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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3825/2024 promossa da: (C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Romagnano Sesia Vicolo della Torretta 1, rappresentato e difeso dall'avv. Bagno Giulia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, Via Novara n.66, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Romagnano Sesia (NO) via Ronco Sasso 4, rappresentata e difesa dall'avv. Bagno Giulia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, Via Novara n.66, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi in ZA (NO) trascritto nei registri del Comune Romagnano di Sesia (NO) il 22.10.1994, al n° 5 , Parte II, Serie B, Anno 1994.
2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Romagnano Sesia di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Romagnano Sesia;
3. disporre che, con riferimento all'immobile in comproprietà al 50% ciascuno sito in Romagnano Sesia Via Ronco Sasso
4, censiti in Catasto Fabbricati come segue: Foglio 22 mappale 168 subalterno 1: categoria C6 di classe 1, mq. 90, superficie catastale mq. 100, R.C.€. 195,22 Foglio 22 mappale 168 subalterno 2: categoria C2 di classe 1, mq. 118, superficie catastale mq. 77, R.C.€. 121,88 Foglio 22 mappale 140 subalterno 3: categoria A2 di classe 2, vani 10,5, superficie catastale mq. 357, R.C.€. 948,99 i sigg.ri e si impegnino a: Parte_1 CP_1
1 - trasferire a titolo gratuito la nuda proprietà ai figli e per la quota indivisa di ½ ciascuno. Pt_2 Parte_3
- costituire il diritto di usufrutto in capo alla sig.ra sull'intero immobile. CP_1
Gli oneri fiscali, tributari ed economici di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto immobile resteranno a capo della sig.ra . CP_1
4. Determinare a carico del sig. un assegno divorzile pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente Parte_1 in base agli indici ISTAT da inviare al domicilio della stessa entro il 15 di ogni mese.
5. Determinare a carico del sig. quale contributo al mantenimento dei figli: che attualmente Parte_1 Pt_2 frequenta l'Università ed che è in attesa di reperire attività lavorativa, un assegno di mantenimento pari ad € Pt_3
400,00 mensili ciascuno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da inviare al domicilio della madre entro il 15 di ogni mese.
6. Porre a carico del sig. le spese relative alle tasse universitarie e quelle relative ai canoni di locazione degli Parte_1 appartamenti dei figli e Pt_3 Pt_2
7. Le spese straordinarie relative ai figli da individuarsi in quelle descritte nelle linee guida del C.N.F. staranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 70% per il sig. ed il 30% alla sig.ra Pt_1 CP_1
8. Le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione economica tra loro pendente.” Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 8.10.1994 Parte_1 CP_1 in ZA. Dall'unione coniugale sono nati (il 13.9.1997) e (il 7.10.2000). Pt_2 Pt_3
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74. È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato con decreto n. 2672/2021 emesso dal Tribunale di Novara. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. I ricorrenti hanno concordemente allegato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Vi è accordo economico. All'udienza del 23.4.2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili contratto in ZA in data 8.10.2024 da e Parte_1
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 5, CP_1 parte II, serie A, anno 1994;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del CP_1 Pt_1 matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ZA di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9 maggio 2025.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3825/2024 promossa da: (C.F.: , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Romagnano Sesia Vicolo della Torretta 1, rappresentato e difeso dall'avv. Bagno Giulia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, Via Novara n.66, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Romagnano Sesia (NO) via Ronco Sasso 4, rappresentata e difesa dall'avv. Bagno Giulia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero, Via Novara n.66, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi in ZA (NO) trascritto nei registri del Comune Romagnano di Sesia (NO) il 22.10.1994, al n° 5 , Parte II, Serie B, Anno 1994.
2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Romagnano Sesia di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Romagnano Sesia;
3. disporre che, con riferimento all'immobile in comproprietà al 50% ciascuno sito in Romagnano Sesia Via Ronco Sasso
4, censiti in Catasto Fabbricati come segue: Foglio 22 mappale 168 subalterno 1: categoria C6 di classe 1, mq. 90, superficie catastale mq. 100, R.C.€. 195,22 Foglio 22 mappale 168 subalterno 2: categoria C2 di classe 1, mq. 118, superficie catastale mq. 77, R.C.€. 121,88 Foglio 22 mappale 140 subalterno 3: categoria A2 di classe 2, vani 10,5, superficie catastale mq. 357, R.C.€. 948,99 i sigg.ri e si impegnino a: Parte_1 CP_1
1 - trasferire a titolo gratuito la nuda proprietà ai figli e per la quota indivisa di ½ ciascuno. Pt_2 Parte_3
- costituire il diritto di usufrutto in capo alla sig.ra sull'intero immobile. CP_1
Gli oneri fiscali, tributari ed economici di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto immobile resteranno a capo della sig.ra . CP_1
4. Determinare a carico del sig. un assegno divorzile pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente Parte_1 in base agli indici ISTAT da inviare al domicilio della stessa entro il 15 di ogni mese.
5. Determinare a carico del sig. quale contributo al mantenimento dei figli: che attualmente Parte_1 Pt_2 frequenta l'Università ed che è in attesa di reperire attività lavorativa, un assegno di mantenimento pari ad € Pt_3
400,00 mensili ciascuno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da inviare al domicilio della madre entro il 15 di ogni mese.
6. Porre a carico del sig. le spese relative alle tasse universitarie e quelle relative ai canoni di locazione degli Parte_1 appartamenti dei figli e Pt_3 Pt_2
7. Le spese straordinarie relative ai figli da individuarsi in quelle descritte nelle linee guida del C.N.F. staranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 70% per il sig. ed il 30% alla sig.ra Pt_1 CP_1
8. Le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione economica tra loro pendente.” Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno 8.10.1994 Parte_1 CP_1 in ZA. Dall'unione coniugale sono nati (il 13.9.1997) e (il 7.10.2000). Pt_2 Pt_3
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74. È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato con decreto n. 2672/2021 emesso dal Tribunale di Novara. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. I ricorrenti hanno concordemente allegato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Vi è accordo economico. All'udienza del 23.4.2025, lette le note scritte depositate dalle parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili contratto in ZA in data 8.10.2024 da e Parte_1
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 5, CP_1 parte II, serie A, anno 1994;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del CP_1 Pt_1 matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ZA di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 9 maggio 2025.
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. dott. Niccolò Bencini
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