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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 956/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
LONGARINI, elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. DANIELE LIBERINI, elettivamente domiciliata in FERMO, VIA OGNISANTI N. 51, presso il difensore, in virtù di comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Controparte_2 C.F._2
POLISENA, elettivamente domiciliato in PORTO SANT'ELPIDIO, VIA UMBERTO I, N.418 presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione per intervento;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, n. 4
1 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17, legge n. 69 del 2009, deve darsi atto che Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Fermo, la proponendo opposizione all'esecuzione e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“L'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutte le motivazioni esposte in narrativa voglia dichiarare l'illegittimità e comunque la non procedibilità dell'esecuzione immobiliare in danno dell'attrice e, per l'effetto, dichiararne l'estinzione.
Voglia condannare la società convenuta al risarcimento dei danni cagionati con la propria condotta e ciò nella misura del valore del compendio pignorata o di qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche secondo equità.
Con condanna di controparte al risarcimento dei danni cagionati ed al pagamento delle spese del presente giudizio.
Con vittoria di spese ed onorati del presente giudizio e della fase stragiudiziale, oltre Iva, epa e spese generali come per legge”.
A sostegno delle proprie domande, la parte attrice deduceva di aver proposto opposizione contro la procedura esecutiva immobiliare iscritta, con n. 67\2018 RGE, presso il Tribunale di
Fermo, rigettata dal G.E.
Il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione e l'immobile sottoposto ad esecuzione era stato oggetto di aggiudicazione.
In ossequio all'ordinanza che si era pronunciata sull'opposizione veniva, allora, introdotto il presente giudizio di merito, nell'ambito del quale doveva darsi atto che la procedura esecutiva per cui è causa aveva ad oggetto l'immobile adibito dalla ricorrente, qualificabile quale consumatore, ad uso abitativo.
separata dal coniuge, vi risiedeva unitamente ai propri tre figli e, pertanto, Parte_1 il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere d'ufficio ad una puntuale e specifica verifica della legittimità dei contratti di mutuo che costituivano i titoli esecutivi, posti alla base della medesima procedura esecutiva.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità aveva fatto emergere l'esistenza di un dovere, cogente e superiore al principio del giudicato, del Giudice del procedimento monitorio di valutare il carattere vessatorio delle clausole del contratto sulla base del quale il creditore aveva chiesto il decreto ingiuntivo.
Anche il contratto di mutuo doveva, allora, essere vagliato quanto alle clausole e a prescindere da qualsiasi potere di impulso da parte del consumatore.
2 Inoltre, al fine di salvaguardare la propria abitazione, la opponente aveva presentato istanza per il piano del consumatore, al fine di giungere alla propria esdebitazione, con le conseguenti ripercussioni in sede esecutiva.
Ancora, doveva dedursi che il contratto di mutuo per cui è causa non poteva qualificarsi come idoneo titolo esecutivo, per mancanza del requisito di realità.
Instaurato il contraddittorio, in data 16.08.2025, la parte ricorrente proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“RICORRE Alla a, affinché, alla luce di quanto dedotto, con provvedimento emesso inaudita CP_3 altera parte stante l'imminente esecuzione dell'ordinanza di rilascio e l'efficacia del decreto di trasferimento, ogni contraria istanza disattesa, voglia sospendere l'esecuzione in atto.
Con condanna di controparte al risarcimento dei danni cagionati ed al pagamento delle spese del presente giudizio.
In subordine, si chiede che venga fissata l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari.
Condannare in, caso di costituzione e resistenza, la parte resistente al risarcimento dei danni cagionati con la propria illegittima condotta ed al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti”.
Si costituiva in giudizio la sia nel procedimento cautelare in corso Controparte_1 di causa, sia nel giudizio di merito, rappresentando, per quanto di rilievo in questa sede che debitrice esecutata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare iscritta a n. 67/2018 Parte_1
R.G.E., promossa dalla dinanzi al Tribunale di Fermo, aveva proposto Parte_2 opposizione all'esecuzione con ricorso del 02.05.2024 con il quale aveva chiesto, altresì, la sospensione della procedura.
Il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione inaudita altera parte, fissando l'udienza per la comparizione delle parti. Nelle more, in data 08.05.2024, era intervenuta l'aggiudicazione dell'immobile, stante la pendenza, al momento dell'opposizione, delle operazioni di vendita.
All'esito della suddetta udienza, il G.E. aveva rigettato, con provvedimento del
03.06.2024, la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'opponente, condannando la debitrice al pagamento delle spese della relativa fase in favore del creditore opposto e dell'aggiudicatario fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Controparte_2
Quanto al giudizio ex art. 700 c.p.c., la parte opposta eccepiva l'inammissibilità della cautela invocata.
Quanto al giudizio di merito, la eccepiva l'inammissibilità Parte_2 dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine fissato dall'art. 615, comma 2, c.p.c..
3 Nella specie, l'ordinanza di vendita risaliva al 28.03.2023, mentre l'opposizione era stata proposta in data 02.05.2024.
La disposizione invocata, modificata con art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59 si applicava ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al 3 luglio
2016, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge ed era, pertanto, applicabile alla esecuzione in oggetto che veniva introdotta con pignoramento notificato il 16.03.2018 ed iscritto a ruolo il 28.04.2018.
Di tale limite inderogabile entrambi i debitori esecutati erano stati regolarmente edotti, poiché l'atto di pignoramento recava l'avvertimento di cui all'art. 492 comma 3 c.p.c..
Tale inammissibilità dell'opposizione era stata già rilevata dal G.E. nel provvedimento con il quale veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte, nonché confermata col provvedimento 03.06.2024 del medesimo G.E..
Pertanto, l'inammissibilità doveva farsi valere anche nel giudizio di merito.
Del resto, l'opposizione era infondata proprio e anche nel merito, in quanto, con riguardo alla verifica di vessatorietà delle clausole dei mutui, da parte della opponente, il motivo integrava una censura estremamente generica e priva dell'indicazione di quali clausole dovevano essere considerate come vessatorie.
Quanto al motivo relativo alla presentazione di istanza per il piano del consumatore, introdotta solamente a ridosso della vendita, nonostante la procedura esecutiva fosse pendente dal 2018 e l'ordinanza di vendita fosse stata emanata nel 28.03.2023, la stessa risultava irrilevante ai fini dello svolgimento e del prosieguo della procedura espropriativa, non risultando, allo stato, emesso alcun provvedimento del Giudice del sovraindebitamento.
Infine, doveva rilevarsi come i mutui azionati dalla erano dotati di Parte_2 tutti i requisiti necessari per valere quali titoli esecutivi.
I mutuatari, infatti, avevano disposto delle somme erogate e, pertanto, risultava errata l'affermazione dell'opponente secondo la quale il contratto di mutuo stipulato dalla banca non prevedeva l'erogazione contestuale delle somme, perché all'art. 1 di entrambi i mutui (fondiario ed ipotecario) la parte mutuataria aveva dichiarato, rilasciandone ampia quietanza, di ricevere dalla Banca la somma oggetto del mutuo mediante l'accredito di pari importo (al netto di spese e imposte) sul “conto creditori” n.555 intestato a parte mutuataria presso la relativa filiale.
Inoltre, all'art. 2 di detti contratti vi era la specifica pattuizione in cui la parte mutuataria dichiarava di voler costituire la somma accreditatale in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico dal contratto e relativi allegati, riconsegnando allo scopo alla la somma erogata che era stata svincolata dopo aver CP_4
4 adempiuto alle condizioni ivi previste.
La validità ed il regolare perfezionamento dei contratti di mutuo azionati dalla procedente trovava ulteriore riprova nella presenza agli atti dei due contratti modificativi di mutuo, redatti dinanzi a Notaio in data 20.04.2012, con i quali erano state rinegoziate le condizioni dei precedenti mutui e veniva confermata anche dalla stessa documentazione prodotta dall'opponente.
Difatti anche nel Decreto di omologa di separazione 06.03.2012 degli esecutati e Per_1 gli stessi davano atto della esistenza dei mutui e concordavano di chiedere una Pt_1
“sospensione del rimborso degli indicati finanziamenti” e, in mancanza di sospensione, concordavano che l'altro esecutato avrebbe provveduto al rimborso delle Persona_2 rate successive.
Parimenti infondate erano le richieste risarcitorie avversarie in quanto generiche, mancando qualsiasi allegazione e prova del prodursi del danno.
Inammissibili e irrilevanti erano le allegazioni relative alla procedura di sovraindebitamento.
Venivano, pertanto, rassegnate le seguenti conclusioni;
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi della creditrice opposta e per tutte quelle ulteriori che saranno ritenute di giustizia:
- in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione n.67/2018 del
Tribunale di Fermo ex art. 615 c. 2 c.p.c. per essere stata proposta dalla debitrice esecutata sig.ra Pt_1 dopo il provvedimento che ha disposto la vendita dei beni pignorati, e per tutti i motivi esposti nelle difese
[...] della con ogni conseguente statuizione e condanna della attrice opponente al pagamento delle Parte_2 spese, compensi ed accessori del presente giudizio in favore di .; Parte_2
- nel merito: rigettare comunque l'opposizione all'esecuzione n. 67/2018 proposta dalla debitrice esecutata sig.ra per la sua completa infondatezza nonché respingere tutte le richieste formulate dalla Parte_1 opponente inclusa la richiesta di risarcimento danni in quanto del tutto generica, infondata ed indimostrata, con condanna della attrice opponente al pagamento delle spese, compensi ed accessori del presente giudizio in favore di
”. Parte_2
Si costituiva in giudizio, sia in sede cautelare, sia nel presente giudizio di merito
[...]
quale terzo aggiudicatario in sede esecutiva, specificando che, a seguito di vendita CP_2 all'asta, svoltasi in data 08.05.2024, nell'ambito dell'esecuzione n. 67/2018 R.G.E., era risultato aggiudicatario del bene costituito da lotto unico, sito in Porto Sant'Elpidio, via della
Montagnola n. 80/A.
All'esito, aveva provveduto ad effettuare il versamento dell'intero prezzo ed era in attesa
5 del decreto di trasferimento.
La predetta aggiudicazione legittimava la partecipazione al presente giudizio e, prima ancora, alla fase cautelare dinanzi al G.E., in considerazione dell'interesse alla conservazione della validità degli atti della procedura esecutiva.
Pertanto, eccepiva sia l'inammissibiltà del ricorso ex art. 700 c.p.c. per carenza di residualità, nonché per carenza di un potere sospensivo in capo ad un giudice diverso da quello dell'esecuzione, sia l'infondatezza della presente opposizione.
Nessuna interferenza poteva riscontrarsi, poi, tra la procedura da sovraindebitamento, di cui non era noto lo stato, con il presente giudizio di opposizione all'esecuzione.
In ogni caso gli effetti dell'aggiudicazione sarebbero stati salvi.
Infondato era anche il motivo relativo all'asserita vessatorietà delle clausole dei mutui notarili azionati come titoli esecutivi, del tutto generico.
Parimenti infondato era il motivo relativo alla asserita inidoneità dei mutui azionati come titolo esecutivo tenuto conto sia della genericità del motivo in questione, sia del contenuto dei mutui, sia delle vicende successive agli stessi in sede di contratti modificativi.
Venivano, pertanto, rassegnate le seguenti conclusioni:
“il Tribunale adito voglia :
- dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 cpc., per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, - dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 cpc., per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede;
- in ogni caso, rigettarlo unitamente alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva in quanto palesemente infondato per la insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Dichiarata l'estinzione del procedimento cautelare proposto in corso di causa per mancata comparizione delle parti, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 11.12.2025, i procuratori delle parti discutevano oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Con il presente giudizio, ha inteso introdurre la fase di merito relativa Parte_1 all'opposizione all'esecuzione proposta, ex art. 615, comma 2 c.p.c., relativa alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 67/2018 R.G.E., al fine di ottenere una pronuncia che accerti l'illegittimità e la non procedibilità dell'esecuzione immobiliare in danno dell'attrice, con conseguente estinzione della stessa e condanna al risarcimento del danno.
6 Quali motivi di opposizione, l'attrice ha fatto valere, in primo luogo, la propria qualità di consumatore rispetto ai contratti di mutuo, poi, azionati e posti alla base della procedura esecutiva per cui è causa. In tale qualità, allora, ha istato per la valutazione delle Parte_1 clausole contrattuali al fine di accertarne il carattere vessatorio e con esso l'illegittimità dei titoli esecutivi, a termini dei principi di diritto dettati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione n.
9479/2023.
In secondo luogo, l'opponente ha dato atto di aver presentato istanza per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, previa redazione del piano del consumatore e che, pertanto, dovevano essere considerate le ripercussioni in sede di procedimento esecutivo.
Da ultimo, è stata contestata l'attitudine dei mutui azionati in via esecutiva a valere quali titoli esecutivi, in mancanza dell'erogazione contestuale delle somme di denaro.
In punto di fatto, allora, è opportuno premettere come – nonostante la lacunosità e genericità della proposta opposizione – possa ritenersi accertato che alla base della procedura esecutiva in questa sede opposta si collochino due contratti di mutuo, uno fondiario, stipulato in data 17.04.2008, a rogito del Notaio rep. n. 15991, racc. n. 5928 e, il Persona_3 secondo, ipotecario, stipulato in pari data e dinanzi al medesimo Notaio, rep. rep. n. 15992, racc. n. 5929, da e quali mutuatari e la allora Banca delle Persona_2 Parte_1
Marche S.p.a., alla quale è subentrata l'odierna opposta Intesta San Paolo S.p.a. (cfr. doc. 16 e
17 fascicolo parte opposta).
In forza dei titoli de quibus, dal compendio documentale in atti, è possibile accertare che, nell'ambito della procedura esecutiva, all'esito delle operazioni di vendita, è stato emesso decreto di trasferimento, in data 24.10.2024, in favore, tra l'altro, di Controparte_2 intervenuto nel presente giudizio, dando prova, oltre che dell'aggiudicazione, anche del versamento del prezzo (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo parte Antinori).
Quanto premesso è già sufficiente a rilevare la sostanziale inammissibilità dell'opposizione svolta da proprio sulla scorta delle tempistiche della proposizione della stessa Parte_1 ben oltre la pronuncia dell'ordinanza di vendita del 28.03.2023 (cfr. doc. 7 fascicolo parte opposta).
Sul punto, invero, è noto come ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c., “Nell'esecuzione per espropriazione, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
È evidente, allora, come il rimedio in questione sia stato introdotto tardivamente, atteso che il procedimento esecutivo avverso il quale l'opposizione è stata introdotta ha natura
7 espropriativa, che nel corso dello stesso è stata disposta la vendita con l'ordinanza sopra richiamata del 28.03.2023 e che il ricorso in opposizione è stato depositato solo in data
02.05.2024.
Del resto, osserva il Tribunale come i motivi di opposizione non possono considerarsi sopravvenuti al provvedimento ex art. 569 c.p.c., con cui veniva disposta la vendita, né può ritenersi che la parte opponente non abbia potuto proporre l'opposizione tempestivamente per causa a sé non imputabile, atteso che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, è la stessa opponente ad aver dato ingresso a principi di diritto, quali quelli afferenti alla vessatorietà delle clausole, nonché all'inidoneità dei mutui a valere quale titolo esecutivo, già diffusi nella giurisprudenza in tempo utile per proporre opposizione all'esecuzione prima della disposizione della vendita.
In ogni caso, quanto al merito dei motivi, per completezza espositiva, deve darsi atto dell'assoluta genericità di quello afferente all'asserita vessatorietà delle clausole contenute nei mutui, mai avendo l'opponente circoscritto il motivo nel senso di ritenerlo estendibile ad uno o ad entrambi i contratti, né ad identificare le suddette clausole da ritenersi abusive.
Del resto, la stessa giurisprudenza citata dall'opponente non può ritenersi automaticamente applicabile anche al titolo esecutivo per cui è causa, afferendo piuttosto a quello che si forma, all'esito del procedimento monitorio – in caso di mancata tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo – e che, pertanto, soffre la formazione dello stesso in un procedimento inaudita altera parte che giustifica il richiamo all'attivazione di più ampi poteri officiosi del giudice e, in mancanza, ad una revisione del contenuto dei negozi posti alla base del provvedimento monitorio, anche in sede esecutiva.
Quanto, poi, all'istanza di avvio della procedura da sovraindebitamento, non può che richiamarsi quanto già rilevato dal G.E. in fase cautelare, vale a dire che la richiesta di sospensione, ove l'accesso alla procedura in questione fosse stato concesso, con omologazione del piano del consumatore – circostanza non documentata in questa sede – doveva essere presentata al Giudice della procedura di composizione della crisi, il quale avrebbe potuto disporla come previsto dalla normativa vigente, con provvedimento da recepirsi successivamente a cura del G.E..
Da ultimo, con riferimento alla inidoneità dei contratti di mutuo azionati in sede esecutiva, per asserito difetto del requisito della realità, deve darsi atto, in punto di fatto, allora, di come, alla luce della documentazione in atti, emerga agevolmente che, nella fattispecie in esame, in entrambi i contratti di mutuo la parte mutuataria, dichiarato di aver ricevuto la somma mutuata, rilasciandone ampia quietanza, ha altresì dichiarato di voler costituire la
8 predetta somma in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi, posti a suo carico, in ciascuno dei contratti e dai relativi allegati. Allo scopo, la parte mutuataria ha altresì dichiarato di riconsegnare alla la somma in questione autorizzando CP_4 la stessa a prelevarla dal suddetto "conto creditori", estinguendolo, e а versarla in CP_4 apposito deposito cauzionale intestato alla parte mutuataria che sarebbe stato svincolato, salvo il diritto di ritenzione, esplicitamente riconosciuto alla a rivalsa di ogni suo avere, a CP_4 condizione che la parte mutuataria avesse provveduto entro 30 giorni agli obblighi previsti nel medesimo contratto(cfr. artt. 1 e 2 doc. 16 e 17 fascicolo parte opposta).
E, in effetti, adempiuti gli obblighi contrattuali, non è stato contestato che le somme mutuate siano state svincolate a favore della mutuataria che ha anche, parzialmente, adempiuto al pagamento dei ratei previsti, come desumibile, anche dalle stesse difese dell'opponente (cfr. doc 4 fascicolo parte opponente) e dalla documentazione in atti relativamente alla rinegoziazione dei mutui stessi (cfr. doc. 18 fascicolo parte attrice).
Quanto alla idoneità di un siffatto contratto ad integrare i presupposti di cui all'art. 474
c.p.c., poi, preme rammentare che l'argomento sia stato oggetto di un contrasto giurisprudenziale, di recente, risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Proprio in relazione all'eccepito difetto di realità del mutuo c.d. condizionato e alla sua asserita inidoneità a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in accoglimento del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Siracusa, con provvedimento del 10.10.2024, è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la seguente questione interpretativa: “se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, la configurabilità a carico del medesimo mutuatario di una obbligazione attuale di restituzione della somma – per gli effetti di cui all'art. 474, comma I, c.p.c. –
imponga inderogabilmente che l'importo erogato sia stato successivamente svincolato in favore del mutuatario ovvero se, al contrario, possano prospettarsi regolamenti contrattuali idonei a determinare l'insorgenza di un obbligo restitutorio.
Conseguentemente, se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, il contratto cosi stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. contro il mutuatario solo allorché nelle medesime forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia attestato
9 lo svincolo delle somme già mutuate e ritrasferite alla mutuante ovvero se, al contrario, un siffatto contratto concluso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3,c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo effettuata secondo le modalità previste da tale ultima disposizione, allorché il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare l'insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo”.
Ebbene, con la sentenza n. 5968/2025, le Sezioni Unite, hanno composto il contrasto richiamato, dettando il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Con maggiore sforzo esplicativo, allora, preme disattendere le argomentazioni svolte dall'opponente rilevando proprio come le Sezioni Unite, innanzitutto, abbiano chiarito cosa debba intendersi per mutuo “tecnicamente condizionato”, individuandolo, in quel contratto che, “pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116;
Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194; …) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.
Tuttavia, nella fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale, non dissimilmente da quanto ricorrente nel caso di specie, “non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale. Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario)”.
In questi termini, allora, secondo il precedente in esame “Quel che occorre stabilire è se, in forza
10 del contemporaneo assetto di interessi liberamente disegnato dalle parti (e, verosimilmente, indotto dal mutuante, per l'evidente incremento delle sue garanzie), possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena
e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido e soprattutto esigibile, che è il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile”.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non sia discutibile che,
“una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”.
Ed invero, “I patti accessori appena visti … attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.”.
In altre parole, “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti” che va ad integrare “un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”.
Viceversa, costituisce una eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo
“l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.
Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme”.
Seguitano le Sezioni Unite, esemplificando nel senso che: “In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche
11 se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede
l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti
- è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata”.
Ne consegue che non “vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma… essendo integrato il titolo esecutivo già dal mutuo, quand'anche articolato sulle ulteriori pattuizioni di deposito o pegno irregolari della somma mutuato, non occorre (tranne il solo caso di una espressa esclusione in concreto di una univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario) alcun ulteriore atto, tanto meno dalle forme prescritte per il titolo esecutivo
(atto pubblico o scrittura privata autenticata), a ricognizione del successivo adempimento della separata obbligazione del mutuante depositario di svincolare la somma mutuata”.
In definitiva, ciò che rileva è che vi sia stata – come nel caso di specie, con riguardo ai contratti di mutuo fondiario e ipotecario azionati – la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, viceversa, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.
Del resto, i casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto il mutuo condizionato inidoneo a costituire valido titolo esecutivo per difetto di realità, infatti, appaiono limitati ad ipotesi di condizioni di tipo sospensivo (e non risolutive, ricorrenti nel caso di specie) apposte al contratto tali da posticipare ad un momento successivo l'effettiva traditio, anche in senso giuridico, del denaro. Al contrario, ove in concreto appaia ravvisabile una immediata uscita del denaro dalla disponibilità del mutuante in favore del mutuatario, l'effettivo utilizzo che di detta somma venga fatto - anche nell'immediatezza del mutuo con costituzione di deposito cauzionale - diviene irrilevante (cfr. Trib. Verona in data 22.10.2020; Trib. Bolzano 24.4.2020;
Trib. Tivoli 7.1.2020).
Per quanto sopra già chiarito, allora, risulta che le somme finanziate siano entrata nella piena disponibilità giuridica della parte mutuataria che volontariamente ha acconsentito al temporaneo accantonamento del denaro, il cui svincolo appare soggetto non ad una vera e propria condizione legata ad eventi futuri ed incerti quanto piuttosto all'attuazione di obblighi specifici da parte del mutuatario.
Alla luce delle affermazioni che precedono, dunque, deve essere riconosciuta la piena la validità ed efficacia dei contratti per cui è causa nonché la ricorrenza dei presupposti affinché gli
12 stessi fossero azionato quali titoli esecutivi.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore complessivo della controversia, partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, per ogni fase del giudizio, tenuto conto della esiguità delle questioni trattate, della complessità della causa e del tenore delle difese svolte, al netto della fase istruttoria di natura meramente documentale.
Quanto alle spese relative al procedimento cautelare proposto in corso di causa,
l'estinzione dello stesso per la mancata comparizione delle parti si pone quale ragione sufficiente per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che la stessa parte istante non ha insistito per ottenere la cautela invocata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
956/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione;
❖ condanna la parte opponente a rifondere alla le spese del Controparte_1
presente giudizio che liquida nella somma di euro 4.217,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
❖ condanna la parte opponente a rifondere a le spese del presente Controparte_2
giudizio che liquida nella somma di euro 4.217,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 15.12.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 956/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
LONGARINI, elettivamente domiciliata presso la cancelleria del Tribunale, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. DANIELE LIBERINI, elettivamente domiciliata in FERMO, VIA OGNISANTI N. 51, presso il difensore, in virtù di comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Controparte_2 C.F._2
POLISENA, elettivamente domiciliato in PORTO SANT'ELPIDIO, VIA UMBERTO I, N.418 presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione per intervento;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, n. 4
1 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17, legge n. 69 del 2009, deve darsi atto che Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Fermo, la proponendo opposizione all'esecuzione e chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“L'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, per tutte le motivazioni esposte in narrativa voglia dichiarare l'illegittimità e comunque la non procedibilità dell'esecuzione immobiliare in danno dell'attrice e, per l'effetto, dichiararne l'estinzione.
Voglia condannare la società convenuta al risarcimento dei danni cagionati con la propria condotta e ciò nella misura del valore del compendio pignorata o di qualsiasi altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche secondo equità.
Con condanna di controparte al risarcimento dei danni cagionati ed al pagamento delle spese del presente giudizio.
Con vittoria di spese ed onorati del presente giudizio e della fase stragiudiziale, oltre Iva, epa e spese generali come per legge”.
A sostegno delle proprie domande, la parte attrice deduceva di aver proposto opposizione contro la procedura esecutiva immobiliare iscritta, con n. 67\2018 RGE, presso il Tribunale di
Fermo, rigettata dal G.E.
Il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione e l'immobile sottoposto ad esecuzione era stato oggetto di aggiudicazione.
In ossequio all'ordinanza che si era pronunciata sull'opposizione veniva, allora, introdotto il presente giudizio di merito, nell'ambito del quale doveva darsi atto che la procedura esecutiva per cui è causa aveva ad oggetto l'immobile adibito dalla ricorrente, qualificabile quale consumatore, ad uso abitativo.
separata dal coniuge, vi risiedeva unitamente ai propri tre figli e, pertanto, Parte_1 il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere d'ufficio ad una puntuale e specifica verifica della legittimità dei contratti di mutuo che costituivano i titoli esecutivi, posti alla base della medesima procedura esecutiva.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità aveva fatto emergere l'esistenza di un dovere, cogente e superiore al principio del giudicato, del Giudice del procedimento monitorio di valutare il carattere vessatorio delle clausole del contratto sulla base del quale il creditore aveva chiesto il decreto ingiuntivo.
Anche il contratto di mutuo doveva, allora, essere vagliato quanto alle clausole e a prescindere da qualsiasi potere di impulso da parte del consumatore.
2 Inoltre, al fine di salvaguardare la propria abitazione, la opponente aveva presentato istanza per il piano del consumatore, al fine di giungere alla propria esdebitazione, con le conseguenti ripercussioni in sede esecutiva.
Ancora, doveva dedursi che il contratto di mutuo per cui è causa non poteva qualificarsi come idoneo titolo esecutivo, per mancanza del requisito di realità.
Instaurato il contraddittorio, in data 16.08.2025, la parte ricorrente proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“RICORRE Alla a, affinché, alla luce di quanto dedotto, con provvedimento emesso inaudita CP_3 altera parte stante l'imminente esecuzione dell'ordinanza di rilascio e l'efficacia del decreto di trasferimento, ogni contraria istanza disattesa, voglia sospendere l'esecuzione in atto.
Con condanna di controparte al risarcimento dei danni cagionati ed al pagamento delle spese del presente giudizio.
In subordine, si chiede che venga fissata l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari.
Condannare in, caso di costituzione e resistenza, la parte resistente al risarcimento dei danni cagionati con la propria illegittima condotta ed al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti”.
Si costituiva in giudizio la sia nel procedimento cautelare in corso Controparte_1 di causa, sia nel giudizio di merito, rappresentando, per quanto di rilievo in questa sede che debitrice esecutata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare iscritta a n. 67/2018 Parte_1
R.G.E., promossa dalla dinanzi al Tribunale di Fermo, aveva proposto Parte_2 opposizione all'esecuzione con ricorso del 02.05.2024 con il quale aveva chiesto, altresì, la sospensione della procedura.
Il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione inaudita altera parte, fissando l'udienza per la comparizione delle parti. Nelle more, in data 08.05.2024, era intervenuta l'aggiudicazione dell'immobile, stante la pendenza, al momento dell'opposizione, delle operazioni di vendita.
All'esito della suddetta udienza, il G.E. aveva rigettato, con provvedimento del
03.06.2024, la richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'opponente, condannando la debitrice al pagamento delle spese della relativa fase in favore del creditore opposto e dell'aggiudicatario fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Controparte_2
Quanto al giudizio ex art. 700 c.p.c., la parte opposta eccepiva l'inammissibilità della cautela invocata.
Quanto al giudizio di merito, la eccepiva l'inammissibilità Parte_2 dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine fissato dall'art. 615, comma 2, c.p.c..
3 Nella specie, l'ordinanza di vendita risaliva al 28.03.2023, mentre l'opposizione era stata proposta in data 02.05.2024.
La disposizione invocata, modificata con art. 4 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59 si applicava ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al 3 luglio
2016, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge ed era, pertanto, applicabile alla esecuzione in oggetto che veniva introdotta con pignoramento notificato il 16.03.2018 ed iscritto a ruolo il 28.04.2018.
Di tale limite inderogabile entrambi i debitori esecutati erano stati regolarmente edotti, poiché l'atto di pignoramento recava l'avvertimento di cui all'art. 492 comma 3 c.p.c..
Tale inammissibilità dell'opposizione era stata già rilevata dal G.E. nel provvedimento con il quale veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte, nonché confermata col provvedimento 03.06.2024 del medesimo G.E..
Pertanto, l'inammissibilità doveva farsi valere anche nel giudizio di merito.
Del resto, l'opposizione era infondata proprio e anche nel merito, in quanto, con riguardo alla verifica di vessatorietà delle clausole dei mutui, da parte della opponente, il motivo integrava una censura estremamente generica e priva dell'indicazione di quali clausole dovevano essere considerate come vessatorie.
Quanto al motivo relativo alla presentazione di istanza per il piano del consumatore, introdotta solamente a ridosso della vendita, nonostante la procedura esecutiva fosse pendente dal 2018 e l'ordinanza di vendita fosse stata emanata nel 28.03.2023, la stessa risultava irrilevante ai fini dello svolgimento e del prosieguo della procedura espropriativa, non risultando, allo stato, emesso alcun provvedimento del Giudice del sovraindebitamento.
Infine, doveva rilevarsi come i mutui azionati dalla erano dotati di Parte_2 tutti i requisiti necessari per valere quali titoli esecutivi.
I mutuatari, infatti, avevano disposto delle somme erogate e, pertanto, risultava errata l'affermazione dell'opponente secondo la quale il contratto di mutuo stipulato dalla banca non prevedeva l'erogazione contestuale delle somme, perché all'art. 1 di entrambi i mutui (fondiario ed ipotecario) la parte mutuataria aveva dichiarato, rilasciandone ampia quietanza, di ricevere dalla Banca la somma oggetto del mutuo mediante l'accredito di pari importo (al netto di spese e imposte) sul “conto creditori” n.555 intestato a parte mutuataria presso la relativa filiale.
Inoltre, all'art. 2 di detti contratti vi era la specifica pattuizione in cui la parte mutuataria dichiarava di voler costituire la somma accreditatale in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico dal contratto e relativi allegati, riconsegnando allo scopo alla la somma erogata che era stata svincolata dopo aver CP_4
4 adempiuto alle condizioni ivi previste.
La validità ed il regolare perfezionamento dei contratti di mutuo azionati dalla procedente trovava ulteriore riprova nella presenza agli atti dei due contratti modificativi di mutuo, redatti dinanzi a Notaio in data 20.04.2012, con i quali erano state rinegoziate le condizioni dei precedenti mutui e veniva confermata anche dalla stessa documentazione prodotta dall'opponente.
Difatti anche nel Decreto di omologa di separazione 06.03.2012 degli esecutati e Per_1 gli stessi davano atto della esistenza dei mutui e concordavano di chiedere una Pt_1
“sospensione del rimborso degli indicati finanziamenti” e, in mancanza di sospensione, concordavano che l'altro esecutato avrebbe provveduto al rimborso delle Persona_2 rate successive.
Parimenti infondate erano le richieste risarcitorie avversarie in quanto generiche, mancando qualsiasi allegazione e prova del prodursi del danno.
Inammissibili e irrilevanti erano le allegazioni relative alla procedura di sovraindebitamento.
Venivano, pertanto, rassegnate le seguenti conclusioni;
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte negli atti difensivi della creditrice opposta e per tutte quelle ulteriori che saranno ritenute di giustizia:
- in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione n.67/2018 del
Tribunale di Fermo ex art. 615 c. 2 c.p.c. per essere stata proposta dalla debitrice esecutata sig.ra Pt_1 dopo il provvedimento che ha disposto la vendita dei beni pignorati, e per tutti i motivi esposti nelle difese
[...] della con ogni conseguente statuizione e condanna della attrice opponente al pagamento delle Parte_2 spese, compensi ed accessori del presente giudizio in favore di .; Parte_2
- nel merito: rigettare comunque l'opposizione all'esecuzione n. 67/2018 proposta dalla debitrice esecutata sig.ra per la sua completa infondatezza nonché respingere tutte le richieste formulate dalla Parte_1 opponente inclusa la richiesta di risarcimento danni in quanto del tutto generica, infondata ed indimostrata, con condanna della attrice opponente al pagamento delle spese, compensi ed accessori del presente giudizio in favore di
”. Parte_2
Si costituiva in giudizio, sia in sede cautelare, sia nel presente giudizio di merito
[...]
quale terzo aggiudicatario in sede esecutiva, specificando che, a seguito di vendita CP_2 all'asta, svoltasi in data 08.05.2024, nell'ambito dell'esecuzione n. 67/2018 R.G.E., era risultato aggiudicatario del bene costituito da lotto unico, sito in Porto Sant'Elpidio, via della
Montagnola n. 80/A.
All'esito, aveva provveduto ad effettuare il versamento dell'intero prezzo ed era in attesa
5 del decreto di trasferimento.
La predetta aggiudicazione legittimava la partecipazione al presente giudizio e, prima ancora, alla fase cautelare dinanzi al G.E., in considerazione dell'interesse alla conservazione della validità degli atti della procedura esecutiva.
Pertanto, eccepiva sia l'inammissibiltà del ricorso ex art. 700 c.p.c. per carenza di residualità, nonché per carenza di un potere sospensivo in capo ad un giudice diverso da quello dell'esecuzione, sia l'infondatezza della presente opposizione.
Nessuna interferenza poteva riscontrarsi, poi, tra la procedura da sovraindebitamento, di cui non era noto lo stato, con il presente giudizio di opposizione all'esecuzione.
In ogni caso gli effetti dell'aggiudicazione sarebbero stati salvi.
Infondato era anche il motivo relativo all'asserita vessatorietà delle clausole dei mutui notarili azionati come titoli esecutivi, del tutto generico.
Parimenti infondato era il motivo relativo alla asserita inidoneità dei mutui azionati come titolo esecutivo tenuto conto sia della genericità del motivo in questione, sia del contenuto dei mutui, sia delle vicende successive agli stessi in sede di contratti modificativi.
Venivano, pertanto, rassegnate le seguenti conclusioni:
“il Tribunale adito voglia :
- dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 cpc., per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede, - dichiarare inammissibile il ricorso ex art. 700 cpc., per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede;
- in ogni caso, rigettarlo unitamente alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva in quanto palesemente infondato per la insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per tutte le ragioni esposte nella narrativa che precede.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Dichiarata l'estinzione del procedimento cautelare proposto in corso di causa per mancata comparizione delle parti, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 11.12.2025, i procuratori delle parti discutevano oralmente, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
Con il presente giudizio, ha inteso introdurre la fase di merito relativa Parte_1 all'opposizione all'esecuzione proposta, ex art. 615, comma 2 c.p.c., relativa alla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 67/2018 R.G.E., al fine di ottenere una pronuncia che accerti l'illegittimità e la non procedibilità dell'esecuzione immobiliare in danno dell'attrice, con conseguente estinzione della stessa e condanna al risarcimento del danno.
6 Quali motivi di opposizione, l'attrice ha fatto valere, in primo luogo, la propria qualità di consumatore rispetto ai contratti di mutuo, poi, azionati e posti alla base della procedura esecutiva per cui è causa. In tale qualità, allora, ha istato per la valutazione delle Parte_1 clausole contrattuali al fine di accertarne il carattere vessatorio e con esso l'illegittimità dei titoli esecutivi, a termini dei principi di diritto dettati dalle SS.UU. della Corte di Cassazione n.
9479/2023.
In secondo luogo, l'opponente ha dato atto di aver presentato istanza per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, previa redazione del piano del consumatore e che, pertanto, dovevano essere considerate le ripercussioni in sede di procedimento esecutivo.
Da ultimo, è stata contestata l'attitudine dei mutui azionati in via esecutiva a valere quali titoli esecutivi, in mancanza dell'erogazione contestuale delle somme di denaro.
In punto di fatto, allora, è opportuno premettere come – nonostante la lacunosità e genericità della proposta opposizione – possa ritenersi accertato che alla base della procedura esecutiva in questa sede opposta si collochino due contratti di mutuo, uno fondiario, stipulato in data 17.04.2008, a rogito del Notaio rep. n. 15991, racc. n. 5928 e, il Persona_3 secondo, ipotecario, stipulato in pari data e dinanzi al medesimo Notaio, rep. rep. n. 15992, racc. n. 5929, da e quali mutuatari e la allora Banca delle Persona_2 Parte_1
Marche S.p.a., alla quale è subentrata l'odierna opposta Intesta San Paolo S.p.a. (cfr. doc. 16 e
17 fascicolo parte opposta).
In forza dei titoli de quibus, dal compendio documentale in atti, è possibile accertare che, nell'ambito della procedura esecutiva, all'esito delle operazioni di vendita, è stato emesso decreto di trasferimento, in data 24.10.2024, in favore, tra l'altro, di Controparte_2 intervenuto nel presente giudizio, dando prova, oltre che dell'aggiudicazione, anche del versamento del prezzo (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo parte Antinori).
Quanto premesso è già sufficiente a rilevare la sostanziale inammissibilità dell'opposizione svolta da proprio sulla scorta delle tempistiche della proposizione della stessa Parte_1 ben oltre la pronuncia dell'ordinanza di vendita del 28.03.2023 (cfr. doc. 7 fascicolo parte opposta).
Sul punto, invero, è noto come ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c., “Nell'esecuzione per espropriazione, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
È evidente, allora, come il rimedio in questione sia stato introdotto tardivamente, atteso che il procedimento esecutivo avverso il quale l'opposizione è stata introdotta ha natura
7 espropriativa, che nel corso dello stesso è stata disposta la vendita con l'ordinanza sopra richiamata del 28.03.2023 e che il ricorso in opposizione è stato depositato solo in data
02.05.2024.
Del resto, osserva il Tribunale come i motivi di opposizione non possono considerarsi sopravvenuti al provvedimento ex art. 569 c.p.c., con cui veniva disposta la vendita, né può ritenersi che la parte opponente non abbia potuto proporre l'opposizione tempestivamente per causa a sé non imputabile, atteso che, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, è la stessa opponente ad aver dato ingresso a principi di diritto, quali quelli afferenti alla vessatorietà delle clausole, nonché all'inidoneità dei mutui a valere quale titolo esecutivo, già diffusi nella giurisprudenza in tempo utile per proporre opposizione all'esecuzione prima della disposizione della vendita.
In ogni caso, quanto al merito dei motivi, per completezza espositiva, deve darsi atto dell'assoluta genericità di quello afferente all'asserita vessatorietà delle clausole contenute nei mutui, mai avendo l'opponente circoscritto il motivo nel senso di ritenerlo estendibile ad uno o ad entrambi i contratti, né ad identificare le suddette clausole da ritenersi abusive.
Del resto, la stessa giurisprudenza citata dall'opponente non può ritenersi automaticamente applicabile anche al titolo esecutivo per cui è causa, afferendo piuttosto a quello che si forma, all'esito del procedimento monitorio – in caso di mancata tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo – e che, pertanto, soffre la formazione dello stesso in un procedimento inaudita altera parte che giustifica il richiamo all'attivazione di più ampi poteri officiosi del giudice e, in mancanza, ad una revisione del contenuto dei negozi posti alla base del provvedimento monitorio, anche in sede esecutiva.
Quanto, poi, all'istanza di avvio della procedura da sovraindebitamento, non può che richiamarsi quanto già rilevato dal G.E. in fase cautelare, vale a dire che la richiesta di sospensione, ove l'accesso alla procedura in questione fosse stato concesso, con omologazione del piano del consumatore – circostanza non documentata in questa sede – doveva essere presentata al Giudice della procedura di composizione della crisi, il quale avrebbe potuto disporla come previsto dalla normativa vigente, con provvedimento da recepirsi successivamente a cura del G.E..
Da ultimo, con riferimento alla inidoneità dei contratti di mutuo azionati in sede esecutiva, per asserito difetto del requisito della realità, deve darsi atto, in punto di fatto, allora, di come, alla luce della documentazione in atti, emerga agevolmente che, nella fattispecie in esame, in entrambi i contratti di mutuo la parte mutuataria, dichiarato di aver ricevuto la somma mutuata, rilasciandone ampia quietanza, ha altresì dichiarato di voler costituire la
8 predetta somma in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi, posti a suo carico, in ciascuno dei contratti e dai relativi allegati. Allo scopo, la parte mutuataria ha altresì dichiarato di riconsegnare alla la somma in questione autorizzando CP_4 la stessa a prelevarla dal suddetto "conto creditori", estinguendolo, e а versarla in CP_4 apposito deposito cauzionale intestato alla parte mutuataria che sarebbe stato svincolato, salvo il diritto di ritenzione, esplicitamente riconosciuto alla a rivalsa di ogni suo avere, a CP_4 condizione che la parte mutuataria avesse provveduto entro 30 giorni agli obblighi previsti nel medesimo contratto(cfr. artt. 1 e 2 doc. 16 e 17 fascicolo parte opposta).
E, in effetti, adempiuti gli obblighi contrattuali, non è stato contestato che le somme mutuate siano state svincolate a favore della mutuataria che ha anche, parzialmente, adempiuto al pagamento dei ratei previsti, come desumibile, anche dalle stesse difese dell'opponente (cfr. doc 4 fascicolo parte opponente) e dalla documentazione in atti relativamente alla rinegoziazione dei mutui stessi (cfr. doc. 18 fascicolo parte attrice).
Quanto alla idoneità di un siffatto contratto ad integrare i presupposti di cui all'art. 474
c.p.c., poi, preme rammentare che l'argomento sia stato oggetto di un contrasto giurisprudenziale, di recente, risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Proprio in relazione all'eccepito difetto di realità del mutuo c.d. condizionato e alla sua asserita inidoneità a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., in accoglimento del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. proposto dal Tribunale di Siracusa, con provvedimento del 10.10.2024, è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la seguente questione interpretativa: “se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, la configurabilità a carico del medesimo mutuatario di una obbligazione attuale di restituzione della somma – per gli effetti di cui all'art. 474, comma I, c.p.c. –
imponga inderogabilmente che l'importo erogato sia stato successivamente svincolato in favore del mutuatario ovvero se, al contrario, possano prospettarsi regolamenti contrattuali idonei a determinare l'insorgenza di un obbligo restitutorio.
Conseguentemente, se, in presenza di accordo negoziale con cui una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario ma convenendo al tempo stesso che tale importo sia immediatamente ed integralmente restituito alla mutuante con l'intesa che esso sarà svincolato in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, il contratto cosi stipulato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3, c.p.c. contro il mutuatario solo allorché nelle medesime forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia attestato
9 lo svincolo delle somme già mutuate e ritrasferite alla mutuante ovvero se, al contrario, un siffatto contratto concluso nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possa costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2 n. 3,c.p.c. anche in assenza di attestazione dello svincolo effettuata secondo le modalità previste da tale ultima disposizione, allorché il regolamento contrattuale sia idoneo a determinare l'insorgenza di un obbligo restitutorio caratterizzato da attualità anche prima del detto svincolo”.
Ebbene, con la sentenza n. 5968/2025, le Sezioni Unite, hanno composto il contrasto richiamato, dettando il seguente principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Con maggiore sforzo esplicativo, allora, preme disattendere le argomentazioni svolte dall'opponente rilevando proprio come le Sezioni Unite, innanzitutto, abbiano chiarito cosa debba intendersi per mutuo “tecnicamente condizionato”, individuandolo, in quel contratto che, “pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord. 06/12/2023, n. 34116;
Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015, n. 17194; …) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali”.
Tuttavia, nella fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale, non dissimilmente da quanto ricorrente nel caso di specie, “non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale. Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario)”.
In questi termini, allora, secondo il precedente in esame “Quel che occorre stabilire è se, in forza
10 del contemporaneo assetto di interessi liberamente disegnato dalle parti (e, verosimilmente, indotto dal mutuante, per l'evidente incremento delle sue garanzie), possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena
e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido e soprattutto esigibile, che è il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile”.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non sia discutibile che,
“una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove come nella specie - non risulti di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione (se del caso, alla scadenza) della somma mutuata”.
Ed invero, “I patti accessori appena visti … attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.”.
In altre parole, “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti” che va ad integrare “un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”.
Viceversa, costituisce una eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo
“l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.
Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme”.
Seguitano le Sezioni Unite, esemplificando nel senso che: “In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche
11 se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede
l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti
- è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata”.
Ne consegue che non “vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma… essendo integrato il titolo esecutivo già dal mutuo, quand'anche articolato sulle ulteriori pattuizioni di deposito o pegno irregolari della somma mutuato, non occorre (tranne il solo caso di una espressa esclusione in concreto di una univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario) alcun ulteriore atto, tanto meno dalle forme prescritte per il titolo esecutivo
(atto pubblico o scrittura privata autenticata), a ricognizione del successivo adempimento della separata obbligazione del mutuante depositario di svincolare la somma mutuata”.
In definitiva, ciò che rileva è che vi sia stata – come nel caso di specie, con riguardo ai contratti di mutuo fondiario e ipotecario azionati – la messa a disposizione originaria della somma, presupposto della successiva complessa operazione di costituzione in vincolo, non rilevando, viceversa, ai fini della configurabilità originaria di un titolo esecutivo, alcuna successiva pattuizione o vicenda.
Del resto, i casi in cui la giurisprudenza ha ritenuto il mutuo condizionato inidoneo a costituire valido titolo esecutivo per difetto di realità, infatti, appaiono limitati ad ipotesi di condizioni di tipo sospensivo (e non risolutive, ricorrenti nel caso di specie) apposte al contratto tali da posticipare ad un momento successivo l'effettiva traditio, anche in senso giuridico, del denaro. Al contrario, ove in concreto appaia ravvisabile una immediata uscita del denaro dalla disponibilità del mutuante in favore del mutuatario, l'effettivo utilizzo che di detta somma venga fatto - anche nell'immediatezza del mutuo con costituzione di deposito cauzionale - diviene irrilevante (cfr. Trib. Verona in data 22.10.2020; Trib. Bolzano 24.4.2020;
Trib. Tivoli 7.1.2020).
Per quanto sopra già chiarito, allora, risulta che le somme finanziate siano entrata nella piena disponibilità giuridica della parte mutuataria che volontariamente ha acconsentito al temporaneo accantonamento del denaro, il cui svincolo appare soggetto non ad una vera e propria condizione legata ad eventi futuri ed incerti quanto piuttosto all'attuazione di obblighi specifici da parte del mutuatario.
Alla luce delle affermazioni che precedono, dunque, deve essere riconosciuta la piena la validità ed efficacia dei contratti per cui è causa nonché la ricorrenza dei presupposti affinché gli
12 stessi fossero azionato quali titoli esecutivi.
L'opposizione pertanto deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore complessivo della controversia, partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, per ogni fase del giudizio, tenuto conto della esiguità delle questioni trattate, della complessità della causa e del tenore delle difese svolte, al netto della fase istruttoria di natura meramente documentale.
Quanto alle spese relative al procedimento cautelare proposto in corso di causa,
l'estinzione dello stesso per la mancata comparizione delle parti si pone quale ragione sufficiente per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che la stessa parte istante non ha insistito per ottenere la cautela invocata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
956/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ rigetta l'opposizione;
❖ condanna la parte opponente a rifondere alla le spese del Controparte_1
presente giudizio che liquida nella somma di euro 4.217,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
❖ condanna la parte opponente a rifondere a le spese del presente Controparte_2
giudizio che liquida nella somma di euro 4.217,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Fermo il 15.12.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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