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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/12/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 73/2024-Trib. Latina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- dott. Luca Venditto Presidente
- dott. Marco Pietricola Giudice relatore ed estensore
- dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo di Cont
Controparte_2 visti gli atti del procedimento per accesso agli strumenti di regolazione della crisi d'impresa Cont e dell'insolvenza avviato su ricorso depositato in data 04.06.2024 da
[...]
in persona del l.r.p.t. con sede in Aprilia (LT) in Via Aldo Moro Controparte_2
n. 41/F (C.F./P. Iva: (con gli avv.ti Michele Procida e Renato Negroni) ex P.IVA_1 artt. 40/44 del D.Lgs. n.14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) come modificato/integrato con D.Lgs. n.136/2024 s.m.i. (cd.
“Correttivo ter”; cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal 30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che
“L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”) rubricato al n.73/2024 P.U. in rapporto all'art. 390 del detto D.Lgs. n.14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd.
“CCII”) come modificato/integrato con il ridetto D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Correttivo ter”) con vigore dal 28.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex artt. 44, 47, 48, 49, 106, 111 e/o 112 CCII del 04.12.2025 tenuta a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità nonché approvato/ratificato/condiviso integralmente l'operato del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe e già designato/delegato alla trattazione in senso ampio per quanto di ragione (cfr. anche il decreto del 12-18.06.2024 di designazione/delega del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII richiamato/ribadito con provvedimenti collegiali del 28.06.2024-01.07.2024 e del 18- 19.07.2024 e del 20-23.12.2024 e del 21-24.03.2025 e del 02-07.04.2025 e del 09-
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14.07.2025, in atti;
il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente f.f. dell'intestato Tribunale n. 42/2025 s.m.i., per completezza); visto il provvedimento collegiale ex artt. 37, 39 comma 3, 40 e 44, comma 1, CCII del 28.06.2024-01.07.2024 di fissazione del termine di giorni sessanta (termine non soggetto a cd. “sospensione feriale dei termini” ex ultimo comma dell'art. 44 CCII ed avente decorrenza dalla data di deposito della domanda ex artt. 40/44 CCII di ME.
[...]
in persona del l.r.p.t. in esame ossia dal 04.06.2024 – cfr. Controparte_2 sul punto, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 44 CCII, tra le altre: Cass., n.29740/2018 ed il tutto fermo quanto già detto in relazione al principio del cd. “tempus Contro regit actum”) ai fini del deposito a cura del debitore Controparte_2
in persona del l.r.p.t. della proposta di concordato preventivo con il piano,
[...]
l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, CCII oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis CCII con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII e di adozione delle ulteriori e conseguenti determinazioni di legge;
vista la nota del 11.07.2024 con cui il Commissario Giudiziale incaricato ha rappresentato Cont l'intervenuto tempestivo versamento ad opera di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. del fondo spese di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), CCII
[...] individuato con il detto provvedimento collegiale del 28.06.2024-01.07.2024 (cfr., per completezza, pure il provvedimento monocratico del 12.07.2024 al riguardo richiamato/condiviso anch'esso per quanto di ragione); visto il provvedimento monocratico ex artt. 54, commi 2 e 4, e 55, commi 1 e 3, CCII del 21.06.2024 di conferma delle misure protettive di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento del 04.06.2024 di ME. in Controparte_2 persona del l.r.p.t. e/o atti correlati per la durata di mesi quattro (in particolare, il divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio ovvero sui beni e diritti propri con cui viene esercitata l'attività d'impresa) con ogni ulteriore conseguenza di legge;
visto il provvedimento collegiale ex artt. 37, 39 comma 3, 40 e 44, comma 1 lett. a), CCII del 18-19.07.2024 di concessione di una proroga di giorni sessanta (termine non soggetto a cd. “sospensione feriale dei termini” ex ultimo comma dell'art. 44 CCII ed avente decorrenza dalla data di scadenza del termine concesso con il provvedimento collegiale ex artt. 37, 39 comma 3, 40 e 44, comma 1, CCII del 28.06.2024-01.07.2024 all'uopo, il tutto fermo quanto già detto in relazione al principio del cd. “tempus regit actum”) ai fini del Contro deposito a cura del debitore in persona Controparte_2 del l.r.p.t. della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, CCII oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis CCII con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII e di adozione delle ulteriori e conseguenti determinazioni di legge;
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visti i provvedimenti collegiali ex artt. 54 e 55, comma 4, CCII del 07-08.10.2024 e del 10- 11.02.2025 di proroga delle misure protettive confermate/concesse con il detto provvedimento monocratico del 21.06.2024 in favore di ME. Controparte_2
in persona del l.r.p.t. e/o atti correlati (in particolare, il divieto per tutti i
[...] creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio ovvero sui beni e diritti propri con cui viene esercitata l'attività d'impresa), con ogni ulteriore conseguenza di legge;
vista la nota del 25.10.2024 di ME. in Controparte_2 persona del l.r.p.t., con cui la stessa ha depositato il piano e la proposta di concordato (di tipo cd. “liquidatorio”) con annessa la relativa documentazione giustificativa anche ex artt. 84 comma 4 e 88 ss. CCII ed ha chiesto così disporsi la propria ammissione alla procedura suddetta e la sua apertura con adozione delle ulteriori determinazioni di rito anche ex art. 47 CCII (con essa nota del 25.10.2024 di ME. in Controparte_2 persona del l.r.p.t. si riferisce altresì di problemi tecnico-informatici rispetto al deposito del proprio piano e della propria proposta di concordato (di tipo cd. “liquidatorio”) con annessa la relativa documentazione giustificativa anche ex artt. 84 comma 4 e 88 ss. CCII effettuato in telematico il 01.10.2024, per completezza); visto il provvedimento del 28.10.2024 del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe n.q. approvato/condiviso anch'esso per quanto di ragione, con cui detta nota del 25.10.2024 di ME. in persona del l.r.p.t. è stata rimessa al Controparte_2
Commissario Giudiziale per il proprio parere di legge ex art. 47 comma 1 CCII;
visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale prof. dott. del Persona_1
25.11.2024 ex art. 47 comma 1 CCII;
visto il provvedimento collegiale del 09-16.12.2024 anche ex art. 47 comma 4 CCII, con cui si è assegnato a ME. in persona del l.r.p.t. Controparte_2 termine di giorni quindici per integrare/chiarire i seguenti profili di cui al piano ed alla proposta concordatari e relativa documentazione giustificativa depositati dalla stessa in data 25.10.2024 ossia testualmente “(…) occorre che ME. Controparte_2
in persona del l.r.p.t. precisi/integri e ciò anche ex art. 296 CCII mediante
[...] specificazione/documentazione di eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa aperte/pendenti a proprio carico, producendo la relativa documentazione giustificativa;
- resta fermo ogni altro eventuale provvedimento di legge all'esito di quanto precede ovvero, Cont in caso di eventuale mancanza di riscontro da parte di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. nel termine individuato, alla scadenza del ridetto
[...] termine di quindici giorni assegnato alla stessa di cui sopra. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza (…)”; vista la nota integrativa/a chiarimenti del 20.12.2024 di ME. Controparte_2
in persona del l.r.p.t. resa a seguito del detto provvedimento del 09-
[...]
16.12.2024 anche ex art. 47 comma 4 CCII, con allegati (si ricordi che “Il termine di quindici giorni che, ai sensi dell'art. 162, legge fallimentare, il tribunale può concedere al debitore «per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti», non è previsto a pena di decadenza, per cui può essere prolungato o reiterato, specie quando ciò sia giustificato dall'esigenza di assicurare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio dal tribunale o sollevate dalle parti intervenute” – cfr., tra le altre e sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in relazione al dettato dell'art. 47 comma 4 CCII: Trib. Roma, 20.04.2010; cfr. altresì, tra le altre e più in generale, mutatis mutandis: Trib. Salerno, 09.11.2010);
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visto il provvedimento collegiale ex art. 47 commi 1 e 2 CCII del 20-23.12.2024 con cui si è Cont dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo di
[...]
in persona del l.r.p.t. con sede in Aprilia (LT) in Via Aldo Moro Controparte_2
n. 41/F (C.F./P. Iva: con adozione delle ulteriori disposizioni di rito anche in P.IVA_1 vista del voto dei creditori e/o atti correlati/susseguenti; viste le PEC di Cancelleria del 24.12.2024 giusto il detto provvedimento collegiale ex art. 47 commi 1 e 2 CCII del 20-23.12.2024 e/o atti correlati;
viste le note del Commissario Giudiziale del 04.02.2025 ex art. 105 CCII, del 20.02.2025 ex art. 107 CCII e del 27.02.2025 ex art. 107 comma 6 CCII e/o atti correlati giusto il ridetto provvedimento collegiale ex art. 47 commi 1 e 2 CCII del 20-23.12.2024; vista la relazione sulle operazioni di voto ex art. 110 CCII depositata dal Commissario Giudiziale il 19.03.2025, con cui si è evidenziato il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 CCII e la conseguente mancata approvazione da parte dei creditori del concordato preventivo di tipo liquidatorio in oggetto, con ogni ulteriore conseguenza di legge (per completezza, si è rappresentato e si rappresenta testualmente con la predetta relazione sulle operazioni di voto ex art. 110 CCII depositata dal Commissario Giudiziale il 19.03.2025 che “(…) Rispetto al totale dei crediti ammessi al voto (euro 889.857), i creditori favorevoli sono pari ad euro 157.510 e i creditori contrari o astenuti sono pari ad euro 732.347. In particolare, - la classe uno (euro 48.452) non ha esercitato il voto;
- la classe due (euro 23.279) ha espresso voto favorevole;
- la classe tre (euro 426.488) ha espresso voto contrario/non ha espresso voto;
- la classe quattro (euro134.231) ha espresso voto favorevole;
- la classe cinque (euro 257.317) ha espresso voto contrario/non ha espresso voto. Non è stata quindi raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Su n. 5 Classi ammesse al voto, il voto favorevole della maggioranza dei crediti in ciascuna classe è stato ottenuto in n. 2 Classi (Classe 2, Classe 4), mentre non è stato raggiunto in n. 3 Classi (Classe 1, Classe 3, Classe 5). In virtù di quanto sopra rilevato ed essendo il concordato liquidatorio, per quanto di competenza dello scrivente Commissario, si rileva che: - non si sono realizzate ai fini dell'omologazione le condizioni di cui all'art. 109, co.1, CCII, poiché non è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- è rimessa alla valutazione del Tribunale la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell'omologazione. La presente relazione, in ottemperanza all'art. 110 c. 2 CCII, è depositata presso la cancelleria del Tribunale di Latina ed è contestualmente inviata al debitore (…)”); fermo tutto quanto detto, si noti che non risultano esservi state (rituali) contestazioni/osservazioni circa le operazioni di voto ex art. 107/108 CCII onde non risultano essersi resi necessari provvedimenti sulle operazioni di voto in sé da parte del Giudice delegato alla procedura e qui Giudice relatore ed estensore ex artt. 107/108 CCII e si ricordi che ai sensi dell'art. 108 commi 1 e/o 2 CCII i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco predisposto dal Commissario Giudiziale ex art. 107 comma 3 CCII;
visto il provvedimento collegiale ex artt. 44, 47, 49 comma 1, 106 e/o 111 CCII del 21- 24.03.2025 con cui, alla luce della detta relazione ex art. 110 CCII depositata dal Commissario Giudiziale il 19.03.2025, si è testualmente disposto che “(…) visto anche l'art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità; tutto ciò considerato;
P.Q.M.
-fissa, per la trattazione in senso ampio della presente procedura e/o atti ed attività tutti correlati e così Contro convocando il Commissario Giudiziale nonché la proponente
[...]
in persona del l.r.p.t. ed eventuali creditori che hanno proposto Controparte_2 Cont ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. oltre ad ogni altro eventuale legittimato/interessato,
[...]
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l'udienza in forma cd. “scritta” anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 20.05.2025 alle ore 09.00 ss. (udienza così individuata anche in base alle attuali esigenze di ruolo complessive e/o in ragione delle attività espletande), con delega/conferma della delega all'audizione delle parti ed ad ogni accertamento ed adempimento anche istruttorio che si rendesse eventualmente necessario nonché alla trattazione più in generale nei limiti di legge e ad ogni effetto di legge in capo al Giudice Rel./Est. indicato in epigrafe Dott. Marco Pietricola, assegnando al Commissario Giudiziale ed alle parti termine sino a dieci giorni prima della data della suindicata udienza del 20.05.2025 per il deposito di memorie difensive, salvo ogni altro eventuale provvedimento;
- fermo tutto quanto precede ed il detto termine al Commissario Giudiziale ed alle parti sino a dieci giorni prima della data della suindicata udienza del 20.05.2025 per il deposito di memorie difensive, dispone che l'udienza suddetta del 20.05.2025 sia celebrata in forma cd. “scritta” anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità come detto e, per l'effetto, dispone che essa udienza sia sostituita dal deposito di note scritte limitate alle istanze e conclusioni rivolte al Giudice/Tribunale; - fermo tutto quanto precede ed il detto termine al Commissario Giudiziale ed alle parti sino a dieci giorni prima della data della suindicata udienza del 20.05.2025 per il deposito di memorie difensive, onera le parti di redigere le predette note di trattazione cd. “scritta” dell'udienza del 20.05.2025 anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, anche mediante rinvio a istanze e conclusioni eventualmente formulate in altri scritti già depositati oppure presenti in eventuali verbali di pregresse udienze, eventuali atti e/o eventuali verbali da richiamare specificamente mediante l'indicazione della data dei medesimi;
- fermo tutto quanto precede ed il detto termine al Commissario Giudiziale ed alle parti sino a dieci giorni prima della data della suindicata udienza del 20.05.2025 per il deposito di memorie difensive, assegna alle parti termine perentorio sino alla detta udienza del 20.05.2025-ore 09.00 per il deposito telematico delle predette note di trattazione cd. “scritta” anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità ed onera le medesime di denominare il relativo file con la specifica dicitura “Note scritte in sostituzione dell'udienza”; -onera la Cancelleria di comunicare tempestivamente il presente provvedimento alle parti/ai legittimati tutti e di inserire nel cd. “Storico” del fascicolo informatico/telematico del presente procedimento l'annotazione “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” in corrispondenza della data già fissata per l'udienza di cui sopra del 20.05.2025 anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità e sostituita dallo scambio di note di trattazione cd. “scritta” anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità, come detto. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti tutti di rito di propria competenza, ivi compresi gli adempimenti di propria competenza di cui al
“Protocollo in materia di crisi d'impresa ed insolvenza tra il Tribunale di Latina e la Procura della Repubblica di Latina” reso con nota M_DG.Tribunale di LATINA – prot. 04/05/2023.0000058.I.” nonché ivi comprese le comunicazioni dirito al Contr debitore/proponente in persona del Controparte_2
l.r.p.t. e ad eventuali creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione Contr giudiziale di in persona del l.r.p.t. oltre Controparte_2 che al Pubblico Ministero in sede ed al Commissario Giudiziale Prof. Dott. Per_1 per i conseguenti eventuali adempimenti di legge (…)”;
[...] viste le note del 25.03.2025 e del 27.03.2025 di ME. Controparte_2
in persona del l.r.p.t., con cui si chiede testualmente che “(…) non è stata
[...] raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Si fa presente che la Classe 3, per €
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426.488 è composta dal credito INPS, privilegio degradato per € 426.384 e credito INAIL privilegio degradato per € 103. Quindi l'adesione del creditore pubblico INPS è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109 comma 1. A tal proposito si osserva che l'INPS nell'espressione del proprio voto negativo ha dichiarato:
“Considerato che la condizione posta dalla CESAR, che si impegna ad immettere la finanza esterna solo in seguito al venir meno di ogni eventuale obbligo nei confronti dei creditori della società, contrasta con la voluntas legis di lasciare impregiudicato il diritto dei creditori nei confronti dei coobbligati per la parte residua del credito non soddisfatto dal concordato esprime il proprio voto negativo alla proposta concordataria con istanza di transazione previdenziale formulata dalla ME.GA. Servizi Società Coop. in liquidazione”. Ebbene, a tal proposito ed a confutazione di quanto superiormente riportato, nella dichiarazione di voto INPS, valgano le seguenti considerazioni. Innanzitutto, CP_3 quale soggetto che si è obbligato ad immettere finanza esterna, non ha alcun obbligo nei confronti della società proponente il Concordato. Si precisa, infatti, che l'INPS risulta ContrCon creditrice della società in virtù di un avviso di addebito per € 420.059,25 emesso nei suoi confronti e tuttora sottoposto ad impugnazione giudiziale, posto che all'esito della sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Latina, si è in procinto di proporre gravame avanti la Corte di Appello. Trattasi, pertanto, allo stato, di credito litigioso, sul quale è stato espresso parere “pro veritate” dall'Avv. Luigi Cerchione, il quale ritiene ragionevolmente accoglibile il ricorso o, in subordine, un suo accoglimento parziale, con una significativa riduzione delle sanzioni e contributi richiesti. Ma, quel che più conta è che non vi è alcuna coobbligazione nei confronti di L'avviso di addebito in CP_3 questione infatti promana dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2017004951/DDL del 29/01/2020 eseguito dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Frosinone, nel quale viene espressamente indicato quale eventuale obbligato solidale ex art. 29 D.lgs 10/9/2003 n. 276, unicamente LUIBE Il tutto si Controparte_4 riferisce ad un contratto di appalto a valere dal 2017 al 2019 con ampia maturazione di qualsiasi termine decadenziale e prescrizionale, anche verso l'eventuale coobbligato indicato, visto lo spirare del rapporto contrattuale al 2019 ed il trascorrere del termine biennale previsto dalla norma sopra richiamata, ed anche, ad abundantiam, del termine quinquennale dalla fine del rapporto contrattuale. Inoltre, è pacifica la indifferenza della procedura concordataria ad ogni eventuale ulteriore rapporto sottostante, dovendosi avere riguardo, in tale ambito, unicamente a valutazioni di convenienza rispetto allo scenario della Liquidazione Giudiziale. Come si può argomentare agevolmente da Corte di Cassazione sez. I Civile 2/10/23 n. 27700, “il c.d. giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e copre solo la statuizione di rigetto o accoglimento della domanda di insinuazione al passivo precludendone il riesame sicché l'ammissione, così come l'esclusione del credito dallo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento e non pregiudica la possibilità di accertarne nei confronti del terzo debitore in sede ordinaria la titolarità… omissis …”. Pertanto, ogni rapporto eventuale a latere degli aspetti propriamente concordatari è indifferente alle vicende trattate in sede concorsuale. A tal proposito, come rilevato nella attestazione del Prof. a pagina 23 della relazione Per_2 medesima, in riferimento alla parte dei debiti verso gli Enti previdenziali e la percentuale di soddisfacimento pari al 25%, si legge che: “con specifico riferimento ai debiti previdenziali e tributari si sottolinea che l'ipotesi del concordato è migliore rispetto alla liquidazione giudiziale, infatti nel primo caso saranno soddisfatti crediti previdenziali e tributari per un totale di € 181.871 compresi gli interessi che matureranno sulle dilazioni di pagamento,
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mentre nel secondo caso l'importo sarà pari a zero” In particolare, rispetto all'importo che potrebbe essere liquidato in caso di Liquidazione Giudiziale per l'INPS, pari a zero, nella previsione concordataria il debito verso INPS al25% comprensivo di interessi supera i 100.000€ oltre all'appostazione di un fondo rischi generico per crediti previlegiati di ulteriori 50.000€. Riassuntivamente, quindi, si è in presenza di una fattispecie contemplata dall'art. 88 comma 3, laddove si specifica che “nel concordato liquidatorio il Tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”. Il comma 3 in particolare prevede che “nel caso di concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in caso di mancanza di adesione o di voto contrario delle agenzie fiscali, enti previdenziali o enti gestori di assicurazioni obbligatorie – sempre che il consenso sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109 comma 1, CCII, purchè lo stesso concordato risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”. Anche recentemente in tal senso si è espresso Tribunale di Bergamo (17/08/22 , il quale ha affermato che in presenza della Email_1 convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria l'amministrazione finanziaria (nel nostro caso l' ) sarebbe tenuta ad approvarla Controparte_5 alla luce della “ratio” della disciplina e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione stabilito dall'art. 97 Cost., posto che in tale ambito l'amministrazione finanziaria dispone di discrezionalità “vincolata” al maggior soddisfacimento dei creditori ed alla convenienza della proposta. Si tenga pure conto che il Commissario Giudiziale nella sua relazione ex art. 107 CCII del 20/02/25, pagina 22, a proposito dell'obbligo di apporto di nuova finanza da parte di dichiara: “lo scrivente pertanto non ravvisa CP_3 nell'impegno della il riferimento alla produzione dell'effetto solutorio di ogni CP_3 eventuale obbligo del terzo nei confronti dei creditori della società in concordato, anche perché nella comunicazione di non è presente alcun riferimento ad eventuali proprie CP_3 obbligazioni che la finanza esterna varrebbe ad estinguere. A proposito della normativa posta dall'art 117 CCII ed in ordine al diritto impregiudicato dei creditori nei confronti dei coobbligati per la parte non soddisfatta dal concordato, relativamente a questi non CP_3 Cont risulta destinataria di alcuna pretesa creditoria che la renda coobbligata alla a”. Tutto ciò premesso e ritenuto, visti gli artt. 48 comma 1; 112 comma 5; 88 comma 3; nonché 111 CCII SI CHIEDE L'omologazione del Concordato Preventivo Liquidatorio Contr della )” e rispettivamente che “(…) Controparte_2
PREMESSO Che, con provvedimento del 21/03/2025, notificato in data 25/03/2025, il Tribunale di Latina, nella persona del Presidente, dott. Pier Luigi De Cinti, ha comunicato la sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 20/05/2025, ore 9.00, per “la trattazione in senso ampio della presente procedura e/o atti ed attività tutti correlati e così convocando il Contr Commissario Giudiziale nonché la proponente Controparte_2
in persona del l.r.p.t. ed eventuali creditori che hanno proposto ricorso per
[...] Cont l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. oltre ad ogni altro eventuale legittimato/interessato”, con
[...] il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c.; che, il Tribunale ha così
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individuato l'udienza anche in base alle attuali esigenze di ruolo complessive e/o in ragione delle attività espletande;
che, vista la complessità delle argomentazioni che riguardano la vicenda in esame e ritenuta la necessità di un contraddittorio in presenza, che possa meglio rendere esplicite le ragioni difensive della società debitrice. TANTO PREMESSO Gli Cont scriventi avvocati, in qualità di difensori della Controparte_2
si OPPONGONO alla sostituzione dell'udienza del giorno 20/05/2025 alle ore
[...]
9.00 con il deposito di note scritte e chiedono lo svolgimento della medesima udienza in presenza (…)”; visto il provvedimento collegiale ex artt. 44, 47, 49, 106, 111 e/o 112 CCII del 02- 07.04.2025 con cui si è indi disposto testualmente che “(…) visto anche l'art. 48 CCII;
visto l'art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità; tutto ciò considerato;
P.Q.M.
-richiamato anche il provvedimento collegiale ex artt. 44, 47, 49 comma 1, 106 e/o 111 CCII del 21- 24.03.2025 per quanto di ragione, fissa, per la comparizione delle parti ivi compresi la Cont proponente in persona del l.r.p.t. ed Controparte_2 eventuali creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale Cont di in persona del l.r.p.t. nonché del Controparte_2
Commissario Giudiziale incaricato prof. dott. l'udienza in camera di Persona_1 consiglio in forma cd. “in presenza” del 10.06.2025 alle ore 11.15 ss. anche ex art. 48 CCII presso i noti locali dell'adito Tribunale Ordinario di Latina siti in in Via F. Filzi n. Pt_1
39 (udienza così individuata anche in base alle attuali esigenze di ruolo complessive e/o in ragione delle attività espletande), con delega/conferma della delega all'audizione delle parti ed ad ogni accertamento ed adempimento anche istruttorio che si rendesse eventualmente necessario nonché alla trattazione più in generale nei limiti di legge e ad ogni effetto di legge anche ex comma 3 dell'art. 48 CCII in capo al Giudice Rel./Est. indicato in epigrafe Dott. Marco Pietricola, salvo ogni altro eventuale provvedimento di legge;
-dispone che il presente provvedimento sia iscritto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore istante ME. in Controparte_2 persona del l.r.p.t. ha la sede legale e, se questa dovesse differire dalla sede effettiva, anche presso l'Ufficio del Registro delle Imprese del luogo in cui la presente procedura è stata aperta e ciò almeno venti giorni prima dell'udienza innanzi indicata nonché dispone che il Cont presente provvedimento sia notificato, a cura del debitore
[...]
in persona del l.r.p.t., al Commissario Giudiziale incaricato Controparte_2 prof. dott. e ad eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso e Persona_1 ciò almeno venti giorni prima dell'udienza innanzi indicata (da intendersi come termine di perfezionamento della notificazione per i destinatari); -avverte le partiche eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nelle forme di rito nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza innanzi indicata;
-avverte il Commissario Giudiziale prof. dott. Per_1 che deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima
[...] Cont dell'udienza innanzi indicata;
-avverte il debitore Controparte_2
in persona del l.r.p.t. che può depositare memorie fino a due giorni prima
[...] dell'udienza innanzi indicata;
-manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del Contr presente provvedimento alla società proponente Controparte_2
in persona del l.r.p.t. ed al Pubblico Ministero in sede giusto anche il
[...]
“Protocollo in materia di crisi d'impresa ed insolvenza tra il Tribunale di Latina e la Procura della Repubblica di Latina” di cui alla nota M_DG.Tribunale di LATINA – prot. 04/05/2023.0000058.I nonché per la tempestiva acquisizione di certificazione delle
8 P.U. n. . NumeroDiC_1 Pt_1
competenti autorità (ad esempio e salvo altro, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) anche ex art. 48 comma 3 CCII circa l'eventuale assoggettabilità o meno a procedure concorsuali e l'eventuale sussistenza o meno di procedure di liquidazione coatta amministrativa e di informazioni più in generale rispetto alla società cooperativa Cont convenuta/resistente in persona del Controparte_2
l.r.p.t. e per gli ulteriori incombenti di rito. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza (…)”; viste le note di ME. in persona del l.r.p.t. del Controparte_2
06.06.2025 susseguenti a detti provvedimenti del 21-24.03.2025 e del 02-07.04.2025; viste le note del Commissario Giudiziale del 05.06.2025 susseguenti a detti provvedimenti collegiale del 21-24.03.2025 e del 02-07.04.2025; vista la prova delle comunicazioni di rito di Cancelleria al Pubblico Ministero in sede del 25.03.2025 e del 08.04.2025 susseguenti a detti provvedimenti del 21-24.03.2025 e del 02- 07.04.2025; visto il provvedimento collegiale del 09-14.07.2025 anche ex art. 48 CCII, con cui si sono indi invitate le parti a prendere posizione e contraddire compiutamente anche in ordine alla questione sollevata d'ufficio afferente il prospettato apporto di finanza esterna a sostegno del piano concordatario di cui trattasi pari ad €472.682,00 da parte del terzo in CP_3 persona del l.r.p.t. condizionatamente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del concordato de quo ed all'effetto solutorio di ogni eventuale obbligo nei Cont confronti dei creditori della in persona Controparte_2 del l.r.p.t. in rapporto al dettato dell'art. 117 comma 1 CCII nonché con cui si è fissata all'uopo in prosieguo l'udienza in forma cd. “in presenza” del 28.10.2025 alle ore 11.45 ss. con delega/conferma della delega all'audizione delle parti e ad ogni accertamento ed adempimento anche istruttorio necessario ed alla trattazione più in generale nei limiti di legge e ad ogni effetto di legge anche ex comma 3 dell'art. 48 CCII in capo al Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe e con acquisizione a cura della Cancelleria di certificazione delle competenti autorità (salvo altro, Ministero delle Imprese e del Made in Cont Italy) circa l'assoggettabilità a procedure concorsuali di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. anche ex comma 3 dell'art. 48 CCII (udienza del
[...]
28.10.2025 aggiornata al 04.12.2025 in forma cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento/verbale d'udienza del 28.10.2025 ex art. 126 c.p.c. al fine di sollecitare l'acquisizione a cura della Cancelleria di detta certificazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in atti), salvo ogni altro eventuale provvedimento di legge;
vista la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 06.11.2025 giusto il ridetto provvedimento collegiale del 09-14.07.2025 anche ex artt. 44, 47, 48, 49, 106, 111 e/o 112 CCII (con cui si attesta l'assoggettabilità di ME. Controparte_2
in persona del l.r.p.t. a procedure concorsuali e l'assenza di procedure di
[...] liquidazione coatta amministrative pendenti a carico della stessa); vista la memoria difensiva del 05.09.2025 di ME. Controparte_2
in persona del l.r.p.t. con allegati giusto il detto provvedimento del 09-
[...]
14.07.2025 anche ex artt. 44, 47, 48, 49, 106, 111 e/o 112 CCII, nota del 05.09.2025 di ME. in persona del l.r.p.t. in allegato alla Controparte_2 quale si rinviene attestazione/dichiarazione di in persona del l.r.p.t. del CP_3
27.08.2025 con cui si è evidenziato e si chiarisce in sintesi che l'apporto di finanza esterna da parte propria per €475.000,00 al servizio del piano concordatario in oggetto è condizionato (esclusivamente) al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del
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concordato di cui trattasi e non più ovvero non anche all'effetto solutorio di ogni eventuale Cont obbligo nei confronti dei creditori della Controparte_2 in persona del l.r.p.t. in rapporto al dettato dell'art. 117 comma 1 CCII;
Cont vista la nota ex art. 127 ter c.p.c. di in Controparte_2 persona del l.r.p.t. del 05.11.2025 in vista dell'udienza del 04.12.2025, come detto;
visto il parere aggiornato/definitivo ex art. 48 comma 2 CCII del Commissario Giudiziale del 03.12.2025 giusto il detto provvedimento collegiale del 09-14.07.2025 anche ex artt. 44, 47, 48, 49, 106, 111 e/o 112 CCII in vista dell'udienza del 04.12.2025 in ultimo, parere ex art. 48 comma 2 CCII del 03.12.2025 (già il parere del 05.06.2025 ex art. 48 CCII, in atti) del Commissario Giudiziale prof. dott. con cui si evidenzia testualmente Persona_1 che “(…) PREMESSO CHE - che con verbale del 28.10.2025 la S.V. Ill.ma ha assegnato
“alle parti ed al Commissario Giudiziale termine perentorio sino alla ridetta udienza del 04.12.2025-ore 09.00 per il deposito telematico delle predette note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità funzionali all'udienza del 04.12.2025 medesima”; - che in data 10.06.2025 i legali della Mega hanno depositato le proprie note autorizzate in cui hanno illustrato: o la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del meccanismo di cram down pubblico ex art. 88, comma 3, CCII, con riferimento al voto contrario dell'INPS; o il carattere determinante dell'adesione del creditore pubblico ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 CCII;
o la piena convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (come attestata dal Prof. e Per_2 dalla Dott.ssa ); che le motivazioni del voto negativo dell'INPS non vertono Persona_3 espressamente sulla convenienza economica della proposta, ma riguardano la condizione posta dal terzo finanziatore ( ), che si impegna “solo in seguito al venir meno di CP_3 ogni eventuale obbligo nei confronti dei creditori della Società”, la quale contrasterebbe con la voluntas legis di lasciare impregiudicato il diritto dei creditori nei confronti dei coobligati per la parte residua del credito non soddisfatto dal concordato;
- che tuttavia lo scrivente, come già evidenziato nella relazione ex art. 107 CCII del 20.02.2025 (i) non ravvisa, nella condizione posta da circa “l'effetto solutorio di ogni eventuale obbligo CP_3 nei confronti dei creditori”, una condizione legata all'effetto solutorio di co-obblighi della stessa nei confronti dei creditori della Società, co-obblighi che comunque allo stato CP_3 non sussistono;
(ii) ritiene che ai sensi dell'art. 117 CCII i co-obbligati non possano essere liberati dall'adempimento della proposta con risorse della Società, ma lo stesso non sembra potersi dire nel caso di apporti di nuova finanza esterna;
- che l'INPS ha espresso voto contrario, ma non ha formulato specifiche osservazioni o contestazioni nelle fasi precedenti della procedura e che l'Agenzia delle Entrate, destinataria diretta delle predette argomentazioni contenute nella relazione dello scrivente ex art. 107 CCII, ha votato favorevolmente, con ciò dimostrando sostanziale adesione alle stesse;
– che con verbale del 28.10.2025 il Giudice Delegato ha altresì richiesto l'acquisizione della certificazione delle competenti Autorità amministrative, ai sensi dell'art. 48, co. 3, CCII, al fine di verificare l'assoggettabilità della cooperativa a procedure concorsuali e l'eventuale pendenza di liquidazione coatta amministrativa;
– che in data 06.11.2025 è stato depositato nel fascicolo telematico della procedura il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risulta che: o l'attività esercitata dalla cooperativa rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c., o alla cooperativa si applicano sia la disciplina fallimentare sia quella della liquidazione coatta amministrativa, secondo l'art. 2545-terdecies, co. 2, c.c., o non risulta alcuna procedura di liquidazione coatta amministrativa attualmente pendente, – che lo scrivente ha già depositato la relazione ex art. 107 CCII (20.02.2025) e la relazione ex
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art. 48 CCII (5.06.2025), il cui contenuto viene qui richiamato integralmente e alle quali lo scrivente si riporta;
• che alla luce anche della conferma che la cooperativa Pt_2 svolge attività di natura commerciale e, in assenza di procedimenti di liquidazione coatta amministrativa pendenti, è assoggettabile alle procedure concorsuali dinanzi al Tribunale Ordinario: non emergano elementi ostativi all'omologazione del concordato, risultando la proposta fattibile, conveniente e idonea ad assicurare al creditore dissenziente una soddisfazione non inferiore rispetto a quella ritraibile con la liquidazione giudiziale, e anzi largamente superiore a quest'ultima (che risulterebbe prossima allo zero); • non vi sono ulteriori elementi o fatti sopravvenuti dal deposito delle precedenti relazioni (relazione ex art. 107 CCII e ex art. 48 CCII) che possano modificare i giudizi già resi, su cui esprimere una propria posizione (…)”; visto il verbale d'udienza telematico anche ex art. 126 c.p.c. del 28.10.2025 e l'atto/verbale d'udienza cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. del 04.12.2025; considerato, per quanto emergente dagli atti e tutto ciò posto, che:
- la società ricorrente risulta aver presentato una proposta di concordato preventivo di tipo cd. “liquidatorio” ex artt. 84 ss. CCII basata sulle seguenti principali assunzioni ossia da un lato la cd. “transazione fiscale” con l'Agenzia delle Entrate ovvero l e le cd. “transazioni previdenziali” con l' Controparte_6 [...]
e l' Controparte_7 Controparte_8
ex art. 88 CCII e dall'altro lato l'apporto di cd. “finanza
[...] esterna”;
- si prevede lo stralcio, con pagamento parziale, dei debiti tributari e previdenziali attraverso una proposta di transazione ex art. 88 CCII indirizzata all'Agenzia delle Entrate ed agli Enti Previdenziali (ossia Controparte_9
ed ), come detto;
[...] CP_8 Controparte_8
- l'apporto di cd. “finanza esterna” sarà assicurato da parte di in persona CP_3 del l.r.p.t., subordinatamente alla definitività ovvero al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa (senza altre condizioni), come detto;
- è previsto un importo di €1.599,00 (denominato “quid pluris”), corrispondente al costo storico dei cespiti strumentali presenti presso la sede della società proponente che non hanno valore né contabile né di realizzo;
- la cd. “finanza esterna”, il “quid pluris” e le disponibilità liquide (€3.732,00) formano il totale dell'attivo destinato ai creditori, importo che sarà utilizzato per la soddisfazione del ceto creditorio (il passivo concordatario stimato nel piano ammonta a complessivi €1.565.940,00) in n. 18 mesi secondo le forme e cadenze indicate in atti;
- nel piano non sono previste azioni revocatorie, nemmeno di tipo ordinario, relative a beni immobili o mobili in quanto la proponente non risulta possedere cespiti immobiliari o altri beni mobili significativi per quanto emergente dagli atti allo stato (risulta sostanzialmente inattiva) né altre eventuali azioni;
- è previsto un fondo destinato a coprire i rischi legati all'eventuale emersione di debiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel piano e/o simili;
- occorre infine apprezzare le precisazioni/i chiarimenti resi in relazione anche a tutto quanto precede con le dette note e relazioni anche ex artt. 48/105/107 CCII di ME. in persona del l.r.p.t. del Controparte_2
05.09.2025 e 05.11.2025 e del Commissario Giudiziale del 03.12.2025 in ultimo per quanto di ragione;
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considerato, quanto ai presupposti per l'omologazione ex artt. 48 e/o 84 ss. e/o 112 ss. CCII, che:
- nel giudizio di omologazione, la mancanza di opposizioni (nel caso di specie, fermo quanto esposto circa le operazioni di voto e loro esito ex artt. 109/110 CCII, non risultano opposizioni ex art. 48 CCII in relazione al procedimento di omologazione del concordato preventivo di tipo cd. “liquidatorio” di cui trattasi) comporta, ai sensi dell'art. 112 comma 1 CCII, che il Tribunale deve limitarsi a compiere una verifica sulla regolarità e ritualità della procedura e sull'esito della votazione;
- in dettaglio, il controllo sulla regolarità della procedura non ha ad oggetto esclusivamente la regolarità formale della votazione e degli altri adempimenti posti in essere dal proponente e dagli organi della procedura nelle varie fasi, né può intendersi limitato al profilo inerente alla completezza ed adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori in merito alle condizioni ed alla convenienza della proposta concordataria: esso investe anche la persistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato e, tra questi, della fattibilità giuridica del piano concordatario nonché la mancata commissione di atti in frode da parte della società proponente, mentre resta preclusa al Tribunale ogni valutazione sulla congruità delle stime effettuate dal professionista attestatore in sè, sulla convenienza della proposta e sui rischi inerenti al piano (cfr., per tutte, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 112 comma 1 CCII: Cass., SS.UU., n.1521/2013);
- la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che tale controllo si realizza facendo applicazione dei medesimi parametri già utilizzati nelle precedenti fasi di ammissione e (eventualmente) di revoca della procedura, tenendo conto delle circostanze sopravvenute o emerse successivamente all'apertura del procedimento;
dunque, il Tribunale deve verificare: a) che non siano emersi atti in frode da parte del proponente, commessi o scoperti successivamente all'apertura della procedura (ammissibilità della proposta sotto i vari profili di legge), dovendo in caso contrario respingersi la domanda di omologazione (cfr., sia pure sotto il vigore della cd.
“Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 112 comma 1 CCII e mutatis mutandis: Cass., n.10778/2014 e Cass., n. 2250/1985 e Trib. Tivoli, 15.07.2009); b) che il procedimento si sia svolto nel rispetto delle forme stabilite dal Legislatore (regolarità della procedura sotto i vari profili di legge) ed, in particolare, che la documentazione prodotta, per completezza e regolarità, abbia assolto alla funzione di assicurare ai creditori un'informazione adeguata, consentendo loro di disporre dei dati necessari per esprimere dapprima il proprio consenso (o dissenso) informato (corretta formazione delle classi ed esito della votazione) e poi le eventuali riserve ed opposizioni all'omologazione (cfr., sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” (in sigla, cd. “L.F.”) ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 112 comma 1 CCII: Cass., n. 3586/2011; Cass., n.21860/2010; Cass., n.22927/2009); c) che il piano concordatario sia giuridicamente fattibile (fattibilità del piano sotto i vari profili di legge e, con particolare riferimento nel caso di specie, alla natura cd. “liquidatoria” del piano depositato dalla proponente come detto), non ponendosi in contrasto con norme inderogabili ed al contempo non palesandosi manifestamente inidoneo ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura concordataria in tempi
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ragionevolmente contenuti (cfr., sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 112 comma 1 CCII: Cass., SS.UU., n.1521/2013; Cass., n. 24970/2013; Cass., n.21901/2013; Cass., n. 13083/2013; Cass., n.11014/2013; Cass., n. 18864/2011; App. Salerno, 19.10.2010; Trib. Napoli, 26.05.2010; Trib. Pescara, 16.10.2010);
- resta invece affidato ai creditori il giudizio sulla fattibilità economica, da intendersi come valutazione afferente alla convenienza della proposta in sè, alle probabilità di successo del piano ed a tutti gli altri aspetti caratterizzati tipicamente da margini di opinabilità (cfr., sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 112 comma 1 CCII: Cass., SS.UU., n. 1521/2013 e Cass., n. 21901/2013 e Cass., n.11014/2013 e Cass., n. 18864/2011 e Cass., n. 2130/2014), salvo quanto infra in tema di cd. “omologa forzosa”;
- l'art. 112 comma 5 CCII dispone che “Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato”;
- infine, come norma di chiusura del sistema sempre per quanto qui più appare interessare, l'art. 88 comma 3 CCII prevede che “Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”; considerato, nel caso di specie e richiamate per quanto di ragione le considerazioni di cui ai pareri del Commissario Giudiziale del 27.02.2025 e/o del 19.03.2025 sulle operazioni di voto ex art. 109 comma 6 CCII (cfr., mutatis mutandis e tra le altre: Cass., SS. UU., n.17186/2018), che:
- appaiono sussistere i presupposti e le condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi/insolvenza ed avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 87, comma 1, lett. a), CCII prodotta con il piano e la proposta concordatari il 25.10.2024 ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 39, comma 1, CCII oltre che alle dette relazioni/note anche ex artt. 48/105/107 CCII del Commissario Giudiziale del 25.11.2024, del 04.02.2025, del 20.02.2025, del 27.02.2025, del 05.06.2025 e 03.12.2025 e/o atti correlati per quanto di ragione;
- la documentazione depositata con il piano e la proposta di concordato in data 25.10.2024 risulta completa e conforme alle previsioni di cui agli artt. 39 ss. e 84 ss.
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CCII anche con riguardo all'indicazione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, oltre che in relazione all'apporto di risorse esterne (cd.
“finanza esterna”) tali da incrementare di almeno il 10% l'attivo disponibile ed assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare ex art. 84 comma 4 CCII, il tutto giuste anche le dette relazioni/note ex artt. 48/105/107 CCII del Commissario Giudiziale del 25.11.2024, del 04.02.2025, del 20.02.2025, del 27.02.2025, del 05.06.2025 e 03.12.2025 e/o atti correlati per quanto di ragione;
- la domanda risulta corredata da istanza di trattamento dei crediti tributari e/o contributivi ex art. 88 CCII trasmessa agli enti preposti, da relazione asseverativa ex artt. 87 comma 3 e 88 CCII e da relazione ex art. 84 comma 5 CCII depositate il 25.10.2024, apprezzate dal Commissario Giudiziale giuste anche le ridette relazioni/note dello stesso anche ex artt. 48/105/107 CCII del 25.11.2024, del 04.02.2025, del 20.02.2025, del 27.02.2025, del 05.06.2025 e 03.12.2025 e/o atti correlati per quanto di ragione;
- appare osservata la regolarità e completezza dei contenuti formali e sostanziali del piano in rapporto anche alle previsioni degli artt. 85 e 87, commi 1 e 2, CCII;
- sulla scorta del materiale documentale reso disponibile dalla proponente e sulla scorta dei detti atti asseverativi ex artt. 84 comma 5 e 87 comma 3 e 88 CCII depositati il 25.10.2024 nonché in base a quanto allegato e cartolarmente presentato dal debitore e per quanto emergente dagli atti nel complesso ivi comprese le dette relazioni/note anche ex artt. 48/105/107 CCII del Commissario Giudiziale del 25.11.2024, del 04.02.2025, del 20.02.2025, del 27.02.2025, del 05.06.2025 e 03.12.2025 e/o atti correlati come detto, deve confermarsi un giudizio di ritualità della proposta di concordato di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna di cui trattasi e di non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori e/o alla conservazione dei valori aziendali per quanto qui di ragione;
- non emergono e non sono emerse (gravi) violazioni degli obblighi informativi periodici ex art. 44 comma 1 lett.re b) e c) e comma 2 CCII, non risultano segnalati dal Commissario Giudiziale né emergono dagli atti eventuali atti in frode ai creditori non dichiarati nella domanda ovvero eventuali circostanze o condotte del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi anche ex art. 44 comma 1 lett. b) e comma 2 CCII e non risultano eventuali domande ex art. 41 CCII per l'apertura della Cont liquidazione giudiziale di in Controparte_2 persona del l.r.p.t.;
- può, dunque, esprimersi un giudizio positivo sulla regolarità della procedura;
- non risulta che la società proponente abbia posto in essere, nel corso della procedura, atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del Tribunale e/o del Giudice delegato alla procedura stessa;
- deve ribadirsi il giudizio positivo espresso già in sede di ammissione sulla fattibilità giuridica del piano concordatario per quanto di ragione, stanti la legittimità degli atti di liquidazione e/o gestione in esso contemplati e la sua non manifesta inidoneità ad assicurare, in tempi ragionevoli (in quanto compatibili con i tempi tecnici di liquidazione dell'attivo e/o di gestione dell'impresa in generale, tendenzialmente), una sia pur minimale soddisfazione dei creditori concorsuali (cfr., sia pure sotto il
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vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto: Cass., SS.UU., n. 1521/2013);
- il Commissario Giudiziale non ha svolto rilievi rispetto all'omologazione del concordato e ciò giuste anche le ricordate relazioni ex art. 48 comma 2 CCII del Commissario Giudiziale medesimo del 05.06.2025 e 03.12.2025 in ultimo per quanto di ragione;
- non risultano presentate eventuali opposizioni all'omologazione ex art. 48 CCII e non risultano eventuali apprezzabili segnalazioni del Commissario Giudiziale rilevanti anche ex artt. 48 e 110 comma 3 CCII, come detto;
- occorre prendere atto, al contempo, dell'esito delle votazioni esperite circa il piano e la proposta concordatari di cui trattasi giusta la detta relazione ex artt. 109/110 CCII del Commissario Giudiziale del 19.03.2025 ferme le considerazioni e valutazioni all'attualità di cui ai ridetti pareri ex art. 48 comma 2 CCII del Commissario Giudiziale del 05.06.2025 e 03.12.2025 e, tuttavia ed al tempo stesso come accennato, del fatto che “In tema di concordato preventivo, l'art. 180, comma 4 l.fall., nel testo introdotto dal d.l. n. 125 del 2020, laddove consente al tribunale di procedere all'omologazione nonostante la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (c.d. cram down), trova applicazione - nella ricorrenza degli altri presupposti richiesti - non solo nel caso in cui l'amministrazione non abbia espresso alcun voto sulla proposta concordataria, ma anche nel caso in cui il creditore pubblico abbia manifestato espressamente il proprio dissenso” (cfr., mutatis mutandis rispetto al dettato degli artt. 88 comma 3 e 112 comma 5 CCII, tra le altre e con enunciazione di più generali principi di diritto: Cass., n. 27782/2024; cfr. altresì, tra le altre e mutatis mutandis, più di recente: Trib. Palermo, 05.03.2025); nel caso di specie e come Contro detto, l'istante in persona del Controparte_2
l.r.p.t. con note del 25.03.2025 e 27.03.2025 ha richiesto l'omologa (cd. “forzosa”) del concordato preventivo in oggetto ex artt. 48 comma 1, 112 comma 5, 88 comma 3 e 111 CCII e ne appaiono sussistere i presupposti di legge per tutto quanto esposto ed illustrato, in ciò apprezzati altresì e da un lato in via assorbente l'attestazione/dichiarazione di in persona del l.r.p.t. del 27.08.2025 CP_3 Contro allegata alla memoria del 05.09.2025 di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. giusto il detto provvedimento del 09-14.07.2025
[...] anche ex artt. 44, 47, 48, 49, 106, 111 e/o 112 CCII con cui si ribadisce e si chiarisce che l'apporto di finanza esterna da parte della predetta in persona del CP_3
l.r.p.t. al servizio del piano concordatario è condizionato (esclusivamente) al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del concordato stesso e non più ovvero non anche all'effetto solutorio di ogni eventuale obbligo nei confronti dei Cont creditori della in persona del Controparte_2
l.r.p.t. in rapporto al dettato dell'art. 117 comma 1 CCII nonché dall'altro lato il detto parere ex art. 48 comma 2 CCII del Commissario Giudiziale del 03.12.2025 in ultimo (già la relazione ex art. 105 CCII del Commissario Giudiziale del 04.02.2025, in atti);
- per le ragioni tutte esposte in fatto ed in diritto (cfr., in relazione a fattispecie simili e mutatis mutandis, tra le altre e per quanto di ragione: Trib. Palermo, 22.01.2024 e Trib. Palermo, 05.03.2025 e Trib. Perugia, provvedimento di omologa ex art. 180 L.F. del 01.04.2021) e per quanto emergente dagli atti nel complesso, il Tribunale ritiene in conclusione che sussistano le condizioni di legge per l'omologazione del
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concordato preventivo di cui trattasi (del resto e fra l'altro, “La presentazione della domanda prenotativa di cui all'art. 44, comma 1, CCII, successiva al rigetto del decreto di omologa di un concordato preventivo ex art. 180 l. fall., è ammissibile allorquando si verificano “mutamenti delle circostanze” ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, CCII” – cfr., mutatis mutandis e tra le altre: Trib. Milano, 01.12.2022); considerato, quanto alla nomina del commissario giudiziale e del commissario liquidatore oltre che del comitato dei creditori nonché alla determinazione delle modalità della liquidazione, che:
- trattandosi di concordato di tipo cd. “liquidatorio” ex art. 84 CCII, è opportuno richiamare quanto disposto dall'art. 114 CCII secondo cui “Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione (…)”;
- ebbene, nel caso di specie, trattandosi di concordato di tipo cd. “liquidatorio” ex art. 84 CCII come detto, sussistono le condizioni di legge previste dall'art. 114 CCII per la nomina del liquidatore e del comitato dei creditori (fermo il commissario giudiziale quale organo di controllo e vigilanza sulla procedura ex art. 118 CCII nelle forme di legge) nonché per la determinazione delle modalità della liquidazione;
come accennato, resta fermo il ruolo del commissario giudiziale in punto di consueta attività di vigilanza ex art. 118 CCII (cfr., tra le altre e mutatis mutandis, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto ed argomentando anche a contrario rispetto al caso di specie: Corte App. Roma, 23.05.2016 e Trib. Ravenna, 29.05.2020); visti anche gli artt. 48, 55 comma 2 penultimo ed ultimo periodo e/o comma 3 ultimo periodo, 88 comma 3, 112 comma 5, 113, 114 ss. e 118 CCII per quanto di ragione;
tutto ciò considerato;
P.Q.M.
visti gli artt. 48, 84 ss. e 112 ss. CCII, OMOLOGA Cont il concordato preventivo presentato da in Controparte_2 persona del l.r.p.t., con sede in Aprilia (LT) in Via Aldo Moro n. 41/F (C.F./P. Iva:
), con ogni ulteriore conseguenza di legge;
P.IVA_1
CONFERMA LA NOMINA quale Giudice delegato alla procedura, del dott. Marco Pietricola;
CONFERMA LA NOMINA quale Commissario Giudiziale, del prof. dott. Persona_1
NOMINA quale Commissario Liquidatore, la dott.ssa ; Persona_4
NOMINA quali membri del comitato dei creditori ex artt. 114 comma 3 e 138/140 CCII, l'
[...] Cont
; resta in ogni caso Controparte_10 fermo il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
EVIDENZIA CHE anche al Commissario Liquidatore si applicano ex art. 114 comma 2 CCII le disposizioni di cui fra gli altri agli artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 CCII in quanto compatibili e di cui agli artt. 35 comma 4 bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
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DISPONE
1) che il Commissario Liquidatore – sentito il Commissario Giudiziale e la proponente ME. in persona del l.r.p.t. con Controparte_2 strumenti idonei a documentare i pareri così resi ed acquisiti – predisponga e depositi in atti, entro due mesi dalla produzione degli effetti di legge della presente sentenza, un elenco dei creditori ammessi alle successive ripartizioni con indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione eventualmente vantate;
detto elenco dovrà essere comunicato dal Commissario Liquidatore con strumenti idonei a documentare la spedizione e ricezione a tutti i creditori con l'espresso avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno avviare e/o coltivare più in generale eventuali giudizi ordinari di accertamento del credito nelle forme e nei termini di legge;
2) che il Commissario Liquidatore – sentito il Commissario Giudiziale e la proponente Cont in persona del l.r.p.t. con Controparte_2 strumenti idonei a documentare i pareri così resi ed acquisiti – predisponga e depositi in atti, entro quattro mesi dalla produzione degli effetti di legge della presente sentenza, un piano o programma delle attività di liquidazione eventualmente da porre in essere, con indicazione delle modalità e dei tempi della liquidazione stessa in conformità in ogni caso a quanto previsto nel piano e nella proposta omologati e nel rispetto delle regole della competitività ex artt. 214 ss. CCII nei limiti della compatibilità; esso piano verrà sottoposto dal Commissario Liquidatore per l'approvazione al comitato dei Creditori ed il Commissario Liquidatore depositerà in atti nelle forme di rito prova di detto interpello del comitato dei creditori e relativo esito, fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII anche sul punto come detto;
3) che il Commissario Liquidatore registri ogni operazione contabile in apposito registro tenuto con le modalità di cui all'art. 136 CCII nei limiti della compatibilità;
4) che il Commissario Liquidatore depositi prontamente e comunque nelle forme e nei termini di legge le somme a qualunque titolo riscosse nell'esercizio delle funzioni sul conto corrente bancario o postale del presente procedimento, vincolato all'ordine del Giudice delegato alla procedura;
5) che il Commissario Liquidatore – sentito il Commissario Giudiziale e la proponente Cont in persona del l.r.p.t. con Controparte_2 strumenti idonei a documentare i pareri così resi ed acquisiti – proceda ai pagamenti in favore dei creditori mediante piani di riparto parziali e/o mediante piano di riparto finale da depositare in atti secondo le forme e cadenze di cui agli artt. 220 ss. CCII nei limiti della compatibilità; per i crediti in relazione ai quali pendono eventualmente giudizi nonché per i crediti comunque contestati, condizionali ed irreperibili si predisporranno gli eventuali accantonamenti di rito anche ex art. 118 comma 2 CCII;
6) che il Commissario Liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compia ex art. 114 commi 1 e 1bis CCII le operazioni di liquidazione ovvero funzionali all'acquisizione di offerte concorrenti eventualmente previste dal piano e proposta omologati assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, effettuando in ogni caso la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c. nei termini e forme di legge;
alle vendite, alle cessioni ed ai trasferimenti eventualmente posti legalmente in essere dopo il deposito della domanda di
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concordato o in esecuzione di questo si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili e le cancellazioni/restrizioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo saranno effettuate nei limiti di legge su ordine del Giudice delegato alla procedura ex art. 114 comma 4 CCII;
7) che il Commissario Liquidatore con periodicità semestrale predisponga e depositi in atti nelle forme di rito nonché che comunichi al Commissario Giudiziale con strumenti idonei a documentare la spedizione e ricezione propria relazione contenente le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione, con allegati il registro di cui all'art. 136 CCII ed estratto conto del contro corrente bancario o postale del presente procedimento;
il Commissario Giudiziale ne darà notizia al Pubblico Ministero in sede ed ai creditori, unitamente alle proprie eventuali osservazioni, nelle forme di rito e comunque con forme idonee a documentarne la spedizione e ricezione e depositerà in atti in seno al fascicolo d'ufficio informatico copia di detti atti con annessa la relativa documentazione giustificativa ex art. 114 comma 5 CCII;
8) che il Commissario Liquidatore, conclusa l'esecuzione del concordato, predisponga e depositi in atti nelle forme di rito nonché che comunichi al Commissario Giudiziale con strumenti idonei a documentare la spedizione e ricezione un rapporto riepilogativo finale accompagnato dal conto della sua gestione ex art. 231 CCII nei limiti della compatibilità, dal registro di cui all'art. 136 CCII e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura;
il Commissario Giudiziale ne darà notizia al Pubblico Ministero in sede ed ai creditori, unitamente alle proprie eventuali osservazioni, nelle forme di rito e comunque con forme idonee a documentarne la spedizione e ricezione e depositerà in atti in seno al fascicolo d'ufficio informatico copia di detti atti con annessa la relativa documentazione giustificativa ex art. 114 comma 6 CCII;
9) che il Commissario Liquidatore ex art. 115 CCII eserciti o, se pendente, prosegua ogni eventuale azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché che eserciti oppure, se pendente, prosegua l'eventuale azione sociale di responsabilità nelle forme e limiti di legge, ferma la legittimazione di ciascun creditore sociale ad esercitare o proseguire l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.; resta fermo altresì il dettato degli artt. 116 e 117 CCII;
per agire o resistere in giudizio il Commissario Liquidatore acquisirà previamente il parere del Commissario Contro Giudiziale, della proponente in Controparte_2 persona del l.r.p.t. e del comitato dei creditori con strumenti idonei a documentare i pareri ed atti così resi ed acquisiti nonché depositerà in atti al fine dell'autorizzazione del Giudice delegato alla procedura detti pareri unitamente alla propria istanza per agire o resistere in giudizio di cui di volta in volta trattasi ed unitamente alla relativa documentazione tutta giustificativa, richiedendo al Giudice delegato alla procedura medesimo la relativa autorizzazione e fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII anche sul punto, come detto;
la liquidazione dei relativi compensi avverrà ad opera del Giudice delegato alla procedura;
10) che il Commissario Liquidatore, per la nomina di stimatori e/o coadiutori e/o ausiliari in generale, proceda alla previa acquisizione del parere del Commissario
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Giudiziale e della proponente ME. in Controparte_2 persona del l.r.p.t. nonché ad ottenere previa autorizzazione del comitato dei creditori con strumenti idonei a documentare i pareri ed atti così resi ed acquisiti nonché che depositi in atti apposita conseguente propria informativa al Giudice delegato alla procedura nelle forme di rito con annessa la relativa documentazione giustificativa, fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII anche sul punto come detto;
la liquidazione dei relativi compensi avverrà ad opera del Giudice delegato alla procedura;
11) che per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 94 CCII, e per le transazioni il Commissario Liquidatore proceda alla previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale e Contro della proponente in persona del Controparte_2
l.r.p.t. nonché ad ottenere previa autorizzazione del comitato dei creditori con strumenti idonei a documentare i pareri ed atti così resi ed acquisiti nonché che depositi in atti apposita conseguente propria informativa al Giudice delegato alla procedura nelle forme di rito con annessa la relativa documentazione giustificativa, fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII anche sul punto come detto;
DISPONE POI
1) che il Commissario Giudiziale comunichi ai membri del comitato dei creditori l'avvenuta nomina, assegnando termine di quindici giorni per l'accettazione e che, all'esito, riferisca al Giudice delegato alla procedura e per questi al Tribunale anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114 comma 3 CCII;
resta in ogni caso fermo il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII più in generale, come detto;
2) che il Commissario Giudiziale ex art. 118 commi 1, 3 e 4 CCII sorvegli l'adempimento del concordato, acquisendo atti e/o documenti anche presso il Cont Commissario Liquidatore e/o presso la proponente
[...]
in persona del l.r.p.t. ove occorrente e riferendo Controparte_2 immediatamente al Giudice delegato alla procedura ovvero al Tribunale ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori nonché l'eventuale mancata o tardiva esecuzione da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta ed al piano stessi;
in tali ipotesi, il Commissario Giudiziale informerà altresì i creditori ai fini delle eventuali iniziative loro riservate per legge, ivi comprese le iniziative di cui agli artt. 119 e/o 120 CCII;
3) che il Commissario Giudiziale rediga ex art. 118 CCII ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105 comma 1 CCII un rapporto riepilogativo, che trasmetterà ai creditori anche eventualmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 119 e/o 120 CCII, in conformità a quanto previsto dall'art. 130 comma 9 CCII, il tutto dando conto altresì dello stato di avanzamento dell'adempimento di piano e proposta nonché delle attività liquidatorie eventualmente previste ed eseguite nonché di eventuali elementi di disallineamento o allarme rispetto alle previsioni del piano e della proposta omologati;
4) che il Commissario Giudiziale, conclusa l'esecuzione del concordato, depositi ex art. 118 CCII un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal ridetto art. 130 comma 9 CCII, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
19 P.U. n. 73/2024-Trib. Pt_1
DISPONE CHE al Commissario Giudiziale, al Commissario Liquidatore ed al comitato dei creditori si applichino in ogni caso e più in generale le norme tutte di legge di riferimento;
AUTORIZZA il Giudice delegato alla procedura ad emettere, all'occorrenza ed in presenza dei relativi presupposti di legge, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato ove non rientranti nelle attribuzioni e competenze di legge di altri soggetti ed organi concorsuali;
DISPONE che la presente sentenza sia, a cura della Cancelleria ed a norma dell'art. 48 comma 5 CCII, notificata ed iscritta nel Registro delle Imprese ex art. 45 CCII e comunicata in ogni caso al Pubblico Ministero in sede (giusto anche il “Protocollo in materia di crisi d'impresa ed insolvenza tra il Tribunale di Latina e la Procura della Repubblica di Latina” di cui alla nota M_DG.Tribunale di LATINA – prot. 04/05/2023.0000058. , alla società CP_12 Contro proponente in persona del l.r.p.t., al Controparte_2
Commissario Giudiziale prof. dott. - il quale provvederà a darne notizia ai Persona_1 creditori – nonché al Commissario Liquidatore dott.sa . Persona_4
Manda alla Cancelleria per gli incombenti tutti di rito. Latina, lì 05.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore (dott. Marco Pietricola)
Il Presidente (dott. Luca Venditto)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- dott. Luca Venditto Presidente
- dott. Marco Pietricola Giudice relatore ed estensore
- dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo di Cont
Controparte_2 visti gli atti del procedimento per accesso agli strumenti di regolazione della crisi d'impresa Cont e dell'insolvenza avviato su ricorso depositato in data 04.06.2024 da
[...]
in persona del l.r.p.t. con sede in Aprilia (LT) in Via Aldo Moro Controparte_2
n. 41/F (C.F./P. Iva: (con gli avv.ti Michele Procida e Renato Negroni) ex P.IVA_1 artt. 40/44 del D.Lgs. n.14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) come modificato/integrato con D.Lgs. n.136/2024 s.m.i. (cd.
“Correttivo ter”; cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal 30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che
“L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”) rubricato al n.73/2024 P.U. in rapporto all'art. 390 del detto D.Lgs. n.14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd.
“CCII”) come modificato/integrato con il ridetto D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Correttivo ter”) con vigore dal 28.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex artt. 44, 47, 48, 49, 106, 111 e/o 112 CCII del 04.12.2025 tenuta a trattazione cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità nonché approvato/ratificato/condiviso integralmente l'operato del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe e già designato/delegato alla trattazione in senso ampio per quanto di ragione (cfr. anche il decreto del 12-18.06.2024 di designazione/delega del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII richiamato/ribadito con provvedimenti collegiali del 28.06.2024-01.07.2024 e del 18- 19.07.2024 e del 20-23.12.2024 e del 21-24.03.2025 e del 02-07.04.2025 e del 09-
1 P.U. n. 73/2024-Trib. Latina
14.07.2025, in atti;
il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente f.f. dell'intestato Tribunale n. 42/2025 s.m.i., per completezza); visto il provvedimento collegiale ex artt. 37, 39 comma 3, 40 e 44, comma 1, CCII del 28.06.2024-01.07.2024 di fissazione del termine di giorni sessanta (termine non soggetto a cd. “sospensione feriale dei termini” ex ultimo comma dell'art. 44 CCII ed avente decorrenza dalla data di deposito della domanda ex artt. 40/44 CCII di ME.
[...]
in persona del l.r.p.t. in esame ossia dal 04.06.2024 – cfr. Controparte_2 sul punto, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 44 CCII, tra le altre: Cass., n.29740/2018 ed il tutto fermo quanto già detto in relazione al principio del cd. “tempus Contro regit actum”) ai fini del deposito a cura del debitore Controparte_2
in persona del l.r.p.t. della proposta di concordato preventivo con il piano,
[...]
l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, CCII oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis CCII con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII e di adozione delle ulteriori e conseguenti determinazioni di legge;
vista la nota del 11.07.2024 con cui il Commissario Giudiziale incaricato ha rappresentato Cont l'intervenuto tempestivo versamento ad opera di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. del fondo spese di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), CCII
[...] individuato con il detto provvedimento collegiale del 28.06.2024-01.07.2024 (cfr., per completezza, pure il provvedimento monocratico del 12.07.2024 al riguardo richiamato/condiviso anch'esso per quanto di ragione); visto il provvedimento monocratico ex artt. 54, commi 2 e 4, e 55, commi 1 e 3, CCII del 21.06.2024 di conferma delle misure protettive di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento del 04.06.2024 di ME. in Controparte_2 persona del l.r.p.t. e/o atti correlati per la durata di mesi quattro (in particolare, il divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio ovvero sui beni e diritti propri con cui viene esercitata l'attività d'impresa) con ogni ulteriore conseguenza di legge;
visto il provvedimento collegiale ex artt. 37, 39 comma 3, 40 e 44, comma 1 lett. a), CCII del 18-19.07.2024 di concessione di una proroga di giorni sessanta (termine non soggetto a cd. “sospensione feriale dei termini” ex ultimo comma dell'art. 44 CCII ed avente decorrenza dalla data di scadenza del termine concesso con il provvedimento collegiale ex artt. 37, 39 comma 3, 40 e 44, comma 1, CCII del 28.06.2024-01.07.2024 all'uopo, il tutto fermo quanto già detto in relazione al principio del cd. “tempus regit actum”) ai fini del Contro deposito a cura del debitore in persona Controparte_2 del l.r.p.t. della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, CCII oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis CCII con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, CCII e di adozione delle ulteriori e conseguenti determinazioni di legge;
2 P.U. n. 73/2024-Trib. Latina
visti i provvedimenti collegiali ex artt. 54 e 55, comma 4, CCII del 07-08.10.2024 e del 10- 11.02.2025 di proroga delle misure protettive confermate/concesse con il detto provvedimento monocratico del 21.06.2024 in favore di ME. Controparte_2
in persona del l.r.p.t. e/o atti correlati (in particolare, il divieto per tutti i
[...] creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio ovvero sui beni e diritti propri con cui viene esercitata l'attività d'impresa), con ogni ulteriore conseguenza di legge;
vista la nota del 25.10.2024 di ME. in Controparte_2 persona del l.r.p.t., con cui la stessa ha depositato il piano e la proposta di concordato (di tipo cd. “liquidatorio”) con annessa la relativa documentazione giustificativa anche ex artt. 84 comma 4 e 88 ss. CCII ed ha chiesto così disporsi la propria ammissione alla procedura suddetta e la sua apertura con adozione delle ulteriori determinazioni di rito anche ex art. 47 CCII (con essa nota del 25.10.2024 di ME. in Controparte_2 persona del l.r.p.t. si riferisce altresì di problemi tecnico-informatici rispetto al deposito del proprio piano e della propria proposta di concordato (di tipo cd. “liquidatorio”) con annessa la relativa documentazione giustificativa anche ex artt. 84 comma 4 e 88 ss. CCII effettuato in telematico il 01.10.2024, per completezza); visto il provvedimento del 28.10.2024 del Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe n.q. approvato/condiviso anch'esso per quanto di ragione, con cui detta nota del 25.10.2024 di ME. in persona del l.r.p.t. è stata rimessa al Controparte_2
Commissario Giudiziale per il proprio parere di legge ex art. 47 comma 1 CCII;
visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale prof. dott. del Persona_1
25.11.2024 ex art. 47 comma 1 CCII;
visto il provvedimento collegiale del 09-16.12.2024 anche ex art. 47 comma 4 CCII, con cui si è assegnato a ME. in persona del l.r.p.t. Controparte_2 termine di giorni quindici per integrare/chiarire i seguenti profili di cui al piano ed alla proposta concordatari e relativa documentazione giustificativa depositati dalla stessa in data 25.10.2024 ossia testualmente “(…) occorre che ME. Controparte_2
in persona del l.r.p.t. precisi/integri e ciò anche ex art. 296 CCII mediante
[...] specificazione/documentazione di eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa aperte/pendenti a proprio carico, producendo la relativa documentazione giustificativa;
- resta fermo ogni altro eventuale provvedimento di legge all'esito di quanto precede ovvero, Cont in caso di eventuale mancanza di riscontro da parte di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. nel termine individuato, alla scadenza del ridetto
[...] termine di quindici giorni assegnato alla stessa di cui sopra. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza (…)”; vista la nota integrativa/a chiarimenti del 20.12.2024 di ME. Controparte_2
in persona del l.r.p.t. resa a seguito del detto provvedimento del 09-
[...]
16.12.2024 anche ex art. 47 comma 4 CCII, con allegati (si ricordi che “Il termine di quindici giorni che, ai sensi dell'art. 162, legge fallimentare, il tribunale può concedere al debitore «per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti», non è previsto a pena di decadenza, per cui può essere prolungato o reiterato, specie quando ciò sia giustificato dall'esigenza di assicurare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio dal tribunale o sollevate dalle parti intervenute” – cfr., tra le altre e sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in relazione al dettato dell'art. 47 comma 4 CCII: Trib. Roma, 20.04.2010; cfr. altresì, tra le altre e più in generale, mutatis mutandis: Trib. Salerno, 09.11.2010);
3 P.U. n. 73/2024-Trib. Latina
visto il provvedimento collegiale ex art. 47 commi 1 e 2 CCII del 20-23.12.2024 con cui si è Cont dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo di
[...]
in persona del l.r.p.t. con sede in Aprilia (LT) in Via Aldo Moro Controparte_2
n. 41/F (C.F./P. Iva: con adozione delle ulteriori disposizioni di rito anche in P.IVA_1 vista del voto dei creditori e/o atti correlati/susseguenti; viste le PEC di Cancelleria del 24.12.2024 giusto il detto provvedimento collegiale ex art. 47 commi 1 e 2 CCII del 20-23.12.2024 e/o atti correlati;
viste le note del Commissario Giudiziale del 04.02.2025 ex art. 105 CCII, del 20.02.2025 ex art. 107 CCII e del 27.02.2025 ex art. 107 comma 6 CCII e/o atti correlati giusto il ridetto provvedimento collegiale ex art. 47 commi 1 e 2 CCII del 20-23.12.2024; vista la relazione sulle operazioni di voto ex art. 110 CCII depositata dal Commissario Giudiziale il 19.03.2025, con cui si è evidenziato il mancato raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 CCII e la conseguente mancata approvazione da parte dei creditori del concordato preventivo di tipo liquidatorio in oggetto, con ogni ulteriore conseguenza di legge (per completezza, si è rappresentato e si rappresenta testualmente con la predetta relazione sulle operazioni di voto ex art. 110 CCII depositata dal Commissario Giudiziale il 19.03.2025 che “(…) Rispetto al totale dei crediti ammessi al voto (euro 889.857), i creditori favorevoli sono pari ad euro 157.510 e i creditori contrari o astenuti sono pari ad euro 732.347. In particolare, - la classe uno (euro 48.452) non ha esercitato il voto;
- la classe due (euro 23.279) ha espresso voto favorevole;
- la classe tre (euro 426.488) ha espresso voto contrario/non ha espresso voto;
- la classe quattro (euro134.231) ha espresso voto favorevole;
- la classe cinque (euro 257.317) ha espresso voto contrario/non ha espresso voto. Non è stata quindi raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Su n. 5 Classi ammesse al voto, il voto favorevole della maggioranza dei crediti in ciascuna classe è stato ottenuto in n. 2 Classi (Classe 2, Classe 4), mentre non è stato raggiunto in n. 3 Classi (Classe 1, Classe 3, Classe 5). In virtù di quanto sopra rilevato ed essendo il concordato liquidatorio, per quanto di competenza dello scrivente Commissario, si rileva che: - non si sono realizzate ai fini dell'omologazione le condizioni di cui all'art. 109, co.1, CCII, poiché non è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- è rimessa alla valutazione del Tribunale la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell'omologazione. La presente relazione, in ottemperanza all'art. 110 c. 2 CCII, è depositata presso la cancelleria del Tribunale di Latina ed è contestualmente inviata al debitore (…)”); fermo tutto quanto detto, si noti che non risultano esservi state (rituali) contestazioni/osservazioni circa le operazioni di voto ex art. 107/108 CCII onde non risultano essersi resi necessari provvedimenti sulle operazioni di voto in sé da parte del Giudice delegato alla procedura e qui Giudice relatore ed estensore ex artt. 107/108 CCII e si ricordi che ai sensi dell'art. 108 commi 1 e/o 2 CCII i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco predisposto dal Commissario Giudiziale ex art. 107 comma 3 CCII;
visto il provvedimento collegiale ex artt. 44, 47, 49 comma 1, 106 e/o 111 CCII del 21- 24.03.2025 con cui, alla luce della detta relazione ex art. 110 CCII depositata dal Commissario Giudiziale il 19.03.2025, si è testualmente disposto che “(…) visto anche l'art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità; tutto ciò considerato;
P.Q.M.
-fissa, per la trattazione in senso ampio della presente procedura e/o atti ed attività tutti correlati e così Contro convocando il Commissario Giudiziale nonché la proponente
[...]
in persona del l.r.p.t. ed eventuali creditori che hanno proposto Controparte_2 Cont ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. oltre ad ogni altro eventuale legittimato/interessato,
[...]
4 P.U. n. 73/2024-Trib. Latina
l'udienza in forma cd. “scritta” anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità del 20.05.2025 alle ore 09.00 ss. (udienza così individuata anche in base alle attuali esigenze di ruolo complessive e/o in ragione delle attività espletande), con delega/conferma della delega all'audizione delle parti ed ad ogni accertamento ed adempimento anche istruttorio che si rendesse eventualmente necessario nonché alla trattazione più in generale nei limiti di legge e ad ogni effetto di legge in capo al Giudice Rel./Est. indicato in epigrafe Dott. Marco Pietricola, assegnando al Commissario Giudiziale ed alle parti termine sino a dieci giorni prima della data della suindicata udienza del 20.05.2025 per il deposito di memorie difensive, salvo ogni altro eventuale provvedimento;
- fermo tutto quanto precede ed il detto termine al Commissario Giudiziale ed alle parti sino a dieci giorni prima della data della suindicata udienza del 20.05.2025 per il deposito di memorie difensive, dispone che l'udienza suddetta del 20.05.2025 sia celebrata in forma cd. “scritta” anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità come detto e, per l'effetto, dispone che essa udienza sia sostituita dal deposito di note scritte limitate alle istanze e conclusioni rivolte al Giudice/Tribunale; - fermo tutto quanto precede ed il detto termine al Commissario Giudiziale ed alle parti sino a dieci giorni prima della data della suindicata udienza del 20.05.2025 per il deposito di memorie difensive, onera le parti di redigere le predette note di trattazione cd. “scritta” dell'udienza del 20.05.2025 anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, anche mediante rinvio a istanze e conclusioni eventualmente formulate in altri scritti già depositati oppure presenti in eventuali verbali di pregresse udienze, eventuali atti e/o eventuali verbali da richiamare specificamente mediante l'indicazione della data dei medesimi;
- fermo tutto quanto precede ed il detto termine al Commissario Giudiziale ed alle parti sino a dieci giorni prima della data della suindicata udienza del 20.05.2025 per il deposito di memorie difensive, assegna alle parti termine perentorio sino alla detta udienza del 20.05.2025-ore 09.00 per il deposito telematico delle predette note di trattazione cd. “scritta” anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità ed onera le medesime di denominare il relativo file con la specifica dicitura “Note scritte in sostituzione dell'udienza”; -onera la Cancelleria di comunicare tempestivamente il presente provvedimento alle parti/ai legittimati tutti e di inserire nel cd. “Storico” del fascicolo informatico/telematico del presente procedimento l'annotazione “Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” in corrispondenza della data già fissata per l'udienza di cui sopra del 20.05.2025 anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità e sostituita dallo scambio di note di trattazione cd. “scritta” anche ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità, come detto. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti tutti di rito di propria competenza, ivi compresi gli adempimenti di propria competenza di cui al
“Protocollo in materia di crisi d'impresa ed insolvenza tra il Tribunale di Latina e la Procura della Repubblica di Latina” reso con nota M_DG.Tribunale di LATINA – prot. 04/05/2023.0000058.I.” nonché ivi comprese le comunicazioni dirito al Contr debitore/proponente in persona del Controparte_2
l.r.p.t. e ad eventuali creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione Contr giudiziale di in persona del l.r.p.t. oltre Controparte_2 che al Pubblico Ministero in sede ed al Commissario Giudiziale Prof. Dott. Per_1 per i conseguenti eventuali adempimenti di legge (…)”;
[...] viste le note del 25.03.2025 e del 27.03.2025 di ME. Controparte_2
in persona del l.r.p.t., con cui si chiede testualmente che “(…) non è stata
[...] raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Si fa presente che la Classe 3, per €
5 P.U. n. 73/2024-Trib. Pt_1
426.488 è composta dal credito INPS, privilegio degradato per € 426.384 e credito INAIL privilegio degradato per € 103. Quindi l'adesione del creditore pubblico INPS è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109 comma 1. A tal proposito si osserva che l'INPS nell'espressione del proprio voto negativo ha dichiarato:
“Considerato che la condizione posta dalla CESAR, che si impegna ad immettere la finanza esterna solo in seguito al venir meno di ogni eventuale obbligo nei confronti dei creditori della società, contrasta con la voluntas legis di lasciare impregiudicato il diritto dei creditori nei confronti dei coobbligati per la parte residua del credito non soddisfatto dal concordato esprime il proprio voto negativo alla proposta concordataria con istanza di transazione previdenziale formulata dalla ME.GA. Servizi Società Coop. in liquidazione”. Ebbene, a tal proposito ed a confutazione di quanto superiormente riportato, nella dichiarazione di voto INPS, valgano le seguenti considerazioni. Innanzitutto, CP_3 quale soggetto che si è obbligato ad immettere finanza esterna, non ha alcun obbligo nei confronti della società proponente il Concordato. Si precisa, infatti, che l'INPS risulta ContrCon creditrice della società in virtù di un avviso di addebito per € 420.059,25 emesso nei suoi confronti e tuttora sottoposto ad impugnazione giudiziale, posto che all'esito della sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Latina, si è in procinto di proporre gravame avanti la Corte di Appello. Trattasi, pertanto, allo stato, di credito litigioso, sul quale è stato espresso parere “pro veritate” dall'Avv. Luigi Cerchione, il quale ritiene ragionevolmente accoglibile il ricorso o, in subordine, un suo accoglimento parziale, con una significativa riduzione delle sanzioni e contributi richiesti. Ma, quel che più conta è che non vi è alcuna coobbligazione nei confronti di L'avviso di addebito in CP_3 questione infatti promana dal Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2017004951/DDL del 29/01/2020 eseguito dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Frosinone, nel quale viene espressamente indicato quale eventuale obbligato solidale ex art. 29 D.lgs 10/9/2003 n. 276, unicamente LUIBE Il tutto si Controparte_4 riferisce ad un contratto di appalto a valere dal 2017 al 2019 con ampia maturazione di qualsiasi termine decadenziale e prescrizionale, anche verso l'eventuale coobbligato indicato, visto lo spirare del rapporto contrattuale al 2019 ed il trascorrere del termine biennale previsto dalla norma sopra richiamata, ed anche, ad abundantiam, del termine quinquennale dalla fine del rapporto contrattuale. Inoltre, è pacifica la indifferenza della procedura concordataria ad ogni eventuale ulteriore rapporto sottostante, dovendosi avere riguardo, in tale ambito, unicamente a valutazioni di convenienza rispetto allo scenario della Liquidazione Giudiziale. Come si può argomentare agevolmente da Corte di Cassazione sez. I Civile 2/10/23 n. 27700, “il c.d. giudicato endofallimentare ha effetti limitati al concorso e copre solo la statuizione di rigetto o accoglimento della domanda di insinuazione al passivo precludendone il riesame sicché l'ammissione, così come l'esclusione del credito dallo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento e non pregiudica la possibilità di accertarne nei confronti del terzo debitore in sede ordinaria la titolarità… omissis …”. Pertanto, ogni rapporto eventuale a latere degli aspetti propriamente concordatari è indifferente alle vicende trattate in sede concorsuale. A tal proposito, come rilevato nella attestazione del Prof. a pagina 23 della relazione Per_2 medesima, in riferimento alla parte dei debiti verso gli Enti previdenziali e la percentuale di soddisfacimento pari al 25%, si legge che: “con specifico riferimento ai debiti previdenziali e tributari si sottolinea che l'ipotesi del concordato è migliore rispetto alla liquidazione giudiziale, infatti nel primo caso saranno soddisfatti crediti previdenziali e tributari per un totale di € 181.871 compresi gli interessi che matureranno sulle dilazioni di pagamento,
6 P.U. n. 73/2024-Trib. Latina
mentre nel secondo caso l'importo sarà pari a zero” In particolare, rispetto all'importo che potrebbe essere liquidato in caso di Liquidazione Giudiziale per l'INPS, pari a zero, nella previsione concordataria il debito verso INPS al25% comprensivo di interessi supera i 100.000€ oltre all'appostazione di un fondo rischi generico per crediti previlegiati di ulteriori 50.000€. Riassuntivamente, quindi, si è in presenza di una fattispecie contemplata dall'art. 88 comma 3, laddove si specifica che “nel concordato liquidatorio il Tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”. Il comma 3 in particolare prevede che “nel caso di concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in caso di mancanza di adesione o di voto contrario delle agenzie fiscali, enti previdenziali o enti gestori di assicurazioni obbligatorie – sempre che il consenso sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 109 comma 1, CCII, purchè lo stesso concordato risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”. Anche recentemente in tal senso si è espresso Tribunale di Bergamo (17/08/22 , il quale ha affermato che in presenza della Email_1 convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria l'amministrazione finanziaria (nel nostro caso l' ) sarebbe tenuta ad approvarla Controparte_5 alla luce della “ratio” della disciplina e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione stabilito dall'art. 97 Cost., posto che in tale ambito l'amministrazione finanziaria dispone di discrezionalità “vincolata” al maggior soddisfacimento dei creditori ed alla convenienza della proposta. Si tenga pure conto che il Commissario Giudiziale nella sua relazione ex art. 107 CCII del 20/02/25, pagina 22, a proposito dell'obbligo di apporto di nuova finanza da parte di dichiara: “lo scrivente pertanto non ravvisa CP_3 nell'impegno della il riferimento alla produzione dell'effetto solutorio di ogni CP_3 eventuale obbligo del terzo nei confronti dei creditori della società in concordato, anche perché nella comunicazione di non è presente alcun riferimento ad eventuali proprie CP_3 obbligazioni che la finanza esterna varrebbe ad estinguere. A proposito della normativa posta dall'art 117 CCII ed in ordine al diritto impregiudicato dei creditori nei confronti dei coobbligati per la parte non soddisfatta dal concordato, relativamente a questi non CP_3 Cont risulta destinataria di alcuna pretesa creditoria che la renda coobbligata alla a”. Tutto ciò premesso e ritenuto, visti gli artt. 48 comma 1; 112 comma 5; 88 comma 3; nonché 111 CCII SI CHIEDE L'omologazione del Concordato Preventivo Liquidatorio Contr della )” e rispettivamente che “(…) Controparte_2
PREMESSO Che, con provvedimento del 21/03/2025, notificato in data 25/03/2025, il Tribunale di Latina, nella persona del Presidente, dott. Pier Luigi De Cinti, ha comunicato la sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 20/05/2025, ore 9.00, per “la trattazione in senso ampio della presente procedura e/o atti ed attività tutti correlati e così convocando il Contr Commissario Giudiziale nonché la proponente Controparte_2
in persona del l.r.p.t. ed eventuali creditori che hanno proposto ricorso per
[...] Cont l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. oltre ad ogni altro eventuale legittimato/interessato”, con
[...] il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c.; che, il Tribunale ha così
7 P.U. n. 73/2024-Trib. Latina
individuato l'udienza anche in base alle attuali esigenze di ruolo complessive e/o in ragione delle attività espletande;
che, vista la complessità delle argomentazioni che riguardano la vicenda in esame e ritenuta la necessità di un contraddittorio in presenza, che possa meglio rendere esplicite le ragioni difensive della società debitrice. TANTO PREMESSO Gli Cont scriventi avvocati, in qualità di difensori della Controparte_2
si OPPONGONO alla sostituzione dell'udienza del giorno 20/05/2025 alle ore
[...]
9.00 con il deposito di note scritte e chiedono lo svolgimento della medesima udienza in presenza (…)”; visto il provvedimento collegiale ex artt. 44, 47, 49, 106, 111 e/o 112 CCII del 02- 07.04.2025 con cui si è indi disposto testualmente che “(…) visto anche l'art. 48 CCII;
visto l'art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità; tutto ciò considerato;
P.Q.M.
-richiamato anche il provvedimento collegiale ex artt. 44, 47, 49 comma 1, 106 e/o 111 CCII del 21- 24.03.2025 per quanto di ragione, fissa, per la comparizione delle parti ivi compresi la Cont proponente in persona del l.r.p.t. ed Controparte_2 eventuali creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale Cont di in persona del l.r.p.t. nonché del Controparte_2
Commissario Giudiziale incaricato prof. dott. l'udienza in camera di Persona_1 consiglio in forma cd. “in presenza” del 10.06.2025 alle ore 11.15 ss. anche ex art. 48 CCII presso i noti locali dell'adito Tribunale Ordinario di Latina siti in in Via F. Filzi n. Pt_1
39 (udienza così individuata anche in base alle attuali esigenze di ruolo complessive e/o in ragione delle attività espletande), con delega/conferma della delega all'audizione delle parti ed ad ogni accertamento ed adempimento anche istruttorio che si rendesse eventualmente necessario nonché alla trattazione più in generale nei limiti di legge e ad ogni effetto di legge anche ex comma 3 dell'art. 48 CCII in capo al Giudice Rel./Est. indicato in epigrafe Dott. Marco Pietricola, salvo ogni altro eventuale provvedimento di legge;
-dispone che il presente provvedimento sia iscritto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore istante ME. in Controparte_2 persona del l.r.p.t. ha la sede legale e, se questa dovesse differire dalla sede effettiva, anche presso l'Ufficio del Registro delle Imprese del luogo in cui la presente procedura è stata aperta e ciò almeno venti giorni prima dell'udienza innanzi indicata nonché dispone che il Cont presente provvedimento sia notificato, a cura del debitore
[...]
in persona del l.r.p.t., al Commissario Giudiziale incaricato Controparte_2 prof. dott. e ad eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso e Persona_1 ciò almeno venti giorni prima dell'udienza innanzi indicata (da intendersi come termine di perfezionamento della notificazione per i destinatari); -avverte le partiche eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nelle forme di rito nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza innanzi indicata;
-avverte il Commissario Giudiziale prof. dott. Per_1 che deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima
[...] Cont dell'udienza innanzi indicata;
-avverte il debitore Controparte_2
in persona del l.r.p.t. che può depositare memorie fino a due giorni prima
[...] dell'udienza innanzi indicata;
-manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del Contr presente provvedimento alla società proponente Controparte_2
in persona del l.r.p.t. ed al Pubblico Ministero in sede giusto anche il
[...]
“Protocollo in materia di crisi d'impresa ed insolvenza tra il Tribunale di Latina e la Procura della Repubblica di Latina” di cui alla nota M_DG.Tribunale di LATINA – prot. 04/05/2023.0000058.I nonché per la tempestiva acquisizione di certificazione delle
8 P.U. n. . NumeroDiC_1 Pt_1
competenti autorità (ad esempio e salvo altro, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) anche ex art. 48 comma 3 CCII circa l'eventuale assoggettabilità o meno a procedure concorsuali e l'eventuale sussistenza o meno di procedure di liquidazione coatta amministrativa e di informazioni più in generale rispetto alla società cooperativa Cont convenuta/resistente in persona del Controparte_2
l.r.p.t. e per gli ulteriori incombenti di rito. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza (…)”; viste le note di ME. in persona del l.r.p.t. del Controparte_2
06.06.2025 susseguenti a detti provvedimenti del 21-24.03.2025 e del 02-07.04.2025; viste le note del Commissario Giudiziale del 05.06.2025 susseguenti a detti provvedimenti collegiale del 21-24.03.2025 e del 02-07.04.2025; vista la prova delle comunicazioni di rito di Cancelleria al Pubblico Ministero in sede del 25.03.2025 e del 08.04.2025 susseguenti a detti provvedimenti del 21-24.03.2025 e del 02- 07.04.2025; visto il provvedimento collegiale del 09-14.07.2025 anche ex art. 48 CCII, con cui si sono indi invitate le parti a prendere posizione e contraddire compiutamente anche in ordine alla questione sollevata d'ufficio afferente il prospettato apporto di finanza esterna a sostegno del piano concordatario di cui trattasi pari ad €472.682,00 da parte del terzo in CP_3 persona del l.r.p.t. condizionatamente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del concordato de quo ed all'effetto solutorio di ogni eventuale obbligo nei Cont confronti dei creditori della in persona Controparte_2 del l.r.p.t. in rapporto al dettato dell'art. 117 comma 1 CCII nonché con cui si è fissata all'uopo in prosieguo l'udienza in forma cd. “in presenza” del 28.10.2025 alle ore 11.45 ss. con delega/conferma della delega all'audizione delle parti e ad ogni accertamento ed adempimento anche istruttorio necessario ed alla trattazione più in generale nei limiti di legge e ad ogni effetto di legge anche ex comma 3 dell'art. 48 CCII in capo al Giudice relatore ed estensore indicato in epigrafe e con acquisizione a cura della Cancelleria di certificazione delle competenti autorità (salvo altro, Ministero delle Imprese e del Made in Cont Italy) circa l'assoggettabilità a procedure concorsuali di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. anche ex comma 3 dell'art. 48 CCII (udienza del
[...]
28.10.2025 aggiornata al 04.12.2025 in forma cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento/verbale d'udienza del 28.10.2025 ex art. 126 c.p.c. al fine di sollecitare l'acquisizione a cura della Cancelleria di detta certificazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in atti), salvo ogni altro eventuale provvedimento di legge;
vista la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 06.11.2025 giusto il ridetto provvedimento collegiale del 09-14.07.2025 anche ex artt. 44, 47, 48, 49, 106, 111 e/o 112 CCII (con cui si attesta l'assoggettabilità di ME. Controparte_2
in persona del l.r.p.t. a procedure concorsuali e l'assenza di procedure di
[...] liquidazione coatta amministrative pendenti a carico della stessa); vista la memoria difensiva del 05.09.2025 di ME. Controparte_2
in persona del l.r.p.t. con allegati giusto il detto provvedimento del 09-
[...]
14.07.2025 anche ex artt. 44, 47, 48, 49, 106, 111 e/o 112 CCII, nota del 05.09.2025 di ME. in persona del l.r.p.t. in allegato alla Controparte_2 quale si rinviene attestazione/dichiarazione di in persona del l.r.p.t. del CP_3
27.08.2025 con cui si è evidenziato e si chiarisce in sintesi che l'apporto di finanza esterna da parte propria per €475.000,00 al servizio del piano concordatario in oggetto è condizionato (esclusivamente) al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del
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concordato di cui trattasi e non più ovvero non anche all'effetto solutorio di ogni eventuale Cont obbligo nei confronti dei creditori della Controparte_2 in persona del l.r.p.t. in rapporto al dettato dell'art. 117 comma 1 CCII;
Cont vista la nota ex art. 127 ter c.p.c. di in Controparte_2 persona del l.r.p.t. del 05.11.2025 in vista dell'udienza del 04.12.2025, come detto;
visto il parere aggiornato/definitivo ex art. 48 comma 2 CCII del Commissario Giudiziale del 03.12.2025 giusto il detto provvedimento collegiale del 09-14.07.2025 anche ex artt. 44, 47, 48, 49, 106, 111 e/o 112 CCII in vista dell'udienza del 04.12.2025 in ultimo, parere ex art. 48 comma 2 CCII del 03.12.2025 (già il parere del 05.06.2025 ex art. 48 CCII, in atti) del Commissario Giudiziale prof. dott. con cui si evidenzia testualmente Persona_1 che “(…) PREMESSO CHE - che con verbale del 28.10.2025 la S.V. Ill.ma ha assegnato
“alle parti ed al Commissario Giudiziale termine perentorio sino alla ridetta udienza del 04.12.2025-ore 09.00 per il deposito telematico delle predette note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nei limiti della compatibilità funzionali all'udienza del 04.12.2025 medesima”; - che in data 10.06.2025 i legali della Mega hanno depositato le proprie note autorizzate in cui hanno illustrato: o la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del meccanismo di cram down pubblico ex art. 88, comma 3, CCII, con riferimento al voto contrario dell'INPS; o il carattere determinante dell'adesione del creditore pubblico ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 109 CCII;
o la piena convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (come attestata dal Prof. e Per_2 dalla Dott.ssa ); che le motivazioni del voto negativo dell'INPS non vertono Persona_3 espressamente sulla convenienza economica della proposta, ma riguardano la condizione posta dal terzo finanziatore ( ), che si impegna “solo in seguito al venir meno di CP_3 ogni eventuale obbligo nei confronti dei creditori della Società”, la quale contrasterebbe con la voluntas legis di lasciare impregiudicato il diritto dei creditori nei confronti dei coobligati per la parte residua del credito non soddisfatto dal concordato;
- che tuttavia lo scrivente, come già evidenziato nella relazione ex art. 107 CCII del 20.02.2025 (i) non ravvisa, nella condizione posta da circa “l'effetto solutorio di ogni eventuale obbligo CP_3 nei confronti dei creditori”, una condizione legata all'effetto solutorio di co-obblighi della stessa nei confronti dei creditori della Società, co-obblighi che comunque allo stato CP_3 non sussistono;
(ii) ritiene che ai sensi dell'art. 117 CCII i co-obbligati non possano essere liberati dall'adempimento della proposta con risorse della Società, ma lo stesso non sembra potersi dire nel caso di apporti di nuova finanza esterna;
- che l'INPS ha espresso voto contrario, ma non ha formulato specifiche osservazioni o contestazioni nelle fasi precedenti della procedura e che l'Agenzia delle Entrate, destinataria diretta delle predette argomentazioni contenute nella relazione dello scrivente ex art. 107 CCII, ha votato favorevolmente, con ciò dimostrando sostanziale adesione alle stesse;
– che con verbale del 28.10.2025 il Giudice Delegato ha altresì richiesto l'acquisizione della certificazione delle competenti Autorità amministrative, ai sensi dell'art. 48, co. 3, CCII, al fine di verificare l'assoggettabilità della cooperativa a procedure concorsuali e l'eventuale pendenza di liquidazione coatta amministrativa;
– che in data 06.11.2025 è stato depositato nel fascicolo telematico della procedura il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal quale risulta che: o l'attività esercitata dalla cooperativa rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c., o alla cooperativa si applicano sia la disciplina fallimentare sia quella della liquidazione coatta amministrativa, secondo l'art. 2545-terdecies, co. 2, c.c., o non risulta alcuna procedura di liquidazione coatta amministrativa attualmente pendente, – che lo scrivente ha già depositato la relazione ex art. 107 CCII (20.02.2025) e la relazione ex
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art. 48 CCII (5.06.2025), il cui contenuto viene qui richiamato integralmente e alle quali lo scrivente si riporta;
• che alla luce anche della conferma che la cooperativa Pt_2 svolge attività di natura commerciale e, in assenza di procedimenti di liquidazione coatta amministrativa pendenti, è assoggettabile alle procedure concorsuali dinanzi al Tribunale Ordinario: non emergano elementi ostativi all'omologazione del concordato, risultando la proposta fattibile, conveniente e idonea ad assicurare al creditore dissenziente una soddisfazione non inferiore rispetto a quella ritraibile con la liquidazione giudiziale, e anzi largamente superiore a quest'ultima (che risulterebbe prossima allo zero); • non vi sono ulteriori elementi o fatti sopravvenuti dal deposito delle precedenti relazioni (relazione ex art. 107 CCII e ex art. 48 CCII) che possano modificare i giudizi già resi, su cui esprimere una propria posizione (…)”; visto il verbale d'udienza telematico anche ex art. 126 c.p.c. del 28.10.2025 e l'atto/verbale d'udienza cd. “scritta” ex art. 127 ter c.p.c. del 04.12.2025; considerato, per quanto emergente dagli atti e tutto ciò posto, che:
- la società ricorrente risulta aver presentato una proposta di concordato preventivo di tipo cd. “liquidatorio” ex artt. 84 ss. CCII basata sulle seguenti principali assunzioni ossia da un lato la cd. “transazione fiscale” con l'Agenzia delle Entrate ovvero l e le cd. “transazioni previdenziali” con l' Controparte_6 [...]
e l' Controparte_7 Controparte_8
ex art. 88 CCII e dall'altro lato l'apporto di cd. “finanza
[...] esterna”;
- si prevede lo stralcio, con pagamento parziale, dei debiti tributari e previdenziali attraverso una proposta di transazione ex art. 88 CCII indirizzata all'Agenzia delle Entrate ed agli Enti Previdenziali (ossia Controparte_9
ed ), come detto;
[...] CP_8 Controparte_8
- l'apporto di cd. “finanza esterna” sarà assicurato da parte di in persona CP_3 del l.r.p.t., subordinatamente alla definitività ovvero al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa (senza altre condizioni), come detto;
- è previsto un importo di €1.599,00 (denominato “quid pluris”), corrispondente al costo storico dei cespiti strumentali presenti presso la sede della società proponente che non hanno valore né contabile né di realizzo;
- la cd. “finanza esterna”, il “quid pluris” e le disponibilità liquide (€3.732,00) formano il totale dell'attivo destinato ai creditori, importo che sarà utilizzato per la soddisfazione del ceto creditorio (il passivo concordatario stimato nel piano ammonta a complessivi €1.565.940,00) in n. 18 mesi secondo le forme e cadenze indicate in atti;
- nel piano non sono previste azioni revocatorie, nemmeno di tipo ordinario, relative a beni immobili o mobili in quanto la proponente non risulta possedere cespiti immobiliari o altri beni mobili significativi per quanto emergente dagli atti allo stato (risulta sostanzialmente inattiva) né altre eventuali azioni;
- è previsto un fondo destinato a coprire i rischi legati all'eventuale emersione di debiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel piano e/o simili;
- occorre infine apprezzare le precisazioni/i chiarimenti resi in relazione anche a tutto quanto precede con le dette note e relazioni anche ex artt. 48/105/107 CCII di ME. in persona del l.r.p.t. del Controparte_2
05.09.2025 e 05.11.2025 e del Commissario Giudiziale del 03.12.2025 in ultimo per quanto di ragione;
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considerato, quanto ai presupposti per l'omologazione ex artt. 48 e/o 84 ss. e/o 112 ss. CCII, che:
- nel giudizio di omologazione, la mancanza di opposizioni (nel caso di specie, fermo quanto esposto circa le operazioni di voto e loro esito ex artt. 109/110 CCII, non risultano opposizioni ex art. 48 CCII in relazione al procedimento di omologazione del concordato preventivo di tipo cd. “liquidatorio” di cui trattasi) comporta, ai sensi dell'art. 112 comma 1 CCII, che il Tribunale deve limitarsi a compiere una verifica sulla regolarità e ritualità della procedura e sull'esito della votazione;
- in dettaglio, il controllo sulla regolarità della procedura non ha ad oggetto esclusivamente la regolarità formale della votazione e degli altri adempimenti posti in essere dal proponente e dagli organi della procedura nelle varie fasi, né può intendersi limitato al profilo inerente alla completezza ed adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori in merito alle condizioni ed alla convenienza della proposta concordataria: esso investe anche la persistenza dei presupposti di ammissibilità del concordato e, tra questi, della fattibilità giuridica del piano concordatario nonché la mancata commissione di atti in frode da parte della società proponente, mentre resta preclusa al Tribunale ogni valutazione sulla congruità delle stime effettuate dal professionista attestatore in sè, sulla convenienza della proposta e sui rischi inerenti al piano (cfr., per tutte, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 112 comma 1 CCII: Cass., SS.UU., n.1521/2013);
- la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che tale controllo si realizza facendo applicazione dei medesimi parametri già utilizzati nelle precedenti fasi di ammissione e (eventualmente) di revoca della procedura, tenendo conto delle circostanze sopravvenute o emerse successivamente all'apertura del procedimento;
dunque, il Tribunale deve verificare: a) che non siano emersi atti in frode da parte del proponente, commessi o scoperti successivamente all'apertura della procedura (ammissibilità della proposta sotto i vari profili di legge), dovendo in caso contrario respingersi la domanda di omologazione (cfr., sia pure sotto il vigore della cd.
“Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 112 comma 1 CCII e mutatis mutandis: Cass., n.10778/2014 e Cass., n. 2250/1985 e Trib. Tivoli, 15.07.2009); b) che il procedimento si sia svolto nel rispetto delle forme stabilite dal Legislatore (regolarità della procedura sotto i vari profili di legge) ed, in particolare, che la documentazione prodotta, per completezza e regolarità, abbia assolto alla funzione di assicurare ai creditori un'informazione adeguata, consentendo loro di disporre dei dati necessari per esprimere dapprima il proprio consenso (o dissenso) informato (corretta formazione delle classi ed esito della votazione) e poi le eventuali riserve ed opposizioni all'omologazione (cfr., sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” (in sigla, cd. “L.F.”) ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 112 comma 1 CCII: Cass., n. 3586/2011; Cass., n.21860/2010; Cass., n.22927/2009); c) che il piano concordatario sia giuridicamente fattibile (fattibilità del piano sotto i vari profili di legge e, con particolare riferimento nel caso di specie, alla natura cd. “liquidatoria” del piano depositato dalla proponente come detto), non ponendosi in contrasto con norme inderogabili ed al contempo non palesandosi manifestamente inidoneo ad assicurare la realizzazione della causa concreta della procedura concordataria in tempi
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ragionevolmente contenuti (cfr., sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 112 comma 1 CCII: Cass., SS.UU., n.1521/2013; Cass., n. 24970/2013; Cass., n.21901/2013; Cass., n. 13083/2013; Cass., n.11014/2013; Cass., n. 18864/2011; App. Salerno, 19.10.2010; Trib. Napoli, 26.05.2010; Trib. Pescara, 16.10.2010);
- resta invece affidato ai creditori il giudizio sulla fattibilità economica, da intendersi come valutazione afferente alla convenienza della proposta in sè, alle probabilità di successo del piano ed a tutti gli altri aspetti caratterizzati tipicamente da margini di opinabilità (cfr., sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto anche in rapporto al dettato dell'art. 112 comma 1 CCII: Cass., SS.UU., n. 1521/2013 e Cass., n. 21901/2013 e Cass., n.11014/2013 e Cass., n. 18864/2011 e Cass., n. 2130/2014), salvo quanto infra in tema di cd. “omologa forzosa”;
- l'art. 112 comma 5 CCII dispone che “Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato”;
- infine, come norma di chiusura del sistema sempre per quanto qui più appare interessare, l'art. 88 comma 3 CCII prevede che “Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”; considerato, nel caso di specie e richiamate per quanto di ragione le considerazioni di cui ai pareri del Commissario Giudiziale del 27.02.2025 e/o del 19.03.2025 sulle operazioni di voto ex art. 109 comma 6 CCII (cfr., mutatis mutandis e tra le altre: Cass., SS. UU., n.17186/2018), che:
- appaiono sussistere i presupposti e le condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi/insolvenza ed avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 87, comma 1, lett. a), CCII prodotta con il piano e la proposta concordatari il 25.10.2024 ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 39, comma 1, CCII oltre che alle dette relazioni/note anche ex artt. 48/105/107 CCII del Commissario Giudiziale del 25.11.2024, del 04.02.2025, del 20.02.2025, del 27.02.2025, del 05.06.2025 e 03.12.2025 e/o atti correlati per quanto di ragione;
- la documentazione depositata con il piano e la proposta di concordato in data 25.10.2024 risulta completa e conforme alle previsioni di cui agli artt. 39 ss. e 84 ss.
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CCII anche con riguardo all'indicazione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore, oltre che in relazione all'apporto di risorse esterne (cd.
“finanza esterna”) tali da incrementare di almeno il 10% l'attivo disponibile ed assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare ex art. 84 comma 4 CCII, il tutto giuste anche le dette relazioni/note ex artt. 48/105/107 CCII del Commissario Giudiziale del 25.11.2024, del 04.02.2025, del 20.02.2025, del 27.02.2025, del 05.06.2025 e 03.12.2025 e/o atti correlati per quanto di ragione;
- la domanda risulta corredata da istanza di trattamento dei crediti tributari e/o contributivi ex art. 88 CCII trasmessa agli enti preposti, da relazione asseverativa ex artt. 87 comma 3 e 88 CCII e da relazione ex art. 84 comma 5 CCII depositate il 25.10.2024, apprezzate dal Commissario Giudiziale giuste anche le ridette relazioni/note dello stesso anche ex artt. 48/105/107 CCII del 25.11.2024, del 04.02.2025, del 20.02.2025, del 27.02.2025, del 05.06.2025 e 03.12.2025 e/o atti correlati per quanto di ragione;
- appare osservata la regolarità e completezza dei contenuti formali e sostanziali del piano in rapporto anche alle previsioni degli artt. 85 e 87, commi 1 e 2, CCII;
- sulla scorta del materiale documentale reso disponibile dalla proponente e sulla scorta dei detti atti asseverativi ex artt. 84 comma 5 e 87 comma 3 e 88 CCII depositati il 25.10.2024 nonché in base a quanto allegato e cartolarmente presentato dal debitore e per quanto emergente dagli atti nel complesso ivi comprese le dette relazioni/note anche ex artt. 48/105/107 CCII del Commissario Giudiziale del 25.11.2024, del 04.02.2025, del 20.02.2025, del 27.02.2025, del 05.06.2025 e 03.12.2025 e/o atti correlati come detto, deve confermarsi un giudizio di ritualità della proposta di concordato di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna di cui trattasi e di non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori e/o alla conservazione dei valori aziendali per quanto qui di ragione;
- non emergono e non sono emerse (gravi) violazioni degli obblighi informativi periodici ex art. 44 comma 1 lett.re b) e c) e comma 2 CCII, non risultano segnalati dal Commissario Giudiziale né emergono dagli atti eventuali atti in frode ai creditori non dichiarati nella domanda ovvero eventuali circostanze o condotte del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi anche ex art. 44 comma 1 lett. b) e comma 2 CCII e non risultano eventuali domande ex art. 41 CCII per l'apertura della Cont liquidazione giudiziale di in Controparte_2 persona del l.r.p.t.;
- può, dunque, esprimersi un giudizio positivo sulla regolarità della procedura;
- non risulta che la società proponente abbia posto in essere, nel corso della procedura, atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del Tribunale e/o del Giudice delegato alla procedura stessa;
- deve ribadirsi il giudizio positivo espresso già in sede di ammissione sulla fattibilità giuridica del piano concordatario per quanto di ragione, stanti la legittimità degli atti di liquidazione e/o gestione in esso contemplati e la sua non manifesta inidoneità ad assicurare, in tempi ragionevoli (in quanto compatibili con i tempi tecnici di liquidazione dell'attivo e/o di gestione dell'impresa in generale, tendenzialmente), una sia pur minimale soddisfazione dei creditori concorsuali (cfr., sia pure sotto il
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vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto: Cass., SS.UU., n. 1521/2013);
- il Commissario Giudiziale non ha svolto rilievi rispetto all'omologazione del concordato e ciò giuste anche le ricordate relazioni ex art. 48 comma 2 CCII del Commissario Giudiziale medesimo del 05.06.2025 e 03.12.2025 in ultimo per quanto di ragione;
- non risultano presentate eventuali opposizioni all'omologazione ex art. 48 CCII e non risultano eventuali apprezzabili segnalazioni del Commissario Giudiziale rilevanti anche ex artt. 48 e 110 comma 3 CCII, come detto;
- occorre prendere atto, al contempo, dell'esito delle votazioni esperite circa il piano e la proposta concordatari di cui trattasi giusta la detta relazione ex artt. 109/110 CCII del Commissario Giudiziale del 19.03.2025 ferme le considerazioni e valutazioni all'attualità di cui ai ridetti pareri ex art. 48 comma 2 CCII del Commissario Giudiziale del 05.06.2025 e 03.12.2025 e, tuttavia ed al tempo stesso come accennato, del fatto che “In tema di concordato preventivo, l'art. 180, comma 4 l.fall., nel testo introdotto dal d.l. n. 125 del 2020, laddove consente al tribunale di procedere all'omologazione nonostante la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (c.d. cram down), trova applicazione - nella ricorrenza degli altri presupposti richiesti - non solo nel caso in cui l'amministrazione non abbia espresso alcun voto sulla proposta concordataria, ma anche nel caso in cui il creditore pubblico abbia manifestato espressamente il proprio dissenso” (cfr., mutatis mutandis rispetto al dettato degli artt. 88 comma 3 e 112 comma 5 CCII, tra le altre e con enunciazione di più generali principi di diritto: Cass., n. 27782/2024; cfr. altresì, tra le altre e mutatis mutandis, più di recente: Trib. Palermo, 05.03.2025); nel caso di specie e come Contro detto, l'istante in persona del Controparte_2
l.r.p.t. con note del 25.03.2025 e 27.03.2025 ha richiesto l'omologa (cd. “forzosa”) del concordato preventivo in oggetto ex artt. 48 comma 1, 112 comma 5, 88 comma 3 e 111 CCII e ne appaiono sussistere i presupposti di legge per tutto quanto esposto ed illustrato, in ciò apprezzati altresì e da un lato in via assorbente l'attestazione/dichiarazione di in persona del l.r.p.t. del 27.08.2025 CP_3 Contro allegata alla memoria del 05.09.2025 di Controparte_2
in persona del l.r.p.t. giusto il detto provvedimento del 09-14.07.2025
[...] anche ex artt. 44, 47, 48, 49, 106, 111 e/o 112 CCII con cui si ribadisce e si chiarisce che l'apporto di finanza esterna da parte della predetta in persona del CP_3
l.r.p.t. al servizio del piano concordatario è condizionato (esclusivamente) al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa del concordato stesso e non più ovvero non anche all'effetto solutorio di ogni eventuale obbligo nei confronti dei Cont creditori della in persona del Controparte_2
l.r.p.t. in rapporto al dettato dell'art. 117 comma 1 CCII nonché dall'altro lato il detto parere ex art. 48 comma 2 CCII del Commissario Giudiziale del 03.12.2025 in ultimo (già la relazione ex art. 105 CCII del Commissario Giudiziale del 04.02.2025, in atti);
- per le ragioni tutte esposte in fatto ed in diritto (cfr., in relazione a fattispecie simili e mutatis mutandis, tra le altre e per quanto di ragione: Trib. Palermo, 22.01.2024 e Trib. Palermo, 05.03.2025 e Trib. Perugia, provvedimento di omologa ex art. 180 L.F. del 01.04.2021) e per quanto emergente dagli atti nel complesso, il Tribunale ritiene in conclusione che sussistano le condizioni di legge per l'omologazione del
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concordato preventivo di cui trattasi (del resto e fra l'altro, “La presentazione della domanda prenotativa di cui all'art. 44, comma 1, CCII, successiva al rigetto del decreto di omologa di un concordato preventivo ex art. 180 l. fall., è ammissibile allorquando si verificano “mutamenti delle circostanze” ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, CCII” – cfr., mutatis mutandis e tra le altre: Trib. Milano, 01.12.2022); considerato, quanto alla nomina del commissario giudiziale e del commissario liquidatore oltre che del comitato dei creditori nonché alla determinazione delle modalità della liquidazione, che:
- trattandosi di concordato di tipo cd. “liquidatorio” ex art. 84 CCII, è opportuno richiamare quanto disposto dall'art. 114 CCII secondo cui “Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione (…)”;
- ebbene, nel caso di specie, trattandosi di concordato di tipo cd. “liquidatorio” ex art. 84 CCII come detto, sussistono le condizioni di legge previste dall'art. 114 CCII per la nomina del liquidatore e del comitato dei creditori (fermo il commissario giudiziale quale organo di controllo e vigilanza sulla procedura ex art. 118 CCII nelle forme di legge) nonché per la determinazione delle modalità della liquidazione;
come accennato, resta fermo il ruolo del commissario giudiziale in punto di consueta attività di vigilanza ex art. 118 CCII (cfr., tra le altre e mutatis mutandis, sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto ed argomentando anche a contrario rispetto al caso di specie: Corte App. Roma, 23.05.2016 e Trib. Ravenna, 29.05.2020); visti anche gli artt. 48, 55 comma 2 penultimo ed ultimo periodo e/o comma 3 ultimo periodo, 88 comma 3, 112 comma 5, 113, 114 ss. e 118 CCII per quanto di ragione;
tutto ciò considerato;
P.Q.M.
visti gli artt. 48, 84 ss. e 112 ss. CCII, OMOLOGA Cont il concordato preventivo presentato da in Controparte_2 persona del l.r.p.t., con sede in Aprilia (LT) in Via Aldo Moro n. 41/F (C.F./P. Iva:
), con ogni ulteriore conseguenza di legge;
P.IVA_1
CONFERMA LA NOMINA quale Giudice delegato alla procedura, del dott. Marco Pietricola;
CONFERMA LA NOMINA quale Commissario Giudiziale, del prof. dott. Persona_1
NOMINA quale Commissario Liquidatore, la dott.ssa ; Persona_4
NOMINA quali membri del comitato dei creditori ex artt. 114 comma 3 e 138/140 CCII, l'
[...] Cont
; resta in ogni caso Controparte_10 fermo il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII;
EVIDENZIA CHE anche al Commissario Liquidatore si applicano ex art. 114 comma 2 CCII le disposizioni di cui fra gli altri agli artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 CCII in quanto compatibili e di cui agli artt. 35 comma 4 bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
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DISPONE
1) che il Commissario Liquidatore – sentito il Commissario Giudiziale e la proponente ME. in persona del l.r.p.t. con Controparte_2 strumenti idonei a documentare i pareri così resi ed acquisiti – predisponga e depositi in atti, entro due mesi dalla produzione degli effetti di legge della presente sentenza, un elenco dei creditori ammessi alle successive ripartizioni con indicazione dell'ammontare dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione eventualmente vantate;
detto elenco dovrà essere comunicato dal Commissario Liquidatore con strumenti idonei a documentare la spedizione e ricezione a tutti i creditori con l'espresso avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno avviare e/o coltivare più in generale eventuali giudizi ordinari di accertamento del credito nelle forme e nei termini di legge;
2) che il Commissario Liquidatore – sentito il Commissario Giudiziale e la proponente Cont in persona del l.r.p.t. con Controparte_2 strumenti idonei a documentare i pareri così resi ed acquisiti – predisponga e depositi in atti, entro quattro mesi dalla produzione degli effetti di legge della presente sentenza, un piano o programma delle attività di liquidazione eventualmente da porre in essere, con indicazione delle modalità e dei tempi della liquidazione stessa in conformità in ogni caso a quanto previsto nel piano e nella proposta omologati e nel rispetto delle regole della competitività ex artt. 214 ss. CCII nei limiti della compatibilità; esso piano verrà sottoposto dal Commissario Liquidatore per l'approvazione al comitato dei Creditori ed il Commissario Liquidatore depositerà in atti nelle forme di rito prova di detto interpello del comitato dei creditori e relativo esito, fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII anche sul punto come detto;
3) che il Commissario Liquidatore registri ogni operazione contabile in apposito registro tenuto con le modalità di cui all'art. 136 CCII nei limiti della compatibilità;
4) che il Commissario Liquidatore depositi prontamente e comunque nelle forme e nei termini di legge le somme a qualunque titolo riscosse nell'esercizio delle funzioni sul conto corrente bancario o postale del presente procedimento, vincolato all'ordine del Giudice delegato alla procedura;
5) che il Commissario Liquidatore – sentito il Commissario Giudiziale e la proponente Cont in persona del l.r.p.t. con Controparte_2 strumenti idonei a documentare i pareri così resi ed acquisiti – proceda ai pagamenti in favore dei creditori mediante piani di riparto parziali e/o mediante piano di riparto finale da depositare in atti secondo le forme e cadenze di cui agli artt. 220 ss. CCII nei limiti della compatibilità; per i crediti in relazione ai quali pendono eventualmente giudizi nonché per i crediti comunque contestati, condizionali ed irreperibili si predisporranno gli eventuali accantonamenti di rito anche ex art. 118 comma 2 CCII;
6) che il Commissario Liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compia ex art. 114 commi 1 e 1bis CCII le operazioni di liquidazione ovvero funzionali all'acquisizione di offerte concorrenti eventualmente previste dal piano e proposta omologati assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, effettuando in ogni caso la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c. nei termini e forme di legge;
alle vendite, alle cessioni ed ai trasferimenti eventualmente posti legalmente in essere dopo il deposito della domanda di
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concordato o in esecuzione di questo si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili e le cancellazioni/restrizioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo saranno effettuate nei limiti di legge su ordine del Giudice delegato alla procedura ex art. 114 comma 4 CCII;
7) che il Commissario Liquidatore con periodicità semestrale predisponga e depositi in atti nelle forme di rito nonché che comunichi al Commissario Giudiziale con strumenti idonei a documentare la spedizione e ricezione propria relazione contenente le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione, con allegati il registro di cui all'art. 136 CCII ed estratto conto del contro corrente bancario o postale del presente procedimento;
il Commissario Giudiziale ne darà notizia al Pubblico Ministero in sede ed ai creditori, unitamente alle proprie eventuali osservazioni, nelle forme di rito e comunque con forme idonee a documentarne la spedizione e ricezione e depositerà in atti in seno al fascicolo d'ufficio informatico copia di detti atti con annessa la relativa documentazione giustificativa ex art. 114 comma 5 CCII;
8) che il Commissario Liquidatore, conclusa l'esecuzione del concordato, predisponga e depositi in atti nelle forme di rito nonché che comunichi al Commissario Giudiziale con strumenti idonei a documentare la spedizione e ricezione un rapporto riepilogativo finale accompagnato dal conto della sua gestione ex art. 231 CCII nei limiti della compatibilità, dal registro di cui all'art. 136 CCII e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura;
il Commissario Giudiziale ne darà notizia al Pubblico Ministero in sede ed ai creditori, unitamente alle proprie eventuali osservazioni, nelle forme di rito e comunque con forme idonee a documentarne la spedizione e ricezione e depositerà in atti in seno al fascicolo d'ufficio informatico copia di detti atti con annessa la relativa documentazione giustificativa ex art. 114 comma 6 CCII;
9) che il Commissario Liquidatore ex art. 115 CCII eserciti o, se pendente, prosegua ogni eventuale azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché che eserciti oppure, se pendente, prosegua l'eventuale azione sociale di responsabilità nelle forme e limiti di legge, ferma la legittimazione di ciascun creditore sociale ad esercitare o proseguire l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.; resta fermo altresì il dettato degli artt. 116 e 117 CCII;
per agire o resistere in giudizio il Commissario Liquidatore acquisirà previamente il parere del Commissario Contro Giudiziale, della proponente in Controparte_2 persona del l.r.p.t. e del comitato dei creditori con strumenti idonei a documentare i pareri ed atti così resi ed acquisiti nonché depositerà in atti al fine dell'autorizzazione del Giudice delegato alla procedura detti pareri unitamente alla propria istanza per agire o resistere in giudizio di cui di volta in volta trattasi ed unitamente alla relativa documentazione tutta giustificativa, richiedendo al Giudice delegato alla procedura medesimo la relativa autorizzazione e fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII anche sul punto, come detto;
la liquidazione dei relativi compensi avverrà ad opera del Giudice delegato alla procedura;
10) che il Commissario Liquidatore, per la nomina di stimatori e/o coadiutori e/o ausiliari in generale, proceda alla previa acquisizione del parere del Commissario
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Giudiziale e della proponente ME. in Controparte_2 persona del l.r.p.t. nonché ad ottenere previa autorizzazione del comitato dei creditori con strumenti idonei a documentare i pareri ed atti così resi ed acquisiti nonché che depositi in atti apposita conseguente propria informativa al Giudice delegato alla procedura nelle forme di rito con annessa la relativa documentazione giustificativa, fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII anche sul punto come detto;
la liquidazione dei relativi compensi avverrà ad opera del Giudice delegato alla procedura;
11) che per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 94 CCII, e per le transazioni il Commissario Liquidatore proceda alla previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale e Contro della proponente in persona del Controparte_2
l.r.p.t. nonché ad ottenere previa autorizzazione del comitato dei creditori con strumenti idonei a documentare i pareri ed atti così resi ed acquisiti nonché che depositi in atti apposita conseguente propria informativa al Giudice delegato alla procedura nelle forme di rito con annessa la relativa documentazione giustificativa, fermo in ogni caso il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII anche sul punto come detto;
DISPONE POI
1) che il Commissario Giudiziale comunichi ai membri del comitato dei creditori l'avvenuta nomina, assegnando termine di quindici giorni per l'accettazione e che, all'esito, riferisca al Giudice delegato alla procedura e per questi al Tribunale anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114 comma 3 CCII;
resta in ogni caso fermo il dettato degli artt. 138/140 CCII in relazione all'art. 114 comma 3 CCII più in generale, come detto;
2) che il Commissario Giudiziale ex art. 118 commi 1, 3 e 4 CCII sorvegli l'adempimento del concordato, acquisendo atti e/o documenti anche presso il Cont Commissario Liquidatore e/o presso la proponente
[...]
in persona del l.r.p.t. ove occorrente e riferendo Controparte_2 immediatamente al Giudice delegato alla procedura ovvero al Tribunale ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori nonché l'eventuale mancata o tardiva esecuzione da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta ed al piano stessi;
in tali ipotesi, il Commissario Giudiziale informerà altresì i creditori ai fini delle eventuali iniziative loro riservate per legge, ivi comprese le iniziative di cui agli artt. 119 e/o 120 CCII;
3) che il Commissario Giudiziale rediga ex art. 118 CCII ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105 comma 1 CCII un rapporto riepilogativo, che trasmetterà ai creditori anche eventualmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 119 e/o 120 CCII, in conformità a quanto previsto dall'art. 130 comma 9 CCII, il tutto dando conto altresì dello stato di avanzamento dell'adempimento di piano e proposta nonché delle attività liquidatorie eventualmente previste ed eseguite nonché di eventuali elementi di disallineamento o allarme rispetto alle previsioni del piano e della proposta omologati;
4) che il Commissario Giudiziale, conclusa l'esecuzione del concordato, depositi ex art. 118 CCII un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal ridetto art. 130 comma 9 CCII, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
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DISPONE CHE al Commissario Giudiziale, al Commissario Liquidatore ed al comitato dei creditori si applichino in ogni caso e più in generale le norme tutte di legge di riferimento;
AUTORIZZA il Giudice delegato alla procedura ad emettere, all'occorrenza ed in presenza dei relativi presupposti di legge, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato ove non rientranti nelle attribuzioni e competenze di legge di altri soggetti ed organi concorsuali;
DISPONE che la presente sentenza sia, a cura della Cancelleria ed a norma dell'art. 48 comma 5 CCII, notificata ed iscritta nel Registro delle Imprese ex art. 45 CCII e comunicata in ogni caso al Pubblico Ministero in sede (giusto anche il “Protocollo in materia di crisi d'impresa ed insolvenza tra il Tribunale di Latina e la Procura della Repubblica di Latina” di cui alla nota M_DG.Tribunale di LATINA – prot. 04/05/2023.0000058. , alla società CP_12 Contro proponente in persona del l.r.p.t., al Controparte_2
Commissario Giudiziale prof. dott. - il quale provvederà a darne notizia ai Persona_1 creditori – nonché al Commissario Liquidatore dott.sa . Persona_4
Manda alla Cancelleria per gli incombenti tutti di rito. Latina, lì 05.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore (dott. Marco Pietricola)
Il Presidente (dott. Luca Venditto)
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