Articolo 11 bis della Legge 22 febbraio 2000, n. 28
Articolo 13Articolo 11 ter
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19 novembre 2003
Art. 11-bis. (( (Ambito di applicazione) )) (( 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale. ))
Entrata in vigore il 19 novembre 2003