Ordinanza cautelare 26 gennaio 2022
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/01/2022, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolangelo Zurlo, Maurizio Sanasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 26 novembre 2021, con il quale il Direttore dell’Ufficio Monocratico Definitivo del Credito di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha disposto, a carico di parte ricorrente, la restituzione (per indebita percezione) dei contributi comunitari (titoli ordinari della R.N.) erogati in favore del predetto quale “Nuovo Agricoltore” per il settore Domanda Unica - Campagna 2012, pari a complessivi € 22.338,97;
nonché di ogni altro atto antecedente, connesso e/o comunque consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il Con. dott.ssa Patrizia Moro.
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non appare fondato in quanto:
-come risulta dal processo verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza di Gallipoli in data 7 giugno 2018, su cui si basa il provvedimento impugnato, il ricorrente ha dichiarato, fra l’altro, che i terreni che sono stati inseriti nella pratica a suo nome per la Campagna 2012, in realtà sono stati “ coltivati da -OMISSIS-con i suoi mezzi e operai ” non possedendo “ mezzi agricoli idonei alla coltivazione di terreni di tale superficie ”;
-tali dichiarazioni, da un lato appaiono obiettivamente concretizzare la rilevata falsa rappresentazione della realtà dei fatti consistita nell’aver artatamente dichiarato la sussistenza del requisito della coltivazione (nel 2012) quale “Nuovo Agricoltore”, dei terreni di proprietà di terzi soggetti, in realtà condotti con uomini e mezzi della Ditta individuale -OMISSIS-e, dall’altro, legittimano - stante la suindicata falsità rappresentata - l’adozione del provvedimento di sospensione dei procedimenti di erogazione nei confronti del ricorrente, comunicati con nota prot. -OMISSIS-e l’impugnato provvedimento di accertamento definitivo del credito;
-non apparare neppure configurarsi l’asserita ipotesi di decadenza di AG.E.A. dall’azione restitutoria per superamento del termine di 18 mesi previsto dall'art. 54 Reg. U.E. 1306/2013 in considerazione della natura sollecitaria/ordinataria dello stesso, e nemmeno l’allegato superamento del termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies della L. 241/1990 e ss.mm., in considerazione di quanto stabilito dal comma 2-bis del predetto art. 21-nonies e della riscontrata falsità delle rappresentazioni e delle dichiarazioni rese alla P.A. dall’odierno ricorrente al fine di ottenere i contributi de quibus, erogati a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO