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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 890/2019 del Ruolo Generale
tra
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Altamura in Parte_1
Largo Nitti n.39 dell'avv. Pasquale Mirizzi, da cui è rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti
-attore-
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Barbara Francesca Di Cecco in virtù di mandato in calce al presente atto,
elettivamente domiciliata in Bari presso l'Avvocatura Regionale
-convenuta–
E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
Sindaco pro tempore in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, e presso le stesse elettivamente domiciliato in Bari al Lungomare Nazario
Sauro, 29
-convenuta-
1 OGGETTO: “danni da fauna selvatica”
CONCLUSIONI: precisate come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Trani la , in persona del Presidente pro tempore e la CP_1
subentrata alla ai sensi della legge n. Controparte_2 Controparte_3
56 del 07.04.2014, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, affinché
previo accertamento e conseguente declaratoria della loro esclusiva responsabilità
nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 31.07.2018, alle ore 00:15
circa, in agro di Ruvo di Puglia, sulla S.P.238 Ruvo di Puglia – Altamura, all'altezza della chilometrica 26 + 600 circa, allorquando alla guida della sua autovettura
Nissan Qashqai tg.DT930BF, impattava contro un cinghiale di grossa taglia sbucato all'improvviso sulla carreggiata perdendo il controllo del mezzo, rimasto danneggiato e riportando lesioni personali, entrambi gli enti convenuti venissero condannati al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore, pari a complessivi € 10.523,95 o alla somma maggiore e/o minore ritenuta e di giustizia, con vittoria delle spese di lite da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Deduceva parte attrice che, nelle dette circostanze di tempo, percorreva la S.P.238
Ruvo di Puglia – Altamura, quando giunto all'altezza della chilometrica 26 + 600
circa, un cinghiale improvvisamente attraversava la strada da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del che sterzava senza riuscire ad evitare l'impatto Pt_1
con l'animale che moriva nell'impatto.
In occasione del sinistro, intervenivano i Carabinieri del N.O.R.M. di Ruvo di Puglia
che provvedevano agli accertamenti e rilievi del caso e redigevano relazione di
2 servizio agli atti, senza contestare al alcuna infrazione a norme del codice Pt_1
della strada.
Sosteneva l'attore che la responsabilità dell'occorso fosse da ascriversi a colpa esclusiva della sul punto riportandosi a precedenti di merito del CP_1
distretto nonché della città metropolitana, in qualità di proprietaria della strada sulla quale nel caso di specie, è occorso il sinistro, per l'omessa installazione di idonea segnaletica stradale di pericolo.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 20.5.2019 si
è costituita la in persona del Presidente p.t., eccependo il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva, in quanto responsabile dei danni lamentati dall'attore dovrebbero essere la subentrata alla provincia e l'ente Controparte_2
nel cui territorio è avvenuto il sinistro;
nel merito, deducendo Controparte_4
l'infondatezza della domanda perché sfornita di prova, in via subordinata contestando il quantum della pretesa;
ancora in subordine, chiedendo dichiarare la corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento lesivo e ridurre conseguenzialmente il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2,
c.c., con vittoria delle spese di lite.
Ordinata la rinnovazione della notifica, con comparsa di costituzione e risposta del
29.1.2020 si costituiva la subentrata alla Controparte_2 CP_3
ai sensi della legge n. 56 del 07.04.2014, eccependo il proprio difetto di
[...]
legittimazione passiva e nel merito, deducendo di avere predisposto segnali di pericolo attraversamento animali selvatici per cui alcun addebito di colpa può esserle mosso e concludendo per il rigetto della domanda nei propri confronti, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. istruita la causa mediante prova testimoniale e ctu medico legale e ricostruttiva-estimativa, disattesa dalla
[..
[...] una proposta conciliativa, la causa veniva rinviata per precisazione CP_5
delle conclusioni e sostituita l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta eseguito ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro 25.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione nei confronti della CP_1
, correttamente evocata in giudizio quale titolare dal lato passivo
[...]
dell'obbligazione risarcitoria per cui è causa.
L'attore ha dedotto e provato che il 31.7.2018 alle 00.15 circa, in agro di Ruvo di
Puglia, sulla S.P.238 Ruvo di Puglia - Altamura alla guida della propria autovettura
Nissan Qashqai tg.DT930BF con direzione Altamura, giunto all'altezza della chilometrica 26 + 600, impattava contro un cinghiale che aveva attraversato la sede stradale da destra verso sinistra rispetto al suo senso di marcia, riportando lesioni e danni al veicolo.
La relazione di servizio dei militari giunti sul luogo dell'incidente, le fotografie della carcassa dell'animale rinvenuta sulla strada, i danni riportati dal veicolo, sono tutti elementi acquisiti al giudizio che consentono di ritenere provato il fatto storico dello scontro fra l'autovettura del e un cinghiale. Pt_1
E tanto a prescindere dalla prova testimoniale resa dalla coniuge del terza Pt_1
trasportata a bordo dell'autovettura, di cui è stata ritualmente eccepita l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. a motivo delle lesioni dalla medesima riportate in seguito al sinistro (Cass. Sez. 3, n. 16541 del 28/09/2012).
Il ha convenuto in questo giudizio la e la Pt_1 CP_1 Controparte_2
subentrata ex lege alla provincia.
[...]
La ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere titolari CP_1
4 dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria, l'ente nazionale Controparte_4
CP_ e/o la
[...] Controparte_2
La è stata convenuta in qualità di proprietaria e usuaria della fauna CP_1
selvatica mentre alla città metropolitana viene dall'attore addebitata ex art. 2043 c.c.
l'omessa predisposizione di misure, quali segnali e cartelli di pericolo, idonei a scongiurare l'evento.
La Suprema Corte, in numerosi arresti ha oramai definitivamente chiarito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (ex multis: Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19332).
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'articolo 2052 Cc, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla CP_1
in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico,
nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari
- da altri enti, al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello CP_1
stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. civile sez. III, 05/09/2023,
5 n.25868).
Quanto alla concreta gestione delle funzioni amministrative in materia di fauna selvatica, la circostanza, pure dedotta dalla convenuta, che queste siano attribuite,
per previsione di legge o per delega della ad altri enti (per esempio le CP_1
Province nel regime regolato dalla legge 27/1998) non incide sul rapporto instaurato tra il danneggiato e il soggetto responsabile dei danni, che rimane sempre la CP_1
Dunque, sulla base della condivisibile e più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. civ., sez. III, 7969/2020; Cass. civ., sez. III, 12113/2020, Cass. civ., sez.
III, 13848/2020) la responsabilità imputata in capo alle Regioni è quella di cui all'art. 2052 c.c. in quanto tale disposto normativo non riguarda esclusivamente gli animali domestici ma quelli suscettibili di “proprietà” o di “utilizzazione” da parte dell'uomo.
La norma, inoltre, prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale, come si desume dal suo stesso tenore letterale, là dove prevede,
espressamente, che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussista sia che “l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”.
Il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione (quale relazione dalla quale si trae una “utilitas” anche non patrimoniale), ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio,
in sostanziale applicazione del principio “ubi commoda ibi et incommoda”, salvo il caso fortuito.
La è stata quindi correttamente evocata in giudizio. CP_1
Non sussiste invece alcuna responsabilità in relazione a questo sinistro, della pure convenuta Controparte_2
Innanzitutto, l'incidente per cui è causa si è verificato in data 31.7.2018,
6 successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 09.08.2016 il cui art. 20 co.1 prevede che: “Le funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle provincie e della Città Metropolitana di Ba. sono oggetto di trasferimento alla regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge…
La ha inoltre inteso riservare a se il compito di tutela del "patrimonio CP_1
faunistico, costituito da tutte le specie degli animali in stato di naturale libertà" (art. 2 comma I) e, per l'effetto, le funzioni di legislazione, regolamentazione,
programmazione e coordinamento oltreché di controllo (art. 3 comma 1), tant'è che per esercitarle in concreto ha provveduto ad istituire appositi uffici articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali (art. 3 comma 2) nel mentre,
invece, le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla L.R. 37/2015 che ha istituito la Sezione Regionale
di vigilanza della . CP_1
Non di meno, come pure precisato dalla Suprema Corte, in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , può concorrere CP_1
con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, CP_1
nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro,
grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada (Cass. ordinanza n. 8206/2021).
7 Ma, sotto questo profilo, non si ravvisa alcuna responsabilità della
[...]
che ha adeguatamente dimostrato di avere assolto all'obbligo Controparte_2
di adeguata presegnalazione del pericolo di attraversamento di animali e di un più
ridotto limite di velocità nel tratto di strada in questione (60 km/h), ciò che esclude la sua concorrente responsabilità.
Il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es . c.d.s., che impone, a fini generai-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza".
Ebbene, nella specie tale obbligo risulta rispettato in quanto si ricava dalla relazione di servizio redatta nel 2018, nell'immediatezza del sinistro, corredata di documentazione fotografica, che nel tratto di strada in questione erano stati apposti cartelli segnalanti pericolo di animali selvatici vaganti.
Va ancora esclusa la titolarità dal lato passivo del Parco Nazionale dell'alta murgia,
invocata dalla regione per essersi al suo interno verificato il sinistro.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla da ultimo nella CP_1
comparsa conclusionale, a mente del quale < in caso di danni cagionati dalla fauna
selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al
controllo della e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la CP_1
legittimazione passiva rispetto all'azione del danneggiato compete non già alla
ma all'ente , al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna CP_1 CP_4
selvatica dalla legge n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli articoli
8 1,9 e 19 della legge n. 157 del 1992 > (Cass. civile sez. VI, 03/02/2023, n.3315)
riguarda il diverso caso in cui il danneggiato esercita un'azione ex art. 2043 c.c.
rispetto alla quale la legittimazione passiva compete non già alla ma CP_1
all'ente , al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla CP_4
L. n. 394 del 1991.
Nel senso che precede si è già pronunciata questa Corte con l'ordinanza Cass. civ.,
sez. VI-3, ord. 24.3.2021 n. 8206, la quale ha affermato che la legittimazione
esclusiva della sussiste quando il danneggiato invochi la responsabilità di CP_1
cui all'art. 2052 c.c. nei confronti del "proprietario" dell'animale causa del danno,
che con riferimento alla fauna selvatica non può che essere la Quando, CP_1
invece, a fondamento della domanda sia invocata la generale responsabilità di cui
all'art. 2043 c.c., come nel caso di specie, la legittimazione passiva (e ovviamente
la conseguente responsabilità) può spettare alternativamente o cumulativamente sia
alla sia "agli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle CP_1
funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire
il danno". Nello stesso senso, anche Cass. civ., sez. III, 20.4.2020 n. 7969 ha
affermato un principio così riassumibile: a) la responsabilità per danni causati
dalla fauna selvatica incombe sulla se il danneggiato invoca la CP_1
presunzione di cui all'art. 2052 c.c.; la responsabilità per danni causati alla fauna
selvatica incombe sulla o sugli altri enti locali, se il danneggiato invoca CP_1
l'ordinaria responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.; in tal caso, la responsabilità degli
enti diversi dalla sussiste se essi, non adempiendo alle funzioni a loro CP_1
assegnate dalla legge (senza distinzione tra funzioni proprie o funzioni delegate),
hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua
dell'ordinaria diligenza per prevenire il danno> (Cass. civ. 2502/2022).
E nella specie come detto, a fondamento della domanda nei confronti della regione
9 è posto il fatto della mera appartenenza dell'animale alla fauna selvatica e la presunzione di cui all'art. 2052 c.c.
Tanto chiarito in punto di individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione risarcitoria intrapresa dal nell'ipotesi di scontro fra un Pt_1
veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità
stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale,
rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, CP_1
dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque,
non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17253 del
21/06/2024; Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25868).
Nella specie, il ha assolto all'onere su di esso gravante. Pt_1
10 La relazione di servizio redatta dai carabinieri del N.O.R.M. di Ruvo di Puglia,
corredata di fotografie dello stato dei luoghi e della carcassa dell'animale prova la dinamica del sinistro e il nesso causale fra i danni patiti dal e Pt_1
l'attraversamento del cinghiale sulla carreggiata, mentre la ctu ricostruttiva,
verificata piena coerenza fra le descritte avarie e la dinamica del sinistro riportata dall'attore, ha escluso che la condotta di guida del fosse stata imprudente o Pt_1
inosservante di precetti del codice delle strada ovvero che la velocità di marcia del veicolo fosse superiore al limite consentito (cfr. pag. 10 della ctu).
Nella relazione di servizio si rappresenta l'assenza di tracce di frenata, ciò che conferma come la comparsa dell'ungulato sia stata così repentina da non avere consentito al conducente, che pure non guidava l'autovettura a velocità sostenuta, di arrestare in tempo la marcia del veicolo.
La presunzione di corresponsabilità è stata dunque vinta dall'attore.
La regione non ha invece fornito la prova liberatoria né con riferimento al caso fortuito né con riferimento al fatto del conducente.
Venendo alla individuazione dei danni risarcibili, l'attore agisce per il ristoro dei danni, patrimoniali e non, conseguenza del sinistro.
Espletata ctu estimativa, il ctu nominato, dopo attento esame della documentazione prodotta, svolti rilievi metrici e fotografici di rito, valutati i soli danneggiamenti oggettivamente riscontrabili dalla documentazione fotografica agli atti o dall'ispezione diretta del veicolo,verificata la compatibilità della dinamica del sinistro per evoluzione, entità, direzione e altezze metriche a quanto riportano nell'atto di citazione e descritti i danni riportati all'autovettura, ha stimato i costi complessivi della riparazione di quest'ultima in € 3.616,99 IVA compresa,
affermandone la non antieconomicità rispetto al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro (cfr. pagg. 11-13 della ctu).
11 Le conclusioni rassegnate dal ctu sono immuni da vizi logico giuridici,
congruamente motivate e pertanto condivise dal giudicante.
Nulla va liquidato a titolo di danno da fermo tecnico perché non provato.
Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non
identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma
concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo
sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito
uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al
ragionamento presuntivo> (Sez. 2 - , Sentenza n. 32946 del 17/12/2024).
Quanto alla lesione della integrità fisica del Nubile che ha generato danni patrimoniali e non patrimoniali e iniziando da questi ultimi, va detto che il danno biologico misurato percentualmente è la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19153
del 19.7.2018).
Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé
e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché,
in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità
giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi (così, Cass.
Civ.n. 25887/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018).
Il medico legale nominato ctu, visitato il ed esaminata la documentazione Pt_1
medica prodotta, con motivazione esauriente e ragionamento immune da vizi logico-
giuridici avverso il quale non state avanzate osservazioni e che può essere qui richiamato e fatto proprio, ha così concluso: nell'incidente in questione Pt_1
ha riportato un trauma contusivo di ginocchio e gomito destro..sussiste il nesso
[...]
12 causale tra l'incidente e la lesione poiché i classici criteri di giudizio medico - legale
in tema di causalità materiale risultano soddisfatti… residuano esiti permanenti a
carico del ginocchio, caviglia e gomito destro nella misura del 1,5%... Per quanto
riguarda la durata della malattia traumatica, è possibile riconoscere:• 10 giorni di
invalidità biologica temporanea parziale (I.T.P.) al 75%, corrispondenti alla
prognosi di dimissione del P.S.• 15 giorni di invalidità biologica temporanea
parziale (I.T.P.) al 50% relativi al periodo di immobilizzazione di caviglia in tutore
bivalve;• 30 giorni di invalidità biologica temporanea parziale (I.T.P.) al 25%
relativi al successivo periodo post-acuto di rieducazione funzionale della caviglia
fino a stabilizzazione del quadro clinico.Non vi sono ripercussioni sulla capacità
lavorativa generica e/o specifica In atti vi sono spese mediche e di cura
documentate, da ritenere congrue, per un totale di 902 euro> (pagg.
3-4 della ctu).
Le conclusioni rassegnate dal ctu sono coerenti, immuni da vizi logico giuridici e condivise dal giudicante.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, va anzitutto chiarito che in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cassazione civile sez. VI,
15/06/2022, n.19229).
Accertato, nel caso di specie, che ricorre danno alla persona prodotto dalla circolazione di veicoli e di lesioni cd. micropermanenti, trovano applicazione le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) che rapportano il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile
13 adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Pertanto, tenuto conto dell'aggiornamento di cui al D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024, il valore del danno subito da Pt_1
per effetto dell'evento lesivo del 31.7.2018 qui dedotto ed all'esito della C.T.U.,
[...]
in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (43) deve essere così
determinato: € 1.265,60 per il danno biologico permanente ed € 1.242,90 per danno biologico temporaneo, così per un totale di €. 2.508,50.
Somma alla quale va aggiunta quella di € 902,00 a titolo di esborsi documentati e dunque di danno patrimoniale.
Nulla va riconosciuto a titolo di danno morale, pure richiesto dal nella misura Pt_1
di ¼ del danno biologico.
Benché il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito,
sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico.
Attesa la modesta entità del danno accertato, i ridotti tempi della convalescenza, la stabilizzazione dei postumi e valutata la carenza di allegazioni sul come il danno morale si sarebbe estrinsecato nel caso di specie, e l'impossibilità, in mancanza di prova specifica, di presumere da esse una sofferenza soggettiva ristorabile, non può
riconoscersi l'ulteriore voce di danno pretesa dal Pt_1
Né sussistono, infine, i presupposti per un'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 139, comma 3, c.d.a., non essendo stati forniti elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare.
Trattandosi di debito di valore, sugli importi riconosciuti e liquidati all'attualità, per complessivi € 7.027,49, devalutati alla data del sinistro (31.7.2018) e rivalutati anno
14 per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal
31.7.2018 e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
In conclusione, accolta per quanto di ragione la domanda avanzata da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. va condannata al pagamento CP_1
in favore dell'attore della complessiva somma di € 7.027,49 , oltre interessi come innanzi.
Rimane da regolare le spese di lite che nel rapporto processuale fra l'attore e la regione, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza della a carico CP_1
della quale vanno anche poste le spese di ctu, liquidate con decreti del 13.2.2022 e del 24.11.2022, mentre nel rapporto processuale fra l'attore e la Controparte_2
seguono la soccombenza del .
[...] Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 890/2019 del Ruolo Generale,
ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di in persona del Presidente p.t. e per l'effetto, CP_1
accertata la esclusiva responsabilità di ai sensi dell'art. 2052 CP_1
c.c. in relazione al sinistro occorso a il 31.7.2018, condanna Parte_1
in persona del Presidente p.t. al risarcimento in favore CP_1
dell'attore, dei danni patrimoniali e non nella misura di € 7.027,49, oltre interessi come indicato in parte motiva;
15 2) rigetta la domanda nei confronti di Controparte_2
3) condanna in persona del Presidente p.t. alla rifusione in CP_1
favore dell'attore e per esso del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come e se per legge dovuti;
4) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite che liquida in €
5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
5) pone in via definitiva a carico di in persona del Presidente CP_1
p.t. le spese di ctu liquidate con decreti del 13.2.2022 e del 24.11.2022.
Trani, 21.3.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 890/2019 del Ruolo Generale
tra
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Altamura in Parte_1
Largo Nitti n.39 dell'avv. Pasquale Mirizzi, da cui è rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti
-attore-
E
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Barbara Francesca Di Cecco in virtù di mandato in calce al presente atto,
elettivamente domiciliata in Bari presso l'Avvocatura Regionale
-convenuta–
E
in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
Sindaco pro tempore in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, e presso le stesse elettivamente domiciliato in Bari al Lungomare Nazario
Sauro, 29
-convenuta-
1 OGGETTO: “danni da fauna selvatica”
CONCLUSIONI: precisate come da note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Trani la , in persona del Presidente pro tempore e la CP_1
subentrata alla ai sensi della legge n. Controparte_2 Controparte_3
56 del 07.04.2014, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, affinché
previo accertamento e conseguente declaratoria della loro esclusiva responsabilità
nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 31.07.2018, alle ore 00:15
circa, in agro di Ruvo di Puglia, sulla S.P.238 Ruvo di Puglia – Altamura, all'altezza della chilometrica 26 + 600 circa, allorquando alla guida della sua autovettura
Nissan Qashqai tg.DT930BF, impattava contro un cinghiale di grossa taglia sbucato all'improvviso sulla carreggiata perdendo il controllo del mezzo, rimasto danneggiato e riportando lesioni personali, entrambi gli enti convenuti venissero condannati al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore, pari a complessivi € 10.523,95 o alla somma maggiore e/o minore ritenuta e di giustizia, con vittoria delle spese di lite da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Deduceva parte attrice che, nelle dette circostanze di tempo, percorreva la S.P.238
Ruvo di Puglia – Altamura, quando giunto all'altezza della chilometrica 26 + 600
circa, un cinghiale improvvisamente attraversava la strada da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del che sterzava senza riuscire ad evitare l'impatto Pt_1
con l'animale che moriva nell'impatto.
In occasione del sinistro, intervenivano i Carabinieri del N.O.R.M. di Ruvo di Puglia
che provvedevano agli accertamenti e rilievi del caso e redigevano relazione di
2 servizio agli atti, senza contestare al alcuna infrazione a norme del codice Pt_1
della strada.
Sosteneva l'attore che la responsabilità dell'occorso fosse da ascriversi a colpa esclusiva della sul punto riportandosi a precedenti di merito del CP_1
distretto nonché della città metropolitana, in qualità di proprietaria della strada sulla quale nel caso di specie, è occorso il sinistro, per l'omessa installazione di idonea segnaletica stradale di pericolo.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 20.5.2019 si
è costituita la in persona del Presidente p.t., eccependo il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva, in quanto responsabile dei danni lamentati dall'attore dovrebbero essere la subentrata alla provincia e l'ente Controparte_2
nel cui territorio è avvenuto il sinistro;
nel merito, deducendo Controparte_4
l'infondatezza della domanda perché sfornita di prova, in via subordinata contestando il quantum della pretesa;
ancora in subordine, chiedendo dichiarare la corresponsabilità dell'attore nella produzione dell'evento lesivo e ridurre conseguenzialmente il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2,
c.c., con vittoria delle spese di lite.
Ordinata la rinnovazione della notifica, con comparsa di costituzione e risposta del
29.1.2020 si costituiva la subentrata alla Controparte_2 CP_3
ai sensi della legge n. 56 del 07.04.2014, eccependo il proprio difetto di
[...]
legittimazione passiva e nel merito, deducendo di avere predisposto segnali di pericolo attraversamento animali selvatici per cui alcun addebito di colpa può esserle mosso e concludendo per il rigetto della domanda nei propri confronti, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. istruita la causa mediante prova testimoniale e ctu medico legale e ricostruttiva-estimativa, disattesa dalla
[..
[...] una proposta conciliativa, la causa veniva rinviata per precisazione CP_5
delle conclusioni e sostituita l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta eseguito ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro 25.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione nei confronti della CP_1
, correttamente evocata in giudizio quale titolare dal lato passivo
[...]
dell'obbligazione risarcitoria per cui è causa.
L'attore ha dedotto e provato che il 31.7.2018 alle 00.15 circa, in agro di Ruvo di
Puglia, sulla S.P.238 Ruvo di Puglia - Altamura alla guida della propria autovettura
Nissan Qashqai tg.DT930BF con direzione Altamura, giunto all'altezza della chilometrica 26 + 600, impattava contro un cinghiale che aveva attraversato la sede stradale da destra verso sinistra rispetto al suo senso di marcia, riportando lesioni e danni al veicolo.
La relazione di servizio dei militari giunti sul luogo dell'incidente, le fotografie della carcassa dell'animale rinvenuta sulla strada, i danni riportati dal veicolo, sono tutti elementi acquisiti al giudizio che consentono di ritenere provato il fatto storico dello scontro fra l'autovettura del e un cinghiale. Pt_1
E tanto a prescindere dalla prova testimoniale resa dalla coniuge del terza Pt_1
trasportata a bordo dell'autovettura, di cui è stata ritualmente eccepita l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. a motivo delle lesioni dalla medesima riportate in seguito al sinistro (Cass. Sez. 3, n. 16541 del 28/09/2012).
Il ha convenuto in questo giudizio la e la Pt_1 CP_1 Controparte_2
subentrata ex lege alla provincia.
[...]
La ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere titolari CP_1
4 dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria, l'ente nazionale Controparte_4
CP_ e/o la
[...] Controparte_2
La è stata convenuta in qualità di proprietaria e usuaria della fauna CP_1
selvatica mentre alla città metropolitana viene dall'attore addebitata ex art. 2043 c.c.
l'omessa predisposizione di misure, quali segnali e cartelli di pericolo, idonei a scongiurare l'evento.
La Suprema Corte, in numerosi arresti ha oramai definitivamente chiarito che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (ex multis: Cassazione civile sez. III, 07/07/2023, n.19332).
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'articolo 2052 Cc, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla CP_1
in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico,
nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari
- da altri enti, al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello CP_1
stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. civile sez. III, 05/09/2023,
5 n.25868).
Quanto alla concreta gestione delle funzioni amministrative in materia di fauna selvatica, la circostanza, pure dedotta dalla convenuta, che queste siano attribuite,
per previsione di legge o per delega della ad altri enti (per esempio le CP_1
Province nel regime regolato dalla legge 27/1998) non incide sul rapporto instaurato tra il danneggiato e il soggetto responsabile dei danni, che rimane sempre la CP_1
Dunque, sulla base della condivisibile e più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. civ., sez. III, 7969/2020; Cass. civ., sez. III, 12113/2020, Cass. civ., sez.
III, 13848/2020) la responsabilità imputata in capo alle Regioni è quella di cui all'art. 2052 c.c. in quanto tale disposto normativo non riguarda esclusivamente gli animali domestici ma quelli suscettibili di “proprietà” o di “utilizzazione” da parte dell'uomo.
La norma, inoltre, prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale, come si desume dal suo stesso tenore letterale, là dove prevede,
espressamente, che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussista sia che “l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”.
Il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione (quale relazione dalla quale si trae una “utilitas” anche non patrimoniale), ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio,
in sostanziale applicazione del principio “ubi commoda ibi et incommoda”, salvo il caso fortuito.
La è stata quindi correttamente evocata in giudizio. CP_1
Non sussiste invece alcuna responsabilità in relazione a questo sinistro, della pure convenuta Controparte_2
Innanzitutto, l'incidente per cui è causa si è verificato in data 31.7.2018,
6 successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 09.08.2016 il cui art. 20 co.1 prevede che: “Le funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle provincie e della Città Metropolitana di Ba. sono oggetto di trasferimento alla regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge…
La ha inoltre inteso riservare a se il compito di tutela del "patrimonio CP_1
faunistico, costituito da tutte le specie degli animali in stato di naturale libertà" (art. 2 comma I) e, per l'effetto, le funzioni di legislazione, regolamentazione,
programmazione e coordinamento oltreché di controllo (art. 3 comma 1), tant'è che per esercitarle in concreto ha provveduto ad istituire appositi uffici articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali (art. 3 comma 2) nel mentre,
invece, le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla L.R. 37/2015 che ha istituito la Sezione Regionale
di vigilanza della . CP_1
Non di meno, come pure precisato dalla Suprema Corte, in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , può concorrere CP_1
con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, CP_1
nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro,
grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada (Cass. ordinanza n. 8206/2021).
7 Ma, sotto questo profilo, non si ravvisa alcuna responsabilità della
[...]
che ha adeguatamente dimostrato di avere assolto all'obbligo Controparte_2
di adeguata presegnalazione del pericolo di attraversamento di animali e di un più
ridotto limite di velocità nel tratto di strada in questione (60 km/h), ciò che esclude la sua concorrente responsabilità.
Il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare "ex ante", quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es . c.d.s., che impone, a fini generai-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali "quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza".
Ebbene, nella specie tale obbligo risulta rispettato in quanto si ricava dalla relazione di servizio redatta nel 2018, nell'immediatezza del sinistro, corredata di documentazione fotografica, che nel tratto di strada in questione erano stati apposti cartelli segnalanti pericolo di animali selvatici vaganti.
Va ancora esclusa la titolarità dal lato passivo del Parco Nazionale dell'alta murgia,
invocata dalla regione per essersi al suo interno verificato il sinistro.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla da ultimo nella CP_1
comparsa conclusionale, a mente del quale < in caso di danni cagionati dalla fauna
selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al
controllo della e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la CP_1
legittimazione passiva rispetto all'azione del danneggiato compete non già alla
ma all'ente , al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna CP_1 CP_4
selvatica dalla legge n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli articoli
8 1,9 e 19 della legge n. 157 del 1992 > (Cass. civile sez. VI, 03/02/2023, n.3315)
riguarda il diverso caso in cui il danneggiato esercita un'azione ex art. 2043 c.c.
rispetto alla quale la legittimazione passiva compete non già alla ma CP_1
all'ente , al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla CP_4
L. n. 394 del 1991.
Nel senso che precede si è già pronunciata questa Corte con l'ordinanza Cass. civ.,
sez. VI-3, ord. 24.3.2021 n. 8206, la quale ha affermato che la legittimazione
esclusiva della sussiste quando il danneggiato invochi la responsabilità di CP_1
cui all'art. 2052 c.c. nei confronti del "proprietario" dell'animale causa del danno,
che con riferimento alla fauna selvatica non può che essere la Quando, CP_1
invece, a fondamento della domanda sia invocata la generale responsabilità di cui
all'art. 2043 c.c., come nel caso di specie, la legittimazione passiva (e ovviamente
la conseguente responsabilità) può spettare alternativamente o cumulativamente sia
alla sia "agli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle CP_1
funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire
il danno". Nello stesso senso, anche Cass. civ., sez. III, 20.4.2020 n. 7969 ha
affermato un principio così riassumibile: a) la responsabilità per danni causati
dalla fauna selvatica incombe sulla se il danneggiato invoca la CP_1
presunzione di cui all'art. 2052 c.c.; la responsabilità per danni causati alla fauna
selvatica incombe sulla o sugli altri enti locali, se il danneggiato invoca CP_1
l'ordinaria responsabilità di cui all'art. 2043 c.c.; in tal caso, la responsabilità degli
enti diversi dalla sussiste se essi, non adempiendo alle funzioni a loro CP_1
assegnate dalla legge (senza distinzione tra funzioni proprie o funzioni delegate),
hanno trascurato di adottare le misure minime esigibili anche alla stregua
dell'ordinaria diligenza per prevenire il danno> (Cass. civ. 2502/2022).
E nella specie come detto, a fondamento della domanda nei confronti della regione
9 è posto il fatto della mera appartenenza dell'animale alla fauna selvatica e la presunzione di cui all'art. 2052 c.c.
Tanto chiarito in punto di individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione risarcitoria intrapresa dal nell'ipotesi di scontro fra un Pt_1
veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità
stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale,
rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, CP_1
dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque,
non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17253 del
21/06/2024; Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25868).
Nella specie, il ha assolto all'onere su di esso gravante. Pt_1
10 La relazione di servizio redatta dai carabinieri del N.O.R.M. di Ruvo di Puglia,
corredata di fotografie dello stato dei luoghi e della carcassa dell'animale prova la dinamica del sinistro e il nesso causale fra i danni patiti dal e Pt_1
l'attraversamento del cinghiale sulla carreggiata, mentre la ctu ricostruttiva,
verificata piena coerenza fra le descritte avarie e la dinamica del sinistro riportata dall'attore, ha escluso che la condotta di guida del fosse stata imprudente o Pt_1
inosservante di precetti del codice delle strada ovvero che la velocità di marcia del veicolo fosse superiore al limite consentito (cfr. pag. 10 della ctu).
Nella relazione di servizio si rappresenta l'assenza di tracce di frenata, ciò che conferma come la comparsa dell'ungulato sia stata così repentina da non avere consentito al conducente, che pure non guidava l'autovettura a velocità sostenuta, di arrestare in tempo la marcia del veicolo.
La presunzione di corresponsabilità è stata dunque vinta dall'attore.
La regione non ha invece fornito la prova liberatoria né con riferimento al caso fortuito né con riferimento al fatto del conducente.
Venendo alla individuazione dei danni risarcibili, l'attore agisce per il ristoro dei danni, patrimoniali e non, conseguenza del sinistro.
Espletata ctu estimativa, il ctu nominato, dopo attento esame della documentazione prodotta, svolti rilievi metrici e fotografici di rito, valutati i soli danneggiamenti oggettivamente riscontrabili dalla documentazione fotografica agli atti o dall'ispezione diretta del veicolo,verificata la compatibilità della dinamica del sinistro per evoluzione, entità, direzione e altezze metriche a quanto riportano nell'atto di citazione e descritti i danni riportati all'autovettura, ha stimato i costi complessivi della riparazione di quest'ultima in € 3.616,99 IVA compresa,
affermandone la non antieconomicità rispetto al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro (cfr. pagg. 11-13 della ctu).
11 Le conclusioni rassegnate dal ctu sono immuni da vizi logico giuridici,
congruamente motivate e pertanto condivise dal giudicante.
Nulla va liquidato a titolo di danno da fermo tecnico perché non provato.
Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non
identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma
concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo
sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito
uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al
ragionamento presuntivo> (Sez. 2 - , Sentenza n. 32946 del 17/12/2024).
Quanto alla lesione della integrità fisica del Nubile che ha generato danni patrimoniali e non patrimoniali e iniziando da questi ultimi, va detto che il danno biologico misurato percentualmente è la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19153
del 19.7.2018).
Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé
e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché,
in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità
giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi (così, Cass.
Civ.n. 25887/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018).
Il medico legale nominato ctu, visitato il ed esaminata la documentazione Pt_1
medica prodotta, con motivazione esauriente e ragionamento immune da vizi logico-
giuridici avverso il quale non state avanzate osservazioni e che può essere qui richiamato e fatto proprio, ha così concluso: nell'incidente in questione Pt_1
ha riportato un trauma contusivo di ginocchio e gomito destro..sussiste il nesso
[...]
12 causale tra l'incidente e la lesione poiché i classici criteri di giudizio medico - legale
in tema di causalità materiale risultano soddisfatti… residuano esiti permanenti a
carico del ginocchio, caviglia e gomito destro nella misura del 1,5%... Per quanto
riguarda la durata della malattia traumatica, è possibile riconoscere:• 10 giorni di
invalidità biologica temporanea parziale (I.T.P.) al 75%, corrispondenti alla
prognosi di dimissione del P.S.• 15 giorni di invalidità biologica temporanea
parziale (I.T.P.) al 50% relativi al periodo di immobilizzazione di caviglia in tutore
bivalve;• 30 giorni di invalidità biologica temporanea parziale (I.T.P.) al 25%
relativi al successivo periodo post-acuto di rieducazione funzionale della caviglia
fino a stabilizzazione del quadro clinico.Non vi sono ripercussioni sulla capacità
lavorativa generica e/o specifica In atti vi sono spese mediche e di cura
documentate, da ritenere congrue, per un totale di 902 euro> (pagg.
3-4 della ctu).
Le conclusioni rassegnate dal ctu sono coerenti, immuni da vizi logico giuridici e condivise dal giudicante.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, va anzitutto chiarito che in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (Cassazione civile sez. VI,
15/06/2022, n.19229).
Accertato, nel caso di specie, che ricorre danno alla persona prodotto dalla circolazione di veicoli e di lesioni cd. micropermanenti, trovano applicazione le tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) che rapportano il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile
13 adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Pertanto, tenuto conto dell'aggiornamento di cui al D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024, il valore del danno subito da Pt_1
per effetto dell'evento lesivo del 31.7.2018 qui dedotto ed all'esito della C.T.U.,
[...]
in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (43) deve essere così
determinato: € 1.265,60 per il danno biologico permanente ed € 1.242,90 per danno biologico temporaneo, così per un totale di €. 2.508,50.
Somma alla quale va aggiunta quella di € 902,00 a titolo di esborsi documentati e dunque di danno patrimoniale.
Nulla va riconosciuto a titolo di danno morale, pure richiesto dal nella misura Pt_1
di ¼ del danno biologico.
Benché il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito,
sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico.
Attesa la modesta entità del danno accertato, i ridotti tempi della convalescenza, la stabilizzazione dei postumi e valutata la carenza di allegazioni sul come il danno morale si sarebbe estrinsecato nel caso di specie, e l'impossibilità, in mancanza di prova specifica, di presumere da esse una sofferenza soggettiva ristorabile, non può
riconoscersi l'ulteriore voce di danno pretesa dal Pt_1
Né sussistono, infine, i presupposti per un'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 139, comma 3, c.d.a., non essendo stati forniti elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare.
Trattandosi di debito di valore, sugli importi riconosciuti e liquidati all'attualità, per complessivi € 7.027,49, devalutati alla data del sinistro (31.7.2018) e rivalutati anno
14 per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, a partire dal
31.7.2018 e fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
In conclusione, accolta per quanto di ragione la domanda avanzata da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. va condannata al pagamento CP_1
in favore dell'attore della complessiva somma di € 7.027,49 , oltre interessi come innanzi.
Rimane da regolare le spese di lite che nel rapporto processuale fra l'attore e la regione, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza della a carico CP_1
della quale vanno anche poste le spese di ctu, liquidate con decreti del 13.2.2022 e del 24.11.2022, mentre nel rapporto processuale fra l'attore e la Controparte_2
seguono la soccombenza del .
[...] Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 890/2019 del Ruolo Generale,
ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di in persona del Presidente p.t. e per l'effetto, CP_1
accertata la esclusiva responsabilità di ai sensi dell'art. 2052 CP_1
c.c. in relazione al sinistro occorso a il 31.7.2018, condanna Parte_1
in persona del Presidente p.t. al risarcimento in favore CP_1
dell'attore, dei danni patrimoniali e non nella misura di € 7.027,49, oltre interessi come indicato in parte motiva;
15 2) rigetta la domanda nei confronti di Controparte_2
3) condanna in persona del Presidente p.t. alla rifusione in CP_1
favore dell'attore e per esso del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come e se per legge dovuti;
4) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. delle spese di lite che liquida in €
5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
5) pone in via definitiva a carico di in persona del Presidente CP_1
p.t. le spese di ctu liquidate con decreti del 13.2.2022 e del 24.11.2022.
Trani, 21.3.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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