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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Carlo
Salvatore Hamel, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 542 dell'anno 2022
T R A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Gaetano Parte_4
Scalici ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Erice (Tp), nella via Capitano Tilotta n. 5
Attori
Contro
e tutti rappresentati e Controparte_1 Controparte_2
difesi dall'avv. Giordano Orlando ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, nella via Michelangelo Fardella n. 6,
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli attori – premettendo che il loro padre, Persona_1
(deceduto in data 7.10.2008), era comproprietario, insieme con la sorella,
(odierna convenuta), di un immobile sito in Controparte_3
Pantelleria (Tp), iscritto nel N.C.E. U. di Pantelleria, al foglio 8, particella
338, p.T.-e 1, A/2 di 3^, vani 5,5, r.c. L.371, in forza di donazione dalla madre , con atto Rep. n. 111294 del 13.10.1982 – hanno Controparte_4 chiesto accertarsi il diritto di comproprietà sul bene e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di donazione per la proprietà esclusiva, posto in essere l'8.9.2016, da a favore del marito, Controparte_3 [...]
(pure odierno convenuto), trattandosi di donazione di cosa CP_5
parzialmente altrui, nulla per difetto di causa.
Secondo la prospettazione degli attori, nonostante il trasferimento in
Venezuela, il padre sarebbe periodicamente tornato in Italia con la moglie;
solo per l'affetto che li legava, avrebbe consentito alla sorella di utilizzare l'immobile sul quale si controverte come residenza estiva;
nel
2008 avrebbe proposto alla sorella di effettuare dei lavori di ristrutturazione utili a rendere l'immobile autonomo per le due famiglie, ai quali, però, la convenuta si sarebbe opposta. Di più, nel marzo 2012, avrebbe convocato gli odierni attori, assieme alla Controparte_3
ormai defunta madre, innanzi a un organismo di A.D.R., invocando il proprio intervenuto acquisto per usucapione anche della quota del 50% di comproprietà del bene nella titolarità del defunto fratello. La zia avrebbe, pure, presentato una domanda di ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni, con la modifica degli estremi catastali del bene. Da ultimo, la convenuta avrebbe donato la piena proprietà del CP_3
bene al marito con atto da ritenersi nullo perché avente Controparte_5
ad oggetto cosa parzialmente altrui. Pertanto, gli attori, quali eredi del padre hanno chiesto al Tribunale di: “A- Accertare e Persona_1
dichiarare, per i motivi per cui alla premessa che i Sig.ri , Parte_1 Parte_2
, e sono i legittimi comproprietari del
[...] Parte_3 Parte_4
50% dell'immobile oggi censito al N.C.E.U. di Pantelleria al foglio 8, particella 737
(precedentemente part. 338) Categoria A/3 Superficie 159 mq, Rendita 658,48, sita in Pantelleria Contrada Campobello, piano terra e 1 piano, per effetto dei titoli di provenienza (atto di donazione Rep. n. 111294 del 13/10/1982 avanti in Notaio
Dott. doc. n. 1 e 1 bis a favore del padre degli odierni attori Persona_2
2 , e successiva Dichiarazione di Successione del padre Persona_1 Per_1
presentata presso l'Agenzia del Territorio di Trapani in data 30.09.2009
[...]
al n. 1060 Volume 337 ( doc. n.3). B- E per l'effetto dichiarare e accertare la nullità dell'atto di donazione datato il 08/09/2016 fatto dalla Sig.ra
[...]
a favore del marito e registrato ai n°22475 Repertorio CP_3 Controparte_5
e n°12950 Raccolta, in data 05/10/2016 redatto avanti il notaio per Per_3
difetto di causa, poiché è stato donato anche il 50% del bene di proprietà altrui, condannando gli odierni convenuti a restituire il bene emarginato”.
2. Costituendosi in giudizio, e Controparte_3 Controparte_5
hanno preliminarmente eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Marsala. Nel merito, hanno contestato le deduzioni attoree e, in via riconvenzionale, dedotto di aver usucapito la piena proprietà dell'immobile sul quale si controverte, per avere la convenuta dal 1982 ad oggi, sempre esercitato sull'immobile un possesso CP_3
pieno, inequivoco, pacifico e continuato, agendo uti dominus, nel disinteresse degli attori, che non avrebbero mai curato gli aspetti gestori relativi al bene per cui è causa e che avrebbero avuto contezza dell'atto di donazione solo a cinque anni dalla stipula.
Pertanto, i convenuti hanno chiesto: “in linea preliminare, dichiarare la propria incompetenza per territorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 c.p.c. e condannare, per
l'effetto, gli attori alla refusione, in favore dei convenuti, delle spese del presente giudizio;
in subordine e nel merito, rigettare le domande attoree, ritenendo e dichiarando l'usucapione da parte della signora della quota Controparte_1
pari alla metà indivisa dell'immobile sito in Pantelleria, località Campobello, iscritto al N.C.U. del Comune di Pantelleria al foglio n. 8, particella 737, cat. A/3, per effetto del possesso continuato, ultraventennale, pieno, pacifico ed inequivoco su esso dalla medesima esercitato e, per l'effetto, dichiarare la validità dell'atto di donazione in data 8/09/2016 ai rogiti del Notaio Dott. n. 22475 Rep. e n. Persona_4
3 12950 Racc., mercé il quale la proprietà del dianzi detto immobile è stata trasferita al sig. . Controparte_5
Istruita tramite prove testimoniali, la causa viene ora in decisione.
3. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione preliminare d'incompetenza territoriale spiegata da parte convenuta.
Ed, infatti, la domanda attorea non è volta soltanto all'accertamento della proprietà del bene per la quota del 50% ma, anche, ad ottenere declaratoria di nullità del contratto di donazione stipulato dai convenuti in data 8.9.2016, con conseguente applicabilità dei criteri di cui agli artt. 18 e
20 cpc e radicamento della competenza del Tribunale adito, in ragione del luogo di stipula del contratto e della residenza dei convenuti.
4. Tanto premesso, passando al merito della controversia, risulta per tabulas che l'immobile sito in Pantelleria, censito al N.C.E.U. di Pantelleria al foglio 8, particella 737 (precedentemente part. 338) Categoria A/3
Superficie 159 mq, Rendita 658,48, sita in Pantelleria Contrada
Campobello, piano terra e piano primo, è pervenuto al dante causa degli attori e alla convenuta per atto di donazione del Controparte_3
13.10.1982, n. rep. 111294 (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
Dalla lettura di tale atto si ricava che il bene è stato donato da
[...]
ai figli “indivisamente e in parti uguali”, così da ritenersi CP_4
comproprietari ciascuno per la quota del 50%. Pure provata sulla base della dichiarazione di successione depositata e dei certificati in atti la qualità degli attori di eredi del loro padre qualità, Persona_1
d'altronde, nemmeno contestata tra le parti.
5. Ciò posto, va segnalato in diritto che, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto a estendere tale possesso in termini di
4 esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr. Cassazione civile sez. II , 7 ottobre 2020
n. 21575).
In altri termini, non si usucapisce provando esclusivamente di aver avuto l'integrale possesso dei beni, dovendosi altresì provare che il possesso sia stato posto in essere in modo tale da escludere, in concreto, quello degli altri comproprietari, in ciò sostanziandosi il possesso esclusivo, ancorché non sia necessaria l'interversione del titolo del possesso (cfr. Cass. Civ., sent. n. 966 del 16.01.2019).
6. Ciò posto, ad una valutazione critica del compendio istruttorio in atti, non può ritenersi raggiunta la prova del possesso esclusivo della comproprietaria per il periodo di tempo necessario Controparte_3
ai fini dell'usucapione.
Militano in senso contrario:
- la missiva del 22/10/2005 (allegato 4 alla citazione) da parte del convenuto con la quale veniva richiesta al de cuius degli Controparte_5
odierni attori la corresponsione di somme a titolo di ICI. I convenuti, solo con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc, hanno contestato che la richiesta fosse riferibile all'immobile per cui è causa, perché relativa ad altri immobili di cui sarebbe stato titolare e che Persona_1
sarebbero stati gestiti dal cognato. Dalla documentazione allegata alla memoria, però, nulla si evince sulla effettiva titolarità di altri immobili da parte di gestiti dal in particolare, dal Persona_1 CP_5
rendiconto di cui al doc. 1 allegato alla memoria non è possibile escludere che, in effetti, le somme corrisposte a titolo di ICI da parte del CP_5
nell'interesse di fossero riferibili all'immobile di Persona_1
5 Pantelleria. Peraltro, il rendiconto allegato è documento a formazione unilaterale da parte del convenuto e privo di data certa. Ancora,
l'esistenza di rapporti di mandato per la gestione di beni e per riscossione di canoni e altri proventi tra e alcuni membri della Parte_5
famiglia degli attori - rapporti legati anche alle sorti della società CAGIP
SAS di cui e erano soci (cfr. sentenza n. Parte_1 Controparte_5
941/2014 del Tribunale di Trapani allegato n. 2 alla memoria terzo termine dei convenuti)- è indice di legami fiduciari tra le parti che potevano giustificare l'affidamento anche della gestione dell'immobile di
Pantelleria alla convenuta e al marito da parte del fratello originario comproprietario;
- le dichiarazioni del teste di particolare rilevanza in Testimone_1
quanto parente della convenuta, il quale ha rappresentato che, nel periodo tra il 2001 e il 2006, il cugino – figlio di e Pt_4 Persona_1
odierno attore- aveva alloggiato per un periodo di dieci o quindici giorni nell'immobile di Contrada Campobello;
peraltro, con riferimento alla situazione dell'immobile, il testimone ha precisato che “di solito le porte vengono tenute aperte durante la giornata, quindi solitamente non occorrono le chiavi per entrare o uscire”; entrambe le circostanze costituiscono indizi dell'assenza di intento da parte della comproprietaria
[...]
di escludere il proprio fratello e la sua famiglia dal CP_3
compossesso del bene per cui è causa;
- la conferma da parte di tutti i testi del fatto che la convenuta non abbia abitato continuativamente l'immobile dal 1982 agli anni 2000, ma che utilizzasse l'immobile come residenza per le vacanze estive: si tratta di un comportamento compatibile con l'esercizio di un diritto di comproprietà sul bene e non manifesta alcun intento escludente nei confronti degli altri comproprietari, anzi costituisce indice esteriore di un possesso uti
6 condominus, in considerazione del fatto che il bene venisse utilizzato solo stagionalmente dalla contitolare;
- le dichiarazioni del teste che ha confermato di essere stato Tes_2
contattato da nel mese di giugno del 2007, per Persona_1
effettuare un preventivo per la ristrutturazione dell'immobile di
Pantelleria, avendo visionato, in quell'occasione, dei disegni di frazionamento in due unità immobiliari (elaborati grafici pure prodotti dagli attori al doc. 5); si tratta di circostanze che manifestano un interessamento di all'immobile e l'esistenza di un Persona_1
legame di fatto del de cuius degli attori con il bene, tanto da poter realizzare dei disegni tecnici relativi all'unità abitativa in questione.
7. Alla luce degli indici richiamati, non paiono decisivi, perché compatibili con un possesso uti condominus da parte della convenuta, le ulteriori circostanze emerse all'esito delle prove orali, ovvero che Per_1
non avesse più visitato l'immobile dal suo trasferimento
[...]
all'estero, che si fosse occupata almeno dal 1998 Controparte_3
della manutenzione del bene e del pagamento delle imposte, che avesse commissionato dei lavori di ristrutturazione, che avesse concesso l'immobile in comodato a terzi negli anni 2000, e che dal 2009 avesse consentito al marito di porre la propria residenza sul bene.
8. Ancora, l'azione pare infondata anche sul piano temporale. Ed, infatti, va riconosciuta valenza interruttiva del termine utile per l'usucapione, analogamente a quanto avviene per la domanda di mediazione, alla partecipazione da parte di al procedimento di mediazione Parte_1
introdotto nel 2012 dalla odierna convenuta per Controparte_3
ottenere il riconoscimento dell'avvenuta usucapione sul bene. Con la dichiarazione di adesione al procedimento l'attrice ha, infatti, contestato
“l'acquisto per usucapione invocato dalla Sig.ra della quota di Controparte_3
comproprietà relativa all'immobile sito in Pantelleria, c/da Campobello intestata agli
7 eredi del Sig. . Con l'atto di costituzione l'attrice ha Persona_1
rivendicato la comproprietà e il compossesso del bene proponendo quali soluzioni conciliative il frazionamento del bene o l'acquisto della propria quota da parte di così da integrare atto interruttivo Controparte_3
ai sensi dell'art. 1165 cc.
Per cui, riferendosi le circostanze più rilevanti emerse all'esito dell'istruttoria orale e sopra sintetizzate a periodo successivo all'anno
1998, non potrà dirsi maturato il termine ventennale previsto dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà esclusiva del bene da parte di Controparte_3
La domanda riconvenzionale proposta dai convenuti va, quindi, rigettata.
9. Va, a questo punto, esaminata la domanda di declaratoria della nullità della donazione del 08/09/2016 della proprietà piena del bene per cui è causa da a Controparte_3 Controparte_5
L'atto di donazione va dichiarato nullo perché avente ad oggetto cosa parzialmente altrui.
Ed, infatti, per giurisprudenza pacifica (cfr. Cassazione civile sez. un.,
15/03/2016, n. 5068), “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante”.
10. I convenuti andranno, quindi, condannati a consentire il compossesso del bene da parte degli odierni attori (in questi termini, come azione ex art. 1102 c.c., va qualificata la pretesa degli attori alla restituzione del bene).
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara che gli odierni attori, quali eredi di Per_1
sono comproprietari per la quota del 50% dell'immobile
[...]
identificato al N.C.E.U. del Comune di Pantelleria al foglio 8, particella
737 (precedentemente part. 338), Categoria A/3, Superficie 159 mq,
Rendita 658,48, sito in Pantelleria, Contrada Campobello, piano terra e piano primo;
- per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di donazione in Notar Per_5
stipulato in data 8/9/2016 da in favore
[...] Controparte_3
di n. 22475 Repertorio e n. 12950 Raccolta, registrato Controparte_5
in Trapani in data 5/10/2016;
- condanna i convenuti a consentire agli attori di esercitare il compossesso sull'immobile sopra indicato;
- rigetta ogni ulteriore domanda.
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si liquidano in € 2.540,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
- Ordina al Dirigente dell'Agenzia del Territorio- Servizio Pubblicità
Immobiliare di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Così deciso in Trapani, in data 18.3.2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
9