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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1651/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. D. Naso giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante il pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, CP_2
per legge
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5447/2024, pubblicata in data 8 maggio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc premesso di essere docente di ruolo a Parte_1
decorrere dal 1° settembre 2020 e di aver in precedenza prestato analogo servizio dall'11 ottobre 2017 in forza di reiterati contratti a tempo determinato, lamentava di non aver percepito durante il periodo di lavoro precario il bonus economico rappresentato dalla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” e tanto in violazione del principio, di matrice comunitaria, di non discriminazione dei lavoratori a termine.
Pertanto, chiedeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto
B) Condannare il all'assegnazione al ricorrente della Controparte_1 somma di € 1.000,00 per gli a.s. 2017/2020;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2. Nel contraddittorio con il , con la sentenza in oggetto il Tribunale Controparte_1
respingeva le domande, sul rilievo che nel quadro normativo di riferimento, anche di fonte comunitaria, era configurabile il diritto del docente precario alla carta elettronica d'importo nominale di € 500 annui, ma non il suo diritto al corrispondente valore economico, unico bene preteso, invece, dalla lavoratrice con il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 17 giugno
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, fossero accolte le seguenti conclusioni: Parte_1
-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
2 e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, gli anni scolastici 2017/2018 e 2019/2020 con CONDANNA del resistente all'attribuzione CP_1 in favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno;
−CONDANNARE il , in persona del Controparte_1 CP_3
tempore, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi”.
A fondamento, lamentava in sintesi:
a) la violazione dell'art. 99 cpc, per non avere il Tribunale interpretato correttamente la domanda;
b) la violazione dell'art. 1, co. 121 L. n. 107/2015 e il conseguente erroneo convincimento d'insussistenza del diritto azionato.
4. Il depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva Controparte_1 all'appello.
5. All'udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato, per i motivi già esposti nella sentenza n. 3341/2024 di questo stessa Sezione di
Corte di Appello, in diversa composizione, ragioni cui il Collegio intende dare continuità e che richiama ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
7. “…La Corte di Giustizia Europea, investita della questione da una richiesta di pronuncia pregiudiziale proveniente dal Tribunale di Vercelli, ha emesso, nella causa C-450/21, in data 18 maggio 2022, ordinanza con cui ha affermato che <<la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
3 spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.>>.
A tale conclusione la Corte è giunta sulla base della premessa che <<nel caso di specie, anche se spetta, in linea principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure questione, occorre rilevare che dagli elementi fascicolo sottoposto alla corte da tale risulta l'indennità cui procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.>> (punto 35 della motivazione).
La CGUE ha pronunciato con ordinanza sul rilievo che <<ai sensi dell'articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o simile non dà adito nessun ragionevole dubbio, corte, su proposta giudice relatore, sentito l'avvocato generale, statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.>> (punto 26 della motivazione).
La discriminazione consistente nella previsione dell'attribuzione della “Carta elettronica docenti” al solo personale di ruolo e non a quello a tempo determinato è stata, quindi, definitivamente acclarata dalla citata ordinanza della CGUE.
6. Il riconoscimento del diritto alla fruizione della Carta anche da parte dei docenti a tempo determinato lasciava, però, ancora aperte una serie di questioni sulle quali si è pronunciata, almeno in parte, la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023.
La Suprema Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. disposto dal
Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
<<1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>>.
7. Questo Collegio non intravede motivi per andare in contrario avviso rispetto alla richiamata pronuncia della Suprema Corte, stante anche l'evidente funzione nomofilattica della decisione, emessa a seguito del rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'articolo 363 bis c.p.c. che lo prevede quando si tratta questione che presenta gravi difficoltà interpretative e che è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
I principi affermati ai punti 1 e 2 risolvono tutte le questioni aperte nell'odierno giudizio.
La Corte di Cassazione, infatti, al punto 1 ha affermato la spettanza della “Carta elettronica docenti” nella misura intera – pari a € 500,00 annui - ai supplenti annuali ed a quelli nominati fino al termine dell'attività didattica: è questo il caso dell'odierno appellante che, come in precedenza richiamato, dall'anno scolastico 2015/2016 fino a quello 2021/2022 ha sempre ricevuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o supplenze annuali (31 agosto).
Al punto 2 la Corte Suprema ha, poi, chiarito che ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche “perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, come è il caso dell'odierno appellante che tuttora presta attività di docenza nella scuola pubblica, “spetta
5 l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”.
Per i docenti ancora in servizio al momento della pronuncia, quindi, la Corte Suprema ha affermato
– in perfetta coerenza con la logica sottostante l'attribuzione del beneficio - che la condanna debba essere effettuata in forma specifica, come anche richiesto in via alternativa dall'odierno appellante, con attribuzione della “Carta docente” secondo il sistema proprio di essa e con gli accessori di legge…”.
8. Ebbene, nel caso di specie la docente di ruolo fin dall'anno scolastico 2020/2021, ha prestato Pt_1
servizio con contratti a tempo determinato nei due anni scolastici precedenti, in ciascun anno per un periodo superiore ai 180 giorni -come accertato dal Tribunale senza devoluzione al grado-, sicché sussiste il suo diritto a vedersi attribuire la carta docenti in relazione ai detti anni scolastici per il valore di € 500,00 all'anno, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, da utilizzare nelle forme di legge.
9. Vale soltanto aggiungere che la pronuncia in parola non è preclusa dall'evenienza che, nell'originario ricorso, la ha chiesto di condannare l'amministrazione datrice di lavoro ad attribuirle non la Pt_1
carta in sé, ma una somma pari al suo valore nominale.
Invero, come si vince dal capo A) delle conclusioni ivi rassegnate, la domanda della lavoratrice ha ad oggetto il riconoscimento del suo diritto alla carta docenti del valore di € 500,00 annui per ciascuno dei due anni di lavoro precario svolto, il che individua in modo inequivoco, agli effetti dell'art. 99 cpc, il bene della vita preteso, mentre l'attribuzione giudiziale della carta, invece che del suo equivalente economico (giusta la domanda di cui al capo B), costituisce soltanto una diversa modalità attuativa dell'unico diritto fatto valere, in piena coerenza con il disposto dell'art. 112 cpc.
10. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata:
- va dichiarato il diritto di a usufruire del beneficio economico della Carta Parte_1
elettronica docenti di cui all'articolo 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017 - 2020;
- il va condannato ad assegnarle la Carta suddetta, per Controparte_1 gli anni scolastici in precedenza indicati, per il valore di € 500,00 all'anno, oltre gli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, da utilizzare nelle forme di legge.
6 11. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti, tenuto conto che la controversia è stata definita alla stregua di principi di diritto intervenuti in pendenza della lite,
a fronte di orientamenti di merito difformi segnatamente sul punto -nodale per la presente controversia- dell'oggetto della tutela accordabile in via giudiziale al lavoratore.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Dichiara il diritto di a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica docenti Parte_1 di cui all'articolo 1, comma 121 della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017 - 2020 e, per l'effetto, condanna il ad assegnare all'odierna appellante la Carta suddetta, per gli Controparte_1
anni scolastici in precedenza indicati, per il valore di € 500,00 all'anno, oltre gli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, da utilizzare nelle forme di legge.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 12 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere
all'udienza del 12 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1651/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. D. Naso giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante il pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, CP_2
per legge
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 5447/2024, pubblicata in data 8 maggio 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc premesso di essere docente di ruolo a Parte_1
decorrere dal 1° settembre 2020 e di aver in precedenza prestato analogo servizio dall'11 ottobre 2017 in forza di reiterati contratti a tempo determinato, lamentava di non aver percepito durante il periodo di lavoro precario il bonus economico rappresentato dalla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” e tanto in violazione del principio, di matrice comunitaria, di non discriminazione dei lavoratori a termine.
Pertanto, chiedeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione, eccezione e difesa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto
B) Condannare il all'assegnazione al ricorrente della Controparte_1 somma di € 1.000,00 per gli a.s. 2017/2020;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2. Nel contraddittorio con il , con la sentenza in oggetto il Tribunale Controparte_1
respingeva le domande, sul rilievo che nel quadro normativo di riferimento, anche di fonte comunitaria, era configurabile il diritto del docente precario alla carta elettronica d'importo nominale di € 500 annui, ma non il suo diritto al corrispondente valore economico, unico bene preteso, invece, dalla lavoratrice con il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 17 giugno
2024, chiedeva che, in riforma della sentenza, fossero accolte le seguenti conclusioni: Parte_1
-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
2 e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, gli anni scolastici 2017/2018 e 2019/2020 con CONDANNA del resistente all'attribuzione CP_1 in favore di parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad € 500,00 per ciascun anno;
−CONDANNARE il , in persona del Controparte_1 CP_3
tempore, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi”.
A fondamento, lamentava in sintesi:
a) la violazione dell'art. 99 cpc, per non avere il Tribunale interpretato correttamente la domanda;
b) la violazione dell'art. 1, co. 121 L. n. 107/2015 e il conseguente erroneo convincimento d'insussistenza del diritto azionato.
4. Il depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva Controparte_1 all'appello.
5. All'udienza del 12 marzo 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato, per i motivi già esposti nella sentenza n. 3341/2024 di questo stessa Sezione di
Corte di Appello, in diversa composizione, ragioni cui il Collegio intende dare continuità e che richiama ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
7. “…La Corte di Giustizia Europea, investita della questione da una richiesta di pronuncia pregiudiziale proveniente dal Tribunale di Vercelli, ha emesso, nella causa C-450/21, in data 18 maggio 2022, ordinanza con cui ha affermato che <<la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
3 spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.>>.
A tale conclusione la Corte è giunta sulla base della premessa che <<nel caso di specie, anche se spetta, in linea principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure questione, occorre rilevare che dagli elementi fascicolo sottoposto alla corte da tale risulta l'indennità cui procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.>> (punto 35 della motivazione).
La CGUE ha pronunciato con ordinanza sul rilievo che <<ai sensi dell'articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o simile non dà adito nessun ragionevole dubbio, corte, su proposta giudice relatore, sentito l'avvocato generale, statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.>> (punto 26 della motivazione).
La discriminazione consistente nella previsione dell'attribuzione della “Carta elettronica docenti” al solo personale di ruolo e non a quello a tempo determinato è stata, quindi, definitivamente acclarata dalla citata ordinanza della CGUE.
6. Il riconoscimento del diritto alla fruizione della Carta anche da parte dei docenti a tempo determinato lasciava, però, ancora aperte una serie di questioni sulle quali si è pronunciata, almeno in parte, la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023.
La Suprema Corte, pronunciando sul rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis c.p.c. disposto dal
Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
<<1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>>.
7. Questo Collegio non intravede motivi per andare in contrario avviso rispetto alla richiamata pronuncia della Suprema Corte, stante anche l'evidente funzione nomofilattica della decisione, emessa a seguito del rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'articolo 363 bis c.p.c. che lo prevede quando si tratta questione che presenta gravi difficoltà interpretative e che è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
I principi affermati ai punti 1 e 2 risolvono tutte le questioni aperte nell'odierno giudizio.
La Corte di Cassazione, infatti, al punto 1 ha affermato la spettanza della “Carta elettronica docenti” nella misura intera – pari a € 500,00 annui - ai supplenti annuali ed a quelli nominati fino al termine dell'attività didattica: è questo il caso dell'odierno appellante che, come in precedenza richiamato, dall'anno scolastico 2015/2016 fino a quello 2021/2022 ha sempre ricevuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o supplenze annuali (31 agosto).
Al punto 2 la Corte Suprema ha, poi, chiarito che ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche “perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, come è il caso dell'odierno appellante che tuttora presta attività di docenza nella scuola pubblica, “spetta
5 l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”.
Per i docenti ancora in servizio al momento della pronuncia, quindi, la Corte Suprema ha affermato
– in perfetta coerenza con la logica sottostante l'attribuzione del beneficio - che la condanna debba essere effettuata in forma specifica, come anche richiesto in via alternativa dall'odierno appellante, con attribuzione della “Carta docente” secondo il sistema proprio di essa e con gli accessori di legge…”.
8. Ebbene, nel caso di specie la docente di ruolo fin dall'anno scolastico 2020/2021, ha prestato Pt_1
servizio con contratti a tempo determinato nei due anni scolastici precedenti, in ciascun anno per un periodo superiore ai 180 giorni -come accertato dal Tribunale senza devoluzione al grado-, sicché sussiste il suo diritto a vedersi attribuire la carta docenti in relazione ai detti anni scolastici per il valore di € 500,00 all'anno, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, da utilizzare nelle forme di legge.
9. Vale soltanto aggiungere che la pronuncia in parola non è preclusa dall'evenienza che, nell'originario ricorso, la ha chiesto di condannare l'amministrazione datrice di lavoro ad attribuirle non la Pt_1
carta in sé, ma una somma pari al suo valore nominale.
Invero, come si vince dal capo A) delle conclusioni ivi rassegnate, la domanda della lavoratrice ha ad oggetto il riconoscimento del suo diritto alla carta docenti del valore di € 500,00 annui per ciascuno dei due anni di lavoro precario svolto, il che individua in modo inequivoco, agli effetti dell'art. 99 cpc, il bene della vita preteso, mentre l'attribuzione giudiziale della carta, invece che del suo equivalente economico (giusta la domanda di cui al capo B), costituisce soltanto una diversa modalità attuativa dell'unico diritto fatto valere, in piena coerenza con il disposto dell'art. 112 cpc.
10. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata:
- va dichiarato il diritto di a usufruire del beneficio economico della Carta Parte_1
elettronica docenti di cui all'articolo 1, comma 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017 - 2020;
- il va condannato ad assegnarle la Carta suddetta, per Controparte_1 gli anni scolastici in precedenza indicati, per il valore di € 500,00 all'anno, oltre gli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, da utilizzare nelle forme di legge.
6 11. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti, tenuto conto che la controversia è stata definita alla stregua di principi di diritto intervenuti in pendenza della lite,
a fronte di orientamenti di merito difformi segnatamente sul punto -nodale per la presente controversia- dell'oggetto della tutela accordabile in via giudiziale al lavoratore.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Dichiara il diritto di a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica docenti Parte_1 di cui all'articolo 1, comma 121 della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017 - 2020 e, per l'effetto, condanna il ad assegnare all'odierna appellante la Carta suddetta, per gli Controparte_1
anni scolastici in precedenza indicati, per il valore di € 500,00 all'anno, oltre gli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, da utilizzare nelle forme di legge.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 12 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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