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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4436/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott. Stefano Demontis Giudice
Dott. Alberto La Manna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Ⅰ Grado iscritta al n. r.g. 4436/2025 promossa da:
GIUDIZIALE – n. 165/2024, in persona del Curatore dott. CP_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv.to Michele Palladino, elettivamente domiciliata in Torino, Controparte_3
Via Gropello n. 11 presso il difensore avv.to Palladino. parte ricorrente
CONTRO
(cod. fisc.: residente in [...] C.F._1
Dante n. 20, contumace. parte convenuta CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, riservata l'ammissione di ogni successiva deduzione o istanza, anche istruttoria e ferma restando la riserva già formulata e previi accertamenti incidentali del caso, anche in ordine alla rilevanza penale delle condotte descritte in narrativa (anche ai fini della registrazione a debito degli emanandi provvedimenti), nel merito
- dichiarare il convenuto responsabile per i fatti ascritti in narrativa e, Controparte_4
conseguentemente, dichiararlo tenuto e condannarlo al ristoro dei danni subiti da e/o alla CP_2
restituzione dei prelievi/pagamenti di cui in narrativa e in forza dei titoli di cui in narrativa, e per
l'effetto condannarlo a corrispondere alla Liquidazione Giudiziale l'importo di euro 388.415,00 (già pagina 1 di 6 dedotte le somme prima d'ora restituite), ovvero per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche secondo differenti parametri, in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda);
- in subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della Giudiziale CP_1 CP_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 CCII dei prelievi/pagamenti di cui in narrativa ed eseguiti
[...] per complessivi euro 388.415,00 (già dedotte le somme prima d'ora restituite) e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il sig. alla restituzione alla Liquidazione Giudiziale Controparte_4
del medesimo importo di euro 388.415,00, ovvero per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche secondo differenti parametri, in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda);
- in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della Liquidazione
Giudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 2, CCII dei prelievi/pagamenti di CP_2 cui in narrativa ed eseguiti per complessivi euro 388.415,00 (già dedotte le somme prima d'ora restituite) e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il sig. alla Controparte_4
restituzione alla Liquidazione Giudiziale del medesimo importo di euro 388.415,00, ovvero per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche secondo differenti parametri, in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda); in ogni caso con vittoria di competenze e spese anche del procedimento cautelare, oltre a rimborso forfettario, IVA
e CPA.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 28.02.2025, la Liquidazione Giudiziale promuoveva, CP_2
nelle forme del rito semplificato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., azione nei confronti di
, Amministratore unico della società fino alla sua messa in liquidazione, al fine di Controparte_4 vederlo condannare al risarcimento dei danni cagionati alla medesima, per un importo pari a €
388.415,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi.
In data 03.03.2025, la Liquidazione Giudiziale proponeva altresì ricorso cautelare per la CP_2
concessione di un sequestro conservativo ai sensi degli artt. 669 bis, 669 quater e 671 c.p.c., poi pagina 2 di 6 autorizzato da questo Tribunale con ordinanza in data 23.04.2025, su tutti i beni mobili, immobili e crediti di sino alla concorrenza della somma di € 388.415,00. Controparte_4
Parte ricorrente, a sostegno della propria domanda risarcitoria, affermava che l' , nel periodo CP_4
immediatamente precedente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, avesse sottratto somme per un ammontare pari a € 388.415,00 dai conti della società, pur essendo consapevole del pregresso stato di insolvenza della medesima.
Parte convenuta si costituiva solo nella fase cautelare, ma nel presente giudizio di merito rimaneva contumace.
2.Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La pretesa azionata dalla ricorrente è infatti supportata da elementi ampiamente dimostrati in via documentale.
L'esame dei due estratti conto prodotti consente infatti di accertare svariati movimenti in uscita disposti dall'amministratore a titoli vari (deposito cauzionale proposta immobiliare, deposito cauzionale) o senza titolo alcuno (prelievi in contante – carta 4832), che ammontano a € 313.915,00 (in riferimento al rapporto con Iban LT48 3250066238062800) e a € 74.500,00 (in relazione al conto con Iban IT59
S3609201600712711684283), per un totale pari a € 388.415,00, al netto di esigue somme restituite.
Ulteriore traccia degli indebiti trasferimenti di denaro è inoltre rinvenibile nella contabilità della società, segnatamente nel mastro contabile n. 15.05.51, proveniente dall'amministratore medesimo, dal quale si evince l'esistenza di crediti restitutori per un totale di € 384.095,00, somma quasi coincidente con l'importo indebitamente sottratto dal convenuto. La piena utilizzabilità di tale documento ai fini della prova della responsabilità dell'amministratore è pacifica, ben potendosi utilizzare, a questi fini, anche le semplici scritture contabili informali, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza (C.
Cass., Ⅰ Sez., n. 12454/2016).
Nel caso di specie, l'efficacia probatoria, contro l'amministratore, delle scritture contabili della società trova ulteriore giustificazione nel fatto che egli ne è l'autore o comunque colui che ne ha la gestione e il controllo e quindi, al contempo, soggetto gravato dell'onere di garantirne la corretta tenuta;
tali documenti assumono pertanto un valore quasi confessorio, in quanto consistenti in dichiarazioni sfavorevoli per colui che ne ha la paternità.
I suddetti prelievi risultano inoltre difficilmente giustificabili e di importo irragionevole e sproporzionato rispetto agli utili ottenuti dalla società, i quali appaiono del tutto inesistenti. L'abusività di tali movimenti di denaro non verrebbe meno neppure qualora si qualificassero tali somme come compensi pregressi e non saldati;
a tacer d'altro, infatti, tali condotte sarebbero da considerarsi come pagina 3 di 6 contrastanti con ogni criterio di congruità e misura degli emolumenti, nonché violative del generale principio della par condicio creditorum.
In aggiunta, si evidenzia che, anche per il movimenti “titolati” di denaro, il giustificativo addotto risulti tuttavia più apparente che reale;
tali operazioni, infatti, sarebbero state compiute in un momento in cui la società versava già in una situazione di insolvenza tale da rendere impossibile il compimento di ulteriore attività economica, situazione che di lì a poco avrebbe condotto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Dal punto di vista oggettivo è quindi ravvisabile, quale conseguenza della condotta ascrivibile al convenuto, la produzione di un ingente danno tanto per i creditori sociali quanto per il patrimonio della società, la cui situazione economica era già gravemente compromessa, come documentato dalla totale assenza di attivo e del significativo ammontare dei crediti ammessi al passivo, pari ad € 1.102.076,52.
Il compimento dei predetti atti in un periodo di tempo compreso tra l'8 marzo 2024 e l'8 maggio 2024, connota inoltre in modo significativo l'elemento soggettivo della condotta distrattiva posta in essere dall : egli, infatti, era ben consapevole dello stato di dissesto economico in cui versava la CP_4
società, e tra l'altro all'epoca dei prelievi effettuati, risultava già depositato (in data 21 febbraio 2024) il ricorso che avrebbe condotto alla successiva apertura della liquidazione giudiziale, datata 25 giugno
2024.
Può quindi affermarsi che il convenuto abbia deliberatamente posto in essere una gestione dolosamente preordinata alla sottrazione di beni e valori del patrimonio sociale, in plurime occasioni utilizzato alla stregua di un vero e proprio bene personale.
Alla luce dei fatti suesposti è ragionevole ritenere che le condotte realizzate dall , al netto della CP_4
loro eventuale rilevanza penale, integrino una tipica ipotesi di responsabilità – per l'accertamento della quale il curatore agisce ai sensi dell'art. 255 CCII - nei confronti della società e, al contempo, dei creditori sociali.
In via generale, sull'amministratore grava infatti una specifica responsabilità per i danni derivanti al patrimonio della società a causa della violazione degli obblighi imposti ex lege e dall'atto costitutivo
(art. 2476 comma 1 c.c.), nonché per i pregiudizi cagionati ai creditori sociali a seguito di comportamenti tali da compromettere la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2476 comma 6 c.c.).
Dal quadro probatorio così delineato, emerge quindi che il convenuto ha reiterato condotte distrattive prive di ragionevole giustificazione, non rispettando gli ordinari criteri che presiedono la gestione amministrativa della società, in ossequio al dovere qualificato di diligenza che, ai sensi dell'art. 1176
pagina 4 di 6 comma 2 c.c., è esigibile nei confronti di un amministratore “medio”, con conseguente obbligo di risarcire il danno che, in questa sede, viene limitato alla restituzione di quanto indebitamente prelevato.
Le ulteriori domande proposte in via subordinata si intendono quindi assorbite.
Sulla somma di cui si chiede la condanna a titolo risarcitorio, essendo credito di valore, decorre la rivalutazione monetaria, dall'ultimo prelievo, oltre agli interessi corrispettivi che si stabilisce al saggio legale;
sulla somma risultante all'odierna decisione, decorreranno solo gli interessi legali sino al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta e a favore dell'Erario.
Visto l'importo del credito azionato, gli onorari sono da determinare con riferimento allo scaglione di valore da € 260.001,00 a € 520.000,000, con liquidazione delle prime due fasi secondo i valori medi, e per quella decisoria, limitata alla discussione, secondo i valori minimi.
Devono altresì essere poste a carico della parte convenuta spese e onorari della fase cautelare, che si liquidano in € 6.521,00 in applicazione dei valori medi per le prime due fasi e di quelli minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara tenuto e condanna a corrispondere alla Controparte_4
Liquidazione – n. 165/2024 l'importo di € 388.415,00, oltre rivalutazione Controparte_5
monetaria ed interessi al saggio legale, dall'ultimo prelievo e sino all'odierna decisione, oltre gli interessi legali, sulla somma così determinata, dall'odierna decisione e fino al saldo.
Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali che liquidano in € Controparte_4
8.964,00 per onorari, oltre IVA se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali, che si pongono a favore dell'Erario dello Stato.
Dichiara tenuto e condanna altresì il convenuto a rifondere all'attrice le spese relative alla fase cautelare, che liquida in € 6.521,00 per onorari, oltre IVA se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali, che si pongono a favore dell'Erario dello Stato.
Così deciso in Torino, Camera di Consiglio del 30.5.2025.
Il Presidente Relatore.
(Dott.ssa Maria Luciana Dughetti).
La bozza della presente sentenza è stata redatta dal Mot Dott. Andrea Barbero.
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti Presidente Relatore
Dott. Stefano Demontis Giudice
Dott. Alberto La Manna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Ⅰ Grado iscritta al n. r.g. 4436/2025 promossa da:
GIUDIZIALE – n. 165/2024, in persona del Curatore dott. CP_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv.to Michele Palladino, elettivamente domiciliata in Torino, Controparte_3
Via Gropello n. 11 presso il difensore avv.to Palladino. parte ricorrente
CONTRO
(cod. fisc.: residente in [...] C.F._1
Dante n. 20, contumace. parte convenuta CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, riservata l'ammissione di ogni successiva deduzione o istanza, anche istruttoria e ferma restando la riserva già formulata e previi accertamenti incidentali del caso, anche in ordine alla rilevanza penale delle condotte descritte in narrativa (anche ai fini della registrazione a debito degli emanandi provvedimenti), nel merito
- dichiarare il convenuto responsabile per i fatti ascritti in narrativa e, Controparte_4
conseguentemente, dichiararlo tenuto e condannarlo al ristoro dei danni subiti da e/o alla CP_2
restituzione dei prelievi/pagamenti di cui in narrativa e in forza dei titoli di cui in narrativa, e per
l'effetto condannarlo a corrispondere alla Liquidazione Giudiziale l'importo di euro 388.415,00 (già pagina 1 di 6 dedotte le somme prima d'ora restituite), ovvero per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche secondo differenti parametri, in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda);
- in subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della Giudiziale CP_1 CP_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 CCII dei prelievi/pagamenti di cui in narrativa ed eseguiti
[...] per complessivi euro 388.415,00 (già dedotte le somme prima d'ora restituite) e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il sig. alla restituzione alla Liquidazione Giudiziale Controparte_4
del medesimo importo di euro 388.415,00, ovvero per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche secondo differenti parametri, in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda);
- in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della Liquidazione
Giudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 2, CCII dei prelievi/pagamenti di CP_2 cui in narrativa ed eseguiti per complessivi euro 388.415,00 (già dedotte le somme prima d'ora restituite) e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il sig. alla Controparte_4
restituzione alla Liquidazione Giudiziale del medesimo importo di euro 388.415,00, ovvero per gli importi veriori accertandi, ovvero, se del caso, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., anche secondo differenti parametri, in ogni caso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata sino al saldo (o, in subordine, oltre agli interessi anche anatocistici, dalla data della domanda); in ogni caso con vittoria di competenze e spese anche del procedimento cautelare, oltre a rimborso forfettario, IVA
e CPA.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 28.02.2025, la Liquidazione Giudiziale promuoveva, CP_2
nelle forme del rito semplificato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., azione nei confronti di
, Amministratore unico della società fino alla sua messa in liquidazione, al fine di Controparte_4 vederlo condannare al risarcimento dei danni cagionati alla medesima, per un importo pari a €
388.415,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi.
In data 03.03.2025, la Liquidazione Giudiziale proponeva altresì ricorso cautelare per la CP_2
concessione di un sequestro conservativo ai sensi degli artt. 669 bis, 669 quater e 671 c.p.c., poi pagina 2 di 6 autorizzato da questo Tribunale con ordinanza in data 23.04.2025, su tutti i beni mobili, immobili e crediti di sino alla concorrenza della somma di € 388.415,00. Controparte_4
Parte ricorrente, a sostegno della propria domanda risarcitoria, affermava che l' , nel periodo CP_4
immediatamente precedente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, avesse sottratto somme per un ammontare pari a € 388.415,00 dai conti della società, pur essendo consapevole del pregresso stato di insolvenza della medesima.
Parte convenuta si costituiva solo nella fase cautelare, ma nel presente giudizio di merito rimaneva contumace.
2.Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La pretesa azionata dalla ricorrente è infatti supportata da elementi ampiamente dimostrati in via documentale.
L'esame dei due estratti conto prodotti consente infatti di accertare svariati movimenti in uscita disposti dall'amministratore a titoli vari (deposito cauzionale proposta immobiliare, deposito cauzionale) o senza titolo alcuno (prelievi in contante – carta 4832), che ammontano a € 313.915,00 (in riferimento al rapporto con Iban LT48 3250066238062800) e a € 74.500,00 (in relazione al conto con Iban IT59
S3609201600712711684283), per un totale pari a € 388.415,00, al netto di esigue somme restituite.
Ulteriore traccia degli indebiti trasferimenti di denaro è inoltre rinvenibile nella contabilità della società, segnatamente nel mastro contabile n. 15.05.51, proveniente dall'amministratore medesimo, dal quale si evince l'esistenza di crediti restitutori per un totale di € 384.095,00, somma quasi coincidente con l'importo indebitamente sottratto dal convenuto. La piena utilizzabilità di tale documento ai fini della prova della responsabilità dell'amministratore è pacifica, ben potendosi utilizzare, a questi fini, anche le semplici scritture contabili informali, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza (C.
Cass., Ⅰ Sez., n. 12454/2016).
Nel caso di specie, l'efficacia probatoria, contro l'amministratore, delle scritture contabili della società trova ulteriore giustificazione nel fatto che egli ne è l'autore o comunque colui che ne ha la gestione e il controllo e quindi, al contempo, soggetto gravato dell'onere di garantirne la corretta tenuta;
tali documenti assumono pertanto un valore quasi confessorio, in quanto consistenti in dichiarazioni sfavorevoli per colui che ne ha la paternità.
I suddetti prelievi risultano inoltre difficilmente giustificabili e di importo irragionevole e sproporzionato rispetto agli utili ottenuti dalla società, i quali appaiono del tutto inesistenti. L'abusività di tali movimenti di denaro non verrebbe meno neppure qualora si qualificassero tali somme come compensi pregressi e non saldati;
a tacer d'altro, infatti, tali condotte sarebbero da considerarsi come pagina 3 di 6 contrastanti con ogni criterio di congruità e misura degli emolumenti, nonché violative del generale principio della par condicio creditorum.
In aggiunta, si evidenzia che, anche per il movimenti “titolati” di denaro, il giustificativo addotto risulti tuttavia più apparente che reale;
tali operazioni, infatti, sarebbero state compiute in un momento in cui la società versava già in una situazione di insolvenza tale da rendere impossibile il compimento di ulteriore attività economica, situazione che di lì a poco avrebbe condotto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Dal punto di vista oggettivo è quindi ravvisabile, quale conseguenza della condotta ascrivibile al convenuto, la produzione di un ingente danno tanto per i creditori sociali quanto per il patrimonio della società, la cui situazione economica era già gravemente compromessa, come documentato dalla totale assenza di attivo e del significativo ammontare dei crediti ammessi al passivo, pari ad € 1.102.076,52.
Il compimento dei predetti atti in un periodo di tempo compreso tra l'8 marzo 2024 e l'8 maggio 2024, connota inoltre in modo significativo l'elemento soggettivo della condotta distrattiva posta in essere dall : egli, infatti, era ben consapevole dello stato di dissesto economico in cui versava la CP_4
società, e tra l'altro all'epoca dei prelievi effettuati, risultava già depositato (in data 21 febbraio 2024) il ricorso che avrebbe condotto alla successiva apertura della liquidazione giudiziale, datata 25 giugno
2024.
Può quindi affermarsi che il convenuto abbia deliberatamente posto in essere una gestione dolosamente preordinata alla sottrazione di beni e valori del patrimonio sociale, in plurime occasioni utilizzato alla stregua di un vero e proprio bene personale.
Alla luce dei fatti suesposti è ragionevole ritenere che le condotte realizzate dall , al netto della CP_4
loro eventuale rilevanza penale, integrino una tipica ipotesi di responsabilità – per l'accertamento della quale il curatore agisce ai sensi dell'art. 255 CCII - nei confronti della società e, al contempo, dei creditori sociali.
In via generale, sull'amministratore grava infatti una specifica responsabilità per i danni derivanti al patrimonio della società a causa della violazione degli obblighi imposti ex lege e dall'atto costitutivo
(art. 2476 comma 1 c.c.), nonché per i pregiudizi cagionati ai creditori sociali a seguito di comportamenti tali da compromettere la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2476 comma 6 c.c.).
Dal quadro probatorio così delineato, emerge quindi che il convenuto ha reiterato condotte distrattive prive di ragionevole giustificazione, non rispettando gli ordinari criteri che presiedono la gestione amministrativa della società, in ossequio al dovere qualificato di diligenza che, ai sensi dell'art. 1176
pagina 4 di 6 comma 2 c.c., è esigibile nei confronti di un amministratore “medio”, con conseguente obbligo di risarcire il danno che, in questa sede, viene limitato alla restituzione di quanto indebitamente prelevato.
Le ulteriori domande proposte in via subordinata si intendono quindi assorbite.
Sulla somma di cui si chiede la condanna a titolo risarcitorio, essendo credito di valore, decorre la rivalutazione monetaria, dall'ultimo prelievo, oltre agli interessi corrispettivi che si stabilisce al saggio legale;
sulla somma risultante all'odierna decisione, decorreranno solo gli interessi legali sino al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte convenuta e a favore dell'Erario.
Visto l'importo del credito azionato, gli onorari sono da determinare con riferimento allo scaglione di valore da € 260.001,00 a € 520.000,000, con liquidazione delle prime due fasi secondo i valori medi, e per quella decisoria, limitata alla discussione, secondo i valori minimi.
Devono altresì essere poste a carico della parte convenuta spese e onorari della fase cautelare, che si liquidano in € 6.521,00 in applicazione dei valori medi per le prime due fasi e di quelli minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara tenuto e condanna a corrispondere alla Controparte_4
Liquidazione – n. 165/2024 l'importo di € 388.415,00, oltre rivalutazione Controparte_5
monetaria ed interessi al saggio legale, dall'ultimo prelievo e sino all'odierna decisione, oltre gli interessi legali, sulla somma così determinata, dall'odierna decisione e fino al saldo.
Dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali che liquidano in € Controparte_4
8.964,00 per onorari, oltre IVA se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali, che si pongono a favore dell'Erario dello Stato.
Dichiara tenuto e condanna altresì il convenuto a rifondere all'attrice le spese relative alla fase cautelare, che liquida in € 6.521,00 per onorari, oltre IVA se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali, che si pongono a favore dell'Erario dello Stato.
Così deciso in Torino, Camera di Consiglio del 30.5.2025.
Il Presidente Relatore.
(Dott.ssa Maria Luciana Dughetti).
La bozza della presente sentenza è stata redatta dal Mot Dott. Andrea Barbero.
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