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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
PU n. 80/2024 R.G
Tribunale di Brindisi
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Sergio Memmo - Presidente
Dott. Francesco Giliberti - Giudice
Dott. Antonio I. Natali - Giudice relatore
SENTENZA provvedendo nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da
, con avv.ti R. Conversano e G. Gallù, e dott.ssa A. Calzolari, Occ. P. Parte_1
Romano
Parte ricorrente
Rilevato che:
1. da un punto di vista soggettivo, la debitrice riveste, attualmente, la qualità di consumatore, in quanto persona fisica che, allo stato, non svolge attività d'impresa.
Nondimeno, i debiti rinvengono la propria genesi nella pregressa attività commerciale della stessa, gestita nelle forme della ditta individuale.
Ciò premesso, secondo quanto prospettato dall'istante, l'origine del dissesto sarebbe ascrivibile alla netta contrazione del reddito, dovuto agli effetti, sul sistema economico, della nota pandemia Covid 19. Da tale momento temporale, infatti, l'attività non ha più avuto una ripresa e, pur di non aggravare lo stato di dissesto, l'istante ha deciso di liquidare la propria attività.
In merito al programma liquidatorio, a fronte della complessiva debitoria, pari ad euro
179.972,19, l'istante propone il pagamento dei debiti tramite il ricavato della liquidazione di tutti i suoi beni (allo stato, costituiti dai beni aziendali, appartenenti alla ditta individuale), come descritti nel piano al prezzo di euro 23.427,09, salvo ribassi per le vendite successive alla prima o salvo una proposta d'acquisto che dovrebbe pervenire alla procedura per un valore almeno pari al 50% del valore di stima, distribuito tra gli stessi con i relativi gradi di privilegio. E' stato, altresì, programmato il versamento della ulteriore somma di euro
12.075,94 a mezzo del garante IG.ra (garante), a mezzo di nr. 48 rate Persona_1 dell'importo di euro 253,51 cadauna da distribuire tra i creditori.
A tal riguardo, si precisa che, ove l'offerta di acquisto <> non pervenga per un importo pari, almeno, al valore di stima dell'immobile unitamente all'entità delle spese di
1 procedura, l'offerta non potrà essere accolta. Ciò, in applicazione, seppur analogica, del combinato disposto degli artt. 589 e 506 cpc, diversamente venendo svilito il principio di necessaria competitività della procedura (e la sua connaturata idoneità a consentire la massimizzazione del risultato liquidatorio;
2. da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione. Ritiene, pertanto, il Collegio che, stante la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata,
La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate, dovendosi precisare che, ai sensi del nuovo testo dell'art 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambi le fasi.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di , per la durata Parte_1 minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Ivan Natali;
3) NOMINA liquidatore l'avv. Romano Paolo, già nominato O.C.C.;
4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, c. II, C.C.I.I.;
7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), (a tal fine il liquidatore provvederà CP_1
a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. 2 Così deciso in Brindisi in data 12.03.2025
Il Relatore dott. Antonio Ivan NATALI
3
Il Presidente
dott. Sergio MEMMO
Tribunale di Brindisi
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Sergio Memmo - Presidente
Dott. Francesco Giliberti - Giudice
Dott. Antonio I. Natali - Giudice relatore
SENTENZA provvedendo nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata da
, con avv.ti R. Conversano e G. Gallù, e dott.ssa A. Calzolari, Occ. P. Parte_1
Romano
Parte ricorrente
Rilevato che:
1. da un punto di vista soggettivo, la debitrice riveste, attualmente, la qualità di consumatore, in quanto persona fisica che, allo stato, non svolge attività d'impresa.
Nondimeno, i debiti rinvengono la propria genesi nella pregressa attività commerciale della stessa, gestita nelle forme della ditta individuale.
Ciò premesso, secondo quanto prospettato dall'istante, l'origine del dissesto sarebbe ascrivibile alla netta contrazione del reddito, dovuto agli effetti, sul sistema economico, della nota pandemia Covid 19. Da tale momento temporale, infatti, l'attività non ha più avuto una ripresa e, pur di non aggravare lo stato di dissesto, l'istante ha deciso di liquidare la propria attività.
In merito al programma liquidatorio, a fronte della complessiva debitoria, pari ad euro
179.972,19, l'istante propone il pagamento dei debiti tramite il ricavato della liquidazione di tutti i suoi beni (allo stato, costituiti dai beni aziendali, appartenenti alla ditta individuale), come descritti nel piano al prezzo di euro 23.427,09, salvo ribassi per le vendite successive alla prima o salvo una proposta d'acquisto che dovrebbe pervenire alla procedura per un valore almeno pari al 50% del valore di stima, distribuito tra gli stessi con i relativi gradi di privilegio. E' stato, altresì, programmato il versamento della ulteriore somma di euro
12.075,94 a mezzo del garante IG.ra (garante), a mezzo di nr. 48 rate Persona_1 dell'importo di euro 253,51 cadauna da distribuire tra i creditori.
A tal riguardo, si precisa che, ove l'offerta di acquisto <> non pervenga per un importo pari, almeno, al valore di stima dell'immobile unitamente all'entità delle spese di
1 procedura, l'offerta non potrà essere accolta. Ciò, in applicazione, seppur analogica, del combinato disposto degli artt. 589 e 506 cpc, diversamente venendo svilito il principio di necessaria competitività della procedura (e la sua connaturata idoneità a consentire la massimizzazione del risultato liquidatorio;
2. da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione. Ritiene, pertanto, il Collegio che, stante la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata,
La procedura avrà durata minima di tre anni in conformità a quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024, salvo le eccezioni ivi contemplate, dovendosi precisare che, ai sensi del nuovo testo dell'art 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambi le fasi.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,
1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di , per la durata Parte_1 minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII);
2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Antonio Ivan Natali;
3) NOMINA liquidatore l'avv. Romano Paolo, già nominato O.C.C.;
4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 90 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, c. II, C.C.I.I.;
7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), (a tal fine il liquidatore provvederà CP_1
a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del
Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. 2 Così deciso in Brindisi in data 12.03.2025
Il Relatore dott. Antonio Ivan NATALI
3
Il Presidente
dott. Sergio MEMMO