Articolo 117 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 116Articolo 118
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31 dicembre 2019
Art. 117. Effetti del concordato per i creditori 1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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