2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , nonche' della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 , ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.
Note all'art. 390:
- Il titolo VI del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , reca: "Titolo VI - DISPOSIZIONI PENALI".
- La sezione terza della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento) reca: "Sezione terza - Disposizioni comuni.".