Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2024, n. 32946
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Sentenza 17 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 3 dicembre 2024, con pubblicazione il 17 dicembre 2024. Le parti in causa hanno sollevato questioni relative alla responsabilità per vizi di un cambio installato su un autocarro. L'attore ha richiesto il risarcimento danni per i vizi dell'opera, mentre il convenuto ha eccepito la decadenza dell'azione e ha chiesto il pagamento del saldo per la prestazione eseguita. La Corte d'appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il venditore avesse riconosciuto i vizi e fosse quindi responsabile.

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che il danno da fermo tecnico non fosse in re ipsa e dovesse essere provato, annullando la sentenza impugnata in relazione a tale motivo. Ha sottolineato che il danno deve essere dimostrato attraverso spese sostenute o perdite di guadagno, e non può essere liquidato automaticamente. I restanti motivi sono stati rigettati, e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova per una nuova valutazione, tenendo conto dei principi di diritto enunciati.

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Massime1

Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2024, n. 32946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32946
    Data del deposito : 17 dicembre 2024

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