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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1326/2020, pubblicata il 17 settembre 2020, iscritto al n. 3252/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 con sede in Castellammare di Stabia (NA), alla via Strada Napoli n. 260, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro LA (c.f.
), NI LA (c.f. ) e RM LA (c.f. C.F._1 C.F._2
); C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. , con sede in Torre del Controparte_1 P.IVA_2
EC (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cortese (c.f. ); C.F._4
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il Parte_1 domandava al Tribunale di Torre Annunziata di ordinare all' di pagare la somma Parte_2 di € 8.867,91, oltre gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, a titolo di saldo residuo delle fatture n. 7 e 8 del 24 gennaio 2014, emesse al fine di recuperare, a seguito di un intervenuto aumento delle tariffe, le conseguenti maggiorazioni dei corrispettivi delle prestazioni di Assistenza
Riabilitativa eseguite, rispettivamente, nel 2004 e nel 2005 dal Centro in regime di accreditamento Parte provvisorio con l' in favore degli assistiti del Sistema Sanitario Nazionale nell'ambito del D.
Lgs. 502/1992. In particolare, il Centro evidenziava che con il Decreto della Regione Campania n.
81 del 5 luglio 2013 erano state approvati gli adeguamenti tariffari per le prestazioni di
Riabilitazione eseguite nel triennio 2003 – 2005, in ragione di cui il Centro asseriva che il suo fatturato complessivo del 2004 e 2005 doveva essere maggiorato di un importo pari a € 341.505,50, Parte rispetto al quale l' aveva versato la minor somma di € 332.637,59, lasciando insoluta la somma reclamata nel monitorio.
Parte 2. Con decreto ingiuntivo n. 1486/2018 del 9 ottobre 2018 il Tribunale adito intimava all' di corrispondere al Centro la somma di € 8.867,91, “oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 cc decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio”.
Parte 3. Avverso tale decreto l' proponeva opposizione, con citazione notificata al Centro il 26 novembre 2018, deducendo, per quanto è d'interesse in questa sede, che: la parte avversa era incorsa in un abuso del processo per frazionamento del credito, in quanto quest'ultima aveva già azionato in via monitoria – “con Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Torre
Annunziata, n. 1343-2018 opposto con atto di citazione iscritto nel Ruolo generale con il numero
6885/2018” (pag. 4) - la fattura n. 6 del 24 gennaio 2014 emessa per la medesima causale delle fatture azionate nel presente giudizio, ossia “un adeguamento tariffario riferite D.C.A. n 81/2013 del 05.07.2013 per prestazioni già fatturate nel 2003” (pag. 4).
4. Il Centro, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 marzo 2019, resisteva all'opposizione negando la sussistenza del frazionamento del credito.
5. Con la sentenza n. 1326/2020, pubblicata il 17 settembre 2020, il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l'opposizione, ritenendo che la domanda monitoria fosse improcedibile in ragione dell'abuso del processo per frazionamento del credito. In particolare, il giudice di prime cure ha affermato che nel caso di specie emergeva “dagli atti di causa che il
[...]
, sulla scorta delle fatture 6,7 e 8 del 24.1.2014 ( e dunque di Parte_3
2 fatture emesse tutte lo stesso giorno), proponeva, azionando un credito avente la medesima causa petendi ( adeguamento tariffario ex DCA 81/2013), distinti procedimenti monitori, che portavano all'emissione di multipli decreti ingiuntivi con conseguenti procedimenti di opposizione agli stessi”.
6. Con atto di citazione in appello, notificato il 28 settembre 2020, il Centro ha impugnato la sentenza, articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha rilevato che il Tribunale avrebbe dovuto esimersi dal valutare l'eccezione di inammissibilità o improponibilità della domanda monitoria per frazionamento del credito, in quanto Parte l' all'udienza di precisazione delle conclusioni, “si è limitata a chiedere semplicemente la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo «per illegittimo frazionamento», senza formulare compiutamente l'eccezione di improcedibilità o inammissibilità come proposta nell'atto di opposizione”, la quale, per questo motivo, avrebbe dovuto essere ritenuta abbandonata.
Con il secondo motivo ha ritenuto che il primo Giudice avrebbe errato nell'accogliere l'eccezione Parte dell' benché fosse generica.
Con il terzo motivo ha sostenuto che “nel caso di specie trova applicazione l'art. 115 c.p.c., per cui Parte i fatti non specificamente contestati devono ritenersi provati”, poiché l' non aveva contestato le fatture azionate ed anzi le aveva parzialmente pagate.
Pertanto, nelle sue conclusioni, l'appellante ha domandato a questa Corte di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, di confermare il decreto ingiuntivo o, in via subordinata, di Parte condannare l' al pagamento della somma di € 8.867,91 “oltre agli interessi come liquidati nell'opposto decreto ingiuntivo e dalla decorrenza come indicata, fino all'effettivo soddisfo”, con condanna della controparte alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio e del procedimento monitorio.
Parte 7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 marzo 2024 l' ha resistito all'appello reiterando le difese già esposte nel primo grado e, nelle sue conclusioni, ha rivolto a questa Corte le seguenti domande: “[d]ichiarare, inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello, si richiede l'integrale conferma della Sentenza appellata, in ogni sua parte, e nel merito l'accoglimento delle istanze proposte dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata che si intendono trascritte dichiarando infondata la pretesa opposta in via subordinata rinviare il giudizio al Tribunale di Torre Annunziata per l'integrazione del contradittorio nei confronti di ”; “[i]n ogni caso, condannare parte appellante alle spese e CP_2
3 competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, cosi come per legge sono dovute all'avvocatura interna della pubblica amministrazione”.
I. Il primo, secondo e terzo motivo di appello, trattati congiuntamente in quanto tutti diretti a censurare l'accertamento giudiziale dell'avvenuto frazionamento del credito, sono fondati.
Va osservato che le SS.UU. hanno più volte esaminato la questione dell'abuso del processo da parte del creditore che provvede alla parcellizzazione della domanda giudiziale relativa ad un unico credito ovvero a più crediti che sorgono dal medesimo rapporto, osservando che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.” (Cass.
SS.UU. 4090/2017).
Tali principi sono poi stati estesi anche al caso in cui i crediti derivino da fatti costitutivi analoghi
(Cass. 24168/2023) nonché al processo esecutivo (Cass. 13606/2024).
Più di recente la Suprema Corte ha precisato che: “a) in tema di abusivo frazionamento del credito,
i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente
4 frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale” (Sez. U - ,
Sentenza n. 7299 del 19/03/2025). A conclusione dell'analisi compiuta, le Sezioni Unite hanno indicato tutte le possibili soluzioni, affermando che:
- a fronte di una fattispecie che renda ipotizzabile un abusivo frazionamento del credito, nel senso indicato, la questione è sollevabile dalle parti o anche d'ufficio dal giudice;
- qualora la rilevi d'ufficio, il giudice la deve comunque sottoporre all'attenzione delle parti in contraddittorio, concedendo termini per memorie ex art. 183 c.p.c., anche allo scopo di consentire l'eventuale modifica o integrazione della domanda;
- se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga di trovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, deve innanzitutto verificare se sia possibile l'impiego degli strumenti messi a disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull'intera pretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendono dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario.
- quindi, deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa da interesse oggettivo all'accertamento separato, laddove l'interesse oggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento. A questo proposito, deve ritenersi che l'aver a disposizione la prova privilegiata che consente l'accesso ad una tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte del credito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, non potendosi arrivare all'eccesso di affermare che gli strumenti alternativi di più rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall'ordinamento siano in ogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nel senso anzidetto;
- il giudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l'insussistenza di un interesse che giustifichi il frazionamento della domanda;
- qualora ritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciare l'improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta di pronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domanda nella sua interezza;
- qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di una pronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsi
5 ugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domanda abusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porle a carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., in tutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta.
Orbene, i principi richiamati si attagliano perfettamente alla fattispecie in esame, nella quale il
Centro:
– con il decreto ingiuntivo opposto in questa sede ha fatto valere il credito relativo alle prestazioni svolte negli anni 2004 e 2005, oggetto delle fatture n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 2014;
– con domanda separata, sfociata nel decreto n. 1343/2018 del Tribunale di Torre Annunziata, ha invece fatto valere il credito riguardante le prestazioni svolte nell'anno 2003, oggetto della fattura n.
6 del 24 gennaio 2014.
Tali crediti rappresentavano le maggiorazioni del corrispettivo derivanti dagli adeguamenti tariffari previsti dal Decreto della Regione Campania n. 81 del 5 luglio 2013 per le prestazioni di riabilitazione eseguite nel triennio 2003–2005, nell'ambito del regime di accreditamento Parte provvisorio con l' ai sensi del D. Lgs. 502/1992.
Quindi, dato che tutte e tre le fatture sono state emesse in pari data in ragione dell'intervenuto DRC
n. 81/2013 ed in riferimento all'integrazione del corrispettivo di prestazioni della branca di
Riabilitazione eseguite in virtù della medesima normativa, non appaiono sufficienti i richiami giurisprudenziali contenuti nelle difese presentate dal creditore nella comparsa di costituzione in primo grado, in quanto quest'ultimo aveva omesso di indicare un “interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”.
Al riguardo giova evidenziare che i ricorsi monitori sono stati presentati diversi anni dopo che le annualità di riferimento erano terminate. Dunque, indipendentemente dal fatto che il abbia Pt_1 omesso di indicare un interesse ad agire separatamente, quest'ultimo non è in ogni caso ravvisabile.
Peraltro, sono prive di pregio le deduzioni dell'appellante contenute nei primi due motivi, secondo cui l'eccezione relativa al frazionamento del credito risulterebbe abbandonata e comunque generica, in quanto la questione in oggetto è rilevabile d'ufficio (Cass. 27089/2021).
6 La domanda del Centro abusivamente frazionata, tuttavia, non può essere dichiarata improponibile perché la domanda non sarebbe più riproponibile unitariamente in un diverso giudizio, motivo per il quale questa Corte deve pronunciarsi ugualmente sul merito della pretesa, dovendosi però sanzionare il comportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite.
Ciò detto, nel merito sussiste il credito del appellante. Pt_1
In casi analoghi questa Corte ha affermato che non vi è dubbio che l'efficacia del decreto del
Commissario ad acta n. 81/2013 fosse condizionata al parere favorevole dei Ministeri della Salute e dell'Economia e che tale parere non sia intervenuto. Questa circostanza, oltre a risultare dal successivo decreto del Commissario ad Acta n. 22 del 5 maggio 2014, non è neppure contestata dalle parti.
È, altresì, pacifico che il decreto n. 22/2014 riguardava esclusivamente le tariffe applicabili alle prestazioni svolte a partire dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, in tale decreto (a pag. 3) si dava atto che, per le annualità precedenti, “pur in presenza del relativo parere ministeriale non favorevole e al solo fine di evitare disagi agli utenti e consentire la continuità assistenziale da parte delle strutture erogatrici, con le proprie note n. 6527/C/2013 e n. 225/C/2014, in via prudenziale e del tutto provvisoria, si confermava l'applicazione delle tariffe adottate con il DCA 81/2013”.
Quest'ultimo decreto, invocato dal Centro come fondamento della propria pretesa, riguarda i trienni
2003-2005 e 2006-2008. Pertanto, alla luce dei provvedimenti richiamati, può concludersi che l'applicazione in via provvisoria del DCA 81/2013 è limitata ai due trienni ai quali lo stesso si riferiva (2003–2005 e 2006–2008).
Tanto premesso, le prestazioni oggetto della presente controversia sono state rese negli anni 2004 e
2005, sicché l'appellante può pretendere l'applicazione delle tariffe stabilite con DCA 81/2013.
Part Ne consegue che l'opposizione proposta dall' a rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate, tenuto conto dell'abusivo frazionamento del credito da parte del . Pt_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1326/2020, pubblicata il 17 settembre 2020, proposto dal
[...]
[.. nei confronti dell' , così Parte_4 Controparte_1 provvede:
A) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione proposta dall' e conferma il decreto ingiuntivo n. 1486/2018 Controparte_1 del 9 ottobre 2018 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata;
B) compensa integralmente le spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 28.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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