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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10985 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16619/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 25 novembre 2025 innanzi al giudice RI OS, assistita dall'addetta al processo VI NI, sono comparsi: per parte attrice l'avv. TERESA PALMIERI per delega dell'avv. CA MICHELE
IL e CA EP;
nessuno è comparso per il convenuto;
CP_1
l'avv. GIUSEPPINA CALI' per delega dell'avv. FRANCESCO NAPOLITANO per l'impresa terza chiamata
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori presenti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
in particolare l'avv. Palmieri chiede invitarsi il ctu a chiarimenti sulla differenza tra quanto da lui riconosciuto in ordine alle spese sostenute ed a sostenersi ed il preventivo allegato alla ctp.
L'avv. Calì si oppone atteso che il consulente ha già risposto valutando le osservazioni ed in subordine deduce la tardività della presente richiesta da espletarsi entro i termini dell'art. 345
c.p.c.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RI OS
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16619/2021 promossa da:
, c.f.: , in qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
c.f.: elett.te dom.ta in Frattamaggiore, alla via V. Emanuele, 66, presso C.F._2
lo studio dell'Avv. CA MICHELE IL, c.f.: e C.F._3 avv. Giuseppe CA, c.f.: dal quale è rappresentata e difesa in C.F._4
virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
, c.f.: in persona del p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, presso la quale domicilia in
Napoli alla VIA DIAZ 11.
- CONVENUTO
E
, P.Iva.: con sede in Controparte_4 P.IVA_2
RG (gran Ducato del RG) Avenue J.F. Kennedy n. 35 D e sede secondaria in Milano alla Via della Vetra n. 17, in persona del procuratore speciale , rapp.ta CP_5
e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione , dall'Avv. Francesco
Napolitano, c.f.: con studio in Napoli, al Viale Augusto 162, insieme C.F._5
pagina 2 di 7 elett.te domiciliati in Caivano, presso lo studio dell'Avv. Ponticelli Giuseppe alla Via G. Bovio,
1.
- ZA HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, giusta dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli Nord in favore dell'intestato Tribunale, , in qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha convenuto in giudizio il Persona_1
in persona del chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_6 CP_7
dei danni patiti dalla piccola in ragione della caduta verificatasi, in data 27.03.2018, alle ore
8.30 circa, nel cortile antistante i locali dell' istituto scolastico, Controparte_8
, , sito in via Migliaccio di Orta , nonché la condanna al
[...] CP_9 CP_8 risarcimento dei danni patiti da essa attrice in proprio per il sinistro occorso alla figlia.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, la piccola, che all'epoca frequentava la quinta elementare, aveva fatto appena ingresso nel cortile della scuola quando, posando i piedi su di una mattonella sconnessa ed instabile, aveva perso l'equilibrio rovinando a terra, per cui trasportata al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Aversa, le veniva riscontrata “frattura coronale di entrambi gli incisivi superiori, contusione escoriata al ginocchio destro e labbro superiore”, in ragione della quale ha concluso nei termini sopra esposti.
Costituitosi il , in persona del suo Ministro p.t., ha eccepito che la Controparte_6
caduta alla minore si è verificata per un fatto non imputabile all'omessa vigilanza degli insegnati o del personale dell'istituto scolastico cui non è imputabile, pertanto, alcuna responsabilità, ai sensi dell'art 1218 c.c., ed escluso, altresì, il concorso di colpa, nonché, contestato il quantum della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di essere manlevato dall'eventuale risarcimento riconosciuto dalla compagnia
, di cui aveva chiesto ed ottenuto la Controparte_10 chiamata in causa già dal Tribunale di Napoli Nord.
Costituitosi in giudizio , in persona Controparte_10
pagina 3 di 7 del legale rapp.te p.t., ha eccepito il difetto di legittimazione del posto che il sinistro si è CP_11
verificato nel cortile antistante l'edificio scolastico il quale è di proprietà del Comune di Orta
d'Atella, l'inapplicabilità della polizza ai sensi degli art.25, 26 e 27 delle condizioni generali della stessa e l'insussistenza del fatto storico per l'eccessiva genericità nella descrizione del sinistro occorso, per cui ha concluso chiedendo il rigetto della domanda ed, in via gradata ridurre il quantum debeatur, previo riconoscimento del concorso colposo ai sensi dell'art 1227, comma 1,c.c. .
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di due testi per parte attrice e due testi per il convenuto e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, medico legale.
Venendo al merito, occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura della dedotta responsabilità al fine di qualificare la domanda ed individuare la corretta ripartizione dell'onere probatorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 9346 del 2002, premesso che nei giudizi di responsabilità connessa all'attività di vigilanza sugli alunni unico legittimato passivo
è il , hanno chiarito che tra l'allievo e l'istituto scolastico Controparte_12
(pubblico o privato) attraverso il “contatto sociale”, che scaturisce dalla presentazione della domanda di iscrizione da parte del primo e dall'accoglimento della stessa da parte del secondo, si instaura un rapporto giuridico di tipo contrattuale in forza del quale sorge a carico dell'istituto scolastico, per il tramite del personale docente, oltre all'obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
da tanto deriva che, nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. (Cass. civ. Sez.
Unite, 27/06/2002, n. 9346).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che <
e di tutela dell'Istituto scattano solo allorché l'allievo si trovi all'interno della struttura mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni,
pagina 4 di 7 trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ..>>, non ritenendo condivisibile l'assunto per cui la nozione di orario scolastico < fase di ingresso nell'edificio, sì che si possa predicare la sussistenza, sin dal momento in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, dell'obbligazione dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dello scolaro.>> atteso che tale assunto <<…anticipa l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, per soprammercato, il personale della scuola non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie.>>.(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud.
01/10/2012) 06/11/2012, n. 19160).
Aderendo all'orientamento sopra esposto, poiché la piccola è caduta nel cortile della scuola, mentre vi faceva ingresso per l'inizio delle lezioni, a causa di una mattonella instabile della pavimentazione, non può dirsi che fossero operativi gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto, considerato che il dovere di vigilanza della scuola inizia con l'ingresso dell'alunno nell'edificio, per cui ne va esclusa la responsabilità contrattuale.
Nella fattispecie parte attrice avrebbe dovuto far valere la responsabilità extracontrattuale del custode della pavimentazione dove la minore è caduta ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
Infatti, l'art. 2051 c.c. ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, consentendo al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La natura oggettiva della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. non esclude l'onere probatorio dell'asserito danneggiato che deve provare la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra la cosa ed il danno conseguenza, cd. causalità
pagina 5 di 7 giuridica.
Tanto chiarito, pur a voler qualificare la domanda ai sensi del richiamato art. 2051 c.c. la stessa va disattesa dato che parte attrice non ha provato il rapporto di fatto custodiale tra il cortile e il soggetto individuato come responsabile, il convenuto, non avendo allegato e tanto CP_1 meno provato, pur a fronte dell'eccezione dell'impresa terza chiamata, chi fosse l'ente proprietario dell'edificio scolastico tenuto alla manutenzione dell'immobile, ben potendo essere di proprietà comunale.
In ragione di quanto esposto la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento.
In virtù del principio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del in persona del Ministro p.t e Controparte_6 [...]
in persona del legale rapp.te p.t, che si liquidano in Controparte_4 dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00 euro tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato del 50% non essendo stato disposto il deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c.), con una decurtazione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente, in base al decreto di liquidazione del 0.12.2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo , con il conseguente Parte_1
diritto delle controparti, di ripetere dall'attrice le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona del ministro Parte_1 Controparte_6
p.t, e in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 così provvede:
1.rigetta la domanda;
2.condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
in persona del p.t., che si liquidano in 2.958,55 euro per compensi Controparte_6 CP_3
professionali oltre, spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
pagina 6 di 7 3.condanna l'attore al pagamento in favore Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in euro
[...]
1.481,00 euro per compensi professionali, spese generali, IVA, CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 25/11/2025
Il giudice
RI OS
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 25 novembre 2025 innanzi al giudice RI OS, assistita dall'addetta al processo VI NI, sono comparsi: per parte attrice l'avv. TERESA PALMIERI per delega dell'avv. CA MICHELE
IL e CA EP;
nessuno è comparso per il convenuto;
CP_1
l'avv. GIUSEPPINA CALI' per delega dell'avv. FRANCESCO NAPOLITANO per l'impresa terza chiamata
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori presenti concludono riportandosi ai propri atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
in particolare l'avv. Palmieri chiede invitarsi il ctu a chiarimenti sulla differenza tra quanto da lui riconosciuto in ordine alle spese sostenute ed a sostenersi ed il preventivo allegato alla ctp.
L'avv. Calì si oppone atteso che il consulente ha già risposto valutando le osservazioni ed in subordine deduce la tardività della presente richiesta da espletarsi entro i termini dell'art. 345
c.p.c.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
RI OS
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RI OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16619/2021 promossa da:
, c.f.: , in qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
c.f.: elett.te dom.ta in Frattamaggiore, alla via V. Emanuele, 66, presso C.F._2
lo studio dell'Avv. CA MICHELE IL, c.f.: e C.F._3 avv. Giuseppe CA, c.f.: dal quale è rappresentata e difesa in C.F._4
virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
, c.f.: in persona del p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI, presso la quale domicilia in
Napoli alla VIA DIAZ 11.
- CONVENUTO
E
, P.Iva.: con sede in Controparte_4 P.IVA_2
RG (gran Ducato del RG) Avenue J.F. Kennedy n. 35 D e sede secondaria in Milano alla Via della Vetra n. 17, in persona del procuratore speciale , rapp.ta CP_5
e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione , dall'Avv. Francesco
Napolitano, c.f.: con studio in Napoli, al Viale Augusto 162, insieme C.F._5
pagina 2 di 7 elett.te domiciliati in Caivano, presso lo studio dell'Avv. Ponticelli Giuseppe alla Via G. Bovio,
1.
- ZA HI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione, giusta dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli Nord in favore dell'intestato Tribunale, , in qualità di genitore esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha convenuto in giudizio il Persona_1
in persona del chiedendone la condanna al risarcimento Controparte_6 CP_7
dei danni patiti dalla piccola in ragione della caduta verificatasi, in data 27.03.2018, alle ore
8.30 circa, nel cortile antistante i locali dell' istituto scolastico, Controparte_8
, , sito in via Migliaccio di Orta , nonché la condanna al
[...] CP_9 CP_8 risarcimento dei danni patiti da essa attrice in proprio per il sinistro occorso alla figlia.
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, la piccola, che all'epoca frequentava la quinta elementare, aveva fatto appena ingresso nel cortile della scuola quando, posando i piedi su di una mattonella sconnessa ed instabile, aveva perso l'equilibrio rovinando a terra, per cui trasportata al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Aversa, le veniva riscontrata “frattura coronale di entrambi gli incisivi superiori, contusione escoriata al ginocchio destro e labbro superiore”, in ragione della quale ha concluso nei termini sopra esposti.
Costituitosi il , in persona del suo Ministro p.t., ha eccepito che la Controparte_6
caduta alla minore si è verificata per un fatto non imputabile all'omessa vigilanza degli insegnati o del personale dell'istituto scolastico cui non è imputabile, pertanto, alcuna responsabilità, ai sensi dell'art 1218 c.c., ed escluso, altresì, il concorso di colpa, nonché, contestato il quantum della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, di essere manlevato dall'eventuale risarcimento riconosciuto dalla compagnia
, di cui aveva chiesto ed ottenuto la Controparte_10 chiamata in causa già dal Tribunale di Napoli Nord.
Costituitosi in giudizio , in persona Controparte_10
pagina 3 di 7 del legale rapp.te p.t., ha eccepito il difetto di legittimazione del posto che il sinistro si è CP_11
verificato nel cortile antistante l'edificio scolastico il quale è di proprietà del Comune di Orta
d'Atella, l'inapplicabilità della polizza ai sensi degli art.25, 26 e 27 delle condizioni generali della stessa e l'insussistenza del fatto storico per l'eccessiva genericità nella descrizione del sinistro occorso, per cui ha concluso chiedendo il rigetto della domanda ed, in via gradata ridurre il quantum debeatur, previo riconoscimento del concorso colposo ai sensi dell'art 1227, comma 1,c.c. .
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti, con l'escussione di due testi per parte attrice e due testi per il convenuto e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, medico legale.
Venendo al merito, occorre preliminarmente soffermarsi sulla natura della dedotta responsabilità al fine di qualificare la domanda ed individuare la corretta ripartizione dell'onere probatorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 9346 del 2002, premesso che nei giudizi di responsabilità connessa all'attività di vigilanza sugli alunni unico legittimato passivo
è il , hanno chiarito che tra l'allievo e l'istituto scolastico Controparte_12
(pubblico o privato) attraverso il “contatto sociale”, che scaturisce dalla presentazione della domanda di iscrizione da parte del primo e dall'accoglimento della stessa da parte del secondo, si instaura un rapporto giuridico di tipo contrattuale in forza del quale sorge a carico dell'istituto scolastico, per il tramite del personale docente, oltre all'obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
da tanto deriva che, nel caso di danno arrecato dall'allievo a se stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. (Cass. civ. Sez.
Unite, 27/06/2002, n. 9346).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che <
e di tutela dell'Istituto scattano solo allorché l'allievo si trovi all'interno della struttura mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni,
pagina 4 di 7 trovare ristoro attraverso l'attivazione della responsabilità del custode, ex art. 2051 cod. civ..>>, non ritenendo condivisibile l'assunto per cui la nozione di orario scolastico < fase di ingresso nell'edificio, sì che si possa predicare la sussistenza, sin dal momento in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, dell'obbligazione dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dello scolaro.>> atteso che tale assunto <<…anticipa l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, a un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, per soprammercato, il personale della scuola non ha, a ben vedere, alcuna seria possibilità di esercizio delle funzioni sue proprie.>>.(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud.
01/10/2012) 06/11/2012, n. 19160).
Aderendo all'orientamento sopra esposto, poiché la piccola è caduta nel cortile della scuola, mentre vi faceva ingresso per l'inizio delle lezioni, a causa di una mattonella instabile della pavimentazione, non può dirsi che fossero operativi gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto, considerato che il dovere di vigilanza della scuola inizia con l'ingresso dell'alunno nell'edificio, per cui ne va esclusa la responsabilità contrattuale.
Nella fattispecie parte attrice avrebbe dovuto far valere la responsabilità extracontrattuale del custode della pavimentazione dove la minore è caduta ai sensi dell'art. 2051 c.c. .
Infatti, l'art. 2051 c.c. ha tipizzato una forma di responsabilità oggettiva a carico del custode della cosa per i danni da questa prodotta che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, consentendo al custode di liberarsi della responsabilità provando il caso fortuito cioè che il danno è stato provocato da un fattore estraneo alla cosa avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
La natura oggettiva della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. non esclude l'onere probatorio dell'asserito danneggiato che deve provare la relazione di fatto esistente tra la parte convenuta e la cosa, il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, il cd. danno evento, nonché il nesso di causalità tra la cosa e l'evento, cd. causalità materiale, nonché le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, il cd. danno-conseguenza, ed il nesso di causalità tra la cosa ed il danno conseguenza, cd. causalità
pagina 5 di 7 giuridica.
Tanto chiarito, pur a voler qualificare la domanda ai sensi del richiamato art. 2051 c.c. la stessa va disattesa dato che parte attrice non ha provato il rapporto di fatto custodiale tra il cortile e il soggetto individuato come responsabile, il convenuto, non avendo allegato e tanto CP_1 meno provato, pur a fronte dell'eccezione dell'impresa terza chiamata, chi fosse l'ente proprietario dell'edificio scolastico tenuto alla manutenzione dell'immobile, ben potendo essere di proprietà comunale.
In ragione di quanto esposto la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento.
In virtù del principio della soccombenza condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del in persona del Ministro p.t e Controparte_6 [...]
in persona del legale rapp.te p.t, che si liquidano in Controparte_4 dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra 5.201,00 euro e 26.000,00 euro tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato del 50% non essendo stato disposto il deposito delle memorie di cui all'art. 189 c.p.c.), con una decurtazione del 30% per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente, in base al decreto di liquidazione del 0.12.2024, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo , con il conseguente Parte_1
diritto delle controparti, di ripetere dall'attrice le somme già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in persona del ministro Parte_1 Controparte_6
p.t, e in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4 così provvede:
1.rigetta la domanda;
2.condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
in persona del p.t., che si liquidano in 2.958,55 euro per compensi Controparte_6 CP_3
professionali oltre, spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
pagina 6 di 7 3.condanna l'attore al pagamento in favore Controparte_4
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in euro
[...]
1.481,00 euro per compensi professionali, spese generali, IVA, CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
4. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo . Parte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 25/11/2025
Il giudice
RI OS
pagina 7 di 7