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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/08/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2916/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 2916/2024
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2916/2024 R.G., posta in decisione, all'esito dell'udienza del
27.03.2025, da svolgersi con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc e promossa tra
nata a [...] il giorno 21 agosto 1976, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall' Avv. Federico Bocchini ( ) C.F._2
e dall'Avv. Barbara De Benedetti del Foro di Roma, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federico Bocchini sito in Roma, Via Vittoria Colonna n. 32,
- Attrice –
CONTRO
, nato a [...] il 10\01\1953 ivi residente Frazione Salita Monte Santo CP_1 complesso Messina 2 isolato A palazzina 4 cod. fisc. ELETTIVAMENTE C.F._3 domiciliato in via Santa Maria del selciato, 4 presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi che lo rappresenta e difende per procura in atti
- Convenuto –
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI: come da note per trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c. e contestuale istanza di emissione di decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, , adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per intimare sfratto per morosità nei confronti di invitandolo a lasciare CP_1
pagina1 di 9 immediatamente libero da persone l'immobile sito in Messina (ME), Salita Montesanto cpl Messina
2, Lotto A, pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale 119, part. 1403, sub. 51 e nel contempo citava chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per morosità nei confronti del CP_1 convenuto, ovvero pronunciare, in caso di opposizione, ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva;
sempre in via principale: in sede di convalida emettere, ex art. 664 c.p.c., decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, in danno del convenuto ed in favore del locatore di euro
3.500,00 (tremilacinquecento/00) per oneri condominiali scaduti e non pagati, oltre rivalutazione
ISTAT, il tutto con interessi come per legge;
in via subordinata: una volta disposto il mutamento del rito e dato termine alle parti per l'esperimento del preventivo tentativo obbligatorio di mediazione, nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00), oltre rivalutazione ISTAT ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con comparsa di costituzione del 31.05.2024 si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 della richiesta di sfratto per morosità “non convalidandolo essendo l'opposizione fondata su elementi documentali atti a comprovare l'adempimento della obbligazione che inerisce in capo al conduttore;
2) solo in via prudenziale ove del caso dovesse essere ritenuta a seguito della modifica del rito, necessaria la prova sulla esecuzione autorizzata dei lavori da portarsi a scomputo dei canoni , dare atto che il conduttore solo al fine di scongiurare la morosità è disponibile ad accantonare la somma di € 2.500,00 per fini di giustizia e da disporsi su ordine giudiziale all'esito del presente procedimento
; 3) in via gradata dare atto della disponibilità di avere concesso il relativo termine di grazia ma solo ed unicamente per scongiurare la eventuale emissione di ordinanza di convalida dello sfratto e salvo ogni azione in danno della locatrice 4) nel merito e previo cambiamento del rito a seguito della mancata emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, accertare e dichiarare che la morosità non persiste e che il conduttore ha assolto all'obbligazione che gli inerisce ed anzi ha diritto alla restituzione per gli importi condominiali pagati in misura maggiore rispetto al dovuto e che si reclamano in restituzione nell'importo di € 1.510,00;”
Con ordinanza del 12.07.2024, il Giudice “dato atto che l'udienza del 13.06.2024 si è svolta virtualmente con trattazione scritta e che le parti hanno depositato note scritte, nello specifico, parte intimante concludeva: “si riporta alle conclusioni spiegate nell'atto introduttivo ed in presenza di opposizione, chiede mutare il rito insistendo per l'emissione dell'ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva, in virtù della persistenza della morosità e dell'assenza di fondatezza dell'opposizione, peraltro non provata in alcun modo su prova scritta”; parte intimata, invero, si opponeva allo sfratto e chiedeva: “si insiste nella frapposta opposizione alla richiesta di ordinanza di pagina2 di 9 rilascio rinunziando alla domanda svolta in via estremamente subordinata e prudenziale della concessione del termine di grazia”, Non convalida l'intimazione di sfratto Dispone il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 667 c.p.c. e fissa all'uopo l'udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno 28 novembre 2024 ore 9:30 e ss, assegnando all'intimante termine perentorio sino a venti giorni prima della predetta udienza ed all'intimato termine perentorio sino a dieci giorni prima della predetta udienza per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di documenti e delle rispettive memorie integrative;
nella predetta udienza si procederà prioritariamente alla verifica dell'espletamento della disposta procedura di mediazione. Assegna il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio della procedura di mediazione.
Con memoria integrativa del 08.11.2024 chiedeva.” 1) accertare la Parte_1 persistenza della morosità per le somme intimate e, per l'effetto: - dichiarare risolto il contratto di locazione fra le parti relativo all'immobile sito in Messina (ME), Salita Montesanto cpl Messina 2,
Lotto A, pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale 119, part. 1403, sub. 51 per morosità e, comunque, nel caso di saldo da parte del conduttore di tutte le morosità, per grave inadempimento dello stesso;
- condannare il Sig. a provvedere all'immediata riconsegna nei confronti CP_1 della Sig.ra dell'immobile sito in Messina (ME), Salita Montesanto cpl Messina Parte_1
2, Lotto A, pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale 119, part. 1403, sub. 51; 2) condannare, altresì, il conduttore al pagamento di ogni ulteriore canone di locazione scaduto e non versato successivo alle mensilità già intimate sino al giorno dell'effettivo di rilascio;
3) rigettare integralmente ogni avversa domanda, anche formulata eventualmente in via riconvenzionale, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto in ragione di quanto esposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari..”
Con memoria integrativa del 15.11.2024, chiedeva: “1) Preliminarmente CP_1 dichiarare la improcedibilità del giudizio per il mancato rispetto del termine perentorio di inizio della mediazione su invito giudiziale 2) in via gradata rigettare la richiesta di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per assenza di debito da parte del conduttore accertando e dichiarando che la morosità non persiste e che il conduttore ha assolto all'obbligazione che gli inerisce ed anzi ha diritto alla restituzione per gli importi condominiali pagati in misura maggiore rispetto al dovuto e che si reclamano in restituzione nell'importo di € 1.510,00 oltre interessi e rivalutazione;
3)spese di lite vinte”.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato rispetto del termine perentorio di inizio della mediazione su invito giudiziale sollevata da parte resistente, atteso che in ordine al mancato rispetto del termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento, in linea pagina3 di 9 generale, che "in tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2-bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche" (Cass., n. 4133/2024). D'altra parte, “La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità
- senza alcun aggravio della durata del processo.”( Cassazione civile sez. III, 13/12/2024, n.32454).
Parte ricorrente ha depositato, con nota del 13.1.2025, comunque, verbale negativo di mediazione, in cui si dà atto che l'incontro è stato rinviato più volte per consentire l'adesione di Parte convocata, sicché si può ritenere che la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta.
Ciò posto, la domanda di risoluzione del contralto di locazione per uso abitativo per inadempimento della parte conduttrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Nella presente controversia, lo stratto è stato intimato - con atto del 19.04.2024 - dal locatore per morosità pregresse, ossia concernenti ii canoni di locazione relativi alle mensilità di dicembre
2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio del 2020 e dicembre 2021, accumulando una morosità complessiva pari ad euro 3.500,00.
Sennonché, secondo la prospettazione di parte intimata, la morosità non sussisteva perché tali importi dovevano compensarsi con lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dal conduttore su consenso del locatore,
In particolare, assume l'intimato che “la morosità dedotta da controparte si riferirebbe ad un periodo temporale dove la stessa sig.ra non aveva alcuna titolarità essendo ancora Parte_1 vivente la dante causa sig.ra con la quale era intercorso il rapporto negoziale Persona_1 locativo. Va ancora precisato che si tratta di morosità che risale al mese di dicembre 2019 – ai mesi da gennaio a maggio 2020 e al mese di dicembre 2021 ed oggi pretesi a distanza di oltre 4 anni !! A dire di controparte la morosità che grava sul conduttore è pari a € 3.500,00 Nella missiva del
pagina4 di 9 05\12\2023 era stata inserita anche la mensilità di gennaio 2023 che evidentemente, re melius perpensa, è stata riscontrata in contabilità dalla locatrice. Ma per quanto più infra dedotto e documentato non sussiste morosità alcuna da parte del conduttore che può dimostrare
l'adempimento dell'obbligazione che gli inerisce nei termini che seguono. Preliminare esame va condotto sulla richiesta di pagamento del canone per il mese di dicembre 2021 pagato con bonifico di € 625,00 a favore di valuta 13\12\2021. Vedasi il relativo bonifico. Mese di Parte_1 dicembre 2019 : - pagato in parte tramite di € 325,00 e € 300,00 a deconto per Controparte_2 le spese di casa sostenute direttamente da esso inquilino su accordo ed autorizzazione della locatrice dante causa. Il conduttore ha provveduto al pagamento della somma di € 2.800,00 per i lavori da eseguirsi a cura della proprietaria della casa con la quale aveva convenuto di anticiparli e di portarli
a deconto dai canoni per i mesi di gennaio febbraio marzo aprile e maggio 2020. Risultano quietanzati € 2800,00 da parte del prestatore d'opera da utilizzare per i decorsi mesi sopra indicati pari a € 2500,00 e con la differenza a coprire lo sbilancio del mese di dicembre 2019 Nulla pertanto deve il conduttore alla locatrice. Relativamente alla prova della esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su disposizione della precedente locataria viene naturale chiamare a testimoniare l'esecutore materiale e percettore della somma signor che Parte_2 potrà essere escusso proprio sull'ordine ricevuto dalla proprietaria sulla esecuzione dei lavori straordinari e sull'effettuato pagamento per i lavori eseguiti dal sig. .” CP_1
L'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata da parte intimata deriva dal principio, ribadito dalla costante giurisprudenza, secondo cui al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei casi in cui si verifichi una riduzione nel godimento del bene e anche quando si assuma che tale diminuzione sia riconducibile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento da parte del conduttore è legittima solo se venga a mancare completamente la controprestazione del locatore. In caso contrario, si verificherebbe un'alterazione del sinallagma contrattuale, che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
In sintesi, secondo la giurisprudenza della Suprema corte, alla quale si aderisce, la sospensione della controprestazione è legittima solo se è conforme a lealtà e buona fede (tra le tante, Cass., n.
2099/2013).
Valutati gli elementi offerti da parte resistente, non risulta provato quanto eccepito dal conduttore ossia che “Il conduttore ha provveduto al pagamento della somma di € 2.800,00 per i lavori da eseguirsi a cura della proprietaria della casa con la quale aveva convenuto di anticiparli
e di portarli a deconto dai canoni per i mesi di gennaio febbraio marzo aprile e maggio 2020”, Si evidenzia che dalla lettura della dichiarazione dell'esecutore dei lavori prodotta con la comparsa di costituzione nella fase sommaria si evince che i detti lavori sarebbero stati autorizzati non dalla pagina5 di 9 locatrice ma dal marito della stessa, tale sig. , con cui l'esecutore dei lavori avrebbe parlato Per_2 telefonicamente dopo che il conduttore, sig. gli avrebbe passato il telefono, dicendogli CP_1 anche che il costo dei detti lavori sarebbe stato concordato in euro 2800,00 e sarebbe stato corrisposto dal il quale avrebbe scalato tale somma dagli importi dovuti per i canoni di locazione. CP_1
Sennonché, parte resistente, in memoria integrativa chiede di provare per testimoni tale circostanza senza poi richiedere la testimonianza anche del detto sig. (con cui l'esecutore dei lavori Per_2 avrebbe parlato solo per telefono e dopo che la telefonata era stata fatta dal conduttore), asserito marito della locatrice, sicché la prova per testimoni richiesta (testimoni Testimone_1
) non è conducente a dimostrare quanto eccepito da parte resistente, in sintonia
[...] con l'orientamento secondo cui "il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte;
da ultimo, Cass. 19.1.2018, n. 1294; b) è uno dei due presupposti indispensabili per l'ammissibilità, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni,
a costituire il fondamento del diritto azionato. Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° co., c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass.
12.6.2015, n. 12192), perché – è esplicativo aggiungere – si verificherebbe altrimenti (cioè, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo) un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito.”
Laddove, nello sfratto per morosità (che comporta la risoluzione del vincolo negoziale per inadempimento del conduttore) il locatore-attore deve provare solo la sussistenza di un legittimo titolo
(ossia il contratto di locazione stipulato e registrato), adducendo l'inadempimento grave del conduttore, laddove incombe su quest'ultimo la prova di fatti modificativi/estintivi dell'altrui avversa pretesa.
D'altra parte, l'art. 1577 c.c., comma 2, stabilisce che il conduttore può eseguire direttamente le riparazioni urgenti, cioè non differibili, purché ne dia contestuale comunicazione al locatore.
La norma non esige, dunque, che il conduttore ottenga dal locatore alcuna autorizzazione, essendo sufficiente che si limiti ad avvisarlo. L'art. 1575 c.c., pone come obbligazione principale del locatore il dovere di mantenere la cosa in istato da servire all'uso convenuto;
il successivo art. 1576
c.c., stabilisce che, durante la locazione, il conduttore deve eseguire tutte le riparazioni necessarie ad pagina6 di 9 eccezione di quelle di piccola manutenzione;
l'art. 1577 c.c., dispone, al comma 1, che il conduttore dia avviso al locatore della necessità di eseguire riparazioni che non siano a proprio carico e, al secondo comma, gli consente di provvedere direttamente a quelle urgenti dandone contemporaneo avviso al conduttore al fine di ottenere il rimborso della relativa spesa. L'interpretazione sistematica della norma induce ad affermare che, ove occorrano interventi di manutenzione straordinaria, il locatore ha l'obbligo contrattuale di intervenire e di eseguirli. L'urgenza dell'intervento attribuisce al conduttore - allo scopo di tutelarlo -la facoltà di provvedervi direttamente. La necessità del contemporaneo avviso è posto a tutela del locatore, il quale ha - a sua volta - facoltà di intervenire sia eventualmente per contestare la necessità dei lavori, sia per compiere le scelte relative alla loro esecuzione, di cui in definitiva dovrà sopportare il costo.
D'altra parte, è principio generale del nostro ordinamento che nella esecuzione del contratto le parti debbono comportarsi secondo buona fede.
A quanto sopra consegue che, allorché il locatore sia a conoscenza della necessità di procedere a lavori di manutenzione straordinaria nell'immobile locato, la mancata esecuzione degli stessi entro un limite temporale ragionevole, che deve essere apprezzato con riferimento alla loro natura, entità e necessità, ne determina l'inadempimento contrattuale e legittima il conduttore, sempre in presenza del carattere dell'urgenza, di provvedervi direttamente e a ottenere il rimborso del costo.
Nella presenta controversia, tuttavia, il conduttore non ha dimostrato che il locatore fosse effettivamente a conoscenza della necessità di eseguire delle riparazioni straordinarie, potendo i testi indicati solo riferire che l'esecutore dei lavori avrebbe parlato – per telefono- con una persona che poteva essere il marito della locatrice;
persona, però che non è stata indicata e richiesta come testimone.
Né parte resistente ha dimostrato di avere diritto alla restituzione per gli importi condominiali pagati in misura asseritamente maggiore rispetto al dovuto e che chiede pertanto in restituzione nell'importo di € 1.510,00 oltre interessi e rivalutazione. invero, in comparsa di CP_1 costituzione afferma di essere “creditore della proprietaria della somma di € 1510,00 della quale si chiede la restituzione per oneri condominiali maggiori rispetto alla spesa mensile che è pari a € 104,00 mentre il conduttore ne versa € 125,00.”. Sennonché, con la comparsa di costituzione, parte intimata allega solo ordine di bonifico del 13.12.2021 in cui si evince che il conduttore ha pagato euro 125 per condominio e ordine di bonifico del 01.02.2023 in cui si evince che il conduttore ha pagato 125 euro per condominio per il mese di gennaio, ma non ha fornito ulteriore prova di avere pagato anche per altri mesi una somma complessivamente maggiore di quella dovuta per oneri condominiali, come previsto in contratto di locazione.
pagina7 di 9 Ne consegue che deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di lazione in essere tra le parti in causa.
In vero, in tema di contratti di locazione ad uso abitativo, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli articoli 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431) - a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della "mora debendi" a dolo o colpa grave del debitore
D'altra parte, a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene, laddove, nella presente controversia il conduttore non contesta la circostanza affermata dal locatore che il conduttore non ha corrisposto i canoni di locazione da novembre 2024 in poi.
Ne consegue che devo essere accolte le domande del ricorrente avanzate in memoria integrativa e richiamate in note sostitutive dell'udienza in presenza di “dichiarare risolto il contratto di locazione fra le parti relativo all'immobile sito in Messina (ME), Salita Montesanto cpl Messina 2, Lotto A, pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale 119, part. 1403, sub. 51 per morosità e, comunque, nel caso di saldo da parte del conduttore di tutte le morosità, per grave inadempimento dello stesso;
- condannare il Sig. a provvedere all'immediata riconsegna nei confronti della Sig.ra CP_1
dell'immobile sito in Messina (ME), Salita Montesanto cpl Messina 2, Lotto A, Parte_1 pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale 119, part. 1403, sub. 51; 2) condannare, altresì, il conduttore al pagamento di ogni ulteriore canone di locazione scaduto e non versato successivo alle mensilità già intimate sino al giorno dell'effettivo di rilascio;
”; mentre non posso essere accolte le domande di parte resistente formulate in memoria integrativa di :” rigettare la richiesta di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per assenza di debito da parte del conduttore
pagina8 di 9 accertando e dichiarando che la morosità non persiste e che il conduttore ha assolto all'obbligazione che gli inerisce ed anzi ha diritto alla restituzione per gli importi condominiali pagati in misura maggiore rispetto al dovuto e che si reclamano in restituzione nell'importo di € 1.510,00 oltre interessi e rivalutazione”.
Le spese seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte intimata opponente.
P.Q.M.
Il Giudice così definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa domanda,
1) accoglie le domande di parte ricorrente di “dichiarare risolto il contratto di locazione fra le parti relativo all'immobile sito in Messina (ME), Salita Montesanto cpl Messina 2, Lotto A, pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale 119, part. 1403, sub. 51 per morosità e, comunque, nel caso di saldo da parte del conduttore di tutte le morosità, per grave inadempimento dello stesso;
- condannare il Sig. a provvedere all'immediata CP_1 riconsegna nei confronti della Sig.ra dell'immobile sito in Messina (ME), Parte_1
Salita Montesanto cpl Messina 2, Lotto A, pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale
119, part. 1403, sub. 51; 2) condannare, altresì, il conduttore al pagamento di ogni ulteriore canone di locazione scaduto e non versato successivo alle mensilità già intimate sino al giorno dell'effettivo di rilascio”, oltre che alla condanna al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti e indicati in atto di intimazione di sfratto per morosità pari ad euro 3.500,00 per i canoni di locazione relativi alle mensilità di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio del 2020 e dicembre 2021,
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto intimato opponente;
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida, a favore del ricorrente in euro 76,00 per esborsi documentati e euro 2540,00 per compensi, oltre IVA e
Cpa se ed in quanto dovute, rimborso forfettario 15%
Messina, 19.08.2025
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 2916/2024
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2916/2024 R.G., posta in decisione, all'esito dell'udienza del
27.03.2025, da svolgersi con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc e promossa tra
nata a [...] il giorno 21 agosto 1976, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa ai fini del presente atto dall' Avv. Federico Bocchini ( ) C.F._2
e dall'Avv. Barbara De Benedetti del Foro di Roma, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Federico Bocchini sito in Roma, Via Vittoria Colonna n. 32,
- Attrice –
CONTRO
, nato a [...] il 10\01\1953 ivi residente Frazione Salita Monte Santo CP_1 complesso Messina 2 isolato A palazzina 4 cod. fisc. ELETTIVAMENTE C.F._3 domiciliato in via Santa Maria del selciato, 4 presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi che lo rappresenta e difende per procura in atti
- Convenuto –
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI: come da note per trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c. e contestuale istanza di emissione di decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, , adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per intimare sfratto per morosità nei confronti di invitandolo a lasciare CP_1
pagina1 di 9 immediatamente libero da persone l'immobile sito in Messina (ME), Salita Montesanto cpl Messina
2, Lotto A, pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale 119, part. 1403, sub. 51 e nel contempo citava chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per morosità nei confronti del CP_1 convenuto, ovvero pronunciare, in caso di opposizione, ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva;
sempre in via principale: in sede di convalida emettere, ex art. 664 c.p.c., decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, in danno del convenuto ed in favore del locatore di euro
3.500,00 (tremilacinquecento/00) per oneri condominiali scaduti e non pagati, oltre rivalutazione
ISTAT, il tutto con interessi come per legge;
in via subordinata: una volta disposto il mutamento del rito e dato termine alle parti per l'esperimento del preventivo tentativo obbligatorio di mediazione, nel merito, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 3.500,00
(tremilacinquecento/00), oltre rivalutazione ISTAT ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con comparsa di costituzione del 31.05.2024 si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 della richiesta di sfratto per morosità “non convalidandolo essendo l'opposizione fondata su elementi documentali atti a comprovare l'adempimento della obbligazione che inerisce in capo al conduttore;
2) solo in via prudenziale ove del caso dovesse essere ritenuta a seguito della modifica del rito, necessaria la prova sulla esecuzione autorizzata dei lavori da portarsi a scomputo dei canoni , dare atto che il conduttore solo al fine di scongiurare la morosità è disponibile ad accantonare la somma di € 2.500,00 per fini di giustizia e da disporsi su ordine giudiziale all'esito del presente procedimento
; 3) in via gradata dare atto della disponibilità di avere concesso il relativo termine di grazia ma solo ed unicamente per scongiurare la eventuale emissione di ordinanza di convalida dello sfratto e salvo ogni azione in danno della locatrice 4) nel merito e previo cambiamento del rito a seguito della mancata emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, accertare e dichiarare che la morosità non persiste e che il conduttore ha assolto all'obbligazione che gli inerisce ed anzi ha diritto alla restituzione per gli importi condominiali pagati in misura maggiore rispetto al dovuto e che si reclamano in restituzione nell'importo di € 1.510,00;”
Con ordinanza del 12.07.2024, il Giudice “dato atto che l'udienza del 13.06.2024 si è svolta virtualmente con trattazione scritta e che le parti hanno depositato note scritte, nello specifico, parte intimante concludeva: “si riporta alle conclusioni spiegate nell'atto introduttivo ed in presenza di opposizione, chiede mutare il rito insistendo per l'emissione dell'ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva, in virtù della persistenza della morosità e dell'assenza di fondatezza dell'opposizione, peraltro non provata in alcun modo su prova scritta”; parte intimata, invero, si opponeva allo sfratto e chiedeva: “si insiste nella frapposta opposizione alla richiesta di ordinanza di pagina2 di 9 rilascio rinunziando alla domanda svolta in via estremamente subordinata e prudenziale della concessione del termine di grazia”, Non convalida l'intimazione di sfratto Dispone il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 667 c.p.c. e fissa all'uopo l'udienza ex art. 420 c.p.c. per il giorno 28 novembre 2024 ore 9:30 e ss, assegnando all'intimante termine perentorio sino a venti giorni prima della predetta udienza ed all'intimato termine perentorio sino a dieci giorni prima della predetta udienza per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi mediante deposito in cancelleria di documenti e delle rispettive memorie integrative;
nella predetta udienza si procederà prioritariamente alla verifica dell'espletamento della disposta procedura di mediazione. Assegna il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio della procedura di mediazione.
Con memoria integrativa del 08.11.2024 chiedeva.” 1) accertare la Parte_1 persistenza della morosità per le somme intimate e, per l'effetto: - dichiarare risolto il contratto di locazione fra le parti relativo all'immobile sito in Messina (ME), Salita Montesanto cpl Messina 2,
Lotto A, pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale 119, part. 1403, sub. 51 per morosità e, comunque, nel caso di saldo da parte del conduttore di tutte le morosità, per grave inadempimento dello stesso;
- condannare il Sig. a provvedere all'immediata riconsegna nei confronti CP_1 della Sig.ra dell'immobile sito in Messina (ME), Salita Montesanto cpl Messina Parte_1
2, Lotto A, pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale 119, part. 1403, sub. 51; 2) condannare, altresì, il conduttore al pagamento di ogni ulteriore canone di locazione scaduto e non versato successivo alle mensilità già intimate sino al giorno dell'effettivo di rilascio;
3) rigettare integralmente ogni avversa domanda, anche formulata eventualmente in via riconvenzionale, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto in ragione di quanto esposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari..”
Con memoria integrativa del 15.11.2024, chiedeva: “1) Preliminarmente CP_1 dichiarare la improcedibilità del giudizio per il mancato rispetto del termine perentorio di inizio della mediazione su invito giudiziale 2) in via gradata rigettare la richiesta di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per assenza di debito da parte del conduttore accertando e dichiarando che la morosità non persiste e che il conduttore ha assolto all'obbligazione che gli inerisce ed anzi ha diritto alla restituzione per gli importi condominiali pagati in misura maggiore rispetto al dovuto e che si reclamano in restituzione nell'importo di € 1.510,00 oltre interessi e rivalutazione;
3)spese di lite vinte”.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità per mancato rispetto del termine perentorio di inizio della mediazione su invito giudiziale sollevata da parte resistente, atteso che in ordine al mancato rispetto del termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento, in linea pagina3 di 9 generale, che "in tema di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, in quanto dal tenore letterale dell'art. 5, comma 2-bis, del medesimo decreto (nella formulazione applicabile ratione temporis) si ricava che la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione, essendo, peraltro, tale conclusione compatibile con la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche" (Cass., n. 4133/2024). D'altra parte, “La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità
- senza alcun aggravio della durata del processo.”( Cassazione civile sez. III, 13/12/2024, n.32454).
Parte ricorrente ha depositato, con nota del 13.1.2025, comunque, verbale negativo di mediazione, in cui si dà atto che l'incontro è stato rinviato più volte per consentire l'adesione di Parte convocata, sicché si può ritenere che la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta.
Ciò posto, la domanda di risoluzione del contralto di locazione per uso abitativo per inadempimento della parte conduttrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Nella presente controversia, lo stratto è stato intimato - con atto del 19.04.2024 - dal locatore per morosità pregresse, ossia concernenti ii canoni di locazione relativi alle mensilità di dicembre
2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio del 2020 e dicembre 2021, accumulando una morosità complessiva pari ad euro 3.500,00.
Sennonché, secondo la prospettazione di parte intimata, la morosità non sussisteva perché tali importi dovevano compensarsi con lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dal conduttore su consenso del locatore,
In particolare, assume l'intimato che “la morosità dedotta da controparte si riferirebbe ad un periodo temporale dove la stessa sig.ra non aveva alcuna titolarità essendo ancora Parte_1 vivente la dante causa sig.ra con la quale era intercorso il rapporto negoziale Persona_1 locativo. Va ancora precisato che si tratta di morosità che risale al mese di dicembre 2019 – ai mesi da gennaio a maggio 2020 e al mese di dicembre 2021 ed oggi pretesi a distanza di oltre 4 anni !! A dire di controparte la morosità che grava sul conduttore è pari a € 3.500,00 Nella missiva del
pagina4 di 9 05\12\2023 era stata inserita anche la mensilità di gennaio 2023 che evidentemente, re melius perpensa, è stata riscontrata in contabilità dalla locatrice. Ma per quanto più infra dedotto e documentato non sussiste morosità alcuna da parte del conduttore che può dimostrare
l'adempimento dell'obbligazione che gli inerisce nei termini che seguono. Preliminare esame va condotto sulla richiesta di pagamento del canone per il mese di dicembre 2021 pagato con bonifico di € 625,00 a favore di valuta 13\12\2021. Vedasi il relativo bonifico. Mese di Parte_1 dicembre 2019 : - pagato in parte tramite di € 325,00 e € 300,00 a deconto per Controparte_2 le spese di casa sostenute direttamente da esso inquilino su accordo ed autorizzazione della locatrice dante causa. Il conduttore ha provveduto al pagamento della somma di € 2.800,00 per i lavori da eseguirsi a cura della proprietaria della casa con la quale aveva convenuto di anticiparli e di portarli
a deconto dai canoni per i mesi di gennaio febbraio marzo aprile e maggio 2020. Risultano quietanzati € 2800,00 da parte del prestatore d'opera da utilizzare per i decorsi mesi sopra indicati pari a € 2500,00 e con la differenza a coprire lo sbilancio del mese di dicembre 2019 Nulla pertanto deve il conduttore alla locatrice. Relativamente alla prova della esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su disposizione della precedente locataria viene naturale chiamare a testimoniare l'esecutore materiale e percettore della somma signor che Parte_2 potrà essere escusso proprio sull'ordine ricevuto dalla proprietaria sulla esecuzione dei lavori straordinari e sull'effettuato pagamento per i lavori eseguiti dal sig. .” CP_1
L'infondatezza della domanda riconvenzionale formulata da parte intimata deriva dal principio, ribadito dalla costante giurisprudenza, secondo cui al conduttore non è consentito astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nei casi in cui si verifichi una riduzione nel godimento del bene e anche quando si assuma che tale diminuzione sia riconducibile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento da parte del conduttore è legittima solo se venga a mancare completamente la controprestazione del locatore. In caso contrario, si verificherebbe un'alterazione del sinallagma contrattuale, che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti.
In sintesi, secondo la giurisprudenza della Suprema corte, alla quale si aderisce, la sospensione della controprestazione è legittima solo se è conforme a lealtà e buona fede (tra le tante, Cass., n.
2099/2013).
Valutati gli elementi offerti da parte resistente, non risulta provato quanto eccepito dal conduttore ossia che “Il conduttore ha provveduto al pagamento della somma di € 2.800,00 per i lavori da eseguirsi a cura della proprietaria della casa con la quale aveva convenuto di anticiparli
e di portarli a deconto dai canoni per i mesi di gennaio febbraio marzo aprile e maggio 2020”, Si evidenzia che dalla lettura della dichiarazione dell'esecutore dei lavori prodotta con la comparsa di costituzione nella fase sommaria si evince che i detti lavori sarebbero stati autorizzati non dalla pagina5 di 9 locatrice ma dal marito della stessa, tale sig. , con cui l'esecutore dei lavori avrebbe parlato Per_2 telefonicamente dopo che il conduttore, sig. gli avrebbe passato il telefono, dicendogli CP_1 anche che il costo dei detti lavori sarebbe stato concordato in euro 2800,00 e sarebbe stato corrisposto dal il quale avrebbe scalato tale somma dagli importi dovuti per i canoni di locazione. CP_1
Sennonché, parte resistente, in memoria integrativa chiede di provare per testimoni tale circostanza senza poi richiedere la testimonianza anche del detto sig. (con cui l'esecutore dei lavori Per_2 avrebbe parlato solo per telefono e dopo che la telefonata era stata fatta dal conduttore), asserito marito della locatrice, sicché la prova per testimoni richiesta (testimoni Testimone_1
) non è conducente a dimostrare quanto eccepito da parte resistente, in sintonia
[...] con l'orientamento secondo cui "il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte;
da ultimo, Cass. 19.1.2018, n. 1294; b) è uno dei due presupposti indispensabili per l'ammissibilità, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni,
a costituire il fondamento del diritto azionato. Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° co., c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass.
12.6.2015, n. 12192), perché – è esplicativo aggiungere – si verificherebbe altrimenti (cioè, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo) un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito.”
Laddove, nello sfratto per morosità (che comporta la risoluzione del vincolo negoziale per inadempimento del conduttore) il locatore-attore deve provare solo la sussistenza di un legittimo titolo
(ossia il contratto di locazione stipulato e registrato), adducendo l'inadempimento grave del conduttore, laddove incombe su quest'ultimo la prova di fatti modificativi/estintivi dell'altrui avversa pretesa.
D'altra parte, l'art. 1577 c.c., comma 2, stabilisce che il conduttore può eseguire direttamente le riparazioni urgenti, cioè non differibili, purché ne dia contestuale comunicazione al locatore.
La norma non esige, dunque, che il conduttore ottenga dal locatore alcuna autorizzazione, essendo sufficiente che si limiti ad avvisarlo. L'art. 1575 c.c., pone come obbligazione principale del locatore il dovere di mantenere la cosa in istato da servire all'uso convenuto;
il successivo art. 1576
c.c., stabilisce che, durante la locazione, il conduttore deve eseguire tutte le riparazioni necessarie ad pagina6 di 9 eccezione di quelle di piccola manutenzione;
l'art. 1577 c.c., dispone, al comma 1, che il conduttore dia avviso al locatore della necessità di eseguire riparazioni che non siano a proprio carico e, al secondo comma, gli consente di provvedere direttamente a quelle urgenti dandone contemporaneo avviso al conduttore al fine di ottenere il rimborso della relativa spesa. L'interpretazione sistematica della norma induce ad affermare che, ove occorrano interventi di manutenzione straordinaria, il locatore ha l'obbligo contrattuale di intervenire e di eseguirli. L'urgenza dell'intervento attribuisce al conduttore - allo scopo di tutelarlo -la facoltà di provvedervi direttamente. La necessità del contemporaneo avviso è posto a tutela del locatore, il quale ha - a sua volta - facoltà di intervenire sia eventualmente per contestare la necessità dei lavori, sia per compiere le scelte relative alla loro esecuzione, di cui in definitiva dovrà sopportare il costo.
D'altra parte, è principio generale del nostro ordinamento che nella esecuzione del contratto le parti debbono comportarsi secondo buona fede.
A quanto sopra consegue che, allorché il locatore sia a conoscenza della necessità di procedere a lavori di manutenzione straordinaria nell'immobile locato, la mancata esecuzione degli stessi entro un limite temporale ragionevole, che deve essere apprezzato con riferimento alla loro natura, entità e necessità, ne determina l'inadempimento contrattuale e legittima il conduttore, sempre in presenza del carattere dell'urgenza, di provvedervi direttamente e a ottenere il rimborso del costo.
Nella presenta controversia, tuttavia, il conduttore non ha dimostrato che il locatore fosse effettivamente a conoscenza della necessità di eseguire delle riparazioni straordinarie, potendo i testi indicati solo riferire che l'esecutore dei lavori avrebbe parlato – per telefono- con una persona che poteva essere il marito della locatrice;
persona, però che non è stata indicata e richiesta come testimone.
Né parte resistente ha dimostrato di avere diritto alla restituzione per gli importi condominiali pagati in misura asseritamente maggiore rispetto al dovuto e che chiede pertanto in restituzione nell'importo di € 1.510,00 oltre interessi e rivalutazione. invero, in comparsa di CP_1 costituzione afferma di essere “creditore della proprietaria della somma di € 1510,00 della quale si chiede la restituzione per oneri condominiali maggiori rispetto alla spesa mensile che è pari a € 104,00 mentre il conduttore ne versa € 125,00.”. Sennonché, con la comparsa di costituzione, parte intimata allega solo ordine di bonifico del 13.12.2021 in cui si evince che il conduttore ha pagato euro 125 per condominio e ordine di bonifico del 01.02.2023 in cui si evince che il conduttore ha pagato 125 euro per condominio per il mese di gennaio, ma non ha fornito ulteriore prova di avere pagato anche per altri mesi una somma complessivamente maggiore di quella dovuta per oneri condominiali, come previsto in contratto di locazione.
pagina7 di 9 Ne consegue che deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto di lazione in essere tra le parti in causa.
In vero, in tema di contratti di locazione ad uso abitativo, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato - ai sensi degli articoli 5 e 55 della stessa legge (non abrogati dalla successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431) - a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o all'omesso pagamento degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito o tollerato, fermo restando, tuttavia, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento costituito dall'imputabilità della "mora debendi" a dolo o colpa grave del debitore
D'altra parte, a fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene, laddove, nella presente controversia il conduttore non contesta la circostanza affermata dal locatore che il conduttore non ha corrisposto i canoni di locazione da novembre 2024 in poi.
Ne consegue che devo essere accolte le domande del ricorrente avanzate in memoria integrativa e richiamate in note sostitutive dell'udienza in presenza di “dichiarare risolto il contratto di locazione fra le parti relativo all'immobile sito in Messina (ME), Salita Montesanto cpl Messina 2, Lotto A, pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale 119, part. 1403, sub. 51 per morosità e, comunque, nel caso di saldo da parte del conduttore di tutte le morosità, per grave inadempimento dello stesso;
- condannare il Sig. a provvedere all'immediata riconsegna nei confronti della Sig.ra CP_1
dell'immobile sito in Messina (ME), Salita Montesanto cpl Messina 2, Lotto A, Parte_1 pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale 119, part. 1403, sub. 51; 2) condannare, altresì, il conduttore al pagamento di ogni ulteriore canone di locazione scaduto e non versato successivo alle mensilità già intimate sino al giorno dell'effettivo di rilascio;
”; mentre non posso essere accolte le domande di parte resistente formulate in memoria integrativa di :” rigettare la richiesta di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti per assenza di debito da parte del conduttore
pagina8 di 9 accertando e dichiarando che la morosità non persiste e che il conduttore ha assolto all'obbligazione che gli inerisce ed anzi ha diritto alla restituzione per gli importi condominiali pagati in misura maggiore rispetto al dovuto e che si reclamano in restituzione nell'importo di € 1.510,00 oltre interessi e rivalutazione”.
Le spese seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte intimata opponente.
P.Q.M.
Il Giudice così definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra diversa domanda,
1) accoglie le domande di parte ricorrente di “dichiarare risolto il contratto di locazione fra le parti relativo all'immobile sito in Messina (ME), Salita Montesanto cpl Messina 2, Lotto A, pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale 119, part. 1403, sub. 51 per morosità e, comunque, nel caso di saldo da parte del conduttore di tutte le morosità, per grave inadempimento dello stesso;
- condannare il Sig. a provvedere all'immediata CP_1 riconsegna nei confronti della Sig.ra dell'immobile sito in Messina (ME), Parte_1
Salita Montesanto cpl Messina 2, Lotto A, pal. 4, piano IV, identificato al foglio catastale
119, part. 1403, sub. 51; 2) condannare, altresì, il conduttore al pagamento di ogni ulteriore canone di locazione scaduto e non versato successivo alle mensilità già intimate sino al giorno dell'effettivo di rilascio”, oltre che alla condanna al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti e indicati in atto di intimazione di sfratto per morosità pari ad euro 3.500,00 per i canoni di locazione relativi alle mensilità di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio del 2020 e dicembre 2021,
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto intimato opponente;
3) condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida, a favore del ricorrente in euro 76,00 per esborsi documentati e euro 2540,00 per compensi, oltre IVA e
Cpa se ed in quanto dovute, rimborso forfettario 15%
Messina, 19.08.2025
Il Giudice
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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