Articolo 2497 septies del Codice civile
Articolo 2497 sexiesArticolo 2477
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29 febbraio 2004
Art. 2497-septies.

(( (Coordinamento fra societa').)) ((Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' alla societa' o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attivita' di direzione e coordinamento di societa' sulla base di un contratto con le societa' medesime o di clausole dei loro statuti.))
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
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