Articolo 117 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
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15 maggio 1975
Art. 117.

Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell' articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638 , e dell' articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei corpi, istituti e stabilimenti militari e degli enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i corpi e gli enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1975, come segue:


Esercito .......................................... L. 8.950.000.000;
Marina ............................................ " 9.000.000.000;
Aeronautica ....................................... " 5.650.000.000;
Arma dei carabinieri .............................. " 4.400.000.000.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975