TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7191 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Francesca Vincenzi all'udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 7082 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Siena, Piazza San Parte_1
Giovanni n.4 presso lo studio dell'Avv. Laura Passero che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dai propri funzionari, Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza del 31.1.2024 di incompetenza territoriale del
Tribunale di Perugia sezione lavoro, depositato telematicamente il 21.2.2024 ed iscritto a ruolo il
22.2.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di essere stato assunto con decorrenza giuridica dal 1.9.2006 ed economica dal 1.9.2007; di essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di docente di scuola secondaria superiore, per l'insegnamento di
“Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”; che dall'anno scolastico
2015/2016 è docente distaccato all'estero; di avere ottenuto svariati decreti di ricostruzione di carriera, l'ultimo dei quali è il n. 3668 del 2017; che nonostante le diffide inviate alla scuola il ricorrente non ha ancora ottenuto il riconoscimento per intero, a fini economici e giuridici, degli anni di servizio pre-ruolo validamente prestati, oltre alla valutazione degli anni del dottorato di ricerca e la supervalutazione del servizio prestato all'estero successivamente al 30.5.2017; che in particolare, a fronte di una nuova richiesta inviata a novembre 2022, l' non riconosceva il CP_2 servizio prestato durante il dottorato di ricerca e neppure la supervalutazione estero successiva al
2017; che in via generale deve ritenersi pacifico il diritto al riconoscimento integrale, a fini giuridici ed economici, degli anni di insegnamento pre-ruolo; che secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma
3, del DPR 399/1988, “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”; che in base all'art. 485, comma 1, del TU in materia di Istruzione (D.lgs. 297/1994), “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti dal detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”; che il terzo comma della disposizione estende il riconoscimento, agli stessi fini e con gli stessi limiti, anche al personale docente delle scuole elementari;
che l'art. 485 è stato recentemente riformato, nel senso di riconoscere per intero gli anni di servizio pre-ruolo; che la novità riguarda solamente i docenti immessi e confermati in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, con discriminazione di coloro che hanno prestato servizio antecedentemente alla modifica (articolo 14, comma 1, lettera a) n. 1) del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge
10 agosto 2023, n. 103); che la citata normativa produce una disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato;
che la Direttiva 1999/70/CE, clausola 4 par. 1, prevede che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; che la Cassazione ha stabilito l'imprescrittibilità del diritto del docente ad ottenere la ricostruzione della carriera;
che la prima interruzione della prescrizione, esclusivamente a fini economici, è del settembre 2017; che l''amministrazione scolastica non potrà invocare il blocco della maturazione stipendiale per i mesi del 2013, ex art. 1, comma 1 lett. b), del DPR 122/2013, atteso che il DL 3/2014 ha sospeso la retrocessione alla classe stipendiale inferiore del personale che aveva acquisito una classe stipendiale superiore nel corso del 2013, sospendendo anche i provvedimenti di recupero adottati, con conseguente ripristino della posizione superiore eventualmente maturata nel corso del 2013, implicitamente attribuendo piena validità, ad ogni effetto, ai mesi dell'anno 2013; che, quanto alla piena validità degli anni del dottorato di ricerca, il ricorrente ha svolto tale corso di formazione post-laurea dal 1.11.1999 al 31.10.2002, conseguendo il titolo in data 4.3.2003; che il 15.11.2001 il ricorrente ha iniziato la propria carriera di docente MIM sottoscrivendo il suo primo contratto di supplenza ed è stato successivamente immesso in ruolo a decorrere dal 1.9.2006; che conseguentemente, il suo periodo di dottorato deve essere valutato sia come servizio pre-ruolo (dal
1.11.1999 al 14.11.2001) sia come attività temporalmente coincidente con il servizio effettivo (dal
15.11.2001 al 31.10.2002); che alla luce della vigente normativa e della giurisprudenza il servizio prestato in costanza di impiego, ovvero dal 15.11.2001, deve essere interamente riconosciuto;
di sapere che l'art. 485 del d. lgs 297/1994 fa menzione unicamente del servizio “prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università”; che tuttavia, nonostante il tenore letterale della disposizione, escludere dal computo degli anni di servizio pre- ruolo l'attività svolta durante il dottorato sembrerebbe violare il principio di eguaglianza e parità di trattamento economico, non potendosi ravvisare alcun motivo oggettivo che imponga tale scelta;
che, quanto al mancato riconoscimento della supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero dopo maggio 2017, in quanto abolito a fine maggio 2017, lo stesso deve essere applicato al ricorrente in ragione del fatto che il suo servizio estero ha avuto inizio prima della modifica legislativa e, precisamente, nell'anno scolastico 2015/2016; che risulta inoltre che ad altri docenti sia stata applicata la supervalutazione, anche per periodi successivi al 30.5.2017.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:"in via principale: accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutto il servizio di lavoro a tempo determinato non di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento dell'integrale anzianità di servizio, sia a fini giuridici che economici;
accertato e dichiarato altresì il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per intero, a fini giuridici ed economici, lo svolgimento del dottorato di ricerca;
accertato e dichiarato altresì il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la supervalutazione estero per il periodo successivo al 30.05.2017 ed, infine, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per intero l'anno scolastico 2013; accertato e dichiarato, in ogni caso, il corretto computo dei giorni di effettivo servizio prestato, anche nel periodo successivo all'inserimento in ruolo, condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a collocare il ricorrente nella posizione stipendiale maturata a seguito del suddetto riconoscimento, con emissione di nuovo decreto di ricostruzione di carriera;
condannare altresì l'Amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'errata collocazione nella posizione stipendiale, e che risulteranno invece dovute a seguito della ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, nonché al pagamento di tutte le differenze retributive comunque dovute per effetto del riconoscimento per intero del pre-ruolo, dello svolgimento del dottorato di ricerca, della supervalutazione estero successiva al 30.05.2017 e dell'anno scolastico
2013 o, comunque, per effetto del corretto computo dei giorni di effettivo servizio prestato, anche nel periodo successivo all'inserimento in ruolo. Con interessi legali dal dì del dovuto al saldo su tutte le somme liquidate. Con vittoria di spese e competenze di causa e sentenza esecutiva come per legge”.
Il convenuto si costituiva in giudizio con una prima memoria difensiva depositata il CP_1
13.3.2024 chiedendo di volere.” 1. Ritenere e dichiarare l'incompetenza territoriale in favore del foro di Roma;
2. Ritenere e dichiarerà l'infondatezza della domanda nel merito e, per l'effetto, rigettarla. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
In particolare il M.I.M. riportava testualmente il contenuto della memoria difensiva depositata nel procedimento incardinato dal ricorrente presso il Tribunale di Perugia deducendo: la parziale prescrizione;
l'infondatezza nel merito atteso che, quanto alla domanda di valutazione del dottorato di ricerca svolto, in parte, prima del primo rapporto lavorativo e, in parte, successivamente, ai sensi dell'art. 485 d. lgs n. 297/94 al personale docente è riconosciuto il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università; che ai sensi dell'art 24 comma 9 bis l. n. 240/10 sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a t.d. del personale docente già di ruolo;
che si tratta di docenti di ruolo che, durante il periodo di durata del contratto di ricercatore, sono collocati in aspettativa senza assegni e senza contribuzioni previdenziali;
che il dottorato di ricerca non è ricompreso in alcuna di tali ipotesi e, pertanto, i relativi periodi in cui è stato svolto tale corso di studi, anteriormente alla conclusione del rapporto di lavoro scolastico, non sono riconoscibili;
che, quanto al periodo di dottorato di ricerca svolto in costanza di rapporto di lavoro, parte ricorrente chiede di valutare ai fini della carriera gli stessi periodi due volte, sia come servizio svolto alle dipendenze dell'amministrazione, sia come dottorato di ricerca;
che, come disposto dal decreto n. 533/11 gli aa.ss. 01/02 e 02/03 sono stati interamente riconosciuti in favore del ricorrente (periodo da 01.09.01 a 31.08.03) in applicazione della regola dettata dall'art. 485 T.U. n. 297/94; che ne segue che il periodo di svolgimento del dottorato (14.11.01 – 31.10.02) è interamente ricompreso nel servizio già valutato ai fini della carriera del ricorrente;
che per quanto attiene alla domanda di supervalutazione del servizio prestato all'estero, con l'entrata in vigore del d. lgs. n. 64/17 di riordino della materia del servizio presso le scuole italiane all'estero, ai sensi dell'art. 38 è stato abrogato, tra gli altri, l'art. 673 del T.U. n.
297/94; che nessun beneficio ai fini della carriera è riconosciuto a chi presta servizio in sedi estere dopo il 31.05.17; che ai fini della carriera è irrilevante l'anno 2013; che l'art. 1 co. 1 lett. B d.P.R. n. 1228/13 aveva previsto la proroga fino al 31.12.13 dell'art. 9, co. 23, d.l. n. 78/10 (l. n. 122/10) sul blocco degli automatismi stipendiali per il personale del comparto scuola;
che con accordo sindacale con l' , il blocco in questione fu superato per gli anni 2010/2012, con cui furono CP_3 ripristinati gli scatti bloccati;
che con l'art. 1 d.l. n. 3/14 (l. n. 41/14) la norma è stata, poi, definitivamente consolidata.
Il M.I.M., difeso dai propri funzionari su delega dell'Avvocatura dello Stato, depositava il
15.11.2024 ulteriore memoria difensiva nella quale, così come nella prima memoria difensiva del
13.3.2024, riportava per esteso la memoria difensiva depositata presso il Tribunale di Perugia, chiedendo di volere “1) Dichiarare la l'infondatezza del ricorso stesso per i motivi sopra esposti,
e, in subordine la prescrizione parziale della pretesa. 3) Condannare la ricorrente a rimborsare all'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, calcolabili, in via forfetaria, in € 1500,00 ex art, 152 bis disp att. cpc.”.
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la discussione, concesso termine per note. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, all'esito della camera di consiglio decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva che dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente, docente a tempo indeterminato dal 01.09.06, avendo in precedenza svolto periodi di servizio a tempo determinato, ha ottenuto vari decreti di ricostruzione della carriera in atti, elaborati computando il servizio pre- ruolo, nonché il servizio di ruolo nella precedente qualifica, in base alle regole stabilite dall'art. 485
d.lgs. n. 294/94.
E' documentato che il ricorrente dal 17.10.2015 presta servizio presso scuole italiane all'estero, ove si trova ancora attualmente.
Il ricorrente ha chiesto con diverse istanze, non accolte dall'Amministrazione convenuta, la ricostruzione della carriera, computando anche gli anni in cui ha svolto il dottorato di ricerca (aa.ss.
1999/2000 – 2001/2002), comprendendo sia il periodo anteriore della sottoscrizione del primo contratto a tempo determinato (01.11.1999 – 14.11.2001), sia il periodo in costanza di impiego
(15.11.2001-31.10.2002); inoltre il ricorrente ha chiesto la supervalutazione del servizio prestato all'estero quale docente di ruolo anche per il periodo successivo al 31.05.2017, ovvero il periodo di servizio successivo all'entrata in vigore del d. lgs. n. 64/17 che ha abolito tale supervalutazione, nonché l'accertamento del suo diritto al riconoscimento per intero dell'anno scolastico 2013
DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE A VEDERSI
RICONOSCIUTO PER INTERO, A FINI ECONOMICI E GIURIDICI, LO
SVOLGIMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA
Periodo di dottorato di ricerca svolto dal ricorrente prima del primo contratto di lavoro (01.11.1999
– 14.11.2001). Ai sensi dell'art. 485 d. lgs n. 297/94 “ 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.(…) 5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università”.
Il dottorato di ricerca non è ricompreso in alcuna di tali ipotesi e, pertanto, i relativi periodi in cui è stato svolto tale corso di studi non sono riconoscibili.
Periodo di dottorato di ricerca svolto dal ricorrente in costanza di rapporto di lavoro (15.11.2001-
31.10.2002)
Il ricorrente chiede infondatamente di valutare ai fini della carriera lo stesso periodo due volte, sia come servizio svolto alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, riconoscimento pacificamente avvenuto, sia come dottorato di ricerca.
Infatti dal decreto di ricostruzione della carriera n. 533/11 in atti emerge che gli aa.ss. 2001/2002 e
2002/2003 sono stati riconosciuti in favore del ricorrente in applicazione dell'art. 485 d. lgs n.
297/94; ne consegue che il periodo di svolgimento del dottorato risulta già ricompreso nel servizio già valutato ai fini della carriera del dcoente e non può essere doppiamente valutato.
Ne consegue il rigetto della domanda.
DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA
SUPERVALUTAZIONE ESTERO ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 30.5.2017
Si osserva che l'art. 38 del d. lgs. n. 64/2017 di riordino della materia del servizio presso le scuole italiane all'estero ha abrogato l'art. 673 (“Valutazione del servizio prestato all'estero”) del d. lgs.
n. 297/1994.
Pertanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs n. 64/2017 (31.5.2017) nessun beneficio è riconosciuto agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, come invece avveniva in costanza di applicazione dell'art. 673.
A nulla rileva la circostanza che il servizio estero del ricorrente sia iniziato prima della modifica legislativa e nemmeno un eventuale errato riconoscimento ad altri docenti, peraltro non specificamente individuati, della supervalutazione anche nel periodo successivo al 31.5.2017. Ne consegue il rigetto della domanda.
DOMANDA DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE A VEDERSI
RICONOSCIUTO PER INTERO L'ANNO SCOLASTICO 2013
Si osserva che la questione è stata di recente affrontata e decisa dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con sentenza n.13618 del 21.5.2025, nella quale ha così statuito:
“Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14». Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del , Controparte_4 a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla Controparte_4 verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il
CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del
CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012. Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. ». 2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, che, secondo la Corte territoriale, ha impedito di tener conto della annualità del 2013 limitatamente al trattamento retributivo spettante nell'anno in questione, senza incidere in alcun modo sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di «blocco»; viceversa, per il ricorrente, ha CP_1 comportato la definitiva sterilizzazione a fini economici dell'annualità in parola, non computabile neppure ai fini dello sviluppo stipendiale successivo alla normativa di blocco, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva, consentito solo previo stanziamento delle relative risorse.
Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva,
a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. 2.5.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva….”.
La domanda, quindi, deve essere respinta.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere integralmente respinto.
In ragione della complessità della fattispecie e della novità in materia della sentenza della Suprema
Corte si compensano tra le parti le spese di lite.
PQM
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Roma, 19.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi