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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1969/2025
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 1969/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 24.02.2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Nadia Parise Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Antonio Rizzo Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi precedenti, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa di residenza coniugale, sita in Montegrotto Terme (PD), via Granze di Mezzavia,
6/a, di proprietà esclusiva del signor rimane assegnata alla signora Parte_1
con tutto l'arredo ivi esistente, che la rilascerà nella disponibilità del Controparte_1
signor trascorso un anno dalla prima comparizione dei coniugi avanti al Tribunale Pt_1
nel presente procedimento;
3) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori per il figlio minore con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e co facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà far visita al figlio due sere alla settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, inoltre potrà vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 20.30, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodo che dovrà essere concordato tra le parti, entro il mese di maggio di ciascun anno;
- per cinque giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
4) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per Pt_1 Controparte_1
il mantenimento ordinario del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro Per_1
350,00 (trecentocinquanta) mensili, annualmente indicizzabile in base agli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, ad esclusione degli anni in cui l'indice sarà negativo, oltre al
50% delle spese straordinarie, opportunamente documentate, come contemplate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Padova a cui le parti fanno espresso riferimento per la relativa regolamentazione, dichiarando di averne preso visione e di accettarne il contenuto, provvedendo al pagamento delle stesse entro 15 giorno del momento in cui verranno richieste, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio minore;
Pers 5) la figlia maggiorenne vivrà con il padre e non essendo completamente autosufficiente il padre provvederà ad integrare il suo mantenimento;
6) i coniugi concordano che l'Assegno Unico erogato dall'Inps, o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico, venga percepito dalla signora Controparte_1
7) i coniugi concordano che la detrazione per i figli a carico spetterà interamente alla signora
Controparte_1
8) il signor corrisponderà alla signora la somma di euro Parte_1 Controparte_1
10.000,00 al momento della comparizione dei coniugi avanti al Tribunale per l'udienza di separazione personale, a titolo versamento in unica soluzione di una somma sostitutiva del mantenimento del coniuge separato;
9) i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 24.02.2025; Parte_1 Controparte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 08.04.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei
Pers figli (nato il [...]), minore e non economicamente, ed (nata il Per_1
15.04.2002), maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 6), 7) e 8) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Due Carrare di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Due Carrare al n. 10, parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 1999;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per Controparte_1
l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025. Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 1969/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 24.02.2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Nadia Parise Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Antonio Rizzo Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi precedenti, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa di residenza coniugale, sita in Montegrotto Terme (PD), via Granze di Mezzavia,
6/a, di proprietà esclusiva del signor rimane assegnata alla signora Parte_1
con tutto l'arredo ivi esistente, che la rilascerà nella disponibilità del Controparte_1
signor trascorso un anno dalla prima comparizione dei coniugi avanti al Tribunale Pt_1
nel presente procedimento;
3) disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori per il figlio minore con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e co facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà far visita al figlio due sere alla settimana, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, inoltre potrà vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 20.30, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio;
- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, in periodo che dovrà essere concordato tra le parti, entro il mese di maggio di ciascun anno;
- per cinque giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
4) il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo per Pt_1 Controparte_1
il mantenimento ordinario del figlio entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro Per_1
350,00 (trecentocinquanta) mensili, annualmente indicizzabile in base agli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, ad esclusione degli anni in cui l'indice sarà negativo, oltre al
50% delle spese straordinarie, opportunamente documentate, come contemplate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Padova a cui le parti fanno espresso riferimento per la relativa regolamentazione, dichiarando di averne preso visione e di accettarne il contenuto, provvedendo al pagamento delle stesse entro 15 giorno del momento in cui verranno richieste, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio minore;
Pers 5) la figlia maggiorenne vivrà con il padre e non essendo completamente autosufficiente il padre provvederà ad integrare il suo mantenimento;
6) i coniugi concordano che l'Assegno Unico erogato dall'Inps, o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico, venga percepito dalla signora Controparte_1
7) i coniugi concordano che la detrazione per i figli a carico spetterà interamente alla signora
Controparte_1
8) il signor corrisponderà alla signora la somma di euro Parte_1 Controparte_1
10.000,00 al momento della comparizione dei coniugi avanti al Tribunale per l'udienza di separazione personale, a titolo versamento in unica soluzione di una somma sostitutiva del mantenimento del coniuge separato;
9) i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 24.02.2025; Parte_1 Controparte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 08.04.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei
Pers figli (nato il [...]), minore e non economicamente, ed (nata il Per_1
15.04.2002), maggiorenne e non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 6), 7) e 8) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Due Carrare di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Due Carrare al n. 10, parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 1999;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per Controparte_1
l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025. Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari