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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2867 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23/06/2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a Parte_1 C.F._1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 20/10/1976),
e
(cod. fisc.: , nata a Parte_2 C.F._2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 17/09/1979), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MACRI' FRANCESCA ROMANA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA PIO
XI n. 188, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 17/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 21/08/2004;
-considerato che con decreto del 24.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 20.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani;
-preso atto che con ordinanza del 20/01/2025 il Giudice delegato, rilevato il mancato deposito da parte dei coniugi della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, ha invitato le parti a depositare tali documenti e ha rinviato all'udienza del 23/05/2025, sostituendola con il deposito di note scritte, con termine per il deposito fino alla data dell'udienza stessa;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 21/08/2004; b) dal matrimonio sono nati due figli: Per_1
(08.09.2005), maggiorenne, e (29.08.2010), minorenne;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
25.10.2024 il quale ha espresso il parere in data 13.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 17/10/2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 393, parte 2, serie A, u.1, anno 2004, alle seguenti condizioni:
“•Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e abiterà unitamente a lei presso l'abitazione ubicata alla via S.
Antonio n. 10 ad Archi (RC);
•Il padre terrà con sé il figlio, previa comunicazione alla madre, quando potrà in base agli impegni scolastici e ricreativi del minore stante le abitazioni dei genitori nello stesso stabile;
•Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma complessiva di € 300,00 mensili che sarà versata alla sig.ra Parte_2
entro il giorno 10 di ogni mese, sarà annualmente rivalutata in base agli
[...] indici Istat, costo vita;
•Le spese straordinarie per il figlio, intendendosi tali quelle non usuali e consuetudinarie (spese mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanza, ecc) saranno ripartite in parti uguali al 50% e previo accordo tra i genitori circa la necessità delle stesse, concordate e documentate.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Liborio Fazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2867 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23/06/2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a Parte_1 C.F._1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 20/10/1976),
e
(cod. fisc.: , nata a Parte_2 C.F._2
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 17/09/1979), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MACRI' FRANCESCA ROMANA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA PIO
XI n. 188, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 17/10/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 21/08/2004;
-considerato che con decreto del 24.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 20.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-rilevato che con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento è stato assegnato al Giudice dott. Flavio Tovani;
-preso atto che con ordinanza del 20/01/2025 il Giudice delegato, rilevato il mancato deposito da parte dei coniugi della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni, ha invitato le parti a depositare tali documenti e ha rinviato all'udienza del 23/05/2025, sostituendola con il deposito di note scritte, con termine per il deposito fino alla data dell'udienza stessa;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 21/08/2004; b) dal matrimonio sono nati due figli: Per_1
(08.09.2005), maggiorenne, e (29.08.2010), minorenne;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
25.10.2024 il quale ha espresso il parere in data 13.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 17/10/2024 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 393, parte 2, serie A, u.1, anno 2004, alle seguenti condizioni:
“•Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e abiterà unitamente a lei presso l'abitazione ubicata alla via S.
Antonio n. 10 ad Archi (RC);
•Il padre terrà con sé il figlio, previa comunicazione alla madre, quando potrà in base agli impegni scolastici e ricreativi del minore stante le abitazioni dei genitori nello stesso stabile;
•Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma complessiva di € 300,00 mensili che sarà versata alla sig.ra Parte_2
entro il giorno 10 di ogni mese, sarà annualmente rivalutata in base agli
[...] indici Istat, costo vita;
•Le spese straordinarie per il figlio, intendendosi tali quelle non usuali e consuetudinarie (spese mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanza, ecc) saranno ripartite in parti uguali al 50% e previo accordo tra i genitori circa la necessità delle stesse, concordate e documentate.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15 luglio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Flavio Tovani dott. Liborio Fazzi