Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 26-11-2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 1924/2017
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Renzulli Parte_1
Maurizio, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti.
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Prisco Vincenzo, e con lo stesso Controparte_1
elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso incardinato in data 15-3-2017 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del lavoro, il conveniva in giudizio ex segretario Parte_1 Controparte_1
Generale dell'Ente, al fine di recuperare gli importi ad esso indebitamente erogati in conseguenza dell'illegittima applicazione dell'art. 41 commi 4 e 5 del CCNL Area di contrattazione segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001; che l'attività recuperatoria traeva origine dalle verifiche amministrativo-contabili del che con CP_2
determinazione del dirigente di settore n. 13 del 4-6-2012 si disponeva la ripetizione del complessivo importo di euro 41.474,00 per il quadriennio 2002-2005, così come analiticamente dettagliato in ricorso per ogni annualità; che con raccomandata a./r. del 7-6-
2012 veniva intimata la restituzione e che la stessa non aveva riscontro.
Ciò premesso, l'Ente concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'illegittima applicazione dell'art. 41 del CCNL richiamato e l'illegittima percezione delle somme;
e, di conseguenza, condannarsi alla pagamento/restituzione in favore del Controparte_1 Parte_1
della somma complessiva di euro 41.474,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di indebita percezione al soddisfo;
con vittoria di spese.
eccepiva il decorso del termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di crediti relativi alle annualità dal 2002 al 2005, azionati con intimazione avvenuta nel mese di giugno 2012; rappresentava, comunque, l'infondatezza della domanda, anche in violazione dell'art. 4, co.
3 del D.L. n. 16/2014 (convertito con L. 68/2014) e, comunque, l'infondatezza della domanda per il recupero delle somme al lordo delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali;
rappresentava, inoltre, la buona fede al momento della percezione delle somme e l'errata quantificazione della somma richiesta.
Ciò premesso, così concludeva: “1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità, totale ovvero parziale – per il primo semestre dell'anno 2002 - del ricorso
proposto dal per sopravvenuto decorso del termine prescrizionale entro il Parte_1 quale azionare l'avversata pretesa restitutoria;
2) accertare e dichiarare la totale infondatezza della domanda attorea, dal momento che l'Ente ricorrente non ha provveduto
a rideterminare, in via preventiva, l'indennità di posizione delle figure dirigenziali, come
Contr richiesto dagli Ispettori del e – in ogni caso – essendogli preclusa qualsivoglia azione recuperatoria nei confronti del resistente ai sensi dell'art. 4, commi 1-3, D. L. n. 16/2014; 3) in via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, nella parte in cui è volta al recupero delle somme liquidate al Dott. , al lordo delle Controparte_1
trattenute fiscali, previdenziali ed assistenziali;
4) sempre in via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea nella parte in cui è volta ad ottenere la condanna del Dott. alla restituzione degli importi liquidati, maggiorati di Controparte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalle date di percezione degli stessi;
5)
condannare il , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Parte_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del procuratore costituito, antistatario”.
Disposto il libero interrogatorio del resistente, a seguito di più rinvii dell'udienza, in data 13-
2-2024, con decreto del Presidente di Sezione, la causa veniva scardinata, assegnata alla scrivente, e rinviata all'udienza del 26-11-2024 con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In corso di causa, con atto di costituzione del nuovo avvocato depositato telematicamente in data 28-6-2023, si costituiva in giudizio per il in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, l'avv. Maurizio Renzulli, in sostituzione dell'avv.
Pasquale Tudisco, a seguito della revoca dell'incarico professionale di cui allegava la comunicazione, facendo proprie e confermando tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze già formulate dal precedente difensore e chiedendone l'integrale accoglimento. Le parti depositavano le note scritte e all'udienza del 26-11-2024, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisone della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte del resistente va rilevato che il termine applicabile è quello decennale, Controparte_1
trattandosi di azione di ripetizione di indebito. Di conseguenza, poiché il Parte_1
ha avanzato la richiesta di restituzione delle somme – asseritamente percepite sine titulo per gli anni dal 2002 al 2005 - in data 15-6-2012, risulta essere prescritto soltanto il primo semestre 2002.
Per quel che riguarda il merito della controversia, si osserva che l'art. 41 CCNL Area di contrattazione segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, al primo comma, dispone che la retribuzione di posizione spettante ai segretari comunali è "collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare" ; al comma 3 vengono, poi, individuati gli importi minimi annui spettanti, suddivisi in tre livelli, legati tutti alle dimensioni dell'ente territoriale ed il successivo comma 4 prevede che possano essere corrisposte maggiorazioni rispetto a quelle stabilite dalle parti collettive "nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa" nonché delle condizioni, dei criteri e dei parametri di riferimento stabili in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale.
Il settimo comma dell'art. 41 stabilisce, poi, che "al segretario comunale e provinciale in posizione di disponibilità ed incaricato della reggenza e della supplenza spetta la retribuzione di posizione prevista per l'ente presso il quale assume servizio, ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi dell'art. 43 ", ossia quello del quale il segretario godeva presso l'ultima sede di servizio.
Tanto premesso, questo Giudicante intende richiamare, per la soluzione del caso di specie, quanto statuito da Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 1606 del 19/01/2022, che si condivide integralmente: “… il Collegio ritiene di ribadire, condividendolo, il principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 5284 del 2018, relativa a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta in giudizio;
- che nella decisione innanzi richiamata (e nelle conformi n. 4619/2019 e n. 20997/2019)
è stato affermato che, ai fini dell'applicazione della regola, ex art. 41, c. 5, del C.C.N.L.
16 maggio 2001, del c.d. "riallineamento" della retribuzione di posizione del segretario
a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell'ente, si deve tener conto dell'importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, comprensivo della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del successivo comma 4, avuto riguardo, da un lato, all'interpretazione letterale del comma in questione, che, nell'attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario, richiama quelli di cui al precedente comma 3 e non quelli del comma 5; nonché, dall'altro, alla funzione non corrispettiva bensì perequativa del "riallineamento", sicché è aderente alla ratio della disposizione pattizia - da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso l'ente locale - che alla perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva;
- che, quanto all'art. 4, comma 26, I. 12 novembre 2011, n. 183 (il quale dispone che: "Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 19982001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi.
E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge"), si deve osservare, in continuità con Cass. n. 4619/2019: a) che la norma, nella sua prima parte, ha carattere interpretativo, nel senso che chiarisce la portata ed il significato della disposizione contenuta nell'art. 41, c. 5, C.C.N.L. del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-
1999; b) che la disposizione è innovativa, nella parte, introdotta dall'espressione "a decorrere", in cui pone il divieto, per il tempo successivo alla sua entrata in vigore, di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, c. 5, del citato C.C.N.L. 16 maggio
2001 "diversamente conteggiate"; c) che essa, invece, nel limitarsi a fare salvi solo i giudicati eventualmente intervenuti, non vieta, in linea generale, il recupero delle maggiori somme in ipotesi corrisposte prima della sua entrata in vigore …”.
Do conseguenza, la domanda proposta dal nei confronti di Parte_1 CP_1
va parzialmente accolta, dichiarando prescritta la richiesta con riferimento al
[...]
primo semestre 2002, e fondata per il resto, con conseguente condanna del resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 37.337,21 (somma Pt_1
ottenuta sottraendo alla complessiva somma richiesta dal di euro 41.474,00 la Pt_1
somma di euro 4.136,79, relativa al primo semestre 2002). A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi dalla data della richiesta avanzata dall'Ente, 15-6-2012, fino al saldo.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, e della circostanza che, all'epoca della proposizione della domanda, sulla questione oggetto del ricorso vi era una incertezza giurisprudenziale, poi eliminata con la decisione della Corte di Cassazione richiamata, intervenuta in corso di causa, si dispone la compensazione tra le parti dele spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento il favore del della somma di euro 37.337,21, oltre Parte_1
interessi legali dal 15-6-2012 fino al saldo;
b) Compensa tra le parti le spese processuali.
Nola, 26-11-2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza