di GG LA).
[...]
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, con sentenza n. 668/2019, pubblicata il 30 aprile 2019, il Tribunale di GG
LA ha definito il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Pt_3
[..
[...] nei confronti dell'avvocata ha revocato parzialmente il
[...] Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1/2017 e condannato l'opponente al pagamento – in favore dell'opposta
– della somma di 10.208,63 euro oltre agli interessi e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 3.235,00 euro (più accessori).
2.1. ha proposto appello avverso tale decisione, deducendo plurime censure. Pt_1
2.2. L'appellante – in particolare – contesta l'interpretazione della clausola contrattuale relativa al compenso in caso di recesso, ritenendo come il Tribunale abbia illegittimamente integrato la volontà delle parti, applicando i parametri legali in luogo di quanto pattuito.
2.3. Egli – inoltre – censura la determinazione del valore della causa, sostenendo che il compenso avrebbe dovuto essere calcolato sul valore effettivo accertato in sede di CTU, inferiore a quello indicato nell'atto introduttivo.
2.4 Con un ulteriore motivo di appello – ancora – l'esponente deduce l'indebito arricchimento di affermando come parte delle attività stragiudiziali per cui veniva corrisposto un Pt_2
acconto non sarebbero state svolte effettivamente.
2.5 – infine – lamenta l'omessa compensazione delle spese di lite, invocando la Pt_1
revoca del decreto ingiuntivo come indice di soccombenza reciproca.
3. invece – chiede il rigetto dell'appello, perché infondato. Pt_2
3.1. Al riguardo, l'appellata I) sostiene la validità della clausola sul compenso in caso di recesso, richiamando la scrittura privata e il riconoscimento del debito da parte dell'appellante, II) ribadisce la correttezza del criterio adottato per la determinazione del valore della causa, fondato sul valore della domanda (criterio del “disputatum”), come previsto dall'art. 10 c.p.c. (sottolineando – inoltre – come la CTU nel processo da lei patrocinato sia stata depositata successivamente alla revoca del mandato, cosicché essa non potesse incidere sulla determinazione del compenso), III) eccepisce l'inammissibilità della nuova documentazione IV) e della domanda d'indebito arricchimento, in violazione dell'art. 345
c.p.c., V) contesta nel merito le doglianze sull'attività stragiudiziale svolta, ritenendo perfettamente adempiuta la propria attività, e VI) infine, difende la statuizione sulle spese.
4. In data 27 gennaio 2020, la Corte d'Appello di GG LA (con ordinanza n. 639/2019) ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dall'appellante , contestualmente, dichiarando inammissibile la Parte_1 richiesta d'acquisizione della documentazione rilasciata dal Patronato Inas, trattandosi di documentazione nuova.
4.1. All'esito della camera di consiglio del 20 maggio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
2 5. L'appello è fondato parzialmente.
6. Occorre innanzitutto rilevare come all'art. 5, V c., dell'accordo stipulato fra cliente e avvocata fosse stato pattuito l'obbligo «in caso di recesso» di «corrispondere al professionista, oltre alle spese sostenute, il compenso pattuito per le precedenti e l'intera fase processuale in cui il recesso [fosse stato] esercitato».
7. Il regolamento contrattuale convenuto fra le parti è cristallino nel circoscrivere la debenza dei compensi professionali – da un lato – all'importo stabilito dai paciscenti (dato il riferimento al compenso "pattuito") e – dall'altro – all'ammontare relativo alle fasi processuali esaurite o in corso di svolgimento, al tempo del recesso formalizzato dal cliente.
8. È – dunque – necessario chiedersi, a questo punto, se – in tema di spettanze con conseguenti all'espletamento di prestazioni d'opera forense – gli accordi intervenuti fra committente e professionista abbiano portata autosufficiente ed eventualmente derogatoria dei minimi tariffari, fissati (in conformità – da ultimo – all'art. 13, l. 247/2012) dai pertinenti decreti ministeriali vigenti pro tempore (e – nella specie – dal d. m. 55/2014.
9. La risposta è affermativa, giacché – secondo (fra le altre) Cass., Sez. II Civ., sent. n.
9815/2023 – «In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014,
a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37 del 2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile».
10. La massima è esplicita nel rilevare come sia consentito alle parti di convenire un compenso professionale d'importo alternativo rispetto a quello cui si perverrebbe ove si facesse applicazione delle previsioni normative e delle relative tabelle, e tale derogabilità deve intendersi anche al ribasso, poiché proprio «in assenza di diversa convenzione tra le parti» è preclusa (al giudice) una liquidazione inferiore alle soglie minime di cui al decreto ministeriale invocabile ratione temporis.
11. Chiarito quanto sopra, alle lettere a) e b) del punto 1 dell'accordo, le parti hanno fissato un primo compenso forfettario (pari a 5.000 euro) per l'attività consistita nella cura – da parte dell'appellata – di una pratica previdenziale, di un'altra pratica assicurativa, e di un procedimento penale, nonché – quanto alla causa civile, di (allora ipotizzato) esordio imminente – un secondo compenso bipartito, ossia concepito nella misura fissa di 4.000 euro e nell'ulteriore misura percentuale pari all'otto percento dell'importo liquidato dal giudice, in caso di vittoria nel giudizio.
12. Orbene, con riferimento a quest'ultima componente del compenso bipartito, la stessa non
è accordabile all'avvocata, poiché nessuna liquidazione giudiziale risarcitoria è effettivamente
3 intervenuta: donde la mancata integrazione del presupposto d'esigibilità di tale compenso percentuale, e la pedissequa impossibilità di quantificare l'otto percento di cui all'accordo.
13. Si deve pure precisare – nondimeno – come l'appellante contesti finanche la doverosità del pagamento dell'importo di 5.000 euro, contemplato per la gestione (fra l'altro) del procedimento INAIL: ad avviso dell'appellante – come visto sopra – tale importo non spetterebbe all'avvocata, poiché la pratica sarebbe stata gestita prevalentemente da un centro di assistenza.
14. L'argomento non è apprezzabile, poiché l'eventualità del coinvolgimento d'un patronato
(nel corso della gestione della pratica finalizzata al conseguimento della provvidenza pubblica) non esclude l'intervento dell'avvocata nell'adempimento dell'incarico.
15. È lo stesso appellante a confermare l'avvenuto ottenimento del beneficio pubblico: di talché – in assenza di prova dell'inadempimento della professionista (eventuale prova dell'inadempimento invero smentita radicalmente dall'indiscussa ammissione dell'appellante all'elargizione assistenziale) – quella voce economica va ascritta alla procuratrice.
16. L'ammontare complessivamente esigibile dall'avvocata – allora – corrisponde a 9.000 euro, anziché agli 11.652,63 euro oggetto dell'ingiunzione (di cui va – pertanto – confermata la revoca, imprescindibile anche nell'ipotesi d'accoglimento solo parziale dell'opposizione).
17. Con l'ultimo motivo di doglianza – infine – il cliente denuncia la mancata compensazione delle spese processuali, da parte del Tribunale adito nel giudizio d'opposizione.
18. La critica coglie nel segno solo parzialmente, poiché – pur avendo l'opposizione di Pt_1 condotto alla revoca del decreto – l'ingiungente è risultata effettivamente dichiarata creditrice del suo ex assistito per l'importo di novemila euro, pari alla quasi totalità dell'importo ingiunto.
19. Di tali novemila euro, 6.444,00 risultano pacificamente corrisposti: il credito persistentemente esigibile dall'avvocata – allora – va riparametrato in 2.556,00 euro.
20. Alla luce del complessivo epilogo del giudizio, le spese di ambo i gradi possono essere compensate per un terzo, e nel resto poste a carico dell'opponente, siccome maggioritariamente soccombente.
21. Detto questo, le spese in questione vengono liquidate ex d.m 55/2014, come aggiornato dal d. m. 147/2022, sono poste (per entrambi i gradi di giudizio) a carico di Parte_1
(previa compensazione – in dispositivo – delle stesse nella misura pari a un terzo, attesa l'accoglimento solo parziale della domanda di ), risultano Parte_2 commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente:
4 Competenze dovute per il primo grado:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Competenze dovute per il secondo grado:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
p.q.m.
la Corte d'appello di GG LA, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed Parte_1 Parte_2
eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, conferma la revoca del decreto opposto, e ridetermina in 9.000 euro il credito rivendicabile dall'ingiungente ; Parte_2
- appurato l'avvenuto versamento di 6.444,00 euro da parte di a Parte_1 Pt_2
, accerta come persistentemente dovuto da a Parte_2 Parte_1 Pt_2 [...]
l'importo pari a 2.556,00 euro, oltre agli accessori del credito;
Pt_2
- conseguentemente condanna al versamento a Parte_1 Parte_2
della somma pari a 2.556,00 euro, oltre agli interessi in misura legale dal dovuto al soddisfo;
- condanna, infine, alla rifusione delle spese di lite (previa compensazione Parte_1
per un terzo), e liquida le competenze dovute a tale titolo in 3.630,60 euro, per compensi: il tutto, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e C.P.A. se dovute.
GG LA, così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
5 Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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