Art. 2. (Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416) 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o della proprieta'. Tale limite e' ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta', qualora il trasferimento riguardi azioni di societa' editrici di giornali quotidiani quotate in borsa".
2. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo".
3. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dall' articolo 3 della legge 10 gennaio 1985, n. 1 , le parole "del cinque per cento" sono sostituite dalle altre "del due per cento".
Nota all'art. 2, commi 1 e 2:
Il testo dell' art. 2 della legge n. 416/1981 , come modificato dagli articoli 2 delle leggi n. 137/1983 e n. 1/1985 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o della proprieta'. Tale limite e' ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta', qualora il trasferimento riguardi azioni di societa' editrici di giornali quotidiani quotate in borsa.
La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata si tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.
Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonche' il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell' art. 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo.
Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di societa' titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.
Le disposizioni del presente articolo si estendono altresi' al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' delle societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani.
L'avente causa o, se si tratta di societa', il legale rappresentante, nonche' i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo".
Nota all'art. 2, comma 3:
Il testo dell' art. 3 della legge n. 416/1981 , gia' modificato dall' art. 3 della legge n. 1/1985 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Intestazione a societa' con azioni quotate in borsa). - Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1.
A fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e parificata all'intestazione a persone fisiche.
Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo contata non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'art. 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' del due per cento del capitale sociale.
Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ".
"Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o della proprieta'. Tale limite e' ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta', qualora il trasferimento riguardi azioni di societa' editrici di giornali quotidiani quotate in borsa".
2. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo".
3. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dall' articolo 3 della legge 10 gennaio 1985, n. 1 , le parole "del cinque per cento" sono sostituite dalle altre "del due per cento".
Nota all'art. 2, commi 1 e 2:
Il testo dell' art. 2 della legge n. 416/1981 , come modificato dagli articoli 2 delle leggi n. 137/1983 e n. 1/1985 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o della proprieta'. Tale limite e' ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta', qualora il trasferimento riguardi azioni di societa' editrici di giornali quotidiani quotate in borsa.
La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata si tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.
Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonche' il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell' art. 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo.
Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di societa' titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.
Le disposizioni del presente articolo si estendono altresi' al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' delle societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani.
L'avente causa o, se si tratta di societa', il legale rappresentante, nonche' i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo".
Nota all'art. 2, comma 3:
Il testo dell' art. 3 della legge n. 416/1981 , gia' modificato dall' art. 3 della legge n. 1/1985 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Intestazione a societa' con azioni quotate in borsa). - Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1.
A fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e parificata all'intestazione a persone fisiche.
Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo contata non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'art. 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' del due per cento del capitale sociale.
Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ".