Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
RG 3715/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O.T., Dott. Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 7.3.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3715/2023, assunta in decisione il 7.3.2025, vertente tra:
c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Maria Spadaro, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via Schiavone Mati, n. 34/A, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1
dagli Avvocati Dario Adornato, Valeria Grandizio ( ), giusta procura C.F._2
generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 12.5.2021, il Sig. proponeva ATP ex art.445 Parte_1 bis, c.p.c., volto ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 L.222/84 dal 23.7.2020, data di presentazione della domanda amministrativa, o da quella riconosciuta di giustizia.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita alla Dott.ssa la quale, Persona_1
depositata la relazione, non riconosceva in capo al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari Pt_1
per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, la dott.ssa , nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1 procedimento di prime cure recante il NRG 1658/2021 concludeva che: “Analizzando quanto affermato dal CTP, si ribadisce che la patologia rachidea documentata non è di gravità tale da determinare una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa del soggetto, visto che
Per quanto sopra esposto, dunque, il requisito sanitario per il riconoscimento dell'Assegno
Ordinario di Invalidità non sussiste, in quanto le infermità documentate non riducono la capacità lavorativa del soggetto, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig. Pt_1
il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, nel quale chiedeva di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Parte ricorrente sosteneva che: “La C.T.U. redatta dalla dott.ssa non è condivisibile in Persona_1
quanto viziata da diverse contraddizioni diagnostiche valutative ed è altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta. Come si evince, infatti, dal parere sanitario reso dal Consulente di parte dell'odierno ricorrente, Dott. la relazione Persona_2
d'ufficio riconosce la gravità delle patologie di cui il ricorrente è affetto ma ne sottovaluta l'incidenza sull'attività lavorativa (autista di furgone con mansioni di carico e scarico merci).”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale ed osservando che: “Quanto al requisito sanitario, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate nel ricorrente. Appare, perciò evidente, in uno alla assenza di errori diagnostici, che la valutazione del CTU è fondata, seria ed ineccepibile e non riconosce la presenza di un quadro patologico importante. In ogni caso l'affermata pretesa al riconoscimento del diritto ipso iure in ragione della gravità delle patologie dedotte è inconferente poiché deve essere valutata l'incapacità di attendere alle occupazioni confacenti le proprie attitudini in relazione ad esse.”
Nel corso di tale giudizio, all'udienza del 22.11.24 questo Giudicante all'esito della discussione orale, esaminata la nuova certificazione medica prodotta da parte ricorrente per documentare un postulato aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, disponeva rinnovazione della ctu nella persona del dott. , specialista in ortopedia. Persona_3
Il CTU Dott. , in data 30.1.2025, depositava nuova consulenza tecnica d'ufficio. Nello Per_3
specifico, il Dott. , nella relazione di consulenza medico-legale, in risposta ai quesiti Per_3 sottoposti alla sua valutazione, così argomentava: “Sulla base di quanto depositato, si può rilevare in capo al ricorrente una condizione polipatologica, a carattere cronico evolutivo, in senso peggiorativo, che incide oggi in misura efficace sulla sfera lavorativa del Ricorrente (autista presso corriere espresso, dedito al ritiro e alla consegna di colli merci di varie dimensioni e forme), ex
Art. 1, L. 222/84.Tale condizione, alla luce della documentazione in atti, si è verosimilmente aggravata nel corso dell'iter giudiziario, raggiungendo la necessaria misura di legge ragionevolmente a decorrere dal mese di dicembre 2023 (ultimo anno), atteso il riscontro della nuova affezione (policitemia essenziale) ed il documentato ricorrente ricorso alle cure e agli accertamenti di carattere ortopedico, cui il ricorrente si è dovuto sottoporre sempre più frequentemente negli ultimi tempi, indice indiretto del verosimile sopraggiunto aggravamento della condizione già riconosciuta in sede di A.T.P. dall'allora C.T.U., ma da questa ritenuta non ancora efficace, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (ex Art. 1, L. 222/84).
Si può così concludere che, per quanto più sopra argomentato, Parte_2
è affetto da un quadro polipatologico che, in ragione della propria natura ed incidenza funzionale, determina sul ricorrente una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle di Lui attitudini (ex art. 1, L. 222/1984), a decorrere dal mese di dicembre 2023.”
Ritenute condivisibili le ragioni che hanno determinato il dott. a ritenere la sussistenza dei Per_3
requisiti richiesti per conseguire il beneficio ex art. 1 L. 222/84, la causa viene assunta in decisione con accoglimento del ricorso ex art.445 bis, VI comma, c.p.c., e consequenziale riconoscimento in capo al Sig. dell'assegno ordinario di invalidità ex art.1 Parte_1
L.222/84 a far data da DICEMBRE 2023, non ritenendo sussistenti elementi di rilievo tali da discostarsi dalla sopradetta decorrenza. Stante la decorrenza del beneficio richiesto, in data successiva anche alla proposizione del giudizio di merito, le spese processuali, per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale CP_1
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso in opposizione;
- accerta in capo a , il diritto all'assegno ordinario di invalidità Parte_1
ex art.1 L.222/84 a far data da DICEMBRE 2023, come da risultanze probatorie di cui alla consulenza tecnica d'ufficio redatta dal Dott. ; Persona_3
- compensa interamente fra le parti il pagamento delle spese processuali per entrambe le fasi di giudizio;
pone definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in CP_1
favore della Dr.ssa e del Dott. , come da separati provvedimenti. Persona_1 Persona_3
Reggio Calabria, lì 7.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino