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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/11/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2057/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO OD Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa SA RI LB OS Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 27/03/2025, da: nato a [...] il [...], con il proc. dom. Parte_1 avv. MISSAGLIA DANIELA giusta procura in atti, e ata a BRESCIA (BS) il 30/09/1979, con il proc. dom. avv. Parte_2
AR AN giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di divorzio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/04/2007 a GRUMELLO DEL MONTE, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli nata a [...] il Per_1
14.08.2007, maggiorenne ma non economicamente autonoma, e , nato a Per_2
Brescia il 6.05.2002, maggiorenne ed economicamente autonomo.
1 Per l'udienza del 22.10.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come concordemente modificate su indicazione del Giudice relatore (v. note depositate il 21.10.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, come concordemente modificate, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
alle condizioni enunciate in ricorso, come
[...] Parte_2
concordemente modificate con note difensive scritte del 21 ottobre 2025;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRUMELLO
DEL MONTE, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2007, atto n. 4, Parte II, Serie A).
2 Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
RO OD
Il Giudice estensore
SA RI LB OS
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa RO OD Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa SA RI LB OS Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 27/03/2025, da: nato a [...] il [...], con il proc. dom. Parte_1 avv. MISSAGLIA DANIELA giusta procura in atti, e ata a BRESCIA (BS) il 30/09/1979, con il proc. dom. avv. Parte_2
AR AN giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di divorzio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/04/2007 a GRUMELLO DEL MONTE, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli nata a [...] il Per_1
14.08.2007, maggiorenne ma non economicamente autonoma, e , nato a Per_2
Brescia il 6.05.2002, maggiorenne ed economicamente autonomo.
1 Per l'udienza del 22.10.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come concordemente modificate su indicazione del Giudice relatore (v. note depositate il 21.10.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, come concordemente modificate, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
alle condizioni enunciate in ricorso, come
[...] Parte_2
concordemente modificate con note difensive scritte del 21 ottobre 2025;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRUMELLO
DEL MONTE, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2007, atto n. 4, Parte II, Serie A).
2 Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
RO OD
Il Giudice estensore
SA RI LB OS
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