Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/01/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 2897 del 27.09.2018
Oggetto: premio aziendale di rendimento;
rinvio dalla Cassazione.
N. R.G. 579/2023
EPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati PresidenteDott. Gennaro Lombardi
Consigliere relatore Dott. Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott. Luisa Santo ha emesso la presente ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile n. 579/2023 R.G. in materia di lavoro, in grado di appello, tra in persona del legale rappresentante pro Parte 1 tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Oronzo Mazzotta
APPELLANTE- Ricorrente in riassunzione e
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Licci
APPELLATO-Resistente in riassunzione
FATTO
premesso di essere dipendente della Controparte 1 Parte 1
,
[...] aveva chiesto al Tribunale di Lecce che fosse emesso decreto ingiuntivo nei confronti della stessa società per l'importo di € 4.583,33 a titolo di premio aziendale di rendimento per gli anni 2011 e 2012. Avverso il decreto ingiuntivo n.2712/2016 la Parte 1 aveva proposto opposizione con ricorso del 14.02.2017, eccependo l'insussistenza del preteso diritto di credito per il periodo in questione, sulla base delle norme della contrattazione collettiva (art. 44 C.C.N.L. del 12.2.2005, art. 24 c.2 C.I.A.) e della Relazione sulla Remunerazione approvata dall'Assemblea della del 27-28.4.2012, ed evidenziando che i risultati Parte 1 economici conseguiti dal Gruppo nell'esercizio 2011 non configuravano il raggiungimento della condizione prestabilita e quindi non davano luogo, per tale anno, alla corresponsione del premio
Con sentenza n.760 del 16.12.2020 la Corte di Appello di Lecce aveva rigettato il gravame Contr proposto da sostanzialmente aderendo alle argomentazioni del primo giudice. Con ordinanza n. 11584/2023 depositata il 3.5.2023 la Suprema Corte ha rilevato, con riferimento all'ermeneutica delle disposizioni della contrattazione collettiva, che la sentenza impugnata “non compie una puntuale, e pur necessaria, analisi del testo della disposizione collettiva nazionale, trascurando così di applicare il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362 c.c., comma 1), quale primo momento del processo di interpretazione, e di valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e successivi criteri ermeneutici;
con riguardo alla contrattazione integrativa, trascura il ruolo di strumento di attuazione delle previsioni poste a livello nazionale, confinando in un cono d'ombra proposizioni e rimandi, che invece dimostrerebbero il filo di continuità e di coerenza con le previsioni della disposizione di livello nazionale e omette di interpretare le clausole in maniera sistematica"; ha evidenziato che risultava
"confermata, ad un esame testuale della norma collettiva di livello nazionale, la unilateralità e discrezionalità dell'istituzione dell'incentivo, da parte dell'impresa, e del suo regolamento applicativo: conclusione alla quale riportano il carattere eventuale della procedura di consultazione, i tempi brevi di avvio (a iniziativa delle organizzazioni sindacali) e di espletamento e, soprattutto, la chiara previsione, per la quale al termine della procedura l'impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati".
Ha quindi accolto il ricorso proposto da CP_3 cassato la sentenza impugnata e rinviato
,
alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione. Con ricorso del 02.08.2023 la CP 3 ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, riportando le argomentazioni e i principi espressi dalla Cassazione nella predetta ordinanza e chiedendo che, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte a restituire le somme ricevute.
Controparte_1 con memoria di costituzione del 23.5.2024 ha dedotto che la controversia era stata definita con accordo stragiudiziale del 10.04.2024 e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 22.11.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo le parti stipulato in data 10.04.2024 un accordo transattivo stragiudiziale, di cui è stata depositata copia in atti. Da tale documento emerge infatti che le parti hanno definito bonariamente tutte le questioni controverse in ordine alla spettanza del premio aziendale per il 2011 e per 2012, alle restituzioni, e alle spese di lite.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo, che è stato reso sulla base di una domanda giudiziale alla quale l'originaria parte ricorrente ormai non ha più interesse, essendo intervenuta, in sede pattizia, una diversa regolamentazione del rapporto giuridico inizialmente controverso (v. Cass. n.372/2023; n. 21432/2011; n.13085/2008; n.4531/2000).
Le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio sono compensate tra le parti, stante la complessità e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, e comunque in conformità a quanto dalle stesse parti stabilito nel predetto accordo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visti gli artt. 392 e 437 c.p.c., definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n.11584/2023 sull'appello proposto con ricorso del 14.02.2017 da Parte 1 avverso la sentenza n.2897 del 27.09.2018 del[...] nei confronti di Controparte 1 Tribunale di Lecce, nel giudizio riassunto con ricorso del 02.08.2023 da
[...]
Parte 1 così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
-
n.2712/2016 emesso dal Tribunale di Lecce quale giudice del lavoro;
-compensa tra le parti le spese di tutti gradi e le fasi del giudizio. Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione. Così deciso in Lecce il 22.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi Dott.ssa Maria Grazia Corbascio