Articolo 140 del Codice civile
Articolo 139Articolo 142
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 140.

((Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.)) ((La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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