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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 114.
(Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali).
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile e' il presidente del Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale puo' anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.
(Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali).
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile e' il presidente del Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale puo' anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.
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- 1. Il procedimento di costituzione dell’unione civile (Prima parte)Accesso limitatoMirko Faccioli · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2019 · 25.557274
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 25/05/2021, n. 3815Provvedimento: […] rigettava l'eccezione di litispendenza internazionale, ma dichiarava improcedibile la domanda, rilevando che alla data dell'introduzione del giudizio non era ancora decorso il termine di due anni dall'inizio della separazione di fatto, previsto dall'art. 114 del cod. proc. civ. svizzero. […] ma di prendere atto della circostanza che, attraverso la proposizione della propria domanda, ella aveva comunque manifestato la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio, con la conseguente esclusione della necessità di accertare la sussistenza del presupposto prescritto dall'art. 114 del cod. civ. svizzero ai fini della pronuncia del divorzio. […]Leggi di più...
- riassunzione ex art. 392 c.p.c.·
- mantenimento figli minori·
- giurisdizione internazionale·
- scioglimento del matrimonio·
- compensazione spese processuali·
- affidamento condiviso·
- rito camerale·
- art. 292 cod. proc. civ. svizzero·
- mutamento del rito