Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 1309/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Sezione Specializzata Agraria
Il Tribunale di Napoli Nord, all'udienza del 21.5.2025, riunito in camera di consiglio e così composto:
• Dott.ssa Maria Grazia Savastano Presidente
• Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
• Dott. Alfredo Maffei Giudice rel.
• Agr. Bartolomeo Iodice Esperto
• Agr. Giovanni Poerio Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1309/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “azione di condanna al rilascio di fondo rustico per inadempimento”
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv.
Francesco Petrella e dall'avv. Carla Petrella, presso il cui studio, sito in Caserta, alla via
G.M. Bosco n. 80, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.2025 e ritualmente notificato alla parte resistente unitamente al decreto di fissazione udienza, l Parte_1
deduceva:
[...]
- di essere proprietaria del fondo ubicato in agro di Caivano, denominato Muti, dell'estensione di Ha 01.99.29, distinto in Catasto Terreni al foglio 16, particella 483, con annesso locale deposito, distinto in Catasto Fabbricati al foglio 16, particella 484, sub 1;
- di aver concesso in affitto una porzione di tale terreno (dell'estensione di 20.985 mq)
a parte resistente, , con contratto stipulato in data 13.12.2017; CP_1
- che il contratto prevedeva, per le prima tre annate agrarie, un canone del valore di €
1.100,00 e, per le successive, di € 1.200,00;
- che parte resistente si era resa morosa nel pagamento dei canoni di affitto maturati sin dall'annata agraria 2019/2020 e sino a quella 2021/2022 e che, al netto del versamento parziale di € 100,00, era pertanto maturato un debito complessivo di € 3.400,00;
- che aveva proceduto a contestare detta morosità al con lettera raccomandata del CP_1
6.7.2023 (ricevuta il 7.7.2023);
- che l'inadempimento non era stato sanato e che anzi il resistente aveva omesso di corrispondere anche il canone relativo alle successive annate agrarie 2022/2023 e
2023/2024;
- di aver esperito il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione, rimasto, tuttavia, senza alcun esito per la mancata comparizione del resistente.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di risoluzione del contratto dedotto in giudizio per grave inadempimento di parte resistente, con condanna del CP_1
al rilascio del fondo, nonché al pagamento dei canoni di affitto rimasti insoluti, per un totale di € 5.800,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
All'odierna udienza del 21.5.2025 veniva dichiarata la contumacia di , CP_1
regolarmente convenuto in giudizio e non costituito. La difesa del ricorrente rassegnava le conclusioni riportandosi integralmente al ricorso introduttivo. All'esito il Tribunale si ritirava in camera di consiglio.
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 1309/2025
In via preliminare occorre rilevare la procedibilità della domanda proposta da parte ricorrente in considerazione della preventiva contestazione stragiudiziale della morosità al resistente e del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 46, L. 203/1982, così come trasfuso nell'art. 11, D. Lgs. 150/2011 (cfr. missiva inoltrata al resistente tramite lettera raccomandata A.R. del 6.7.2023, ritualmente ricevuta dal destinatario il giorno successivo, nonché verbale negativo di conciliazione del
28.5.2024, documenti prodotti in atti dalla parte ricorrente).
Nel merito, la domanda risulta fondata e merita pertanto accoglimento.
Parte ricorrente ha provato, tramite l'esibizione del relativo contratto, il rapporto di affitto agrario concluso il 13.12.2017 con il ed avente ad oggetto il fondo sito in Caivano, CP_1
denominato “Muti” (distinto in Catasto Terreni al foglio 16, particella 483), e comprendente anche l'annesso locale deposito (censito al Catasto Fabbricati al foglio 16, particella 484, sub 1). Detto contratto prevede un canone annuo pari ad € 1.100,00 per le prime tre annualità e pari ad € 1.200,00 per quelle successive.
La parte ricorrente ha poi dedotto l'inadempimento del resistente nel pagamento dei canoni relativamente a quasi cinque annualità.
In virtù dell'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione n.
13533/2001 (seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012;
Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010), nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte;
spetterà, infatti, alla parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore.
Alla luce del principio appena espresso, pertanto, il Collegio osserva che mentre parte ricorrente ha pienamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante (avendo provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con controparte e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultimo all'obbligo di pagamento dei canoni di affitto) documentando e provando quindi il fatto costitutivo della propria pretesa, parte resistente,
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rimasta contumace, invece non ha fornito alcuna prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte, atti a contrastare o paralizzare l'avversa domanda.
Ne consegue che il colpevole inadempimento del deve ritenersi pienamente CP_1
provato.
Circa poi la gravità dell'inadempimento, ritiene il Collegio che la stessa vada nel caso di specie ravvisata, ciò alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 1455 c.c. e 5, comma
4, L. 203/1982. La norma da ultimo menzionata predetermina infatti la valutazione di gravità dell'inadempimento dell'affittuario, ritenendo grave il mancato pagamento del canone per almeno una annualità. Nel caso di specie, essendo risultato accertato che il resistente si sia reso responsabile del mancato pagamento di quasi cinque annualità del canone di affitto, certamente l'inadempimento può qualificarsi in termini di gravità.
Per tutto quanto innanzi osservato, va pertanto pronunciata la risoluzione per grave inadempimento imputabile al resistente del contratto di affitto agrario intercorrente tra le parti in causa ed avente ad oggetto il fondo sito in agro del comune di Caivano sopra meglio descritto.
Per l'effetto va condannato al rilascio del medesimo fondo in favore del CP_1
libero e vuoto da persone e cose, fissandosi per Parte_1
l'esecuzione del detto rilascio la data del 10 novembre 2025, fine dell'annata agraria in corso, ex art. 11, comma 11, D.Lgs. 150/2011.
Va, altresì, l'accolta l'ulteriore domanda avanzata dalla parte ricorrente avente ad oggetto il pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti da parte del resistente.
La debitoria del resistente ammonta ad € 5.800,00, corrispondente alla somma richiesta da parte ricorrente in ricorso e pari al canone annuo di affitto pattuito in contratto in relazione alle cinque annualità sopra indicate (€ 1.100,00 per la prima annualità e €
1.200,00 per le successive), detratto il pagamento parziale di € 100,00 effettuato dall'affittuario.
Sulla suddetta somma di € 5.800,00, vanno poi riconosciuti gli interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalle singole scadenze dei canoni all'effettivo soddisfo, nonché la rivalutazione monetaria, così come richiesti da parte ricorrente ed ai sensi dell'art. 11, comma 8, D. Lgs. 150/2011 (precedentemente art. 46, L. 203/1982).
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Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia – rientrante nello scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per la parte ricorrente (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, Collegio della Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di
[...] [...]
ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
1) accoglie le domande attoree e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di affitto agrario di cui al ricorso per grave inadempimento di;
CP_1
2) ordina a il rilascio in favore della parte ricorrente del fondo sito in CP_1
Caivano, denominato “Muti” (distinto in Catasto Terreni al foglio 16, particella 483), con annesso locale deposito (censito al Catasto Fabbricati al foglio 16, particella 484, sub 1), fissando l'esecuzione per il 10.11.2025;
3) condanna, altresì, il resistente al pagamento, in favore di parte CP_1
ricorrente, della somma complessiva di € 5.800,00, a titolo di canoni scaduti ed impagati, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
4) condanna al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di giudizio che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, Iva
e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Aversa in data 21.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Alfredo Maffei Dott.ssa Maria Grazia Savastano
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