Articolo 126 del Codice civile
Articolo 125Articolo 127
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19 aprile 1942
Art. 126.

(Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio).

Quando e' proposta domanda di nullita' del matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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