Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2071/2018
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione civile
Il Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5.04.2019; ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2071/2018 R.G. promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
), in proprio e quale titolare di CI di C.F._1
Rifici Basilio, con sede in Brolo (ME), contrada Sirò, (P.I.
) rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Salvatore Zaccaria, presso il cui studio sito in Brolo (ME), via
Giuseppe Garibaldi n. 6, è elettivamente domiciliato;
Attore-
Contro
(già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Parma, al numero di iscrizione e codice fiscale
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti P.IVA_2
Luciana Cipolla e Antonio Ferraguto ed elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, Via T. Campanella n. 46, presso lo studio dell'avv.
Elettra Cortese;
Convenuta-
E nei confronti di
1
per essa, con sede in Roma, via Gino Nais Parte_2
n.16, (C.F., P. IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.
), quale mandataria di P.IVA_4 Parte_3
con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, in
[...]
persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F., P. IVA e n. di registrazione nel Registro delle Imprese di Treviso ), P.IVA_5
quest'ultima mandataria con rappresentanza di Controparte_3
elettivamente domiciliata in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando
n. 56, presso lo studio dell'avv. Tito Monterosso che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.;
e di
, nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_4
), elettivamente domiciliata in Brolo (ME), via C.F._2
Giuseppe Garibaldi n. 6, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Zaccaria che la rappresentata e difende per procura in atti;
Terza chiamata in causa;
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 dicembre 2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10-
2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 28-11-2018, Pt_1
, in proprio e quale titolare di CI di ,
[...] Parte_1
conveniva in giudizio (ora Controparte_2 [...]
e, esposte le proprie ragioni in fatto e in Controparte_1
diritto, chiedeva all'intestato Tribunale di “1) Accertare ritenere e dichiarare la nullità/annullabilità e conseguentemente il difetto di forma del contratto di conto corrente e della apertura di credito, per l'effetto,
2 accertare e dichiarare che il correntista ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi, spese, commissioni e dazi pagati, in quanto pagati in violazione di legge, con condanna della banca, anche per violazione dell'art
1284 c.c. a restituire tutte le somme riscosse a titolo di interessi, commissioni e spese a qualsiasi titolo, in quanto prive di giustificazione contrattuali. -accertare e dichiarare la nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza ex art.1346 e 1418 c.c.; -accertare e dichiarare che la clausola di determinazione del tasso di interesse contenuta nell'apertura di credito del 1991 ha violato le disposizioni della legge 287/1990 art 2 lettera a) e art 101 del trattato europeo;
-Ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile e, comunque, l'inefficacia delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, che autorizzavano illegittimamente la banca convenuta ad operare l'anatocismo in danno del correntista e ad applicare un tasso di interesse debitore assolutamente indeterminato e indeterminabile, mediante il rinvio agli usi praticati dalle aziende di credito sulla piazza e/o al cartello bancario, rispettivamente in forza delle norme di cui agli artt.1283 e 1284
II° comma, 1346, 1418 I° comma cod. civ. (ovvero in forza della L. 154/92
e del T.U. 385/93) oltre che degli artt. 1469 bis e ss. cod. civ.; -Accertare e dichiarare che la convenuta ha applicato, nei rapporti di conto CP_5
oggetto della presente causa, l'anatocismo in violazione di legge, Cms non pattuite e/o senza causa, tassi usurari, spese di chiusura conto e lo ius variandi in violazione di legge e, conseguentemente ha riscosso somme illegittimamente, e ritenendo tali applicazioni non valide e nulle, condannare la a restituire le somme come sopra quantificate e/o CP_5
quella maggiore somme o minore, che sarà quantificata dal CTU. -ritenere e dichiarare la nullità/annullamento e/o l'inefficacia assoluta ed insanabile delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, in forza delle quali la banca tratteneva ed incassava la tutte le altre spese e commissioni Pt_4 non dovute ed illegittime ed in particolare la pattuizione sulle valute, il tutto anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284 e 1346 c.c. -accertare e dichiarare che sin dal 1991, il rapporto di fatto è stato sempre affidato;
- accertare ritenere e dichiarare che la banca ha applicato e riscosso tassi usurari in violazione di legge e pertanto, dichiarare non dovuti gli interessi richiesti e riscossi in violazione di legge e conseguentemente condannare la banca a restituirli;
-Accertare e dichiarare l'inefficacia di tutte le
3 modificazioni contrattuali attuate in violazione dell'art.118 TUB, ripristinando le condizioni favorevoli per il cliente. -Accertare e dichiarare che la di fatto, non ha garantito la medesima capitalizzazione degli CP_5
interessi e, conseguentemente dichiarare la nullità dell'anatocismo applicato e delle relative clausole che fittiziamente lo legittimano disponendo la eliminazione della capitalizzazione degli interessi.
-Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto di conto anticipi del 23.07.2003 e comunque la illegittima per violazione dell'art. 120 TUB comma 2 lett a) e cioè per mancanza di “effettiva” pariteticità della capitalizzazione dei saldi a debito e a credito. -accertare e dichiarare che le valute alle operazioni sono state prive di regolamentazione e, conseguentemente dovrà tenersi conto della data in cui la ha perso o CP_5
acquistato effettivamente la disponibilità del denaro. -accertare e dichiarare che la banca ha riscosso, a decorrere del IV trimestre 2009, la c.d.
Commissioni su fido accordato, senza pattuizione contrattuale, trattandosi di modifica peggiorativa e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del correntista a ripetere le somme pagate a tal fine;
-accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamenti stipulati tra l'attore e la convenuta e meglio indicati in narrativa, per difetto di causa e/o la simulazione, ex art.1414, 1325, 1343, e 1418 c.c. e, per l'effetto, disporne con sentenza la condanna alla restituzione delle somme pagate. -Accertare ritenere e dichiarare che il correntista ha diritto a riconteggiare il saldo del conto, depurato dalle illegittimità e clausole nulle e/o inefficaci applicate dalla banca. -accertare e dichiarare che la banca ha illegittimamente operato la segnalazione a sofferenza in centrale dei rischi dell'attore e conseguentemente, condannare la banca a cancellare la segnalazione, e a risarcire i danni come indicati in narrativa. -Conseguentemente, ritenere e dichiarare che al rapporto di conto corrente oggetto di causa sono state applicate clausole vietate dalla legge che hanno determinato e falsato, a danno del correntista, il saldo dei rapporti e, conseguentemente, ed in ogni caso, ritenere ed accertare l'effettivo saldo dei rapporti bancari per cui è causa e dichiarare che il correntista ha il diritto di vedersi restituire tutte le somme pretese ed incassate dalla banca convenuta a seguito le dedotte nullità e/o a titolo di interessi anatocistici, illegittime spese e commissioni
(compresa C.M.S.), tassi usurari, e tutto quanto dedotto in narrativa, il
4 tutto con interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo.
Per l'effetto di cui sopra, condannare la banca, a pagare in favore di parte attrice, la somma di €.9.834,74 oltre interessi dalle scadenze al soddisfo, o quella maggiore e/o minore somma, che risulterà dalla CTU oltre interessi e rivalutazione;
-Accertare ritenere e dichiarare, che la convenuta ha violato, nell'esecuzione dei rapporti intercorsi, i principi di correttezza e buona fede e risulta inadempiente agli obblighi connessi con il proprio mandato, e condannare al risarcimento dei danni (danno emergente e lucro cessante, nonché per l'erronea segnalazione in centrale rischi) nei confronti del correntista, come sopra indicati e quantificati in ragione di €.15.000,00
o a quella maggiore e/o minore somma che sarà accertata e quantificata in corso di causa o liquidata in via equitativa ad opera del Sig. Giudice adito.
-Con vittoria si spese e compensi”.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale del 21-03-2018, si costituiva in giudizio Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni “1) IN VIA PRELIMINARE, disporre il differimento dell'udienza di comparizione per la chiamata in giudizio della sig.ra , nata a [...] il [...], Controparte_4
cod. fisc. ed ivi res.te in via Toscanini n.2; 2)- CodiceFiscale_3
Sempre in via preliminare, dire inammissibile, improcedibile e comunque rigettare la domanda di condanna alla restituzione di indebito avanzata ex adverso;
3)-Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione di indebito in quanto non provata e generica oltre che carente dei requisiti ex art.163 n.3 e 4 c.p.c. 4)-Ancora in via preliminare, ma subordinata, ritenere e dichiarare la prescrizione di ogni eventuale diritto di parte avversa relativo a pretese antecedenti al decennio dalla notifica dell'atto di citazione;
5)-Ancora in via preliminare, ma ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare la decadenza di parte avversa dal diritto di contestare gli estratti conto;
6)- Nel merito, senza recesso da tutte le superiori eccezioni preliminari, rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e comunque carenti di prova;
7)-Dichiarare e ritenere la piena validità e conformità a giustizia e legge delle clausole tutte convenute nei contratti per cui è causa;
8)-Ritenere e dichiarare, per l'effetto, che nessuna somma può essere chiesta alla banca in restituzione;
9)-Dichiarare e ritenere essere
5 perfettamente conforme a legge l'applicazione del tasso di interesse in relazione alla osservanza del cd. tasso soglia, anche in considerazione della puntuale applicazione dei metodi di calcolo via via indicati dalla Banca
d'Italia nei propri provvedimenti di natura e contenuto legislativo;
10)-
Ritenere e dichiarare, ai fini istruttori, essere meramente esplorativa e quindi inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice;
11)-Sempre ai fini istruttori dare atto della avvenuta produzione in atti, a sostegno della domanda riconvenzionale e della chiamata dei terzi della documentazione tutta relativa al contratto di conto corrente per cui è causa;
12)-IN VIA RICONVENZIONALE dichiarare e riconoscere che il
è creditrice del sig. , nato a [...]_1
Brolo in data 08.02.1939, cod. fisc. , ed ivi res.te in CodiceFiscale_4
via Toscanini n.2, in proprio e quale titolare della CI di Rifici
Basilio, con sede in Brolo, in contrada Sirò, partita iva , e P.IVA_1 della sig.ra , nata a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_4
ed ivi res.te in via Toscanini n.2 solidalmente CodiceFiscale_3
tra loro, della somma di €.82.821,83 dovuta al 05.07.2018 quale saldo debitore del conto corrente n.1000596 oltre interessi maturati e maturandi al tasso contrattuale dal 06.07.2018 al soddisfo e comunque nei limiti massimi delle rilevazioni trimestrali dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della L. 07.03.96 n.108 e per l'effetto condannare, solidalmente tra loro, i predetti sigg.ri , in proprio e quale Parte_1
titolare della CI di , con sede in Brolo, in contrada Parte_1
Sirò, partita iva , e al pagamento in favore P.IVA_1 Controparte_4
del della suddetta somma, degli interessi e delle Controparte_2
competenze maturate e maturande fino all'effettivo soddisfo;
13)-Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con decreto del 17-4-2019, veniva disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione per consentire la citazione del terzo, , la quale, con comparsa del 24 marzo 2020, Controparte_4
si costituiva in giudizio, instando per “...respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia, accogliere le seguenti domande e conclusioni: - accertare e dichiarare, per i motivi dedotti nella parte motiva, la nullità delle fideiussioni e/o in subordine la decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. violazione del principio di buona fede e correttezza della
6 Banca, e per aver sottaciuto circostanza modificative e/o impeditive che comportavano una significativa variazione del saldo del conto corrente e/o comunque in accoglimento delle eccezioni di dolo generale speciale proposte.
- In ulteriore subordine, accertare ritenere e dichiarare la nullità/annullabilità e conseguentemente il difetto di forma del contratto di conto corrente e della apertura di credito, per l'effetto, accertare e dichiarare che il correntista ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi, spese, commissioni e dazi pagati, in quanto pagati in violazione di legge, anche per violazione dell'art 1284 c.c.
- accertare e dichiarare la nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza ex art 1346 e 1418 c.c.;
- Ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile e, comunque,
l'inefficacia delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, che autorizzavano illegittimamente la banca convenuta ad operare l'anatocismo in danno del correntista e ad applicare un tasso di interessi debitore assolutamente indeterminato e indeterminabile, mediante il rinvio agli usi praticati dalle aziende di credito sulla piazza e/o al cartello bancario, rispettivamente in forza delle norme di cui agli artt. 1283 e 1284
II° comma, 1346, 1418 I° comma cod. civ. (ovvero in forza della L. 154/92
e del T.U. 385/93), oltre che degli artt. 1469 bis e ss. cod. civ.;
- Accertare e dichiarare che la convenuta ha applicato, nei rapporti CP_5
di conto oggetto della presente causa, l'anatocismo in violazione di legge,
Cms non pattuite e/o senza causa, tassi usurari, spese di chiusura conto e lo ius variandi in violazione di legge.
- ritenere e dichiarare la nullità/annullamento e/o l'inefficacia assoluta ed insanabile delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, in forza delle quali la banca tratteneva ed incassava la e tutte le altre spese e Pt_4 commissioni non dovute ed illegittime ed in particolare la pattuizione sulle valute, il tutto anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284 e 1346 c.c. - accertare ritenere e dichiarare che la banca ha applicato e riscosso tassi usurari in violazione di legge e pertanto, dichiarare non dovuti gli interessi richiesti e riscossi in violazione di legge. - Accertare e dichiarare l'inefficacia di tutte le modificazioni contrattuali attuate in violazione dell'art. 118 TUB, ripristinando le condizioni favorevoli per il cliente;
7 - Accertare e dichiarare che la Banca, di fatto, non ha garantito la medesima capitalizzazione degli interessi e, conseguentemente dichiarare la nullità dell'anatocismo applicato e delle relative clausole che fittiziamente lo legittimano, disponendo la eliminazione della capitalizzazione degli interessi. - Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del contratto di conto anticipi del 23.07.2003 e comunque la illegittima per violazione dell'art. 120 TUB comma 2 lett a) e cioè per mancanza di “effettiva” pariteticità della capitalizzazione dei saldi a debito e a credito. - accertare e dichiarare che le valute alle operazioni sono state prive di regolamentazione e, conseguentemente dovrà tenersi conto della data in cui la ha perso CP_5
o acquistato effettivamente la disponibilità del denaro. - accertare e dichiarare che la banca ha riscosso, a decorrere del IV trimestre 2009, la c.d. Commissioni su fido accordato, senza pattuizione contrattuale, trattandosi di modifica peggiorativa e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del correntista a ripetere le somme pagate a tal fine;
- accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamenti stipulati tra l'attore e la convenuta, e meglio indicati in narrativa, per difetto di causa,
e/o la simulazione, ex art 1414, 1325, 1343 3 1418 cc e, per l'effetto, disporne con sentenza la condanna alla restituzione delle somme pagate. -
Accertare ritenere e dichiarare che il correntista ha diritto a riconteggiare il saldo del conto, depurato dalle illegittimità e clausole nulle e/o inefficaci applicate dalla banca. - Conseguentemente, ritenere e dichiarare che al rapporto di conto corrente oggetto di causa sono state applicate clausole vietate dalla legge che hanno determinato e falsato, a danno del correntista e dei garanti, il saldo dei rapporti e, conseguentemente, ed in ogni caso, ritenere ed accertare l'effettivo saldo dei rapporti bancari per cui è causa -)
Con vittoria di spese e compensi”.
Di poi, con comparsa di costituzione dell'1-10-2020, CP_3
e per essa, quale mandataria di
[...] Parte_2
si costituiva “ai sensi Parte_3
dell'art.111 c.p.c., quale successore a titolo particolare del
[...]
nel presente giudizio portante il n. 2071/2018 R.G., Controparte_2
riportandosi integralmente alle domande, conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate dalla suddetta Banca in tutti gli scritti difensivi depositati e nei precedenti verbali di causa, che qui devono intendersi
8 integralmente riprodotte e trascritte, precisando che è Controparte_3 cessionaria del mero credito e non risponde di domande e/o eccezioni di ripetizione di indebito, né di domande risarcitorie”.
Con ordinanza del 6-7-2021 adottata all'esito dell'udienza di pari data, il G.I. “assegna alle parti interessate termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza per avviare la procedura di mediazione;
Rinvia per l'eventuale prosecuzione del giudizio all'udienza del 10-01-2022”; di talché la mediazione veniva esperita ma con esito negativo (cfr. produzione dell'8-12-2021).
Quindi, all'udienza del 10 gennaio 2022, venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e le parti depositavano tempestivamente le rispettive memorie istruttorie.
Medio tempore, in data 6-10-2022, si costituiva Controparte_1
già reiterando le conclusioni già
[...] Controparte_2 formulate in atti.
La causa veniva, allora istruita sia documentalmente sia mediante consulenza tecnica d'ufficio rimessa alla dott.ssa Persona_1
chiamata a rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 31
[...]
marzo 2023.
In data 27-9-2023, il CTU depositava la propria relazione definitiva;
sicché all'udienza del 17-10-2023 la causa – ritenuta matura per la decisione – veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2-12-2024.
Come accennato, all'udienza del 2 dicembre 2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte in atti e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Anzitutto, avuto riguardo alla natura dell'azione intrapresa
(accertamento negativo e ripetizione di indebito), dall'attore cui ha aderito , non è irrilevante perimetrare il profilo Controparte_4
della ripartizione degli oneri probatori.
Sul tema, è sempre necessario individuare chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria.
9 È evidente, infatti, che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga assunta dalla banca o dal cliente, l'onere della prova sarà destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti.
Del resto, secondo l'orientamento costante della Corte, il regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero “accertamento negativo” del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo, (Cass., sez. I, 11 gennaio 2017, n. 500; Cass., sez. III, 13 giugno 2013, n. 14854; Cass., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 384; Cass., sez. L, 13 dicembre 2004, n.
23229).
Tale impostazione è seguita anche dalla giurisprudenza di merito per la quale “La domanda di indebito oggettivo, per essere qualificata come tale, con conseguente possibilità di ripetere quanto indebitamente pagato, deve avere ad oggetto la restituzione di somme di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, ed ha pertanto una natura restitutoria più che risarcitoria. Poiché l'inesistenza della causa debendi (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) è un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa, ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni da cui desumersi il fatto positivo”. (Tribunale
Roma sez. XVII, 19/02/2019, n.3794)
E ancora, si è sottolineato che “In tema di ripetizione di indebito, incombe all'attore provare non solo l'avvenuto pagamento ma anche la
10 mancanza di causa debendi. (Nel caso di specie, l'attore aveva chiesto di accertare l'illegittimità delle clausole applicate al rapporto di conto corrente ed al contratto di mutuo). (Tribunale Roma sez. XVII, 04/11/2020,
n.15400)
D'altronde, sotto il profilo della ripartizione degli oneri di prova anche documentali gravanti sull'attore, la giurisprudenza ha precisato che “La domanda volta ad ottenere, previo accertamento della nullità parziale del contratto, l'accertamento dell'avvenuto indebito versamento di somme sulla base di tale rapporto, è qualificabile come ripetizione di indebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. ne deriva che tanto il pagamento delle somme, quanto l'assenza di un titolo giustificativo idoneo, quali elementi costitutivi della fattispecie de qua, devono essere provati dall'attore, e ciò in ossequio al principio generale di ripartizione dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697, co. I, c.c. 2033,
2697 c.c. Più nello specifico, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti, che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento dei rapporti con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.” (Tribunale Marsala,
21/11/2019, n.989).
E ancora “Nel giudizio promosso dal correntista, od ex-correntista, per far valere la nullità di clausole contrattuali o la illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla CP_5
in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava sul medesimo l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova attraverso la produzione del contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, unitamente ad eventuali successivi convenzioni stipulate, così come gli estratti conto completi dalla data di avvio del rapporto”
(Tribunale Ancona sez. II, 10/11/2020, n.1376).
E infine “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento
11 del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. Ciò implica che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito sia tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione. L'onere della prova incombente sul correntista può dirsi assolto anche in relazione ad una parte del rapporto a condizione che la produzione documentale degli estratti conto – idonea a dare compiuta rappresentazione delle movimentazioni operate – non presenti soluzione di continuità fino alla chiusura, sì da consentire una ricostruzione attendibile dell'andamento del rapporto, pur se in relazione al periodo considerato, e la rideterminazione del saldo epurato dagli effetti dell'applicazione di clausole nulle a partire dal saldo effettivo riscontrato ad una determinata data, senza necessità di ricorrere ad elaborazioni di natura contabile rese possibili da raccordi tra i diversi periodi documentati, che rappresentano al più ipotesi di rideterminazione del saldo, dal risultato variabile a seconda del metodo prescelto” (Corte d'Appello Catania sez. I, 03/08/2020,
n.1435).
Più di recente, si è ribadito che “Il correntista non può agire nei confronti dell'istituto di credito con l'azione di ripetizione di indebito fino a quando non venga chiuso il conto in relazione al quale ha promosso il giudizio, posto che fino a quel momento non si può propriamente parlare di pagamenti aventi natura solutoria. Ciò non esclude, tuttavia, che fino alla chiusura del conto il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo per la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ed il conseguente storno dell'annotazione indebita” (Tribunale Modena, 28/03/2023, n.535).
3. Tanto premesso, al fine di vagliare la sussistenza o meno dei molteplici vizi denunciati da parte attrice, nella vicenda in esame, non può prescindersi dagli esiti della relazione peritale rassegnata dalla dott.ssa come si specificherà di seguito. Per_1
12 3.1. Ora, volendo procedere all'esame delle doglianze di parte attrice, rileva notare che, quanto all'eccepito difetto di titolarità del credito in capo a (e/o difetto di legittimazione Controparte_3
sostanziale), la cessionaria, intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ha prodotto in giudizio il contratto di cessione stipulato il
5-2-2020 con e il tabulato di cessione dei Controparte_2
crediti ceduti dal quale emerge la presenza delle due posizioni inerenti . Parte_1
Ne segue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'attore, atteso che è stato prodotto il contratto di cessione ed è stata provata l'inclusione del credito nella predetta operazione e, quindi, non può revocarsi in dubbio la legittimazione sostanziale della società intervenuta ex art. 111 c.p.c. (vedi di recente Tribunale Benevento sez. II, 29/09/2024, n.1678).
3.2. Il ha contestato, in citazione, che “la nonostante la Pt_1 CP_5 richiesta in tal senso, ha omesso di consegnare l'originario contratto di conto corrente aperto, come desumibile dagli estratti che si depositano, già nel 1991...” assumendo, ancora, che “il difetto di forma del contratto di conto corrente, pertanto, travolge l'intero rapporto con il diritto del correntista di ripetere tutte le spese, commissioni e interessi”.
Tali contestazioni, tuttavia, non risultano fondate, considerata la data di genesi del rapporto contestato (27.3.1991), come anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, il cui art. 3 ha imposto l'obbligo della forma scritta per la tipologia contrattuale in esame, atteso che “va anzitutto osservato che nel regime previdente all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, art. 3, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca
(Cass. 24 giugno 2008, n. 17090: la sentenza ha riguardo alla fattispecie del pagamento di assegni privi di copertura;
ipotesi sottesa anche al precedente arresto di Cass. 11 marzo 1992, n. 2915)” Cassazione civile sez. I, 22/06/2023, n.17982) e ancora che “Prima dell'introduzione dell'obbligo della forma scritta dei contratti bancari, il fido poteva essere validamente stipulato in forma verbale e/o per "facta concludentia". Oggi,
13 invece, l'affidamento è nullo per inosservanza della forma scritta (prevista
"ad substantiam") e tale nullità può essere fatta valere solo dal correntista e non dalla banca. Peraltro, la prova dell'affidamento non contrattualizzato può essere data da chiari elementi sintomatici, quali gli estratti conto o altri documenti” (Tribunale Pisa sez. I, 09/09/2024, n.1085).
Peraltro, come correttamente controdedotto da è Controparte_3
stato possibile determinare le condizioni economiche del rapporto
(anche in sede di consulenza tecnica d'ufficio) poiché “la lettera di convenzione di apertura di credito in c/c del 27/03/1991, prodotta dalla stessa parte attrice con l'atto di citazione, fa espresso riferimento al contratto di conto corrente cui accede, indicandone il n.596 96 e quindi individuandolo specificamente e, soprattutto, riporta le condizioni economiche applicate al rapporto e tale numerazione è contenuta begli estratti di c/c depositati da controparte...” (pag. 4 comparsa conclusionale), mentre, per il resto, con riferimento alla documentazione esaminata dal CTU, poiché prodotta in atti, figurano:
1. Lettera - Contratto di conto corrente di corrispondenza n.
8001665/38 sottoscritto da (correntista) in data Parte_1
23.07.2003 unitamente alle norme di regolamento del rapporto e alle condizioni economiche;
2. Comunicazione affidamenti all'1.08.2003: € 10.000 su c/c e € 15.000 su portafoglio commerciale anticipo documenti;
3. Contratto di apertura di credito - Documento di sintesi n. 1 del
17.03.2008 sottoscritto in pari data dal correntista, contenente le condizioni economiche (commissioni su istruttoria/rinnovo etc.);
4. Contratto di conto corrente di corrispondenza n. 1000596/41 – 5.
Documento di sintesi n. 1 del 18.03.2008 sottoscritto in pari data dal correntista, unitamente alle norme di regolamento del rapporto e alle condizioni economiche,
6. Domanda di apertura di credito sottoscritta da parte attrice il
7.05.2014 a seguito di revisione, contenente le condizioni economiche.
Ne discende, allora, l'infondatezza delle doglianze esposte dall'attore sul tema.
14 4. Con riguardo agli altri vizi denunciati da parte attrice, occorre recepire le risultanze delle operazioni peritali demandate alla dott.ssa da cui è emerso quanto si riporta Persona_1
sotto.
Per quel che attiene alla verifica dell'anatocismo, sulla scorta del seguente articolato quesito, “RAPPORTI di CONTO CORRENTE A)
: 1) per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000: CP_6
Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: -qualora dall'origine del rapporto e fino alla data del 30.6.2000 (relativa alla pubblicazione della delibera CICR) risulti essere stata applicata la capitalizzazione gli interessi;
-ed altresì̀ qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità̀ tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB, e ciò solo in assenza di relativa pattuizione scritta;
- per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 (ritenendosi non immediatamente operativa la modifica del 120 TUB dal 1.1.2014), verificare se la si CP_5
sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
2) per i contratti stipulati nel periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2013: Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità̀ tra le parti ed in assenza di pattuizione scritta, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il CP_5 cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma
5 della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
3) per i contratti stipulati successivamente all'1.1.2014: Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, verificare se la CP_5
si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata
15 delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente. Per il periodo precedente mantenere la capitalizzazione reciproca per come pattuita”, il CTU ha accertato:
” Rapporto di conto corrente n. 1000596.
Si rileva preliminarmente che in atti non è presente il contrato di apertura del conto corrente di corrispondenza n. 10 596 26 (poi n. 1000596) per cui
è causa, si rinviene invece lettera-convenzione per apertura di credito sottoscritta da Parte attrice e dalla Banca convenuta sotto la data del
27.03.1991. In tale documento all'art. 9 è specificato che le aperture di credito in conto corrente sarebbero state regolate trimestralmente (31-3,
30-6, 30-9, e 31-12), mediante capitalizzazione degli interessi a debito e delle spese, commissioni etc., mentre la capitalizzazione degli interessi a credito del correntista sarebbe avvenuta in ragione d'anno (al 31.12).
Dall'esame degli estratti conto si riscontra che sino al 31.03.2000, la CP_5 ha operato come indicato nella lettera-convenzione, cioè, capitalizzando annualmente degli interessi creditori e trimestralmente quelli debitori. A decorrere dal III° trimestre 2000 la ha applicato la reciproca CP_5
capitalizzazione degli interessi, anche se non è presente in atti una nuova e specifica pattuizione che renda legittima la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 comma 2 TUB e dalla delibera
CICR 09/02/2000; si precisa che non può essere ritenuta sufficiente una mera comunicazione unilaterale della che non ha alcun valore CP_5
contrattuale. Nella successiva lettera-contratto di conto corrente di corrispondenza, documento di sintesi n. 1, sottoscritta dal correntista sotto la data del 18.03.2008, è invece prevista apposita clausola che prevede la medesima periodicità della capitalizzazione (trimestrale) sia per gli interessi creditori, che per quelli debitori. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, la - a partire CP_5 dal IV trim. 2016 - si è adeguata alle disposizioni ivi previste, in atti però non si rinviene alcuna autorizzazione espressa del correntista, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 della citata delibera. Dopo quanto sopra, tenuto conto delle indicazioni del quesito peritale, la scrivente ha ricalcolato il rapporto per cui è causa (c/c 1000596) escludendo la capitalizzazione degli interessi a partire dall'apertura del rapporto sino al
17.03.2008, ha calcolato a parte gli interessi, che sono poi stati aggiunti al
16 saldo finale (Cfr. Tabella “A.1”); a far data dal 18.03.2008 ha capitalizzato trimestralmente gli interessi creditori/debitori, come convenuto nel contratto del 18.03.2008, sino alla data del 30.09.2016, successivamente dalla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016 è stato accertato che la si è adeguata alle disposizioni prima richiamate CP_5
(artt. 4 e 5), ma agli atti non è stato rinvenuto alcun atto espressamente autorizzato dal correntista ai sensi dell'art.4 co.5 della predetta delibera
CICR, per cui a far data dal 1° ottobre 2016 nei ricalcoli gli interessi sono stati calcolati separatamente e aggiunti al saldo finale (Cfr. Tabella
“A.2”)”.
Rapporto di conto corrente (anticipo documenti) n. 8001665/35
“Detto rapporto è stato acceso in data 23.07.2003 in forza di lettera – contratto sottoscritto in pari data da Parte attrice, nella quale è prevista la reciproca capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Su tale rapporto, funzionante come un conto corrente ordinario, sono stati accreditati e/o addebitati gli anticipi e i pagamenti dei documenti (fatture)
e alla fine di ogni trimestre la ha calcolato gli interessi maturati che CP_5
sono stati poi, girocontati trimestralmente nel conto ordinario n.1000596, nel quale si è concretamente determinata la capitalizzazione. Tenuto conto che in atti non è stato rinvenuto alcun atto autorizzativo da parte del correntista di addebito delle competenze trimestrali sul c/c n.1000596, la scrivente ha ricalcolato gli interessi capitalizzandoli trimestralmente esclusivamente sul conto n.8001665/35 sino al 13.10.2010 (data di chiusura del rapporto), per il periodo successivo tenuto conto che il saldo ricalcolato riporta un debito del correntista di € 4.672,01, gli interessi maturati fino alla data di notifica dell'atto di citazione (€ 2.131,65) sono stati calcolati separatamente ed aggiunti al saldo finale (Cfr. Tabella
“B”)”.
Mentre, per quanto attiene ai seguenti quesiti: “B) MANCATA
PATTUIZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PASSIVO: In caso di mancata pattuizione per iscritto – ma in presenza di contratto scritto - del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il
CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto: 1) per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte
Cost. ord. 18.12.09 n.338) il tasso legale;
2) per i contratti stipulati tra il
17 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10); 3) per i contratti stipulati dopo il
2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10). 4) in caso di totale mancanza di contratto il tasso legale;
C) VARIAZIONI DEL TASSO DI INTERESSE: 1) Predisponga il calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla secondo le variazioni via via intervenute e CP_5 risultanti dagli estratti conto. 2) Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse non siano state comunicate, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato”, il CTU ha riscontrato quanto segue:
“Rapporto di conto corrente n. 1000596
Come sopra riferito, in atti non si rinviene il contrato di apertura del c/c n.1000596, il documento nel quale si riscontrano le condizioni economiche da applicare al rapporto sono contenute nella lettera convenzione per apertura di credito in c/c sottoscritta dalle Parti il 27.03.1991, e nella quale sono indicati: - Tasso entro fido 19,75% e tasso per operazioni fuori fido del
22,75%, salvo eventuali variazioni, oltre commissioni e accessori…, con chiusura trimestrale, nonché alle migliori condizioni previste dal cartello bancario;
C.M.S. dell'1%.
All'art. 8 della lettera di apertura di credito, è prevista la facoltà della di variare le condizioni economiche con effetto a 15 giorni dalla data CP_5
del relativo avviso per lettera semplice. Su eventuali saldi a credito per il correntista, il tasso di interesse è stato genericamente indicato quello per i conti correnti passivi di corrispondenza, dato non rinvenuto nella documentazione in atti. Sotto la data del 18.03.2008 il correntista ha sottoscritto un nuovo atto denominato “documento di sintesi n.1-
Contratto di c/c di corrispondenza” nel quale sono state pattuite le seguenti nuove condizioni economiche:
- Tasso a credito 3,611%;
- Tasso a debito entro e fuori fido 8,611%;
- CMS 0,125% senza indicazione delle modalità di calcolo;
18 All'art.19 delle norme di regolamento del rapporto di c/c, la si è CP_5 riservata di modificare le condizioni economiche in caso di giustificato motivo rispettando comunque, in caso di variazioni sfavorevoli al correntista le prescrizioni di cui all'art.118 TUB. Dall'esame della documentazione in atti si è riscontrato che la ha variato il tasso di CP_5
interesse in peius senza il rispetto delle formalità previste, ratione temporis vigente, dall'art.118 TUB, e pertanto, nei ricalcoli la scrivente ha applicato a far data dall'apertura del rapporto il tasso convenzionalmente pattuito e/o quelli, via via applicati nel corso del rapporto risultanti dagli e/c qualora più favorevoli al correntista. Viceversa, i tassi sono stati ricondotti nei limiti dei tassi più favorevoli quando sono risultati sfavorevoli per il correntista e non comunicati nel rispetto dell'art.118 TUB (Cfr. Tabelle
“A.1” e “A.2”). Si precisa che per il periodo dalla data di apertura del rapporto e sino al 17.03.2008, mancando una puntuale pattuizione del tasso di interesse a credito del correntista, sui saldi attivi per il correntista
è stato applicato il tasso di interesse legale via via vigente.
Rapporto di conto corrente (anticipo documenti) n. 8001665/35
Nel contrato di apertura del c/c n.8001665/3 sottoscritto dal correntista il
23.07.2003, sono riportate le seguenti condizioni economiche:
- Tasso a debito entro e fuori fido 7,785%;
- Tasso a debito portafoglio SBF 7,785%;
- Tasso a credito 0,050%;
- CMS 1%, senza indicazione delle modalità di calcolo.
Nei ricalcoli è stato applicato il tasso di interesse convenzionalmente pattuito e poi le variazioni via via intervenute risultanti dagli e/c in quanto più favorevoli al correntista (Cfr. Tabella “B”)”;
In merito al quesito relativo all'usura originaria, ossia “Accerti il
CTU, secondo i D.M. via via intervenuti, se al momento della pattuizione degli interessi, si sia superato il tasso soglia. 2) Calcolo in caso di usura originaria: Qualora risulti che il tasso di interesse pattuito nei contratti oggetto di causa risulti superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del
Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato;
3) Calcolo nel caso di usura sopravvenuta: nel caso in cui il
19 tasso di interesse risulti superiore al tasso soglia a seguito di variazioni intervenute nel corso del contratto (118 TUB) ricondurre il tasso nei limiti del tasso soglia;
3) Parametri da confrontare con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura originaria: A) periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: determini la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (ed a prescindere dall'accertamento di cui al quesito sub E.) rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” B) periodo successivo all'1.1.2010: computi nella base di calcolo da confrontare con il tasso soglia ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse”, il CTU ha accertato quanto di seguito si trascrive:
VERIFICA USURA ORIGINARIA
Rapporto di conto corrente n. 1000596
Considerato che il rapporto per cui è causa è stato aperto il 27.03.1991, cioè in epoca antecedente all'entrata in vigore della disciplina sull'usura riformata nel 1996, la giurisprudenza riconosce con fermezza che per i vecchi rapporti l'usura originaria vada valutata con i criteri in vigore al momento della pattuizione (tempus regit actum), che nel nostro caso fanno riferimento alla pattuizione di tassi elevati accompagnati dall'approfittamento dello stato di bisogno (art. 644 c.p. vecchia formulazione). Stante la mancanza in atti di elementi caratterizzanti il reato non è stato possibile eseguire alcuna verifica. Successivamente sotto la data del 18.03.2008, risultano pattuite nuove condizioni economiche da applicare al rapporto in commento, la verifica è stata eseguita seguendo le indicazioni di cui al punto 3) lettera A) del quesito. In detto contratto le
20 Parti hanno pattuito due diversi tassi di interesse debitori da applicare al c/c n. 1000596, e precisamente:
- 6,611% tasso entro fido ordinario - pari a € 10.000,00 come risultante dagli e/c -;
- 8,611% tasso oltre fido ordinario.
L'accertamento richiesto è stato operato tenendo conto dell'incidenza della periodicità della capitalizzazione trimestrale, con l'applicazione della formula sotto riportata:
TEG (tasso entro fido) = ((1+(6,611%/4))^4) – 1= 6,777%
TEG (tasso fuori fido) = ((1+(8,611%/4))^4) – 1= 8,893%
Entrambi i tassi effettivi globali calcolati sono inferiori al tasso soglia antiusura del I° trim. 2008 fissato per la categoria “apertura di credito in conto corrente con classe d'importo superiore a € 5.000,00”, fissato nel
14,760% (TEGM 9,84% aumentato della metà).
Rapporto di conto corrente (anticipo documenti) n. 8001665/35
Considerato che il rapporto per cui è causa è stato aperto il 23.07.2003, quindi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il
31.12.2009, la verifica richiesta è stata eseguita seguendo le indicazioni di cui al punto 3) lettera A) del quesito. In detto contratto le Parti hanno pattuito un unico tasso di interesse a debito del correntista del 7,875% sia per le operazioni entro che fuori fido, che per il portafoglio SBF.
L'accertamento richiesto è stato operato tenendo conto dell'incidenza della periodicità della capitalizzazione trimestrale, con l'applicazione della formula sotto riportata:
TEG = ((1+(7,875%/4))^4) – 1= 8,111%
Il tasso effettivo globale calcolato è inferiore al tasso soglia antiusura del
III° trim. 2003 fissato sia per la categoria “apertura di credito in conto corrente con classe d'importo superiore a € 5.000,00”, fissato nel 14,19%
(TEGM 9,46% aumentato della metà), che per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche con classe d'importo superiore a € 5.000,00”, fissato nel 9,30% (TEGM 6,20% aumentato della metà),
VERIFICA AUTONOMA DELLA C.M.S.
Tenuto conto che i contratti sotto riportati sono stati stipulati entro il
31.12.2009, come richiesto nel quesito, è stata eseguita la verifica
21 autonoma della C.M.S. pattuita in sede contrattuale, con la "C.M.S. soglia" del trimestre di riferimento, come di seguito.
Rapporto di conto corrente n. 1000596
Per il presente rapporto, l'unico contratto da verificare è quello sottoscritto il 18.03.2008 nel quale è stata pattuita una CMS dello 0,125% che risulta inferiore alla “C.M.S. soglia”, pari all'1,05%, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nel D.M. per il I° trimestre 2008 (0,70%).
Rapporto di conto corrente (anticipo documenti) n. 8001665/35
Nel contratto sottoscritto il 23.07.2003 è stata pattuita una CMS dell'1,00% che risulta superiore alla “C.M.S. soglia”, pari allo 0,915%, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nel D.M. per il III° trimestre 2003 (0,61%).
Così come prescritto, l'ulteriore verifica è stata eseguita applicando il regime del margine con la seguente formula, utilizzando i dati relativi al
III° trimestre 2003 e considerando la percentuale pattuita per la CMS
(1%), anche se in realtà la ha applicato di fatto la percentuale dello CP_5
0,125%.
TEG (calcolato) = 5,61%
Dopo quanto sopra è emerso che il TEG che tiene conto del regime del margine è inferiore al tasso soglia al tasso soglia antiusura del III° trim.
2003 fissato sia per la categoria “apertura di credito in conto corrente con classe d'importo superiore a € 5.000,00”, fissato nel 14,19% (TEGM
9,46% aumentato della metà), che per la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche con classe d'importo superiore a € 5.000,00”, fissato nel 9,30% (TEGM 6,20% aumentato della metà),
Parte_5
Non avendo rinvenuto in atti modifiche delle condizioni economiche nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB, nessuna verifica è stata compiuta”.
E ancora, per quel che attiene al quesito relativo alla commissione di massimo scoperto, ovvero “per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di
22 determinazione dell'entità̀ e delle modalità̀ di calcolo sufficientemente determinate;
nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato; per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno
2012, n. 644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR”, il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“Rapporto di conto corrente n. 1000596
Nel contratto di apertura di credito sottoscritto il 27.03.1991 è stata pattuita solamente la percentuale della CMS nella misura dell'1%. Tenuto conto che nel contratto non sono stati determinati i criteri di calcolo e che di fatto la commissione è stata applicata sull'utilizzato, come prescritto dal quesito, tutti gli addebiti a tale titolo per un totale di € 2.523,43, sono stati espunti dal ricalcolo. Successivamente nel contratto di apertura di conto corrente sottoscritto il 18.03.2008 è stata pattuita una CMS dell'0,125%, tenuto conto che nel contratto non sono stati determinati i criteri di calcolo e che di fatto la commissione è stata applicata sull'utilizzato, come prescritto dal quesito, tutti gli addebiti a tale titolo, per un totale di €
129,50, sono stati espunti dal ricalcolo. A far data dal III° trimestre 2009, e sino al passaggio a sofferenza del rapporto (05.07.2018), la Banca in sostituzione della ha applicato trimestralmente due tipi di Pt_4
commissioni: commissione fido su accordato per un totale di € 8.392,32 e commissione istruttoria veloce per un totale di € 105,60. Dall'esame della documentazione in atti non risulta che la banca abbia stipulato per iscritto clausole conformi alla normativa tali da legittimare l'applicazione di dette commissioni;
pertanto, le stesse sono state espunte dai ricalcoli.
Rapporto di conto corrente (anticipo documenti) n. 8001665/35
Nel contratto di apertura di conto corrente sottoscritto il 23.07.2003 è stata pattuita una CMS dell'1,00%, tenuto conto che nel contratto non sono stati determinati i criteri di calcolo e che di fatto la commissione è stata applicata sull'utilizzato, come prescritto dal quesito tutti gli addebiti
23 a tale titolo, per complessivi € 178,09, sono stati espunti dal ricalcolo. A far data dal III° trimestre 2009, e sino alla chiusura del rapporto, la banca in sostituzione della a applicato trimestralmente la commissione fido Pt_4
su accordato per complessivi € 171,24. Dall'esame della documentazione in atti non risulta che la banca abbia stipulato per iscritto clausole conformi alla normativa tali da legittimare l'applicazione di detta commissione;
pertanto, la stessa è stata espunta dal ricalcolo”.
A tal proposito, l'operazione compiuta dal consulente d'ufficio è stata contestata dalla convenuta con osservazioni così riscontrate dal CTU: “Si invita il CTU a determinare in via principale, o almeno in via alternativa, il saldo finale del conto corrente n. 10596.26 ed il saldo finale del conto anticipo n. 8001665/35 con l'inclusione delle commissioni di massimo scoperto. La superiore richiesta si basa sul fatto che nel rapporto di conto corrente n. 10596.26 la c.m.s. risulta correttamente pattuita nel contratto del 27.03.1991 e poi nel contratto del 18.03.2008 con criteri chiari e sia determinati che determinabili ...”
La scrivente ritiene di non poter aderire alla richiesta del CTP e si riporta a quanto già rilevato alle superiori pagine 15 e 16, in quanto: la Cassazione
(Sentenza n. 19825, del 20 giugno 2022) ha statuito che la CMS per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto, ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo. Questi ultimi elementi non specificati nei contratti sottoscritti nel 1991 e nel 2008.
La CMS in ogni modo, come richiesto nel quesito, va espunta dai ricalcoli essendo stata applicata sull'utilizzato sia nel rapporto di conto corrente n.
1000596, che nel rapporto di conto corrente (anticipo documenti) n.
8001665/35”.
Orbene, la risposta del consulente d'ufficio appare giuridicamente corretta, atteso che, come chiarito dalla S.C., “Sotto altro profilo di riflessione, non può che concordarsi con la tesi accolta dalla Corte di merito secondo cui deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di
24 conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cassazione civile sez. I, 20/06/2022, n.19825).
Nel corpo della propria relazione il CTU (quanto all'applicazione di una valuta antergata o postergata) ha, altresì, verificato che:
“Rapporto di conto corrente n. 1000596
Nel contratto di apertura di credito sottoscritto il 27.03.1991 non è stata pattuita alcuna clausola relativa ai giorni valuta;
pertanto, nei ricalcoli per il periodo dal 27.03.1997 fino al 17.03.2008 le operazioni annotate sul c/c sono state ordinate per data operazione e sui saldi giornalieri sono stati calcolati gli interessi.
Nel contratto sottoscritto il 18.03.2008 risulta la pattuizione dei giorni valuta per le operazioni di versamento e per le operazioni di prelievo, e nel corso del rapporto la banca ha rispettato dette condizioni.
Rapporto di conto corrente (anticipo documenti) n. 8001665/35
Nel contratto di apertura di conto corrente sottoscritto il 23.07.2003 risulta la pattuizione dei giorni valuta per le operazioni di versamento e per le operazioni di prelievo, e nel corso del rapporto la banca ha rispettato dette condizioni”
E, inoltre, in merito all'eccepita prescrizione, la dott.ssa ha Per_1
riscontrato che:
Rapporto di conto corrente n. 1000596
Preliminarmente è stato necessario individuare il dies a quo della prescrizione dell'azione di ripetizione, pertanto, tenuto conto che il rapporto di conto corrente era ancora in essere alla data di notifica dell'atto di citazione del 28.11.2018, il decennio prescritto decorre dal 28.11.2008.
Conseguentemente il periodo interessato dalla prescrizione inizia alla data di apertura del c/c del 27.03.1991 fino al 28.11.2008. Come richiesto nel quesito la scrivente ha rideterminato il saldo “reale” cioè epurato da tutti gli addebiti ritenuti illegittimi, così come individuati nelle risposte dei singoli quesiti, compresa la capitalizzazione trimestrale delle competenze nei periodi in cui è stata ritenuta illegittima. Dopo la predetta operazione è
25 emerso che il saldo “reale” è rimasto sempre nei limiti del fido concesso come risultante dal contratto del 27.03.1991 ovvero nei limiti di quello risultante all'analisi degli estratti conto, nella parte in cui sono stati determinati gli interessi con l'applicazione di tassi diversi per i numeri entro e fuori fido, e pertanto, non si sono verificate rimesse solutorie. In conclusione, per il rapporto in commento non si sono verificate rimesse solutorie e/o ripristinatorie.
Rapporto di conto corrente (anticipo documenti) n. 8001665/35
Il rapporto di c/c n. 8001665 utilizzato come conto anticipi non può essere considerato un finanziamento e non è assimilabile, in alcun modo, ad un'apertura di credito, rappresentando il montante del fido il mero limite entro il quale l'Istituto di credito si impegna a scontare gli effetti, ricevute bancarie fatture ecc., che il cliente presenterà. In questo caso il termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento, ergo dell'incasso o dell'addebito in c/c, senza che possa avere a tale fine rilevanza la data di chiusura del conto, conseguentemente, la misura dell'affidamento non può concorrere a determinare il fido rilevante ai fini della qualificazione delle rimesse in c/c come solutorie oppure ripristinatorie, né può rinviare il dies a quo di decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie fino alla chiusura del c/c.In conclusione, per tale tipo rapporto non si verificano rimesse solutorie e/o ripristinatorie (cfr. Sentenza n. 3677/2020 Corte
d'Appello Napoli)”.
5. Posto che il metodo seguito dal CTU è tecnicamente condivisibile e le risultanze cui è pervenuto, anche in relazione alle risposte rese alle osservazioni delle parti, appaiono scevre da vizi logici, vanno recepiti i conteggi finali elaborati dalla dott.ssa secondo Per_1
cui:
“Rapporto di conto corrente n. 1000596
Sulla base delle considerazioni riportate nelle risposte ai quesiti, la scrivente ha ricalcolato il c/c n. 1000596 secondo i seguenti criteri:
Per il periodo dal 27.03.1991 e fino al 17.03.2008, le operazioni annotate negli estratti conto sono state ordinate per data operazione, poi il c/c è stato epurato dagli interessi, dalla C.M.S., dalla commissione immediata disponibilità fondi, dalla commissione utilizzi oltre disponibilità fondi addebitati trimestralmente dalla banca e dai giroconti delle spese e
26 competenze provenienti dal c/c n. 80001665 e successivamente sono stati calcolati a parte gli interessi debitori applicando i tassi convenzionalmente pattuiti e/o quelli, via via applicati nel corso del rapporto risultanti dagli e/c qualora più favorevoli al correntista, viceversa, i tassi sono stati ricondotti nei limiti dei tassi più favorevoli quando sono risultati sfavorevoli per il correntista e non comunicati nel rispetto dell'art.118
TUB. Sui saldi a credito del correntista sono stati calcolati a parte gli interessi al tasso legale via via vigente. Non è stata operata alcuna capitalizzazione e gli interessi ricalcolati sono stati aggiunti al saldo finale
(Cfr. Tabelle “A.1” e “A.2”).
Per il periodo dal 18.03.2008 e fino al 30.09.2016, le operazioni annotate negli estratti conto sono state ordinate per data valuta, poi il c/c è stato epurato dagli interessi, dalla C.M.S., dalla commissione immediata disponibilità fondi, dalla commissione utilizzi oltre disponibilità fondi addebitati trimestralmente dalla banca e dai giroconti delle spese e competenze provenienti dal c/c n. 80001665, e successivamente gli interessi debitori/creditori sono stati calcolati trimestralmente e capitalizzati applicando i tassi convenzionalmente pattuiti e/o quelli, via via applicati nel corso del rapporto risultanti dagli e/c qualora più favorevoli al correntista, viceversa, i tassi sono stati ricondotti nei limiti dei tassi più favorevoli quando sono risultati sfavorevoli per il correntista e non comunicati nel rispetto dell'art.118 TUB (Cfr. Tabella “ A.2”);
Per il periodo dall'1.10.2016 e fino alla notifica dell'atto di citazione
(28.11.2018), le operazioni annotate negli estratti conto sono state ordinate per data valuta, poi il conto è stato epurato dagli interessi, dalla commissione immediata disponibilità fondi e dalla commissione utilizzi oltre disponibilità fondi addebitati trimestralmente dalla banca, e successivamente gli interessi debitori/creditori sono stati calcolati a parte applicando i tassi convenzionalmente pattuiti e/o quelli, via via applicati nel corso del rapporto risultanti dagli e/c qualora più favorevoli al correntista, viceversa, i tassi sono stati ricondotti nei limiti dei tassi più favorevoli quando sono risultati sfavorevoli per il correntista e non comunicati nel rispetto dell'art.118 TUB. Non è stata operata alcuna capitalizzazione e gli interessi ricalcolati sono stati aggiunti al saldo finale
(Cfr. Tabella “A.2”);
27 Da tale ricalcolo si giunge a un saldo a debito del correntista alla data di notifica dell'atto di citazione (28.11.2018) di € 27.316,09;
Rapporto di conto corrente (anticipo documenti) n. 8001665/35
Sulla base delle considerazioni riportate nelle risposte ai quesiti, la scrivente ha ricalcolato il c/c n. 1000596 secondo i seguenti criteri:
Per il periodo dal 23.07.2003 e fino notifica dell'atto di citazione
(28.11.2018), le operazioni annotate negli estratti conto sono state ordinate per data valuta, poi il conto è stato epurato dagli interessi, dalla Pt_4 dalla commissione immediata disponibilità fondi, dalla commissione utilizzi oltre disponibilità fondi addebitati trimestralmente dalla banca, dai giroconti delle competente e spese al c/c 1000596, successivamente gli interessi sono stati calcolati trimestralmente e capitalizzati applicando i tassi convenzionalmente pattuiti e/o quelli, via via applicati nel corso del rapporto risultanti dagli e/c qualora più favorevoli al correntista, viceversa,
i tassi sono stati ricondotti nei limiti dei tassi più favorevoli quando sono risultati sfavorevoli per il correntista e non comunicati nel rispetto dell'art.118 TUB. (Cfr. Tabella “B”).
Da tale ricalcolo si giunge a un saldo a debito del correntista alla data di notifica dell'atto di citazione (28.11.2018) di € 6.803,66
In conclusione, alla data di notifica dell'atto di citazione il debito del correntista ammonta complessivamente a € 35.119,75 in luogo di quello passato a sofferenza sotto la data del 5.07.2018 di € 82.821,83”.
5.1. In definiva, la domanda di ripetizione di indebito va rigettata, posto che non è stato accertato alcun indebito oggettivo, mentre va accolta la domanda di accertamento negativo nei limiti di cui alle risultanze delle operazioni peritali dalle quali è emerso, complessivamente, che, con riferimento ai rapporti bancari presi in considerazione, “...In conclusione, alla data di notifica dell'atto di citazione il debito del correntista ammonta complessivamente a €
35.119,75 [recte 34.119,72] in luogo di quello passato a sofferenza sotto la data del 5.07.2018 di € 82.821,83”, secondo le tabelle allegate dal CTU in relazione a ciascuno dei rapporti contestati, ossia il rapporto di conto corrente n. 1000596, per il quale il CTU è pervenuto alla seguente conclusione: “Da tale ricalcolo si giunge a un saldo a debito del correntista alla data di notifica dell'atto di citazione (28.11.2018) di €
28 27.316,09” e il rapporto di conto corrente (anticipo documenti) n.
8001665/35, per il quale il CTU ha concluso che: “Da tale ricalcolo si giunge a un saldo a debito del correntista alla data di notifica dell'atto di citazione (28.11.2018) di € 6.803,66”.
Di talché, alla data del 28-11-2018, è risultato un debito complessivo a carico del correntista pari ad € 27.316,09 + € 6.803,66 = € 34.119,75.
6. Va rigettata la domanda di parte attrice relativa alla chiesta declaratoria di nullità/inefficacia dei mutui contratti con l'istituto bancario, risultando condivisibili le controdeduzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta del , il Controparte_2
quale ha, infatti, opposto che: “...Controparte afferma che la banca avrebbe concesso dei finanziamenti al solo scopo di ripianare la posizione debitoria derivante esclusivamente dalle ingenti somme dovute dal correntista conseguenti dall'applicazione di interessi anatocistici. Si contesta quanto lamentato da controparte, peraltro senza comprovare quanto affermato, evidenziando che, come si evince dagli estratti conto prodotti in atti, l'accredito di lire 68.650.000 del 10.11.1998 (data valuta
10.11.1998) con descrizione “liquidazione mutuo” interviene sul conto con saldo extra fido a tale data pari a lire -1.310.660 (cfr. scalare per data valuta saldo al 13.11.1998 ante ACCREDITO mutuo pari a lire -
16.310.660 che al netto dell'affidamento risulta saldo scoperto lire
1.310.660). Ne consegue evidentemente che tale Mutuo non è stato affatto concesso dalla al fine di ripianare una posizione debitoria CP_5
considerando, altresì, che nel 1998 il conto era affidato per lire 15.000.000.
Ed ancora l'accredito di euro 25.000,00 del 21.06.2004 (data valuta
21.06.2004) con descrizione “erogazione finanziamento” interviene sul conto con saldo INTRA fido a tale data pari a euro -7.867,93 (cfr scalare per data valuta saldo al 21.06.2004). Ne consegue evidentemente che anche tale mutuo non è stato affatto concesso dalla al fine di ripianare una CP_5
posizione debitoria considerando, altresì, che nel 2004 il conto era affidato per euro 10.000,00 (cfr. comunicazione affidamenti dell'1.8.2003 che indica fido euro 10.000,00 con scadenza 26.10.2008) e, quindi, il saldo era tutto entro i limiti del fido concesso. Per quanto sopra evidenziato, allo stato dell'evidenza dei saldi alle date di accredito / erogazione dei suddetti mutui, si contesta quanto affermato da controparte circa una presunta
29 illiceità dei mutui in esame perché volti ad estinguere posizioni debitorie gravate da poste indebite (tra l'altro non sono poste indebite perché connesse a tassi e cms convenuti nel contratto, oltre che a TEG entro soglia ed anatocismo legittimo). In tutti i casi non risulta provato, né lo potrà essere, il collegamento negoziale tra i due mutui ed il conto corrente ovvero che il saldo negativo alle due date citate era tale da necessitare di nuovo finanziamento per estinguere la posizione debitoria (che in realtà non esisteva se non per lire 1.310.660 nel 1998). Non sussiste quindi l'elemento oggettivo. Non sussiste, e non risulta nemmeno provato,
l'elemento soggettivo ovvero la volontà di entrambe le parti di stipulare tali mutui al solo fine di ripianare l'esposizione debitoria (esposizione che però non sussisteva né nel 1998 né nel 2004). In tutti i casi, anche se non è la fattispecie che ci occupa, ove in qualche modo si dimostri che un mutuo sia stato stipulato per ripianare pregresse passività, tale finalità non può considerarsi ex se sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento né tantomeno ad escludere tali accrediti da un ricalcolo di conto corrente come riportato nella CTP di controparte (perché così eseguendo vi è una duplicazione: da un lato controparte ridetermina il saldo con tutte le esclusione per cms tassi e capitalizzazione e contestualmente elimina i due accrediti. Delle due una!)”; il che ha reso superfluo ogni accertamento peritale in ordine ai rapporti in questione, come confermato nell'ordinanza del 25-10-2023 secondo la quale “Ritenuto che, per quel che attiene alle doglianze di parte attrice in relazione ai contratti di mutuo, tali contestazioni afferiscono ad aspetti strettamente giuridici che non necessitano di consulenza tecnica e, che, del pari, la domanda risarcitoria dell'attore sarà vagliata in sede decisoria”.
In ogni caso, a tutto concedere, già sul piano strettamente giuridico- concettuale, la tesi del cui ha aderito la , sulla Pt_1 CP_4 dedotta inesistenza della causa concreta del mutuo diretto a ripianare una pregressa esposizione debitoria, non è fondata, dovendosi, invero, rammentare che “Il c.d. 'mutuo solutorio', concluso per ripianare la precedente esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo –poiché non è contrario né alla legge, né all'ordine pubblico- e non può essere considerato come una semplice dilazione del termine di adempimento del debito preesistente oppure quale 'pactum de
30 non petendo' stante la pretesa mancanza di un effettivo movimento di denaro, atteso che l'accredito in conto corrente delle somme erogate basta ad integrare la 'datio rei' giuridica propria del mutuo e il loro utilizzo per l'estinzione del debito già esistente ripulisce il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”. (Tribunale Milano sez. VI, 25/09/2024, n.8305)
e ancora che “Riguardo la nullità del contratto per mancanza di causa concreta, atteso che il motivo del contratto in oggetto (come emerge dallo stesso) è la "rinegoziazione" di prestiti personali pregressi e non la concessione di una somma a titolo di mutuo, somma la quale non è mai entrata, di fatto, nella disponibilità materiale del mutuatario, va detto che stipulare un negozio con finalità estintiva di un debito pregresso, è di per sé un'operazione lecita. Il contratto di mutuo, caratterizzato da una causa tipica di prestito, è un istituto che in realtà si accomoda perfettamente ad altri schemi tipici, tra cui il caso che occupa, in cui il mutuo venga stipulato per ripianare debiti pregressi così che le parti, già legate tra loro da un precedente rapporto di credito-debito che non si è estinto naturalmente, si determinino a stipulare un nuovo contratto rivestendo i panni di mutuante e mutuatario. Pertanto, non può essere causa di nullità di per sé la scelta - peraltro condivisa tra le parti - di destinare a un preciso scopo la somma mutuata. Consegue che l'eccezione di nullità del contratto per utilizzo della somma mutuata per una causa concreta - cioè estinzione di un precedente debito - è infondata e va rigettata” (Tribunale Torre
Annunziata, 22/11/2024, n.3007).
7. Premesso che non è stato riscontrato l'anatocismo denunciato dal la domanda di risarcimento dei danni, che si fonda su tale Pt_1
presupposto non verificato, è infondata e va rigettata, né ancora, dall'istruttoria, è emersa la dedotta violazione delle regole di buona fede e correttezza da parte dell'istituto bancario né l'illegittimità della segnalazione alla Centrale dei rischi.
8. Quanto alle eccezioni avanzate da sulla Controparte_4
dedotta invalidità della fideiussione rilasciata il 4-12-2014, si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza in materia secondo cui “di modo che, a fronte di una fideiussione specifica riproduttiva dello schema ABI, il garante - che invoca la nullità del negozio ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.
31 n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, in conformità con quanto statuito da Cass., S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994 - è onerato dell'effettiva e concreta dimostrazione della sussistenza dell'elemento essenziale della invocata nullità, ovvero l'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dall'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate in una pluralità di rapporti contrattuali analoghi a quello contestato. 7.1.3.
Inoltre, in seguito alla dimostrata sussistenza di una intesta anticoncorrenziale concernente le fideiussioni specifiche, mutuando i principi recentemente espressi dalla S.C. (e precisamente da Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007, la quale, anch'essa confrontandosi con la problematica della sorte dei contratti a valle di una intesa anticoncorrenziale, si è posta nel medesimo solco della precedente Cass.,
S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994), allorquando il singolo contratto sia stato stipulato da soggetti estranei alle intese vietate (e sanzionate), sarà necessaria la dimostrazione, anch'essa posta a carico del garante ex art. 2697 c.c., della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
in mancanza di tale dimostrazione, va esclusa la ricorrenza della dedotta nullità ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE. 7.1.4.
Orbene, è agevole rilevare come, nel caso di specie, sia del tutto difettata, da parte degli opponenti, sia l'allegazione che la prova tanto della condotta anticoncorrenziale, tanto della riconducibilità ad essa della fideiussione specifica per cui è causa, e pertanto deve rigettarsi l'eccezione di nullità” (Tribunale Potenza, 04/10/2024, n.1586).
Atteso che, avuto riguardo alla data di genesi della garanzia, il garante non ha neppure allegato (né provato) l'effettiva e concreta dimostrazione della sussistenza dell'elemento essenziale dell'invocata nullità, ovvero l'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dall'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate in una pluralità di rapporti contrattuali analoghi a quello contestato, l'eccezione va rigettata.
In ogni caso, la giurisprudenza ha precisato che “La conformità della clausola contenuta nel contratto di fideiussione a quelle di reviviscenza,
32 sopravvenienza e di rinuncia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. ed a quelle di cui agli articoli 2, 6 e 8 del modello ABI-2003 profila non l'integrale nullità del contratto, ma l'astratta e potenziale nullità parziale della singola clausola conforme a quelle censurate dall'Autorità Garante del sistema bancario” (Tribunale
Cosenza sez. II, 10/10/2023, n.1625) e ancora che “la nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza”
(Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n.6685); prova di interdipendenza che, nella specie, difetta.
8.1. Del pari, risulta sguarnita di prova l'ulteriore doglianza della
[...]
rubricata in comparsa “non operatività della fideiussione – CP_4
eccezione di dolo generale”, atteso che “affinché possa essere validamente sollevata, al momento della richiesta di escussione della garanzia,
l''exceptio doli generalis seu praesentis' - che trova il proprio fondamento nel generale obbligo di comportarsi secondo buona fede nell'ambito dei rapporti contrattuali con la controparte -, è necessario individuare elementi tali da far emergere un intento doloso, abusivo o fraudolento da parte del creditore garantito, o comunque gravemente lesivo dei sopracitati canoni di buona fede e correttezza” (Tribunale Torino sez. I, 29/05/2023, n.2225).
Ora, considerato che non sono stati individuati elementi tali da far emergere un intento doloso, abusivo o fraudolento da parte del creditore garantito o comunque gravemente lesivo dei canoni di buona fede e correttezza, anche tale eccezione va disattesa.
9. Entro i limiti dell'accertamento di cui al punto n. 5 e 5.1., risulta fondata e va, allora, accolta la domanda riconvenzionale formulata dal e reiterata dal cessionario del credito, Controparte_2
diretta alla condanna di , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante di CI di , e di Parte_1 CP_4
al pagamento in solido, in favore di e
[...] Controparte_3 per essa, quale mandataria di Parte_2
[...]
[...] della somma complessiva di € Controparte_7
34.119,75 (come ricostruita in relazione ai rapporti contestati) oltre agli interessi al tasso contrattuale maturati dal 6-07-2018 sino al soddisfo;
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che, avuto riguardo al fulcro della controversia fondato sull'accertamento negativo chiesto da parte attrice, parzialmente vittoriosa sul punto, è stato accertato un discostamento significativo fra il credito vantato dall'istituto di credito e quello ricostruito dal
CTU, si profilano profili di soccombenza reciproca fra le parti tali da giustificare la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
10.1. Del pari, le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno poste a carico di tutte le parti del giudizio in solido.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
2071/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Rigetta la domanda di ripetizione di indebito formulata da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
2. In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara che, con riferimento al rapporto di conto corrente n.
1000596, alla data del 28-11-2018, sussiste un saldo a debito del correntista pari ad € 27.316,09;
3. In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara che, con riferimento al rapporto di conto corrente (anticipo documenti) n. 8001665/35, alla data del 28-11-2018, sussiste un saldo a debito del correntista pari ad € 6.803,66;
4. Rigetta le eccezioni di nullità della fideiussione prestata da
[...]
per le causali di cui in parte motiva;
Controparte_4
5. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, come reiterata dal terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c., condanna , in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
CI di , e , quale garante, al Parte_1 Controparte_4
34 pagamento in solido, in favore di e per essa, Controparte_3 quale mandataria di Parte_2 Parte_3
della complessiva somma di € 34.119,75 oltre agli
[...]
interessi al tasso contrattuale maturati dal 6-07-2018 sino al soddisfo;
6. Rigetta la domanda di nullità dei mutui contratti da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
7. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata da parte attrice;
8. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
9. Pone definitivamente le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, a carico di tutte le parti in solido.
Così deciso in Patti il 12-03-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
35